Art. 5.
La perdita della cittadinanza italiana a norma della presente legge si estende alla moglie ed ai figli minori.
Le disposizioni degli articoli 3 e 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 , non sono applicabili a coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza medesima, a norma della presente legge, da parte del genitore esercente la patria potesta'.
La perdita della cittadinanza italiana a norma della presente legge si estende alla moglie ed ai figli minori.
Le disposizioni degli articoli 3 e 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 , non sono applicabili a coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza medesima, a norma della presente legge, da parte del genitore esercente la patria potesta'.