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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/05/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17725/2024
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. MA Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 17725/2024, promossa da:
, con l'avv. USELLI PIER FRANCESCO Parte_1
(Codice CUI: C.F._1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI Bologna, Controparte_2
RESISTENTE/I
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
1. Con ricorso tempestivamente presentato, il ricorrente, cittadino del Marocco nato nel 1988, ha impugnato il provvedimento della Questura di Bologna con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, chiedendo altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Con decreto del 16/12/2024 la richiesta di sospensiva veniva respinta «rilevato che il ricorrente non ha provato di essere arrivato in Italia da molto tempo, non ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo trascorso in Italia, non ha allegato la sussistenza di legami affettivi o familiari;
ha indicato un domicilio in Emilia Romagna e una proposta di assunzione in Lombardia». Fissata la prima udienza, in data 18/02/2025 si dava atto della tardività della notifica e della conseguente mancata costituzione della parte resistente, sicché il giudice rinviava l'udienza al 05/05/2025, autorizzando il rinnovo della notifica nel rispetto del termine per comparire, disponendo che l'udienza fosse sostituita con trattazione scritta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 Successivamente, all'udienza del 06/05/2025, rilevata la regolarità della notifica, il non si costituiva e per conseguenza ne veniva dichiarata la contumacia, Controparte_1 sicché il giudice rinviava la causa al 21/05/2025 per l'audizione del ricorrente. All'udienza del 21 maggio 2025, veniva sentito il ricorrente, che, in lingua italiana, dichiarava: ««ADR: abito a Crespellano in via Michele Ferro, n. 2; sono ospite del sig. CP
, qui presente come interprete, e con la sua famiglia;
vivo lì da due anni, sono ospite non
[...] pago un canone;
lo conosco dal 2020, anche prima ho vissuto a Crespellano;
lavoro come giardiniere;
lavoro per un ragazzo rumeno, senza contratto perché non ho il permesso di soggiorno;
lavoro tutti i giorni, sei sette ore, andiamo da vari clienti e lavoriamo nei loro giardini;
mi dà 9 euro nette all'ora, alla fine del mese guadagno circa 1200-1300 dipende da quanto lavoro, se piove non posso lavorare;
lavoro per lui da due anni;
ADR prima abitavo da mia sorella, adesso sono ospite perché il sig che mi ospita capisce il mio problema con la mancanza di permesso di soggiorno e la difficoltà di lavoro;
ADR il datore di lavoro è rumeno, lavoriamo insieme solo io e lui, lui non ha altri dipendenti;
ADR sono arrivato in Italia nel marzo 2019 e non ho mai avuto problemi con la polizia;
ADR: a Crespellano la polizia mi conosce, non mi fermano mai e non mi chiedono i documenti perché mi conoscono;
ADR ogni tanto faccio volontariato in Chiesa aiuto a pulire;
ADR avevo depositato una promessa di assunzione perché avevo lavorato con quel datore a Camposanto (Modena) e se dovessi ottenere il permesso di soggiorno andrei da lui a lavorare;
anche il ragazzo rumeno voleva assumermi ma siamo andati dal commercialista e senza permesso di soggiorno regolare non è possibile». La causa è stata rimessa quindi al Collegio per la decisione. 2. Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata 2022 - dopo un primo tentativo di regolarizzazione con l'emersione nel 2020 - (cfr. provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione territoriale di Bologna), non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il
Pagina 2 respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
2.1. Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per
Pagina 3 riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese
- desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
2.2. L'art. 19 nella sua formulazione applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede dunque l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» (nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, ne concreti un ulteriore ampliamento. Come sottolineato dalle SSUU «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile «esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).
2.3. In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di
Pagina 4 “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_1 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato». 3. Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei diversi anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una buona conoscenza della lingua (cfr. il verbale di udienza) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente non è inserito nel sistema di accoglienza vivendo in un appartamento ospite di un conoscente (cfr. dichiarazione di ospitalità), che ha frequentato corsi di lingua italiana (cfr. certificazione di competenza linguistica livello A2) e ha svolto attività di volontariato nella parrocchia di S. VI e di S. MA TE (cfr. dichiarazione sottoscritta dal don parroco di San VI di Crespellano). Persona_2
Dalla documentazione in atti si rileva, inoltre, come il ricorrente abbia svolto attività lavorativa, seppur in assenza di un contratto in regola, con la ricezione di una proposta di assunzione dalla Ditta Tenuta Galvana Superiore Società agricola S.S., la quale prevedeva la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato in favore del ricorrente (cfr. la documentazione in atti e l'ulteriore documentazione sui rapporti di lavoro). Nonostante l'attuale assenza di un regolare contratto di lavoro, non si può sostenere che dalla mancata assunzione – conseguente al mancato rilascio del permesso di soggiorno - derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata. L'assenza di regolarità nel rapporto di lavoro non esclude invero la violazione della privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro. L'inserimento lavorativo, pur rappresentando un indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come
Pagina 5 nel caso di specie, il radicamento della vita privata della persona sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene lo straniero sia momentaneamente disoccupato. L'irregolarità del rapporto di lavoro nel caso di specie è da imputare al mancato rilascio del permesso di soggiorno. Dalla documentazione in atti risultano due proposte di assunzione in favore del ricorrente, di cui una a tempo indeterminato, entrambe tuttavia subordinate alla condizione dell'effettivo possesso, in capo al ricorrente, di regolari documenti che legittimino la presenza di quest'ultimo sul territorio nazionale (‹‹[…] lavoro come giardiniere;
lavoro per un ragazzo rumeno, senza contratto perché non ho il permesso di soggiorno;
[…] adesso sono ospite perché il sig. che mi ospita capisce il mio problema con la mancanza di permesso di soggiorno e la difficoltà di lavoro. […] il datore di lavoro è rumeno, lavoriamo insieme solo io e lui, lui non ha altri dipendenti;
[…] avevo depositato una promessa di assunzione perché avevo lavorato con quel datore a Camposanto (Modena) e se dovessi ottenere il permesso di soggiorno andrei da lui a lavorare;
anche il ragazzo rumeno voleva assumermi ma siamo andati dal commercialista e senza permesso di soggiorno regolare non è possibile›› cfr. verbale di udienza;
proposta di assunzione da Tenuta Galvana superiore;
proposta di assunzione a tempo indeterminato da Puntuale SRL). Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. A fronte di tali circostanze, non emergono elementi dirimenti che inducano ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Dalla lettura del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti in atti non si evince difatti alcun pregiudizio. Tali elementi risultano conformi con quanto dichiarato dal ricorrente in sede di udienza tenuta in data 21 maggio 2025, nel corso della quale egli ha affermato ‹‹sono arrivato in Italia nel marzo 2019 e non ho mai avuto problemi con la polizia;
a Crespellano la polizia mi conosce, non mi fermano mai e non mi chiedono i documenti perché mi conoscono›› (cfr. verbale di udienza). La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 4. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di
Pagina 6 soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 5. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 23 maggio 2025. Il Presidente est. Marco Gattuso
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TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. MA Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 17725/2024, promossa da:
, con l'avv. USELLI PIER FRANCESCO Parte_1
(Codice CUI: C.F._1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI Bologna, Controparte_2
RESISTENTE/I
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
1. Con ricorso tempestivamente presentato, il ricorrente, cittadino del Marocco nato nel 1988, ha impugnato il provvedimento della Questura di Bologna con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, chiedendo altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Con decreto del 16/12/2024 la richiesta di sospensiva veniva respinta «rilevato che il ricorrente non ha provato di essere arrivato in Italia da molto tempo, non ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo trascorso in Italia, non ha allegato la sussistenza di legami affettivi o familiari;
ha indicato un domicilio in Emilia Romagna e una proposta di assunzione in Lombardia». Fissata la prima udienza, in data 18/02/2025 si dava atto della tardività della notifica e della conseguente mancata costituzione della parte resistente, sicché il giudice rinviava l'udienza al 05/05/2025, autorizzando il rinnovo della notifica nel rispetto del termine per comparire, disponendo che l'udienza fosse sostituita con trattazione scritta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 Successivamente, all'udienza del 06/05/2025, rilevata la regolarità della notifica, il non si costituiva e per conseguenza ne veniva dichiarata la contumacia, Controparte_1 sicché il giudice rinviava la causa al 21/05/2025 per l'audizione del ricorrente. All'udienza del 21 maggio 2025, veniva sentito il ricorrente, che, in lingua italiana, dichiarava: ««ADR: abito a Crespellano in via Michele Ferro, n. 2; sono ospite del sig. CP
, qui presente come interprete, e con la sua famiglia;
vivo lì da due anni, sono ospite non
[...] pago un canone;
lo conosco dal 2020, anche prima ho vissuto a Crespellano;
lavoro come giardiniere;
lavoro per un ragazzo rumeno, senza contratto perché non ho il permesso di soggiorno;
lavoro tutti i giorni, sei sette ore, andiamo da vari clienti e lavoriamo nei loro giardini;
mi dà 9 euro nette all'ora, alla fine del mese guadagno circa 1200-1300 dipende da quanto lavoro, se piove non posso lavorare;
lavoro per lui da due anni;
ADR prima abitavo da mia sorella, adesso sono ospite perché il sig che mi ospita capisce il mio problema con la mancanza di permesso di soggiorno e la difficoltà di lavoro;
ADR il datore di lavoro è rumeno, lavoriamo insieme solo io e lui, lui non ha altri dipendenti;
ADR sono arrivato in Italia nel marzo 2019 e non ho mai avuto problemi con la polizia;
ADR: a Crespellano la polizia mi conosce, non mi fermano mai e non mi chiedono i documenti perché mi conoscono;
ADR ogni tanto faccio volontariato in Chiesa aiuto a pulire;
ADR avevo depositato una promessa di assunzione perché avevo lavorato con quel datore a Camposanto (Modena) e se dovessi ottenere il permesso di soggiorno andrei da lui a lavorare;
anche il ragazzo rumeno voleva assumermi ma siamo andati dal commercialista e senza permesso di soggiorno regolare non è possibile». La causa è stata rimessa quindi al Collegio per la decisione. 2. Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata 2022 - dopo un primo tentativo di regolarizzazione con l'emersione nel 2020 - (cfr. provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione territoriale di Bologna), non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il
Pagina 2 respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
2.1. Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per
Pagina 3 riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese
- desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
2.2. L'art. 19 nella sua formulazione applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede dunque l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» (nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, ne concreti un ulteriore ampliamento. Come sottolineato dalle SSUU «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile «esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).
2.3. In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di
Pagina 4 “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_1 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato». 3. Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei diversi anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una buona conoscenza della lingua (cfr. il verbale di udienza) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente non è inserito nel sistema di accoglienza vivendo in un appartamento ospite di un conoscente (cfr. dichiarazione di ospitalità), che ha frequentato corsi di lingua italiana (cfr. certificazione di competenza linguistica livello A2) e ha svolto attività di volontariato nella parrocchia di S. VI e di S. MA TE (cfr. dichiarazione sottoscritta dal don parroco di San VI di Crespellano). Persona_2
Dalla documentazione in atti si rileva, inoltre, come il ricorrente abbia svolto attività lavorativa, seppur in assenza di un contratto in regola, con la ricezione di una proposta di assunzione dalla Ditta Tenuta Galvana Superiore Società agricola S.S., la quale prevedeva la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato in favore del ricorrente (cfr. la documentazione in atti e l'ulteriore documentazione sui rapporti di lavoro). Nonostante l'attuale assenza di un regolare contratto di lavoro, non si può sostenere che dalla mancata assunzione – conseguente al mancato rilascio del permesso di soggiorno - derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata. L'assenza di regolarità nel rapporto di lavoro non esclude invero la violazione della privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro. L'inserimento lavorativo, pur rappresentando un indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come
Pagina 5 nel caso di specie, il radicamento della vita privata della persona sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene lo straniero sia momentaneamente disoccupato. L'irregolarità del rapporto di lavoro nel caso di specie è da imputare al mancato rilascio del permesso di soggiorno. Dalla documentazione in atti risultano due proposte di assunzione in favore del ricorrente, di cui una a tempo indeterminato, entrambe tuttavia subordinate alla condizione dell'effettivo possesso, in capo al ricorrente, di regolari documenti che legittimino la presenza di quest'ultimo sul territorio nazionale (‹‹[…] lavoro come giardiniere;
lavoro per un ragazzo rumeno, senza contratto perché non ho il permesso di soggiorno;
[…] adesso sono ospite perché il sig. che mi ospita capisce il mio problema con la mancanza di permesso di soggiorno e la difficoltà di lavoro. […] il datore di lavoro è rumeno, lavoriamo insieme solo io e lui, lui non ha altri dipendenti;
[…] avevo depositato una promessa di assunzione perché avevo lavorato con quel datore a Camposanto (Modena) e se dovessi ottenere il permesso di soggiorno andrei da lui a lavorare;
anche il ragazzo rumeno voleva assumermi ma siamo andati dal commercialista e senza permesso di soggiorno regolare non è possibile›› cfr. verbale di udienza;
proposta di assunzione da Tenuta Galvana superiore;
proposta di assunzione a tempo indeterminato da Puntuale SRL). Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. A fronte di tali circostanze, non emergono elementi dirimenti che inducano ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Dalla lettura del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti in atti non si evince difatti alcun pregiudizio. Tali elementi risultano conformi con quanto dichiarato dal ricorrente in sede di udienza tenuta in data 21 maggio 2025, nel corso della quale egli ha affermato ‹‹sono arrivato in Italia nel marzo 2019 e non ho mai avuto problemi con la polizia;
a Crespellano la polizia mi conosce, non mi fermano mai e non mi chiedono i documenti perché mi conoscono›› (cfr. verbale di udienza). La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 4. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di
Pagina 6 soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 5. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 23 maggio 2025. Il Presidente est. Marco Gattuso
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