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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1144/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NNA te domiciliato in presso il difensore avv. DELLA CORTE ANNA CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio introdotto dalla ricorrente al fine di veder regolamentato l'affidamento e il mantenimento della figlia nata nel 2016 dalla relazione Per_1 more uxorio avuta con il resistente. La ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRELIMINARE la figlia verrà affidata in via esclusiva alla madre con la Persona_2
pagina 1 di 5 disciplina dell'affido super esclusivo;
IN SUBORDINE la figlia verrà Persona_2 affidata in via esclusiva alla madre;
2) la bambina seguirà la reside ) una eventuale ricostruzioni dei rapporti padre-figlia dovrà avvenire nel rispetto dei tempi e volontà della bambina e con le modalità più consone al caso concreto a seguito di vaglio da parte del Giudice;
4) il padre corrisponderà 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario oltre il 50% delle spese straordinarie. La predetta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.; 5) l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla sig.ra ”. Pt_1
Nella contumacia del convenuto, la causa è stata istruita mediante acquisizione di una relazione dei Servizi sociali sulle condizioni di vita e abitative della minore e una relazione del Centro Impiego Regione Toscana sulle condizioni reddituali del resistente.
2. In primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Dalla relazione dei Servizi è emerso che le parti si sono lasciate quando la bambina aveva tre anni, la fine del rapporto, secondo il racconto della , fu Pt_1 causata sia da comportamenti trascuranti e aggressivi del dal Per_2 sospetto della ricorrente dell'uso di sostanze stupefacenti da parte del resistente;
pagina 2 di 5 dalla fine del rapporto la bambina ha contatti sporadici con il padre, che anche per lunghi periodi non si fa sentire;
la minore è ben inserita nel nuovo contesto familiare materno, ha un buon rapporto con il compagno della madre ed è molto legata alla sorellina nata dal nuovo legame affettivo della ricorrente;
la madre è anche molto supportata dalla famiglia di origine e, in parte, dalla nonna paterna che una volta alla settimana vede la nipote;
la ricorrente e il di lei compagno lavorano stabilmente e hanno anche il progetto di comprare una casa insieme. A fronte di ciò, il appare una presenza occasionale nella vita della figlia Per_2
e non è stato pos i servizi neppure contattarlo, malgrado i tentativi di convocazione tramite telefono e lettera raccomandata. Alla luce di tali elementi istruttori e del contegno processuale del resistente, che denotano un totale disinteresse del verso la figlia, che invece risulta Per_2 cresciuta con amore e dedizione d e e dal di lei compagno, appare necessario affidare alla ricorrente, assegnando alla stessa il potere di Per_1 assumere le decisio ggiore interesse nei riguardi della figlia, in ambito scolastico sanitario. Ad oggi, appare possibile dettare un effettivo calendario di frequentazione padre figlia, tuttavia va disposto che ove il padre voglia vedere la minore, lo potrà fare, stante la giovane età della bambina, alla presenza di persone di fiducia della madre o rivolgendosi ai Servizi sociali, che attiveranno un calendario di incontri assistiti padre figlia e un percorso di sostegno alla genitorialità in favore del resistente.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
pagina 3 di 5 Nel caso in esame, la ricorrente svolge lavori da estetista, vive con il compagno che lavora è ha un reddito di circa € 1600 al mese, e ha con questo ultimo una altra figlia;
il resistente risulta aver lavorato, come operaio, con contratti a tempo pieno e a termine fino a ottobre del 2024. In ragione di ciò e del fatto che il padre non contribuisce in alcun modo al mantenimento diretto della figlia, fissare un contributo ordinario di € 250 al mese, oltre 50% spese straordinarie, e ISTAT;
l'assegno unico e ogni altro trattamento legato a errà percepito dalla sola ricorrente. Per_1
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE come segue:
• affida in via esclusiva lla ricorrente, assegnando alla stessa il Per_1 potere di assumere le i di maggiore interesse nei riguardi della figlia, in ambito scolastico e sanitario;
• esta collocata presso la madre;
Per_1
• ove il padre voglia vedere la minore, lo potrà fare, stante la giovane età della bambina, alla presenza di persone di fiducia della madre o rivolgendosi ai Servizi sociali, che attiveranno un calendario di incontri assistiti padre figlia e un percorso di sostegno alla genitorialità in favore del resistente;
• il padre verserà con decorrenza dal maggio 2024 entro il 5 di ogni mese l'importo di € 250,00, oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 30 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate pagina 4 di 5 nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
• l'assegno unico e ogni altro trattamento legato alla minore verrà percepito dalla sola ricorrente;
• condanna il resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in € 1947,00 oltre accessori come per legge;
Livorno,27/01/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1144/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NNA te domiciliato in presso il difensore avv. DELLA CORTE ANNA CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio introdotto dalla ricorrente al fine di veder regolamentato l'affidamento e il mantenimento della figlia nata nel 2016 dalla relazione Per_1 more uxorio avuta con il resistente. La ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRELIMINARE la figlia verrà affidata in via esclusiva alla madre con la Persona_2
pagina 1 di 5 disciplina dell'affido super esclusivo;
IN SUBORDINE la figlia verrà Persona_2 affidata in via esclusiva alla madre;
2) la bambina seguirà la reside ) una eventuale ricostruzioni dei rapporti padre-figlia dovrà avvenire nel rispetto dei tempi e volontà della bambina e con le modalità più consone al caso concreto a seguito di vaglio da parte del Giudice;
4) il padre corrisponderà 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario oltre il 50% delle spese straordinarie. La predetta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.; 5) l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla sig.ra ”. Pt_1
Nella contumacia del convenuto, la causa è stata istruita mediante acquisizione di una relazione dei Servizi sociali sulle condizioni di vita e abitative della minore e una relazione del Centro Impiego Regione Toscana sulle condizioni reddituali del resistente.
2. In primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Dalla relazione dei Servizi è emerso che le parti si sono lasciate quando la bambina aveva tre anni, la fine del rapporto, secondo il racconto della , fu Pt_1 causata sia da comportamenti trascuranti e aggressivi del dal Per_2 sospetto della ricorrente dell'uso di sostanze stupefacenti da parte del resistente;
pagina 2 di 5 dalla fine del rapporto la bambina ha contatti sporadici con il padre, che anche per lunghi periodi non si fa sentire;
la minore è ben inserita nel nuovo contesto familiare materno, ha un buon rapporto con il compagno della madre ed è molto legata alla sorellina nata dal nuovo legame affettivo della ricorrente;
la madre è anche molto supportata dalla famiglia di origine e, in parte, dalla nonna paterna che una volta alla settimana vede la nipote;
la ricorrente e il di lei compagno lavorano stabilmente e hanno anche il progetto di comprare una casa insieme. A fronte di ciò, il appare una presenza occasionale nella vita della figlia Per_2
e non è stato pos i servizi neppure contattarlo, malgrado i tentativi di convocazione tramite telefono e lettera raccomandata. Alla luce di tali elementi istruttori e del contegno processuale del resistente, che denotano un totale disinteresse del verso la figlia, che invece risulta Per_2 cresciuta con amore e dedizione d e e dal di lei compagno, appare necessario affidare alla ricorrente, assegnando alla stessa il potere di Per_1 assumere le decisio ggiore interesse nei riguardi della figlia, in ambito scolastico sanitario. Ad oggi, appare possibile dettare un effettivo calendario di frequentazione padre figlia, tuttavia va disposto che ove il padre voglia vedere la minore, lo potrà fare, stante la giovane età della bambina, alla presenza di persone di fiducia della madre o rivolgendosi ai Servizi sociali, che attiveranno un calendario di incontri assistiti padre figlia e un percorso di sostegno alla genitorialità in favore del resistente.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
pagina 3 di 5 Nel caso in esame, la ricorrente svolge lavori da estetista, vive con il compagno che lavora è ha un reddito di circa € 1600 al mese, e ha con questo ultimo una altra figlia;
il resistente risulta aver lavorato, come operaio, con contratti a tempo pieno e a termine fino a ottobre del 2024. In ragione di ciò e del fatto che il padre non contribuisce in alcun modo al mantenimento diretto della figlia, fissare un contributo ordinario di € 250 al mese, oltre 50% spese straordinarie, e ISTAT;
l'assegno unico e ogni altro trattamento legato a errà percepito dalla sola ricorrente. Per_1
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE come segue:
• affida in via esclusiva lla ricorrente, assegnando alla stessa il Per_1 potere di assumere le i di maggiore interesse nei riguardi della figlia, in ambito scolastico e sanitario;
• esta collocata presso la madre;
Per_1
• ove il padre voglia vedere la minore, lo potrà fare, stante la giovane età della bambina, alla presenza di persone di fiducia della madre o rivolgendosi ai Servizi sociali, che attiveranno un calendario di incontri assistiti padre figlia e un percorso di sostegno alla genitorialità in favore del resistente;
• il padre verserà con decorrenza dal maggio 2024 entro il 5 di ogni mese l'importo di € 250,00, oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 30 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate pagina 4 di 5 nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
• l'assegno unico e ogni altro trattamento legato alla minore verrà percepito dalla sola ricorrente;
• condanna il resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in € 1947,00 oltre accessori come per legge;
Livorno,27/01/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
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