Decreto cautelare 15 novembre 2022
Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 14/12/2022, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2022
N. 01254/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto D'Amico e Meliana Francesca Ricchiuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Puglia, Molise, Basilicata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto ADM -OMISSIS- del 08.09.2022 notificato in data 14.10.2022 e in data 04.11.2022, mediante il quale il Dirigente dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Puglia, Molise e Basilicata ha disposto la chiusura per la durata di giorni 20 (venti) del pubblico esercizio “-OMISSIS-" sito presso il locale in -OMISSIS-, gestito dalla sig.ra -OMISSIS- con decorrenza dal 31° giorno successivo alla notifica;
nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Puglia, Molise, Basilicata;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 Dicembre 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to R. D'Amico.
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, condividendo pienamente il Collegio i rilievi inerenti la carenza del fumus boni iuris contenuti nel decreto presidenziale cautelare n. 551/2022 (“Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica, non si ravvisa nel caso di specie la presenza del fumus boni juris, necessario, ex art. 56 c.p.a., per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale urgente, non apparendo condivisibili le censure formulate nel ricorso, in quanto - da un lato - la ricorrente non lamenta la violazione del termine di durata del procedimento previsto dalla normativa che regola lo specifico procedimento sanzionatorio di che trattasi - nella specie, art. 5 della Legge 18 Gennaio 1994 n. 50 - ma si riferisce ai termini di durata dei procedimenti amministrativi contemplati in via generale dall’art. 2 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e incompatibili con i procedimenti di carattere sanzionatorio compresi quelli regolati dalla Legge 24 Novembre 1981 n. 689 - Cfr.: Corte di Cassazione Civile, II^ Sezione, 13 Aprile 2010 n. 8763 -, e - dall’altro - l’interessata ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio de quo e ha partecipato in contraddittorio al procedimento stesso rendendo specifiche dichiarazioni a verbale in lingua italiana nel corso della verifica compiuta in data 14 Febbraio 2020 dalla Guardia di Finanza di Taranto”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 Dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.