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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/07/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 533/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR. SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. V.G. n. 533/2025, vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in Koper Kvedrova Cesta 22 G 6000, Slovenia, ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Petronà alla Via Picolaro n. 7, presso lo studio dell'avv. Maurizio Bubbo (C.F.
; , che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende per mandato in calce al ricorso;
E
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._3
(CZ), residente in [...], ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Petronà alla Via Picolaro n. 7, presso lo studio dell'avv. Maurizio Bubbo (C.F.
; , che la rappresenta e C.F._2 Email_1 difende per mandato in calce al ricorso; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 02/05/2025,
e esponevano: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 28/03/2005 nel Comune di Petronà (CZ) con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2005;
- che dal matrimonio sono nati le figlie, nata a [...] il [...], e Per_1 nata a [...] il [...], la prima maggiorenne e non autosufficiente e la Per_2 seconda minorenne;
- che nell'anno 2020 i coniugi si sono separati consensualmente come da decreto di omologa Tribunale di Crotone del 22/10/2020.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza in Petronà alla via Rione Arenacchio n. 9 insieme alla madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli.
2. La casa familiare sita in Petronà alla via Rione Arenacchio n. 9 è assegnata alla SI.ra
(poiché già proprietaria) con tutti gli arredi;
Pt_2
3. Il SI. potrà vedere le figlie quando vorrà, previo avviso ed accordo, Parte_1 anche telefonico, con la madre e compatibilmente con le esigenze delle stesse, e potrà tenerle con sé nei week-end, nonché, per un periodo da concordare con la madre durante le vacanze pasquali e natalizie;
per un periodo di 30 giorni anche non continuativi da concordare con la madre durante le vacanze estive, in tutti i casi anche all'interno della casa coniugale. Tali modalità di visita e di permanenza nella casa coniugale, potranno essere modificate su accordo dei coniugi, secondo i tempi e le modalità che gli stessi, di volta in volta, vorranno stabilire tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori nonché della loro volontà.
4. Il SI. si obbliga a corrispondere, entro il 5 di ogni mese, un contributo Parte_1 di mantenimento pari ad euro 1.000,00 a titolo di concorso al mantenimento di entrambe
2 le figlie e di euro 500,00 a titolo di mantenimento della SI.ra . Gli assegni di Pt_2 mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT;
5. porre a carico del sig. il pagamento del 100% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute per le figlie, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.”.
Con decreto di assegnazione della causa del 17/05/2025, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51 c.p.c.
In data 24.06.2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 26/06/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Crotone del 22/10/2020; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 02/05/2025.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70
e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 533/2025 R.G. V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
3 1) Dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio con rito Pt_1 Parte_2 concordatario in data 28/03/2005, nel Comune di Petronà (CZ), con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 2, Parte II, Serie A, anno
2005;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Petronà (CZ), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 3/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa Alessandra Angiuli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR. SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. V.G. n. 533/2025, vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in Koper Kvedrova Cesta 22 G 6000, Slovenia, ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Petronà alla Via Picolaro n. 7, presso lo studio dell'avv. Maurizio Bubbo (C.F.
; , che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende per mandato in calce al ricorso;
E
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._3
(CZ), residente in [...], ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Petronà alla Via Picolaro n. 7, presso lo studio dell'avv. Maurizio Bubbo (C.F.
; , che la rappresenta e C.F._2 Email_1 difende per mandato in calce al ricorso; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 02/05/2025,
e esponevano: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 28/03/2005 nel Comune di Petronà (CZ) con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2005;
- che dal matrimonio sono nati le figlie, nata a [...] il [...], e Per_1 nata a [...] il [...], la prima maggiorenne e non autosufficiente e la Per_2 seconda minorenne;
- che nell'anno 2020 i coniugi si sono separati consensualmente come da decreto di omologa Tribunale di Crotone del 22/10/2020.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza in Petronà alla via Rione Arenacchio n. 9 insieme alla madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli.
2. La casa familiare sita in Petronà alla via Rione Arenacchio n. 9 è assegnata alla SI.ra
(poiché già proprietaria) con tutti gli arredi;
Pt_2
3. Il SI. potrà vedere le figlie quando vorrà, previo avviso ed accordo, Parte_1 anche telefonico, con la madre e compatibilmente con le esigenze delle stesse, e potrà tenerle con sé nei week-end, nonché, per un periodo da concordare con la madre durante le vacanze pasquali e natalizie;
per un periodo di 30 giorni anche non continuativi da concordare con la madre durante le vacanze estive, in tutti i casi anche all'interno della casa coniugale. Tali modalità di visita e di permanenza nella casa coniugale, potranno essere modificate su accordo dei coniugi, secondo i tempi e le modalità che gli stessi, di volta in volta, vorranno stabilire tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori nonché della loro volontà.
4. Il SI. si obbliga a corrispondere, entro il 5 di ogni mese, un contributo Parte_1 di mantenimento pari ad euro 1.000,00 a titolo di concorso al mantenimento di entrambe
2 le figlie e di euro 500,00 a titolo di mantenimento della SI.ra . Gli assegni di Pt_2 mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT;
5. porre a carico del sig. il pagamento del 100% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute per le figlie, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.”.
Con decreto di assegnazione della causa del 17/05/2025, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51 c.p.c.
In data 24.06.2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 26/06/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Crotone del 22/10/2020; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 02/05/2025.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70
e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 533/2025 R.G. V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
3 1) Dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio con rito Pt_1 Parte_2 concordatario in data 28/03/2005, nel Comune di Petronà (CZ), con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 2, Parte II, Serie A, anno
2005;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Petronà (CZ), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 3/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa Alessandra Angiuli
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