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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/06/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3365/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 24/06/2025, sono presenti: per Parte_1 presente personalmente, l'avv. Emanuele Rosapinta in sostituzione dell'avv. Lucia Margheritis, giusta delega scritta che esibisce riservando di depositarla telematicamente;
per l'avv. Elisabeth Sofia in sostituzione dell'avv. Giovanni Bassi. Parte_2
L'avv. Rosapinta precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte già depositate e ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento della domanda attorea.
L'avv. Sofia si riporta alle note e agli atti depositati;
precisa le conclusioni come in atti e discute la causa osservando che la controparte non ha fornito prova né della responsabilità ex art. 2043
c.c., né della responsabilità ex art. 2051 c.c. Rileva che la controparte non ha dato prova di quali danni siano stati causati dall'incendio e di quali siano stati provocati dalla società incaricata dei lavori. Rileva che la controparte non ha accettato la proposta formulata dal giudice e chiede, pertanto, che l'ipotetica condanna sia contenuta entro tali limiti e l'attrice sia comunque condannata alla refusione delle spese processuali.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 9 R.G. N. 3365/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3365/2023 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Como, viale Varese n. 35, presso lo studio dell'avv. Lucia Margheritis, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_1 C.F._2
Crocefisso n. 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni Bassi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta –
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Nel merito: condannare la convenuta all'integrale risarcimento dei danni patiti da parte attrice che si quantificano in euro 28.026,04 o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata in sede di istruttoria, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con integrale rifusione delle spese legali, sia stragiudiziali che di negoziazione assistita che del presente procedimento, oltre oneri come per legge. In via istruttoria: Si chiede che il Giudice
pagina 2 di 9 Voglia ammettere i seguenti capitoli di prova con i testi indicati e si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi sui capitoli eventualmente dedotti da controparte:
1. Vero o non vero che siete intervenuti in data 27 dicembre 2022 in località Plesio
a causa di un incendio che divampava da un immobile sito in Plesio via Alla Piazzola n.8? 2.
Vero o non vero che avete constatato direttamente che l'incendio era scaturito dall'immobile sito in via Alla Piazzola n. 8 e in particolare dalla mansarda del predetto immobile? 3. Vero o non vero che l'incendio divampato dal predetto immobile ha coinvolto anche l'appartamento posto al terzo piano dell'edificio adiacente? 4. Vero o non vero che per motivi igienico sanitari avete provveduto ad evacuare anche la sig.ra residente al terzo piano dell'immobile Pt_1
adiacente a quello da cui si è divampato l'incendio? 5. Vero o non vero che EL era presente sul luogo dell'incendio? 6. Vero o non vero che ha provveduto ad emettere l'ordinanza di inagibilità relativamente all'appartamento della sig.ra 7. Vero o non vero che Parte_1
ha provveduto ad emettere l'ordinanza che le si rammostra? (doc.3) 8. Vero o non vero che la sig.ra in data 26 gennaio 2022 ha consegnato in Comune a Plesio la dichiarazione che Pt_1
le si rammostra (doc. 33)? 9. Vero o non vero che la sig.ra dal 27 dicembre 2022 sino Pt_1
al 26 gennaio 2023 è dovuta restare fuori dalla propria abitazione?10. Vero o non vero che ha provveduto alla redazione della proposta di intervento in seguito ad incendio che le si rammostra? 11. Vero o non vero che eravate in contatto con l'agenzia assicurativa i
[...]
con sede in Menaggio? 12. Vero o non vero che il numero di sinistro Controparte_2
inserito nell'offerta n° 218519639 le è stato comunicato dall'agenzia assicurativa? 13. Vero o non vero la condizione di cui al punto n°11 è stata inserita in accordo con la compagnia assicurativa 14. Vero o non vero che gli interventi dettagliatamente indicati nell'offerta CP_3
sono stati eseguiti? 15. Vero o non vero che a seguito di alcune contestazioni l'importo totale dovuto a è stato ridotto da euro 15'797,17 ad euro 14'297,17 comprensivo i iva? 16. Vero CP_4
o non vero che EL ha inviato la cessione del credito alla sig.ra già in data 28 febbraio CP_1
2022? 17. Vero o non vero che l'invio del predetto documento è stato effettuato tramite
l'assicuratore della sig.ra , assicurazione 3 laghi? 18. Vero o non vero che la sig.ra CP_1
ha sottoscritto la cessione del credito? 19. Vero o non vero che ha effettuato i lavori di CP_1
cui alle ricevute e preventivi che si rammostrano? 20. Vero o non vero che tali lavori sono stati
pagina 3 di 9 effettuati in conseguenza all'incendio? 21. Vero o non vero che ha periziato i danni relativi al tetto dell'immobile della sig.ra 22. Vero o non vero che tali danni si sono verificati Pt_1
quali conseguenza dell'incendio? 23. Vero o non vero che ha sostituito la rete posta sul balcone della sig.ra 24. Vero o non vero che la sostituzione della predetta rete è dipesa dalle Pt_1 conseguenze dell'incendio? 25. Vero o non vero che la sig.ra in data 31 gennaio 2022 Pt_1
le ha portato presso la tintoria dei capi da pulire come da documento n. 18 che si rammostra?
26. Vero o non vero che la pulizia è stata effettuata in quanto i capi avevano residui di polveri e di odore di bruciato? Sui capitoli da 1 a 4 si indicano quali testi: Capo partenza Tes_1
, ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
presso Comando dei Vigili del Fuoco di Como. Sui capitoli da 5 a 9 si indicano quali testi: il
Sindaco di Plesio, dott. e geom. Responsabile del servizio Testimone_6 Tes_7
tecnico presso il Comune di Plesio Via Alla Grona n° 85; sui capitoli da 10 a 18 si indicano quali testi: la sig.ra e il sig. presso Edam Vai Guido Rossi 9 Tes_8 Testimone_9
Gallarate; sui capitoli da 19 a 22 si indica in qualità di teste l'artigiano edile Testimone_10
Via Ricci Plesio;
sui capitoli 23,24 si indica quale teste il sig. via Gaspare Mola Tes_11
3/2 Fraz. Breglia Plesio;
sui capitoli 25,26 il legale rappresentante della pellicceria Renèe
Piazza San Fedele 10 Como. Si insiste per l'ammissione di ctu tecnica diretta alla quantificazione dei danni patiti dalla sig.ra presso la propria abitazione e altresì Pt_1 idonea a valutare i danni del tetto di proprietà e derivanti dall'incendio, ne quantifichi Pt_1
l'entità, indichi i lavori necessari per la riparazione, calcolando altresì i costi necessari per il posizionamento di eventuali ponteggi”;
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, per i motivi esposti ed allegati in atti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le migliori declaratorie e statuizioni del caso IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità della citazione, per tutti i motivi esposti in atti, con ogni conseguenza di legge NEL MERITO: IN VIA
PRINCIPALE rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno avanzata nei confronti della SI , in quanto infondata e non provata, per tutti i motivi di cui in atti Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda
pagina 4 di 9 attorea, condannare la SI al risarcimento solo di quei danni che dalle Controparte_1 concrete ed obiettive risultanze dell'istruttoria risultano riconducibili all'incendio avvenuto in data 27/12/2021, con esclusione di ogni ulteriore voce di danno di cui non è stata fornita prova del nesso causale e qualora il Giudice dovesse liquidare un importo non superiore alla proposta conciliativa formulata, condannare parte attrice, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, c.p.c., al pagamento delle spese di lite maturate dopo la formulazione della suddetta proposta IN VIA
ISTRUTTORIA: nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova n. 11, 12, 13 e 17 di parte attrice, ammettere la SI a prova contraria sui medesimi capitoli di prova con CP_1
il teste Signor residente in [...], presso Testimone_12
Assicurazione 3laghi s.n.c. di OL ID & C., in Menaggio (Co), via San Giusto, n.
2. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Oggetto: Danno da cosa in custodia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, innanzi all'intestato Ufficio, esponendo di essere la proprietaria di un Controparte_1
appartamento sito nel Comune di Plesio, via Piazzola n. 14, collocato al piano superiore rispetto a quello di proprietà della , e che, in data 27.12.2021, alle ore 9.44 circa, lo stabile era CP_1
stato danneggiato da un incendio scaturito dall'immobile di proprietà della controparte, provocato dall'errato posizionamento della canna fumaria in acciaio del camino, posto nel piano mansardato dell'appartamento, e dal suo conseguente surriscaldamento.
Deduceva in particolare l'istante che, a seguito dell'incendio, l'immobile di sua proprietà aveva subito gravi danni al tetto ed era stato dichiarato inagibile con ordinanza n. 13/2021, che aveva altresì ordinato alla di provvedere, nel più breve tempo possibile, alla pulizia e al Pt_1
ripristino dello stato dei luoghi;
per tale ragione, essa attrice si era dunque rivolta alla
[...]
che si era fatta carico della pulizia dal particolato carbonioso Controparte_5
depositatosi nell'immobile a seguito del sinistro, come da offerta economica n. 218519639 per pagina 5 di 9 un compenso di € 12.948,50 IVA esclusa, che avrebbe dovuto essere versato direttamente da tenuta a manlevare la in forza di apposito contratto di Controparte_6 CP_1
assicurazioni contro i danni.
Precisava altresì l'attrice che, una volta terminati i lavori, si era Controparte_6
rifiutata di versare quanto dovuto e la , incaricata di effettuare i lavori, si era resa CP_4
responsabile di una serie di danni nell'appartamento di sua proprietà.
Ne era conseguito un giudizio, all'esito del quale la aveva stipulato una transazione con Pt_1
l'impresa e aveva versato un compenso di € 14.279,17, IVA compresa.
Alla luce di quanto sopra, chiedeva dunque la condanna della convenuta al risarcimento del danno del danno da lei subito, da liquidarsi in modo tale da ricomprendere: a) il suddetto esborso di € 14.279,17, IVA compresa, per la bonifica dell'appartamento; b) l'importo di € 729,56 per le spese legali relative al contenzioso contro la;
c) € 660,00 per le opere di bonifica CP_4
dell'intercapedine; d) € 909,00, oltre IVA al 10%, per i lavori di ripristino della parete;
e) €
8.570,00, oltre IVA, per il ripristino del tetto;
f) € 200,00 per le spese di pulizia di pellicce e giacche;
g) € 81,00 “in punto di materiale per lo svolgimento dei lavori effettuati dalla ditta
Petazzi”; h) € 549,00 per la sostituzione della rete plastica sul balcone.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio , Controparte_1
eccependo in via pregiudiziale di rito la nullità dell'atto di citazione e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda attorea.
Contestava, in particolare, tanto la riconducibilità causale dell'incendio all'appartamento di sua proprietà, quanto la sussistenza del nesso di causalità con i danni dedotti in giudizio dalla controparte e la congruità della liquidazione prospettata dall'attrice.
Dopo le verifiche preliminari, la fase di trattazione proseguiva con lo scambio delle memorie integrative e, in occasione della prima udienza del 28.02.2024, veniva formulata dal giudice una proposta conciliativa, accettata dalla convenuta e non anche dall'attrice.
La causa subiva, quindi, rinvio all'udienza del 10.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al 24.06.2025, anche per la discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
pagina 6 di 9 2. Tanto esposto, va in primo luogo respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta in relazione alla carente individuazione degli elementi afferenti alla c.d. editio actionis. La domanda attorea risulta, infatti, sufficientemente determinata sia con riferimento all'oggetto della richiesta tutela (c.d. petitum), rappresentato dal diritto al risarcimento del danno subito, sia in relazione al titolo della domanda (c.d. causa petendi), integrato dall'incendio di cui la convenuta sarebbe responsabile ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
3. Passando al merito della causa, la domanda attorea è fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Risulta infatti dagli atti del giudizio e, in particolare, dal verbale dei Vigili del Fuoco del
27.12.2021 che, in detta occasione, alle ore 9.44 circa, si era verificato un incendio che aveva riguardato lo stabile sito in Plesio, via alla Piazzola n. 14, dove si trovavano entrambi gli appartamenti di proprietà dell'attrice e della convenuta, e che lo stesso era stato determinato, con elevata probabilità logica, dall'errato posizionamento della canna fumaria in acciaio del camino, posto nel piano mansardato dell'immobile di proprietà della , che ne aveva causato il CP_1
surriscaldamento (cfr. all. 2 all'atto di citazione). Deve dunque ritenersi ampiamente provata la responsabilità della convenuta, titolare dell'appartamento da cui ha avuto origine l'incendio, trovando applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
La norma delinea infatti una forma di responsabilità oggettiva, che prescinde da qualsiasi accertamento sulla colpa del custode e onera quest'ultimo a fornire la prova del caso fortuito, ovvero di un fattore causale che, per la sua imprevedibilità ed eccezionalità, interrompa il rapporto eziologico tra il fatto e l'evento, degradando la cosa in custodia al rango di mera occasione del danno (cfr. Cass., sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37039).
Indipendentemente da ogni valutazione afferente alla colpa, è dunque sufficiente rilevare che l'incendio ha avuto origine nell'appartamento della convenuta per giustificare una sua condanna al risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
Risulta inoltre dalla documentazione in atti che la ha riportato dei danni a seguito Pt_1
dell'incendio, atteso che, con ordinanza n. 13/2021, l'immobile di sua proprietà è stato dichiarato temporaneamente inagibile, sino alla completa pulizia dello stesso, in quanto ammalorato dai prodotti della combustione (cfr. all. 3 all'atto introduttivo del processo).
pagina 7 di 9 Segue la condanna della convenuta al risarcimento del danno riportato dall'attrice.
4. Passando alla liquidazione del risarcimento, va detto che lo stesso deve necessariamente tener conto di quanto versato dall'attrice all'impresa incaricata delle operazioni di pulizia.
Risulta infatti dagli atti di causa che la ha corrisposto alla Pt_1 Controparte_5
l'importo di € 14.279,17, IVA compresa, a seguito della transazione stipulata dalla
[...]
medesima attrice in data 21.03.2023 (cfr. all. 6 e 7), il tutto a corrispettivo dei lavori di pulizia effettuati dall'impresa nel suo appartamento a seguito dell'incendio.
Tali interventi di pulizia sono, infatti, dettagliatamente descritti nell'offerta economica n.
218519639 (cfr. all. 4 all'atto di citazione) e la convenuta, ritualmente costituita, non ha fornito alcun elemento per dubitare della congruità del compenso ivi esposto.
Quanto versato è, peraltro, inferiore rispetto al corrispettivo inizialmente preventivato di €
12.948,50 più IVA, per un totale di € 15.797,17, in quanto nell'accordo transattivo si è tenuto conto dei danni che l'impresa avrebbe provocato alla Pt_1
Né possono esservi dubbi in relazione all'effettiva esecuzione dei lavori, giacché non vi è evidenza che l'appartamento di proprietà attorea sia tuttora inagibile.
Se ne ricava che la convenuta deve essere condannata al pagamento, a favore della Pt_1
della suddetta somma di € 14.279,17 a titolo di risarcimento del danno.
A ciò bisogna aggiungere la somma di € 200,00 per la pulizia dei vestiti (giacche e pellicce), essendo stati gli stessi ragionevolmente danneggiati, a causa del sinistro, e trattandosi di capi di abbigliamento che, per il loro particolare pregio, sono stati oggetto di apposita pulizia.
Non vi è invece alcuna prova delle ulteriori voci di danno dedotte dall'attrice, o comunque della loro riconducibilità causale ai fatti di cui si discute.
Le spese di assistenza legale si riferiscono, infatti, al contenzioso intercorrente con la CP_5
e non attengono, in alcun modo, all'incendio in sé considerato.
Non vi è prova, inoltre, che l'incendio abbia provocato dei danni al tetto, all'intercapedine, alla parete dell'abitazione e alla rete plastica sul balcone, non essendo dunque dovuti gli importi domandati dall'attrice, di € 660,00 per la bonifica dell'intercapedine, di € 909,00 più IVA per il ripristino della parete, di € 8.570,00 più IVA per il ripristino del tetto e di € 549,00 per la sostituzione della rete plastica.
pagina 8 di 9 Dalla documentazione in atti, risulta infatti unicamente l'inagibilità dell'immobile per via della presenza di prodotti della combustione all'interno dell'appartamento e non si ricava da alcun documento che l'immobile abbia riportato danni ulteriori.
Né si potrebbe ammettere la prova per testi articolata dall'istante nella seconda memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c., essendo irrilevanti tutti i capitoli di prova orale, volti a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei lavori;
ciò che conta non è la prova delle opere eseguite, bensì che dette opere siano state necessarie a rimediare ai danni riportati a seguito dell'incendio.
Infine, non è chiaro a cosa si riferisca l'importo di € 81,00, relativo al “materiale per lo svolgimento dei lavori effettuati dalla ditta Petazzi” (cfr. atto di citazione, pag. VII).
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014 (così come modificati dal DM n. 147/2022), per tutte le fasi del processo tranne la fase istruttoria (da liquidarsi ai minimi in considerazione della natura documentale della causa), tenuto conto del valore della condanna.
Vanno, invece, compensate le spese relative alla fase decisoria in quanto la domanda attorea è stata accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa formulata dal giudice e la stessa era stata accettata dalla convenuta, ma rifiutata dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 14.479,17 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) Rigetta per il resto la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta;
3) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore dell'attrice, che Controparte_1
liquida in € 545,00 per esborsi ed € 2.536,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, all'udienza del 24 giugno 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 24/06/2025, sono presenti: per Parte_1 presente personalmente, l'avv. Emanuele Rosapinta in sostituzione dell'avv. Lucia Margheritis, giusta delega scritta che esibisce riservando di depositarla telematicamente;
per l'avv. Elisabeth Sofia in sostituzione dell'avv. Giovanni Bassi. Parte_2
L'avv. Rosapinta precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte già depositate e ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento della domanda attorea.
L'avv. Sofia si riporta alle note e agli atti depositati;
precisa le conclusioni come in atti e discute la causa osservando che la controparte non ha fornito prova né della responsabilità ex art. 2043
c.c., né della responsabilità ex art. 2051 c.c. Rileva che la controparte non ha dato prova di quali danni siano stati causati dall'incendio e di quali siano stati provocati dalla società incaricata dei lavori. Rileva che la controparte non ha accettato la proposta formulata dal giudice e chiede, pertanto, che l'ipotetica condanna sia contenuta entro tali limiti e l'attrice sia comunque condannata alla refusione delle spese processuali.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 9 R.G. N. 3365/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3365/2023 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Como, viale Varese n. 35, presso lo studio dell'avv. Lucia Margheritis, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_1 C.F._2
Crocefisso n. 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni Bassi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta –
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Nel merito: condannare la convenuta all'integrale risarcimento dei danni patiti da parte attrice che si quantificano in euro 28.026,04 o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata in sede di istruttoria, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con integrale rifusione delle spese legali, sia stragiudiziali che di negoziazione assistita che del presente procedimento, oltre oneri come per legge. In via istruttoria: Si chiede che il Giudice
pagina 2 di 9 Voglia ammettere i seguenti capitoli di prova con i testi indicati e si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi sui capitoli eventualmente dedotti da controparte:
1. Vero o non vero che siete intervenuti in data 27 dicembre 2022 in località Plesio
a causa di un incendio che divampava da un immobile sito in Plesio via Alla Piazzola n.8? 2.
Vero o non vero che avete constatato direttamente che l'incendio era scaturito dall'immobile sito in via Alla Piazzola n. 8 e in particolare dalla mansarda del predetto immobile? 3. Vero o non vero che l'incendio divampato dal predetto immobile ha coinvolto anche l'appartamento posto al terzo piano dell'edificio adiacente? 4. Vero o non vero che per motivi igienico sanitari avete provveduto ad evacuare anche la sig.ra residente al terzo piano dell'immobile Pt_1
adiacente a quello da cui si è divampato l'incendio? 5. Vero o non vero che EL era presente sul luogo dell'incendio? 6. Vero o non vero che ha provveduto ad emettere l'ordinanza di inagibilità relativamente all'appartamento della sig.ra 7. Vero o non vero che Parte_1
ha provveduto ad emettere l'ordinanza che le si rammostra? (doc.3) 8. Vero o non vero che la sig.ra in data 26 gennaio 2022 ha consegnato in Comune a Plesio la dichiarazione che Pt_1
le si rammostra (doc. 33)? 9. Vero o non vero che la sig.ra dal 27 dicembre 2022 sino Pt_1
al 26 gennaio 2023 è dovuta restare fuori dalla propria abitazione?10. Vero o non vero che ha provveduto alla redazione della proposta di intervento in seguito ad incendio che le si rammostra? 11. Vero o non vero che eravate in contatto con l'agenzia assicurativa i
[...]
con sede in Menaggio? 12. Vero o non vero che il numero di sinistro Controparte_2
inserito nell'offerta n° 218519639 le è stato comunicato dall'agenzia assicurativa? 13. Vero o non vero la condizione di cui al punto n°11 è stata inserita in accordo con la compagnia assicurativa 14. Vero o non vero che gli interventi dettagliatamente indicati nell'offerta CP_3
sono stati eseguiti? 15. Vero o non vero che a seguito di alcune contestazioni l'importo totale dovuto a è stato ridotto da euro 15'797,17 ad euro 14'297,17 comprensivo i iva? 16. Vero CP_4
o non vero che EL ha inviato la cessione del credito alla sig.ra già in data 28 febbraio CP_1
2022? 17. Vero o non vero che l'invio del predetto documento è stato effettuato tramite
l'assicuratore della sig.ra , assicurazione 3 laghi? 18. Vero o non vero che la sig.ra CP_1
ha sottoscritto la cessione del credito? 19. Vero o non vero che ha effettuato i lavori di CP_1
cui alle ricevute e preventivi che si rammostrano? 20. Vero o non vero che tali lavori sono stati
pagina 3 di 9 effettuati in conseguenza all'incendio? 21. Vero o non vero che ha periziato i danni relativi al tetto dell'immobile della sig.ra 22. Vero o non vero che tali danni si sono verificati Pt_1
quali conseguenza dell'incendio? 23. Vero o non vero che ha sostituito la rete posta sul balcone della sig.ra 24. Vero o non vero che la sostituzione della predetta rete è dipesa dalle Pt_1 conseguenze dell'incendio? 25. Vero o non vero che la sig.ra in data 31 gennaio 2022 Pt_1
le ha portato presso la tintoria dei capi da pulire come da documento n. 18 che si rammostra?
26. Vero o non vero che la pulizia è stata effettuata in quanto i capi avevano residui di polveri e di odore di bruciato? Sui capitoli da 1 a 4 si indicano quali testi: Capo partenza Tes_1
, ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
presso Comando dei Vigili del Fuoco di Como. Sui capitoli da 5 a 9 si indicano quali testi: il
Sindaco di Plesio, dott. e geom. Responsabile del servizio Testimone_6 Tes_7
tecnico presso il Comune di Plesio Via Alla Grona n° 85; sui capitoli da 10 a 18 si indicano quali testi: la sig.ra e il sig. presso Edam Vai Guido Rossi 9 Tes_8 Testimone_9
Gallarate; sui capitoli da 19 a 22 si indica in qualità di teste l'artigiano edile Testimone_10
Via Ricci Plesio;
sui capitoli 23,24 si indica quale teste il sig. via Gaspare Mola Tes_11
3/2 Fraz. Breglia Plesio;
sui capitoli 25,26 il legale rappresentante della pellicceria Renèe
Piazza San Fedele 10 Como. Si insiste per l'ammissione di ctu tecnica diretta alla quantificazione dei danni patiti dalla sig.ra presso la propria abitazione e altresì Pt_1 idonea a valutare i danni del tetto di proprietà e derivanti dall'incendio, ne quantifichi Pt_1
l'entità, indichi i lavori necessari per la riparazione, calcolando altresì i costi necessari per il posizionamento di eventuali ponteggi”;
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, per i motivi esposti ed allegati in atti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le migliori declaratorie e statuizioni del caso IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità della citazione, per tutti i motivi esposti in atti, con ogni conseguenza di legge NEL MERITO: IN VIA
PRINCIPALE rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno avanzata nei confronti della SI , in quanto infondata e non provata, per tutti i motivi di cui in atti Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda
pagina 4 di 9 attorea, condannare la SI al risarcimento solo di quei danni che dalle Controparte_1 concrete ed obiettive risultanze dell'istruttoria risultano riconducibili all'incendio avvenuto in data 27/12/2021, con esclusione di ogni ulteriore voce di danno di cui non è stata fornita prova del nesso causale e qualora il Giudice dovesse liquidare un importo non superiore alla proposta conciliativa formulata, condannare parte attrice, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, c.p.c., al pagamento delle spese di lite maturate dopo la formulazione della suddetta proposta IN VIA
ISTRUTTORIA: nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova n. 11, 12, 13 e 17 di parte attrice, ammettere la SI a prova contraria sui medesimi capitoli di prova con CP_1
il teste Signor residente in [...], presso Testimone_12
Assicurazione 3laghi s.n.c. di OL ID & C., in Menaggio (Co), via San Giusto, n.
2. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Oggetto: Danno da cosa in custodia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, innanzi all'intestato Ufficio, esponendo di essere la proprietaria di un Controparte_1
appartamento sito nel Comune di Plesio, via Piazzola n. 14, collocato al piano superiore rispetto a quello di proprietà della , e che, in data 27.12.2021, alle ore 9.44 circa, lo stabile era CP_1
stato danneggiato da un incendio scaturito dall'immobile di proprietà della controparte, provocato dall'errato posizionamento della canna fumaria in acciaio del camino, posto nel piano mansardato dell'appartamento, e dal suo conseguente surriscaldamento.
Deduceva in particolare l'istante che, a seguito dell'incendio, l'immobile di sua proprietà aveva subito gravi danni al tetto ed era stato dichiarato inagibile con ordinanza n. 13/2021, che aveva altresì ordinato alla di provvedere, nel più breve tempo possibile, alla pulizia e al Pt_1
ripristino dello stato dei luoghi;
per tale ragione, essa attrice si era dunque rivolta alla
[...]
che si era fatta carico della pulizia dal particolato carbonioso Controparte_5
depositatosi nell'immobile a seguito del sinistro, come da offerta economica n. 218519639 per pagina 5 di 9 un compenso di € 12.948,50 IVA esclusa, che avrebbe dovuto essere versato direttamente da tenuta a manlevare la in forza di apposito contratto di Controparte_6 CP_1
assicurazioni contro i danni.
Precisava altresì l'attrice che, una volta terminati i lavori, si era Controparte_6
rifiutata di versare quanto dovuto e la , incaricata di effettuare i lavori, si era resa CP_4
responsabile di una serie di danni nell'appartamento di sua proprietà.
Ne era conseguito un giudizio, all'esito del quale la aveva stipulato una transazione con Pt_1
l'impresa e aveva versato un compenso di € 14.279,17, IVA compresa.
Alla luce di quanto sopra, chiedeva dunque la condanna della convenuta al risarcimento del danno del danno da lei subito, da liquidarsi in modo tale da ricomprendere: a) il suddetto esborso di € 14.279,17, IVA compresa, per la bonifica dell'appartamento; b) l'importo di € 729,56 per le spese legali relative al contenzioso contro la;
c) € 660,00 per le opere di bonifica CP_4
dell'intercapedine; d) € 909,00, oltre IVA al 10%, per i lavori di ripristino della parete;
e) €
8.570,00, oltre IVA, per il ripristino del tetto;
f) € 200,00 per le spese di pulizia di pellicce e giacche;
g) € 81,00 “in punto di materiale per lo svolgimento dei lavori effettuati dalla ditta
Petazzi”; h) € 549,00 per la sostituzione della rete plastica sul balcone.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio , Controparte_1
eccependo in via pregiudiziale di rito la nullità dell'atto di citazione e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda attorea.
Contestava, in particolare, tanto la riconducibilità causale dell'incendio all'appartamento di sua proprietà, quanto la sussistenza del nesso di causalità con i danni dedotti in giudizio dalla controparte e la congruità della liquidazione prospettata dall'attrice.
Dopo le verifiche preliminari, la fase di trattazione proseguiva con lo scambio delle memorie integrative e, in occasione della prima udienza del 28.02.2024, veniva formulata dal giudice una proposta conciliativa, accettata dalla convenuta e non anche dall'attrice.
La causa subiva, quindi, rinvio all'udienza del 10.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al 24.06.2025, anche per la discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
pagina 6 di 9 2. Tanto esposto, va in primo luogo respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta in relazione alla carente individuazione degli elementi afferenti alla c.d. editio actionis. La domanda attorea risulta, infatti, sufficientemente determinata sia con riferimento all'oggetto della richiesta tutela (c.d. petitum), rappresentato dal diritto al risarcimento del danno subito, sia in relazione al titolo della domanda (c.d. causa petendi), integrato dall'incendio di cui la convenuta sarebbe responsabile ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
3. Passando al merito della causa, la domanda attorea è fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Risulta infatti dagli atti del giudizio e, in particolare, dal verbale dei Vigili del Fuoco del
27.12.2021 che, in detta occasione, alle ore 9.44 circa, si era verificato un incendio che aveva riguardato lo stabile sito in Plesio, via alla Piazzola n. 14, dove si trovavano entrambi gli appartamenti di proprietà dell'attrice e della convenuta, e che lo stesso era stato determinato, con elevata probabilità logica, dall'errato posizionamento della canna fumaria in acciaio del camino, posto nel piano mansardato dell'immobile di proprietà della , che ne aveva causato il CP_1
surriscaldamento (cfr. all. 2 all'atto di citazione). Deve dunque ritenersi ampiamente provata la responsabilità della convenuta, titolare dell'appartamento da cui ha avuto origine l'incendio, trovando applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
La norma delinea infatti una forma di responsabilità oggettiva, che prescinde da qualsiasi accertamento sulla colpa del custode e onera quest'ultimo a fornire la prova del caso fortuito, ovvero di un fattore causale che, per la sua imprevedibilità ed eccezionalità, interrompa il rapporto eziologico tra il fatto e l'evento, degradando la cosa in custodia al rango di mera occasione del danno (cfr. Cass., sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37039).
Indipendentemente da ogni valutazione afferente alla colpa, è dunque sufficiente rilevare che l'incendio ha avuto origine nell'appartamento della convenuta per giustificare una sua condanna al risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
Risulta inoltre dalla documentazione in atti che la ha riportato dei danni a seguito Pt_1
dell'incendio, atteso che, con ordinanza n. 13/2021, l'immobile di sua proprietà è stato dichiarato temporaneamente inagibile, sino alla completa pulizia dello stesso, in quanto ammalorato dai prodotti della combustione (cfr. all. 3 all'atto introduttivo del processo).
pagina 7 di 9 Segue la condanna della convenuta al risarcimento del danno riportato dall'attrice.
4. Passando alla liquidazione del risarcimento, va detto che lo stesso deve necessariamente tener conto di quanto versato dall'attrice all'impresa incaricata delle operazioni di pulizia.
Risulta infatti dagli atti di causa che la ha corrisposto alla Pt_1 Controparte_5
l'importo di € 14.279,17, IVA compresa, a seguito della transazione stipulata dalla
[...]
medesima attrice in data 21.03.2023 (cfr. all. 6 e 7), il tutto a corrispettivo dei lavori di pulizia effettuati dall'impresa nel suo appartamento a seguito dell'incendio.
Tali interventi di pulizia sono, infatti, dettagliatamente descritti nell'offerta economica n.
218519639 (cfr. all. 4 all'atto di citazione) e la convenuta, ritualmente costituita, non ha fornito alcun elemento per dubitare della congruità del compenso ivi esposto.
Quanto versato è, peraltro, inferiore rispetto al corrispettivo inizialmente preventivato di €
12.948,50 più IVA, per un totale di € 15.797,17, in quanto nell'accordo transattivo si è tenuto conto dei danni che l'impresa avrebbe provocato alla Pt_1
Né possono esservi dubbi in relazione all'effettiva esecuzione dei lavori, giacché non vi è evidenza che l'appartamento di proprietà attorea sia tuttora inagibile.
Se ne ricava che la convenuta deve essere condannata al pagamento, a favore della Pt_1
della suddetta somma di € 14.279,17 a titolo di risarcimento del danno.
A ciò bisogna aggiungere la somma di € 200,00 per la pulizia dei vestiti (giacche e pellicce), essendo stati gli stessi ragionevolmente danneggiati, a causa del sinistro, e trattandosi di capi di abbigliamento che, per il loro particolare pregio, sono stati oggetto di apposita pulizia.
Non vi è invece alcuna prova delle ulteriori voci di danno dedotte dall'attrice, o comunque della loro riconducibilità causale ai fatti di cui si discute.
Le spese di assistenza legale si riferiscono, infatti, al contenzioso intercorrente con la CP_5
e non attengono, in alcun modo, all'incendio in sé considerato.
Non vi è prova, inoltre, che l'incendio abbia provocato dei danni al tetto, all'intercapedine, alla parete dell'abitazione e alla rete plastica sul balcone, non essendo dunque dovuti gli importi domandati dall'attrice, di € 660,00 per la bonifica dell'intercapedine, di € 909,00 più IVA per il ripristino della parete, di € 8.570,00 più IVA per il ripristino del tetto e di € 549,00 per la sostituzione della rete plastica.
pagina 8 di 9 Dalla documentazione in atti, risulta infatti unicamente l'inagibilità dell'immobile per via della presenza di prodotti della combustione all'interno dell'appartamento e non si ricava da alcun documento che l'immobile abbia riportato danni ulteriori.
Né si potrebbe ammettere la prova per testi articolata dall'istante nella seconda memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c., essendo irrilevanti tutti i capitoli di prova orale, volti a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei lavori;
ciò che conta non è la prova delle opere eseguite, bensì che dette opere siano state necessarie a rimediare ai danni riportati a seguito dell'incendio.
Infine, non è chiaro a cosa si riferisca l'importo di € 81,00, relativo al “materiale per lo svolgimento dei lavori effettuati dalla ditta Petazzi” (cfr. atto di citazione, pag. VII).
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014 (così come modificati dal DM n. 147/2022), per tutte le fasi del processo tranne la fase istruttoria (da liquidarsi ai minimi in considerazione della natura documentale della causa), tenuto conto del valore della condanna.
Vanno, invece, compensate le spese relative alla fase decisoria in quanto la domanda attorea è stata accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa formulata dal giudice e la stessa era stata accettata dalla convenuta, ma rifiutata dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 14.479,17 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) Rigetta per il resto la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta;
3) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore dell'attrice, che Controparte_1
liquida in € 545,00 per esborsi ed € 2.536,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, all'udienza del 24 giugno 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini pagina 9 di 9