Articolo 1 della Legge 13 maggio 1961, n. 428
Versione
15 giugno 1961
Art. 1. Articolo unico.

Il limite delle aperture di credito, di cui all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, e' elevato a lire 50 milioni per il pagamento dei contributi nelle spese di acquisto di sementi elette e per gli acquisti di sementi da distribuire gratuitamente a norma degli articoli 2 e 3 della legge 10 dicembre 1958, n. 1094 , nonche' per l'erogazione dei contributi e per il pagamento delle spese di cui all' articolo 1, lettere a) , b) , c) , d) , e) ed f) della legge 27 novembre 1956, n. 1367 , relativa al potenziamento, al miglioramento e al risanamento del patrimonio zootecnico.

Entrata in vigore il 15 giugno 1961