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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 735/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
, con gli Avv. MAZZONI PAOLO e PEZZI DANILO;
Parte_1
e con l'Avv. MAZZONI PAOLO PEZZI DANILO Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. , premesso che dalla Parte_1 Controparte_1 loro relazione sentimentale sono nate due figlie, riconosciute da entrambi i genitori, , il 06.04.2015, e , il 18.04.2019, con Persona_1 Persona_2 ricorso depositato il 14.02.2024 esponevano la fine della relazione sentimentale e l'impossibilità di riconciliarsi e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento disciplinasse i rapporti tra gli stessi e le figlie minorenni nelle modalità di seguito indicate:
1.le figlie minori ed saranno affidate ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica delle stesse presso la madre;
2.entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle figlie, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
le decisioni più importanti nell'interesse delle minori relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle figlie;
3.quanto al regime di visita con il padre, visti i buoni rapporti esistenti tra le parti, modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o potranno essere concordati di volta in volta, previo accordo con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi delle minori;
4.ciascun genitore ha diritto di sentire al telefono le figlie liberamente quando si trovano presso l'altro;
5.a titolo di contributo ordinario di mantenimento delle figlie minori, il sig.
verserà l'importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna Controparte_1 figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (con decorrenza dal dì del deposito del ricorso) e da versarsi entro il 15 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente IBAN [...] intestato alla sig.ra Pt_1
6.l'assegno unico e universale, l'assegno provinciale ed ogni altra agevolazione e/o detrazione e/o rimborso e/o sussidio riconosciuto dalla legge per i figli a carico verranno percepiti al 100% dalla madre ed il sig. presta Controparte_1 formalmente il proprio assenso a tal fine;
7.i genitori autorizzano reciprocamente il rilascio/rinnovo del passaporto o del documento di espatrio per le figlie minori;
8.le spese della presente procedura sono interamente a carico della sig.ra
[...]
Pt_1
Le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale e di voler sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 06.03.2025, assegnava termine di giorni 45 per il deposito di note scritte e dei documenti ex art, 473 bis
13, comma 3, c.p.c.
La Sig.ra e il Sig. con note depositate il Parte_1 Controparte_1
07.03.2025 insistevano per l'accoglimento delle condizioni rassegnate in ricorso, richiamandosi integralmente allo stesso.
Pag. 2 di 3 La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affido condiviso con la collocazione prevalente presso la Per_ madre delle figlie minori e non risulta contrastare con l'interesse Per_1 delle stesse, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina in ordine al diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni sulla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
.
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 735/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
, con gli Avv. MAZZONI PAOLO e PEZZI DANILO;
Parte_1
e con l'Avv. MAZZONI PAOLO PEZZI DANILO Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. , premesso che dalla Parte_1 Controparte_1 loro relazione sentimentale sono nate due figlie, riconosciute da entrambi i genitori, , il 06.04.2015, e , il 18.04.2019, con Persona_1 Persona_2 ricorso depositato il 14.02.2024 esponevano la fine della relazione sentimentale e l'impossibilità di riconciliarsi e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento disciplinasse i rapporti tra gli stessi e le figlie minorenni nelle modalità di seguito indicate:
1.le figlie minori ed saranno affidate ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica delle stesse presso la madre;
2.entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle figlie, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
le decisioni più importanti nell'interesse delle minori relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle figlie;
3.quanto al regime di visita con il padre, visti i buoni rapporti esistenti tra le parti, modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o potranno essere concordati di volta in volta, previo accordo con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi delle minori;
4.ciascun genitore ha diritto di sentire al telefono le figlie liberamente quando si trovano presso l'altro;
5.a titolo di contributo ordinario di mantenimento delle figlie minori, il sig.
verserà l'importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna Controparte_1 figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (con decorrenza dal dì del deposito del ricorso) e da versarsi entro il 15 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente IBAN [...] intestato alla sig.ra Pt_1
6.l'assegno unico e universale, l'assegno provinciale ed ogni altra agevolazione e/o detrazione e/o rimborso e/o sussidio riconosciuto dalla legge per i figli a carico verranno percepiti al 100% dalla madre ed il sig. presta Controparte_1 formalmente il proprio assenso a tal fine;
7.i genitori autorizzano reciprocamente il rilascio/rinnovo del passaporto o del documento di espatrio per le figlie minori;
8.le spese della presente procedura sono interamente a carico della sig.ra
[...]
Pt_1
Le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale e di voler sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 06.03.2025, assegnava termine di giorni 45 per il deposito di note scritte e dei documenti ex art, 473 bis
13, comma 3, c.p.c.
La Sig.ra e il Sig. con note depositate il Parte_1 Controparte_1
07.03.2025 insistevano per l'accoglimento delle condizioni rassegnate in ricorso, richiamandosi integralmente allo stesso.
Pag. 2 di 3 La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affido condiviso con la collocazione prevalente presso la Per_ madre delle figlie minori e non risulta contrastare con l'interesse Per_1 delle stesse, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina in ordine al diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni sulla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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