Art. 1. Articolo unico.
Il limite delle aperture di credito, di cui all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, e' elevato a lire 50 milioni per il pagamento dei contributi nelle spese di acquisto di sementi elette e per gli acquisti di sementi da distribuire gratuitamente a norma degli articoli 2 e 3 della legge 10 dicembre 1958, n. 1094 , nonche' per l'erogazione dei contributi e per il pagamento delle spese di cui all' articolo 1, lettere a) , b) , c) , d) , e) ed f) della legge 27 novembre 1956, n. 1367 , relativa al potenziamento, al miglioramento e al risanamento del patrimonio zootecnico.
Il limite delle aperture di credito, di cui all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, e' elevato a lire 50 milioni per il pagamento dei contributi nelle spese di acquisto di sementi elette e per gli acquisti di sementi da distribuire gratuitamente a norma degli articoli 2 e 3 della legge 10 dicembre 1958, n. 1094 , nonche' per l'erogazione dei contributi e per il pagamento delle spese di cui all' articolo 1, lettere a) , b) , c) , d) , e) ed f) della legge 27 novembre 1956, n. 1367 , relativa al potenziamento, al miglioramento e al risanamento del patrimonio zootecnico.