Art. 11.
E' istituito a Trieste l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ai sensi ed agli effetti degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della. Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
Oltre ai compiti demandati dagli articoli citati, esso esercita anche azione di coordinamento e vigilanza sugli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Gorizia e di Udine.
E' istituito a Trieste l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ai sensi ed agli effetti degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della. Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
Oltre ai compiti demandati dagli articoli citati, esso esercita anche azione di coordinamento e vigilanza sugli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Gorizia e di Udine.