Articolo 5 della Legge 21 agosto 1939, n. 1241
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 settembre 1939
Art. 5.

La perdita della cittadinanza italiana a norma della presente legge si estende alla moglie ed ai figli minori.

Le disposizioni degli articoli 3 e 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 , non sono applicabili a coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza medesima, a norma della presente legge, da parte del genitore esercente la patria potesta'.


Entrata in vigore il 2 settembre 1939