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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/09/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 1146/2020 R.G.
UDIENZA 23/9/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.20;
- che, alle ore 9.30, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso,
il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 23/9/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1146, Ruolo Generale
dell'anno 2020, all'udienza del 23/9/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
- rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. Francesco TRAMONTANO, giusta procura speciale in atti;
attore
E
- rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avv. Cristiano PIACENTI, giusta procura speciale in atti;
convenuto
- rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso l'Avv. Leonardo LENER, giusta procura speciale in atti;
terzo chiamato in causa
OGGETTO: DANNI DA CIRCOLAZIONE DI NATANTI;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare l'integrale svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'attore allegava quanto segue:
Pagina 3 Dott. Renato Buzi Concludeva per:
Pagina 4 Dott. Renato Buzi Si costituiva concludendo per il rigetto Controparte_1 della avversa domanda e chiamando in causa Controparte_2
Si costituiva anche la compagnia di assicurazione, concludendo per il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti.
La causa era istruita con produzione documentale, assunzione di prove orali e C.t.u.
Mutato il Giudice, all'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies
c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. RM CA (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi,
Pagina 5 Dott. Renato Buzi in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass.
32358/2023, Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024).
La domanda dell'attore è fondata e va pertanto accolta nei limiti di cui in motivazione.
Occorre in primo luogo premettere che la domanda proposta da Parte_1 va inquadrata nella disciplina dettata dall'art.2054 c.c., che regola la responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli.
Invero, l'art.47 della L. 11 febbraio 1971, in tema di navigazione da diporto, espressamente dispone che la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto è regolata dall'art. 2054 c.c.; il successivo art. 48 prevede inoltre l'applicabilità delle norme previste dalla L. n. 990 del 1969 in tema di assicurazione obbligatoria da responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
La fattispecie all'esame va, pertanto, risolta con riferimento alla citata norma (v. Cass. 26915/2018).
Va considerato, inoltre, che, al pari del concetto di circolazione stradale, nel quale, come possibile fonte di responsabilità, deve essere ricompresa anche la posizione di arresto del veicolo su area pubblica, con conseguente obbligo per il conducente di porre in essere ogni possibile accorgimento idoneo ad evitare danni ad altri (v. Cass.
11467/1990 e Cass. 10024/2020), la nozione di navigazione non ricomprende solo il profilo dinamico del movimento, ma anche l'ormeggio e la tirata a secco, trattandosi di momenti della navigazione durante i quali viene utilizzato un luogo non privato, aperto quindi alla navigazione di altre imbarcazioni ed al transito di soggetti indeterminati (v. Cass. 497/2000).
Ciò premesso, rileva il Tribunale che, alla stregua delle risultanze processuali, è stato possibile accertare la dinamica del sinistro e la condotta di ciascuno dei soggetti coinvolti.
A tale riguardo, con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 2054 c.c., come chiarito più volte dalla S.C., in tema di circolazione
Pagina 6 Dott. Renato Buzi stradale, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti altresì che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza: qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente per determinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento e la presunzione di pari colpa ha funzione sussidiaria nel senso che opera se non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria (v. Cass. 15434/2004, Cass. 9528/2012, Cass. 9353/2019,
Cass. 15736/2022).
Se tale è la normativa vigente e l'orientamento della Suprema Corte, nel caso de quo, dalle prove acquisite, è dato desumere l'esclusiva responsabilità del convenuto nella Controparte_1 causazione del sinistro in esame.
Gli elementi probatori che consentono di concludere nel senso suindicato sono dati dalle dichiarazioni dei testi:
- : Testimone_1
“(…) Sul capitolo 1: “Il giorno che mi si chiede ero presente sull'imbarcazione Pershing del signor in attesa che venisse il Pt_1 proprietario” ADR: “Non ricordo che vi fosse sul posto anche la persona che ho incontrato nel corridoio che mi si dice essere che Persona_1 però avevo visto in altre occasioni a bordo della barca”. Sul capitolo
2: “Ero presente quando l'imbarcazione Astondoa nel fare la manovra di ingresso di poppa nel posto barca è venuta a collisione con
l'imbarcazione dove mi trovavo, danneggiando la vernice e parte della resina della murata destra per circa 1 metro e mezzo, a partire a 3 metri dalla prua” ADR: “Sull'estrema poppa della barca in manovra, ossia la parte che ha arrecato il danno, non c'erano parabordi”. ADR: “Dopo
l'impatto ho segnalato il danno al conducente dell'imbarcazione il quale mi ha assicurato che avrebbe presentato denuncia, dopo esserci scambiati
i dati;
al momento non è intervenuto nessun altro e ricordo solo la
Pagina 7 Dott. Renato Buzi presenza di una donna nell'imbarcazione Astondoa”. Sul capitolo 3: “Mi riporto a quanto già dichiarato, precisando altresì che la murata destra del Pershing non presentava precedenti danni”. Sul capitolo 4: “Ho già risposto”. ADR: “il Pershing è di colore blu e bianca ed ha una striscia di colore grigio chiaro nella parte più alta”. ADR: “Alla guida dell'imbarcazione danneggiante c'era un signore giovane di cui non riesco a ricordare l'età; ci siamo scambiati i dati ma non ricordo le sue generalità che ho dato al proprietario ” (…)” (v. verbale Pt_1 udienza 7/6/2022);
- Persona_1
“(…) Sul capitolo 1: “Occasionalmente mi è capitato di recarmi a Nettuno
Marina per portargli alimenti e quant'altro necessari per l'imbarcazione di sua proprietà di cui non ricordo la marca, ma si tratta di un'imbarcazione di circa 20 metri di colore beige e nera.
Occasionalmente mi è anche capitato di essere suo ospite”. Sul capitolo
2: “Ero presente e ho visto il momento in cui l'imbarcazione del
, facendo retromarcia per entrare nel posto barca, è venuta a CP_1 contatto con la parte destra della prua dell'altra barca, ormeggiata vicino al posto barca;
in particolare, l'imbarcazione del si CP_1 appoggiava con la parte sinistra della poppa;
preciso altresì che subito dopo la collisione è entrato in azione il parabordi. Entrambe le barche hanno riportato solo una abrasione della vernice, ma null'altro”. Sul capitolo 3: “Ho già risposto;
preciso altresì che l'imbarcazione ormeggiata già aveva altri graffi e “strusciate” sullo stesso lato destro, ma in posizione diversa da dove è avvenuto l'urto tra le due imbarcazioni, nel senso che sulla stessa fiancata destra presentava graffi e altri segni sulla vernice” (…)” (v. verbale udienza 7/6/2022).
In sintesi, alla luce delle deposizioni rese, sussistono elementi utili sia per identificare l'imbarcazione di proprietà del danneggiante, sia la dinamica del sinistro, nel corso del quale, il natante del
, intento ad effettuare una manovra di ormeggio per attraccare CP_1 in retromarcia, finì per urtare quello del;
elementi, questi, Pt_1 specifici da cui desumere l'effettiva riconducibilità del sinistro descritto alla barca di proprietà dell'odierno convenuto.
Ebbene, giungendo al merito della richiesta di risarcimento, la stessa va accolta secondo la quantificazione riportata nell'elaborato peritale a firma del C.t.u. ), il quale ha così concluso: Persona_2
Pagina 8 Dott. Renato Buzi “(…) Per quanto indicato nelle righe sopra, e in considerazione dei quesiti posti dell'Ill.mo Giudice dott. Marcello Buscema risulta quanto segue: Per riparare il danno su citato visto che parliamo di un blasone di una certa importanza essendo uno yacht di lusso bisogna effettuare dei lavori a regola d'arte e certificati. Trovo giusto e congruo il preventivo emesso dal cantiere CNA di Anzio pari ad € 23.060,00 oltre iva (…)” (v. pag. 6 C.t.u. in fascicolo telematico).
A ben vedere le valutazioni del predetto consulente paiono meritevoli di essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto frutto di un motivato percorso argomentativo, rispetto anche a quanto stimato e riportato nelle allegazioni attoree.
In sintesi: va dichiarata l'esclusiva responsabilità del CP_1 proprietario dell'imbarcazione indicata (Astondoa 53 Open denominata
Jachi num. iscr. 1MN3815D), nella determinazione del sinistro per cui è causa;
conseguentemente va condannato il al pagamento, in CP_1 favore dell'attore ed ai valori attuali, della complessiva somma Pt_1 di € 23.060,00 oltre iva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla propria imbarcazione (modello Pershing 62, denominata Le Caprice, Roma 11453D), oltre interessi legali fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto ex art. CP_1
91, comma 1, c.p.c. e si liquidano, applicati i parametri tariffari medi, in dispositivo in favore dell'attore, ai sensi del D.M. 55/2014.
Le spese di c.t.u. vanno poste per l'intero definitivamente a carico del convenuto, tenuto a rimborsare all'attore quanto dallo stesso eventualmente già versato all'Ausiliario.
Per quanto concerne la domanda di garanzia proposta dal nei CP_1 confronti di in forza del contratto di Controparte_2 assicurazione indicato e prodotto dal chiamante, nulla è stato eccepito o contestato dalla compagnia di assicurazione sull'esistenza di tale polizza (cfr. documenti 3-4 prodotti dal . CP_1
In avanti, nulla è stato allegato e soprattutto conferentemente dimostrato sulla mancata sussumibilità del fatto denunciato alla garanzia assicurativa dedotta in giudizio.
Quindi, è tenuta a garantire e manlevare, nei Controparte_2 limiti di polizza, il proprio assicurato e chiamante da qualsiasi somma costui dovesse corrispondere al , comprese le spese del giudizio, in Pt_1 conseguenza dell'odierna sentenza.
Pagina 9 Dott. Renato Buzi Sussistono giusti motivi, attesa origine e natura della controversia nonché qualità dei soggetti in causa, per l'integrale compensazione delle spese fra soggetti chiamante e chiamato.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'esclusiva responsabilità di Controparte_1 proprietario dell'imbarcazione indicata (Astondoa 53 Open denominata
Jachi num. iscr. 1MN3815D), nella determinazione del sinistro per cui è causa;
2) condanna il al pagamento, in favore dell'attore CP_1 Pt_1
ed ai valori attuali, della complessiva somma di € 23.060,00 oltre
[...] iva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subìto dalla propria imbarcazione (modello Pershing 62, denominata Le Caprice, Roma
11453D), oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 5.077,00 per compenso e in € 600,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
4) pone le spese di C.t.u. per l'intero e definitivamente a carico del convenuto, tenuto a rimborsare all'attore quanto dallo stesso eventualmente già versato all'Ausiliario;
5) dichiara che la terza chiamata è tenuta a Controparte_2 garantire e manlevare, nei limiti di polizza, il proprio assicurato da qualsiasi somma costui dovesse Controparte_1 corrispondere al , comprese le spese di giudizio, in base alla Pt_1 presente sentenza;
6) dichiara integralmente compensate le spese di lite fra soggetti chiamante e chiamato.
Velletri, 23/9/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 10 Dott. Renato Buzi