Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/06/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 519/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 19/06/2025 tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv.ti SEMPRONI LUCA e DI Parte_1
GIANDOMENICO ANTONIO, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentata e difesa da: avv. PANCI RICCARDO, elettivamente CP
domiciliata come in atti;
-appellata-
, non costituita in giudizio;
Controparte_2
-appellata contumace-
Oggetto: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Appello avverso la sentenza n. 454/2024 del 27/09/2024, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La sentenza indicata in oggetto ha rigettato il ricorso proposto in data 19/05/2023 da
[...]
, già alle dipendenze della dal 26/07/2022 con mansioni di operaio Pt_1 Controparte_1
addetto alla manutenzione – livello 2 in base al CCNL Metalmeccanici PMI, ma di fatto adibito alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termale in – c.da CP_2
Decontra, gestito dalla e licenziato il 31/12/2022 per giustificato Controparte_2 motivo oggettivo, con il quale il lavoratore chiedeva: in via principale, l'accertamento della sussistenza di illegittima somministrazione di manodopera o distacco irregolare presso la con conseguente costituzione di rapporto di lavoro subordinato con la Controparte_2
effettivo datore di lavoro, inefficacia del licenziamento irrogatogli e Controparte_2
ripristino del rapporto presso la;
in subordine, la declaratoria di inefficacia del CP_2
licenziamento per genericità della motivazione addotta o, in ulteriore subordine,
l'annullamento del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: la tardività della costituzione in giudizio della CP nonostante l'avvenuta anticipazione dell'udienza ed art. 420 c.p.c. (dal 20/10/2023 al
19/10/2023), disposta con decreto del 25/09/2023, non comunicato alla convenuta, essendosi la parte costituita solo il 05/12/2023, successivamente alla scadenza dei termini perentori di cui all'art. 416 c.p.c. anche se computati in riferimento alla data dell'udienza originariamente fissata;
conseguentemente, l'insussistenza di giustificati motivi per la rimessione in termini della convenuta per la costituzione in giudizio e l'inammissibilità, per intervenuta decadenza, delle richieste istruttorie della parte stessa;
l'infondatezza della domanda di costituzione di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della essendo stato il Controparte_2 Pt_1 assegnato alle attività di manutenzione presso la per l'esecuzione dei relativi CP_2
servizi, gestiti dalla datrice di lavoro in base a contratto di appalto del 25/07/2022, e CP
non essendo riscontrabile un'illiceità dell'appalto ex art. 29 c. 1 e 3-bis d.lgs. n. 276/2003 in quanto non era emersa prova dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare della committente, avendo i testi escussi al riguardo reso dichiarazioni generiche.
Con ricorso depositato il 19/12/2024 ha impugnato detta sentenza, pronunciata Parte_1
il 27/09/2024, depositata in pari data e notificata il 24/11/2024, deducendo, nei motivi articolati, quanto segue.
1. Erroneità e contraddittorietà della motivazione quanto al rigetto della domanda principale, poiché: esso appellante aveva lavorato esclusivamente presso la in base alle Controparte_2
direttive impartitegli da dipendente della struttura termale, e dal responsabile Controparte_3 sig. come riferito dai testi escussi;
la s.r.l. stessa aveva risposto all'impugnazione Persona_1 del licenziamento, su propria carta intestata, con lettera del 28/02/2023, sostenendo di avere provveduto alla risoluzione del rapporto;
il contratto di appalto prodotto dalla non CP era utilizzabile ai fini della decisione stante l'intervenuta decadenza della convenuta dai mezzi istruttori, per tardività della costituzione in giudizio, e l'impugnata sentenza aveva contraddittoriamente dichiarato inammissibili i mezzi istruttori della convenuta, ma li aveva poi utilizzati ai fini della decisione;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, il rapporto di lavoro andava imputato alla quale effettivo datore di CP_2
lavoro, con conseguente inefficacia del licenziamento irrogatogli dalla formale datrice di lavoro e sussistenza del proprio diritto al ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della effettiva datrice di lavoro.
2. violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande di accertamento dell'inefficacia o illegittimità del licenziamento per genericità della motivazione e per difetto di giustificato motivo oggettivo, con le conseguenze di legge in ordine al rapporto di lavoro, proposte in via subordinata.
L'appellante ha quindi riproposto le deduzioni già svolte in primo grado relativamente al difetto di specificità della motivazione del licenziamento irrogatogli, avendo la datrice di lavoro allegato genericamente di essere intervenuta sul settore tecnico, produttivo e commerciale, con ripercussioni sull'organizzazione del lavoro, sulla razionalizzazione dei costi e dei ricavi, a causa della crisi dovuta all'emergenza Covid 19 ed al conflitto bellico in corso, e della conseguente diminuzione della richiesta di servizi, e non essendo dette circostanze idonee ad integrare giustificato motivo di licenziamento, ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Ha inoltre spiegato in subordine, nell'ipotesi di propria soccombenza e condanna rispetto alle domande subordinate di inefficacia e/o illegittimità del licenziamento, proposte dall'appellante principale, appello incidentale condizionato avverso:
1. il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini avanzata con la memoria difensiva, e fondata sulla omessa notifica del decreto di anticipazione dell'udienza, deducendone l'erroneità, in quanto il decreto di anticipazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. dal 26/09/2023 al 19/09/2023 non le era mai stato notificato, ciò che avrebbe comportato la conseguente nullità di tutti gli atti successivi del processo, inclusa la sentenza, sicché l'istanza di rimessione in termini, avanzata all'atto della successiva costituzione in giudizio, andava accolta;
2. il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione del petitum, deducendone l'erroneità, in quanto il non aveva avanzato domande nei propri confronti, ed aveva allegato genericamente Pt_1
l'illegittimità del licenziamento irrogatogli senza specificare le conseguenze, sul piano sostanziale, ricollegate al licenziamento di cui contestava l'efficacia, e senza individuare il provvedimento richiesto al G.L. adito.
Infine, ha riproposto le difese di merito già articolate in primo grado quanto alle legittimità del licenziamento irrogato al , stante la sussistenza del giustificato motivo oggettivo Pt_1 addotto, su cui l'impugnata sentenza aveva omesso di provvedere.
La nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo, non si è costituita in Controparte_2
giudizio.
In data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
Preliminarmente, in riferimento all'istanza di remissione in termini per la costituzione in giudizio, già avanzata dalla in primo grado e rigettata con l'impugnata sentenza, e CP
riproposta nel presente appello quale primo motivo di appello incidentale, va osservato che la costituzione in giudizio della parte non può ritenersi tardiva.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il decreto con cui il giudice dispone l'anticipazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. già fissata con decreto ex art. 415 c. 2, e fissa una nuova udienza di discussione, si sostituisce al primo, del quale sono eliminati tutti gli effetti, compresa la notificazione eseguita in base ad esso (cfr. Cass. Sez. L. n. 13162 del
05/06/2006 rv. 589867 - 01).
Nella fattispecie, pertanto, il ricorrente odierno appellante aveva l'onere di notificare alle controparti il decreto del 25/09/2023 con il quale il G.L. ha disposto l'anticipazione al
19/10/2023 dell'udienza ex art. 420 c.p.c. già fissata per il 20/10/2023, essendo venuti meno tutti gli effetti del precedente decreto di fissazione dell'originaria udienza.
Non risultando eseguita detta notifica, la vocatio in ius per l'udienza del 19/10/2023 è radicalmente nulla, come pacifico, ma, essendosi la successivamente costituita, si è CP
verificata sanatoria del vizio (cfr. Cass. Sez. L. nn. 12353 del 03/06/2014 rv. 631059 – 01 e
26370 del 07/11/2017 rv. 646497 - 01).
Perciò, diversamente da quanto affermato nell'impugnata sentenza, la costituzione in giudizio in primo grado della deve ritenersi tempestiva, appunto in quanto spontaneamente CP compiuta pur in presenza di vizio nell'instaurazione del contraddittorio. Ne consegue la piena ammissibilità delle richieste istruttorie avanzate, ed in particolare l'utilizzabilità ai fini della decisione della documentazione prodotta.
Il secondo motivo dell'appello incidentale, di contro, è manifestamente infondato, essendo pacifico in giurisprudenza che, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado -per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali essa si fonda- non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia assolutamente impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva, pur se non notificati unitamente al ricorso stesso, perché solo in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass. Sez. L. nn. 18930 del 21/09/2004 rv. 577274 – 01, 7199 del 22/03/2018 rv. 647517 – 02 e 19009 del 17/07/2018 rv. 649932 - 01).
Nella fattispecie, dall'esame complessivo del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio
è chiarissimo che l'allora ricorrente, dipendente della ma operante di fatto presso la CP
, prospettando di avere lavorato alle dirette dipendenze di quest'ultima, chieda CP_2
l'accertamento della sussistenza di rapporto di lavoro subordinato con la medesima, con conseguente nullità del licenziamento irrogatogli dalla formale datrice di lavoro, o, in subordine, l'annullamento del licenziamento stesso perché illegittimo per genericità delle motivazioni addotte.
Il ricorso, pertanto, contiene esplicita formulazione di domande anche nei confronti della e completa esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della CP domanda secondo la prospettazione della parte, agli effetti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., e come tale permette senz'altro una piena conoscenza dell'oggetto del giudizio ed una motivata ed articolata difesa della controparte sulle questioni di diritto sollevate, come peraltro di fatto avvenuto nel primo grado del giudizio.
Né è rilevante che il , quanto alle conseguenze della dedotta illegittimità del Pt_1
licenziamento, si sia riferito alle previsioni di legge, essendo pacifico in giurisprudenza che, in materia di licenziamento illegittimo, il regime di tutela applicabile è in ogni caso quello previsto dalla legge e va individuato dal giudice (quale esatta regola di diritto applicabile alla fattispecie) all'esito dell'accertamento dell'insussistenza degli estremi giustificativi addotti dal datore di lavoro, sicché non è necessario che il lavoratore ricorrente specifichi la tipologia di tutela richiesta.
Ciò posto, l'appello principale è parzialmente fondato, per le seguenti considerazioni. Quanto al primo motivo, è pacifico in giurisprudenza che l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché sussista il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, cioè se l'appalto costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la realizzazione del prodotto o del servizio, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore; di contro, in riferimento agli appalti endoaziendali (quale quello per cui si procede trattandosi di affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al ciclo produttivo del committente), ricorre fattispecie di illecita intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro qualora le prestazioni lavorative non vengano rese nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, non siano finalizzate ad un autonomo risultato produttivo e, nella concreta esecuzione del contratto, l'appaltatore non sia dotato di reale autonomia gestionale esplicata in una conduzione aziendale con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro, con assunzione di effettivo rischio economico (cfr. Cass. Sez. L. nn. 27213 del 26/10/2018 rv. 651206 - 01; 30694 del
27/11/2018 rv. 651753 – 01; 15557 del 10/06/2019 rv. 654146 – 01; Cass. Sez. 6 – L. n.
12551 del 25/06/2020 rv. 658115 - 01).
In tali casi resta irrilevante che manchi, in capo al formale committente, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che nelle ipotesi di somministrazione illegale è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. 6 – L. n. 12551/2020 cit.).
Non è però sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale del committente impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto
(cfr. Cass. Sez. L. n. 9139 del 12/04/2018 rv. 648626 - 01).
Con riferimento alla fattispecie, all'epoca dei fatti di causa i rapporti tra le s.r.l. appellate erano regolati dal contratto di appalto del 25/07/2022 in atti (doc. 3 convenuta primo grado), in base al quale la si impegnava a svolgere nell'interesse della CP Controparte_2
dietro corrispettivo, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli impianti e delle aree a verde dello stabilimento termale gestito da quest'ultima, consistente nell'esecuzione di tutte le attività necessarie per mantenere operative e funzionanti le strutture termali ameno sei mesi l'anno, ciò cui la committente era obbligata ex art. 36 c. 11 bis l.r.
Abruzzo n. 15/2002 (legge di disciplina delle acque minerali e termali), quale concessionaria della relativa concessione regionale.
In base alle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, l'attività di fatto svolta dall'odierno appellante nell'interesse della , presso la detta struttura termale, è pienamente CP_2
corrispondente a quella dedotta nel citato contratto, avendo i testi riferito che il era Pt_1
una sorta di factotum e si occupava del giardinaggio, della custodia, di aprire e chiudere lo stabilimento, delle emergenze, dell'aiuto al manutentore delle caldaie ed all'idraulico, dello svuotamento dei fanghi di recupero, della pulizia delle piscine e vasche termali.
Nulla è però emerso relativamente alle concrete e specifiche modalità di organizzazione e gestione dell'attività dell'appellante, non avendo il teste saputo riferire nulla al Tes_1
riguardo ed avendo il teste riferito genericamente che il prendeva direttive Tes_2 Pt_1 da addetta all'accettazione dell'impianto termale, e da Controparte_3 Persona_2 indicato dal teste come “il titolare”.
Pertanto, non risulta in alcun modo che l'appellante ricevesse dirette indicazioni dagli addetti della committente aventi ad oggetto non solo l'esatta esecuzione delle attività appaltate (ciò che, in base a quanto osservato in diritto, sarebbe legittima prerogativa del committente), ma anche le stesse sue prestazioni di lavoro.
Inoltre, va tenuto conto che, in base al citato contratto di appalto, le modalità di svolgimento delle attività di manutenzione erano determinate mediante rimando agli obblighi della committente quale concessionaria dello stabilimento termale, sicché la circostanza che i preposti della dicessero all'appellante ciò che, di volta in volta, doveva fare al fine CP_2 di assicurare la funzionalità dell'impianto ed il rispetto degli obblighi di legge non è in alcun modo significativa dell'esercizio di poteri organizzativi e direttivi della committente nei suoi confronti.
Pertanto, non è emerso in alcun modo che i preposti della committente CP_2
impartissero all'appellante, dipendente dell'appaltatore disposizioni, ordini o CP direttive relative all'esecuzione delle prestazioni lavorative, ben potendo le direttive impartitegli essere ricondotte al coordinamento delle attività di appaltatore e committente ed al risultato delle prestazioni appaltate, da ritenersi, in base ai principi di diritto sopra richiamati, pienamente compatibili con la sussistenza di lecito appalto di servizi, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza.
In tale quadro, è irrilevante che la nel riscontrare la comunicazione di CP_2 impugnazione del licenziamento per cui è causa inviatale dall'appellante, abbia affermato: “la redigente società ha provveduto alla risoluzione del rapporto di lavoro”, poiché la nota di riscontro (cfr. doc. 7 ricorrente primo grado) fa interamente riferimento alla situazione aziendale della ed alle scelte organizzative da questa adottate in conseguenza della CP chiusura dell'attività dell'impianto termale e della mancanza di altre commesse, sicché si tratta, con evidenza, di mero errore grammaticale, avendo l'estensore della nota, con ogni probabilità, erroneamente utilizzato l'aggettivo “redigente” per indicare la società che aveva redatto la comunicazione di licenziamento, ovvero, anche qualora l'estensore abbia inteso riferirsi a sé stesso, di mero refuso, semmai significativo della sussistenza di collegamento societario tra le odierne appellate, ma in alcun modo qualificabile come dichiarazione confessoria di una propria qualità di effettivo datore di lavoro, per evidente assenza del relativo animus.
Nella fattispecie, quindi, non può ritenersi sussistente somministrazione irregolare o intermediazione illecita di mera manodopera, con conseguente infondatezza del relativo motivo di appello.
Quanto al secondo motivo, è pienamente fondata la doglianza di violazione dell'art. 112
c.p.c., avendo l'impugnata sentenza totalmente omesso ogni pronuncia sulle domande di dichiarazione di inefficacia e di annullamento del licenziamento, proposte in primo grado dall'odierno appellante in via subordinata (cfr. pagg. da 10 a 15 del ricorso e secondo e terzo capoverso delle conclusioni).
Dette domande vanno quindi esaminate nel merito.
Il rapporto di lavoro per cui è causa è stato instaurato in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015, sicché, in considerazione delle previsioni dell'art. 4 del d.lgs. stesso, va esaminata prioritariamente la domanda di annullamento del licenziamento per insussistenza dell'addotto giustificato motivo oggettivo.
Al riguardo è pacifico in giurisprudenza che il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore (cfr, ex plurimis, Cass. sez. L. nn. 4670/2001, 13021/2001,
21282/2006 e 24235 del 30/11/2010 rv. 615308 - 01), e che un giustificato motivo oggettivo di licenziamento è configurabile non per effetto di un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma solo per la necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non meramente pretestuose ma effettive e non contingenti (cfr. Cass. Sez. L. n. 24235 del
30/11/2010 rv. 615308; Cass. Sez. L. n. 19616 del 26/09/2011 rv. 619102; Cass. Sez. L. n.
7474 del 14/05/2012 rv. 622620).
Peraltro (cfr. Cass. Sez. L. nn. 25201 del 07/12/2016 rv. 642226 – 01 e 13516 del 01/07/2016 rv. 640460 - 01), ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa. In particolare, il datore di lavoro, nel procedere al riassetto della sua impresa, può ricercare il profitto mediante la riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi, fermo il limite che il suo obbiettivo non può essere perseguito soltanto con l'abbattimento del costo del lavoro, ossia con il puro e semplice licenziamento di un dipendente non giustificato da un effettivo mutamento dell'organizzazione tecnico-produttiva, dovendo costituire il riassetto l'origine del licenziamento, e non un mero effetto di risulta (cfr.
Cass. Sez. L. n. 13516/2016 cit.).
Pertanto, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 l. n.
604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione, in termini di causa efficiente incidente sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, a progetti o scelte datoriali -insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati- diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (cfr. Cass. Sez. L. nn. 24882 del 20/10/2017 rv. 646618 – 01, 8661 del 28/03/2019 rv. 653449 – 01, 15400 del
20/07/2020 rv. 658488 – 01 e 752 del 12/01/2023 rv. 666502 - 01).
Applicando tali principi alla fattispecie, va esclusa la sussistenza di giustificazione del recesso per cui è causa.
Va premesso che le istanze istruttorie formulate in primo grado dalla sono del tutto CP
irrilevanti, in quanto attinenti alla posizione lavorativa del lavoratore appellante presso la e all'insussistenza di nuove assunzioni dopo il suo licenziamento, già risultanti CP_2 documentalmente (cfr. docc. 2, 3 e 5 convenuta primo grado), nonché all'insussistenza di altri appalti di manutenzione di impianti termali, circostanza attinente all'attività aziendale all'epoca dei fatti ma priva di ogni riferimento a mutamenti dell'assetto organizzativo, alle relative scelte imprenditoriali, ed all'incidenza di esse sulla posizione del lavoratore licenziato, e come tale del tutto inidonea, in base ai principi di diritto sopra richiamati, a costituire prova della sussistenza dell'addotto giustificato motivo oggettivo.
Va quindi osservato che a fronte della motivazione di recesso addotta (attuazione di decisioni ed interventi nel settore tecnico, produttivo e commerciale con riflessi sull'assetto delle risorse umane, sulla riorganizzazione del lavoro, sulla razionalizzazione dei costi e dei ricavi al fine di assicurare l'equilibrio economico e di gestione, il tutto originato dalla grave crisi generale dovuta all'emergenza sanitaria da Covid 19, alla crisi mondiale generata dal conflitto bellico in atto, alla congiuntura di settore ed alla diminuzione della richiesta dei servizi aziendali, con conseguente soppressione del posto di lavoro dell'appellante – cfr. la comunicazione di recesso, prodotta da entrambe le parti), la datrice di lavoro appellata ha dedotto essersi trattato di necessità di riorganizzazione aziendale alla scadenza del contratto di appalto intercorso con la , allo scopo di riduzione dei costi dell'attività produttiva, CP_2 in considerazione dell'impatto negativo nel settore della costruzione e manutenzione di immobili industriali e civili, di pertinenza aziendale, degli aumenti delle materie prime, della manodopera nonché delle spese dei cantieri, recentemente verificatisi.
Si sarebbe quindi trattato di riassetto (ridimensionamento) della struttura e dell'organizzazione dell'impresa dovuto non ad una diminuzione delle commesse conseguente a crisi generale e di settore, come indicato nella comunicazione di recesso, ma alla cessazione dell'appalto cui l'appellante era adibito ed all'aumento dei costi aziendali.
In primo luogo, quindi, è riscontrabile un'evidente violazione del principio di immutabilità della causa di licenziamento, avendo la datrice fatto valere in giudizio una diversa ragione di legittimità del recesso (ciò che di per sé comporta l'inefficacia del licenziamento e implica l'insussistenza di prova delle ragioni organizzative addotte nella relativa comunicazione, in alcun modo fornite dalla datrice, al riguardo onerata ex art. 5 l. n. 604/1966 (cfr. Cass. Sez. L. nn. 11114 del 12/12/1996 rv. 501275 – 01, 6012 del 12/03/2009 rv. 607477 – 01 e 7851 del
20/03/2019 rv. 653411 - 01).
Inoltre, l'appellata non ha in alcun modo provato (e peraltro nemmeno allegato specifiche circostanze di fatto al riguardo) né che, in conseguenza della cessazione dell'appalto cui il lavoratore appellante era adibito, si siano verificati effettive e non transeunti diminuzione delle commesse o aumento dei costi di gestione aziendali, né che in conseguenza di ciò abbia dovuto o inteso adottare scelte incidenti sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, né quali siano state dette scelte, né in che modo esse abbiano inciso sulla specifica posizione lavorativa dell'appellante.
In tale quadro, è del tutto irrilevante che l'appellata, come dedotto, non avesse altri appalti nel settore della manutenzione di impianti termali, poiché, occupandosi essa di costruzioni e manutenzioni edilizie in generale, come risulta dalla visura camerale in atti e come da essa stessa allegato, l'incidenza della cessazione dell'appalto con la sull'attività CP_2
imprenditoriale va valutata con riferimento alla complessiva struttura ed organizzazione aziendale.
Essendo pacifico che, in tema di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione del posto (cfr. le pronunce sopra citate nonché Cass. Sez. L. n.
31660 del 14/11/2023 rv. 669547 - 01), ne segue, con evidenza, l'assoluta insussistenza dell'addotto giustificato motivo di recesso.
Il licenziamento per cui è causa deve, quindi, essere dichiarato illegittimo.
Non integrando la datrice appellata, all'epoca dei fatti, i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 c. 8 e 9 Stat. Lav., come pacifico tra le parti e come risulta dalla citata visura camerale, ne segue, ex artt. 3 c. 1 e 9 d.lgs. n. 23/2015, l'estinzione del rapporto di lavoro tra le parti alla data del licenziamento e la condanna della datrice appellata al pagamento in favore dell'appellante di indennità risarcitoria ex art. 9 stesso (da quantificarsi tra il minimo ed il massimo in base ai criteri di cui alla sent. n. 194/2018 della Corte Cost.).
L'indennità stessa va nella fattispecie commisurata a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in ragione da un lato della ridotta anzianità di servizio del lavoratore, ma dall'altro dell'assoluta insussistenza in fatto del giustificato motivo di licenziamento addotto.
L'ultima retribuzione globale di fatto è quantificabile, con riferimento ai parametri indicati nei fogli paga in atti ed agli emolumenti che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione, in €. 1.672,18, di cui €. 1.543,55 per paga base ed EDR ed €. 128,63 per rateo 13ª), non assoggettata a contribuzione previdenziale.
Le spese di lite del doppio grado tra le parti costituite seguono la soccombenza della CP
e si liquidano come da dispositivo.
[...]
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 454/2024 in data 27/09/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato dalla a con comunicazione in data 01/12/2022 ricevuta il Controparte_1 Parte_1
23/12/2022; dichiara estinto alla data del 31/12/2022, data di scadenza del preavviso, il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti;
condanna la al pagamento in CP
favore del di un'indennità risarcitoria corrispondente a 3 mensilità dell'ultima Pt_1
retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal 31/12/2022 al saldo;
condanna l'appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio CP
grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in complessivi €. 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado in complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
nulla per le spese quanto alla posizione processuale della Controparte_2
Così deciso in L'Aquila il 19/06/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -