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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/07/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 633/2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ON
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di ON, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 633/2023 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con l'avv. CARDIELLO ENRICO MARIA (C.F. C.F._2
), giusta procura in atti;
C.F._3
PARTI OPPONENTI nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con l'avv. VEGLIA EMANUELA (C.F. ), giusta C.F._4 procura in atti;
PARTE OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, comma 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio la società Parte_2 Controparte_1 proponendo opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 08.05.2023;
a fondamento dell'opposizione, esponevano in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della società opposta, in assenza di prova del diritto ad agire;
nel merito lamentavano l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato con l'opposto atto di precetto in quanto per lo stesso credito era già stata avviata una procedura esecutiva innanzi al medesimo tribunale recante
R.G.E 86/1999 ed estintasi con provvedimento del 30.11.2021, stante il mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento in rinnovazione;
che solo in data 10.02.2022 gli opponenti ricevevano formale atto di messa in mora, dunque a distanza di anni;
che dunque ai sensi dell'art. 2946 c.c. decorso il termine decennale, il diritto di credito era prescritto e nulla era dovuto alla presunta società creditrice.
3. Per le premesse svolte, e così Parte_1 Parte_2 concludevano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione: -In via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita alter pars, l'efficacia esecutiva del titolo posta a fondamento della minacciata esecuzione forzata; - Nel merito: accogliere la presente opposizione e
pagina 2 di 6 dichiarare di conseguenza prescritto ai sensi dell'art. 2946 cod. civ. il diritto di credito agito in esecuzione e per l'effetto ulteriormente dichiarare che
e con essa non ha diritto a procedere CP_1 Controparte_1 ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura con attribuzione al presente avvocato che si dichiara antistario.''
4. Con decreto del 06.06.2023, non veniva sospesa l'efficacia inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo e successivamente disposta d'ufficio la rinnovazione dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, in data 14.03.2024 si costituiva la
[...] che contestava le domande Controparte_1 attoree. In particolare, rappresentava la pretestuosità dell'eccepita carenza di legittimazione attiva atteso che già la procedura esecutiva era stata proseguita dall'opposta e che nell'atto di precetto erano stati chiaramente enunciati tutti i passaggi societari relativi al credito e le gazzette ufficiali nelle quali erano stati pubblicati gli atti di cessione;
nel merito, in relazione alla presunta prescrizione del diritto di credito, evidenziava che il menzionato provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, rientrava in una delle fattispecie previste ed elencate nei casi di estinzione atipica, dando luogo ad una declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione non precludendo l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione provocato dalla notifica dell'atto di pignoramento o dall'atto di intervento. Infatti quando la procedura esecutiva è dichiarata improseguibile per cause diverse da quelle estintive tipizzate dal legislatore, l'effetto interruttivo della prescrizione si protraeva fino all'emanazione del provvedimento con il quale il Giudice accertava la sussistenza di un evento ostativo alla sua fisiologica definizione, atteso che nel caso di specie, la delegata alle vendite aveva ricevuto l'incarico dopo più di dieci anni dall'inizio della procedura, ipotesi di inerzia pagina 3 di 6 che non poteva ricadere a danno del creditore. Pertanto, contestava le doglianze mosse circa l'intervenuta prescrizione, circostanza non verificatasi e che, in ogni caso, in data 10.03.2012 gli opponenti formulavano un accordo transattivo e il successivo 12.02.2022, dunque non trascorso il termine decennale di prescrizione, l'opposta notificava loro formale messa in mora.
5. Per le premesse svolte, Controparte_1 così concludeva: ''in via preliminare rigettare
[...] la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo;
rigettare la eccezione di difetto di legittimazione attiva della e nel merito rigettare Controparte_1 la proposta opposizione perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, rigettare la declaratoria di prescrizione del credito vantato da
[...]
e per essa , dichiarando sussistente il diritto di CP_1 CP_1 quest'ultima a procedere esecutivamente nei confronti degli opponenti. Con vittoria di spese.''
6. L'opposizione è fondata.
7. In ordine all'eccezione preliminare circa la carenza di legittimazione attiva della società opposta, questa va disattesa.
8. A tal riguardo, giova osservare che nel caso in cui, come qui occorso, si proceda a porre in essere una cessione di crediti in blocco, ovvero una cessione attinente a posizioni di più clienti, l'art. 58 del Testo Unico Bancario prevede assolto l'obbligo di notifica ai titolari delle posizioni cedute mediante la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, esonerando il creditore dalla notifica individuale al singolo debitore e, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo, gli adempimenti pubblicitari descritti producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.
9. Nel caso di specie, l'opposta ha provato la relativa pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale (pagg.
2-5 atto di precetto notificato in data 08.05.2023), depositando unitamente il contratto di cessione e l'elenco delle posizioni cedute tra cui l'odierna, quindi, l'eccezione preliminare va respinta,
pagina 4 di 6 accertando dunque la piena legittimazione attiva dell'opposta
[...]
Controparte_1
10. Passando all'eccezione preliminare relativa alla prescrizione del diritto di credito per il decorso decennale in assenza di atti interruttivi della stessa, va accolta per le motivazioni di cui infra.
11. Come di recente chiarito dalla Corte d'appello di Catania, Sentenza n.
347/2024 del 23-02-2024 in caso analogo "... La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare nel termine ventennale, ai sensi dell'art. 2668-ter c.c., determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, precludendo la possibilità di una rinnovazione tardiva ancorata all'originario pignoramento.
12. Il provvedimento giudiziale che dichiara l'estinzione del processo esecutivo per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ha natura meramente dichiarativa di un effetto estintivo già prodottosi.
13. La non proseguibilità del processo esecutivo per inerzia del creditore, derivante dalla mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, fa venir meno l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto di credito, con decorrenza del termine prescrizionale dall'atto interruttivo originario” rispetto alla suddetta procedura esecutiva del
Tribunale di ON (ex Sala Consilina) RGE N° 86/1999.
14. Né su tale decorso della prescrizione influisce il dedotto accordo transattivo, non essendo in atti alcun chiaro riconoscimento del credito peraltro neanche nel suo ammontare, ed avendo le parti, per quel che si evince dalla documentazione in atti, effettuato una mera proposta transattiva 10/03/12 (gli opponenti) per euro 6.000 + 500 al mese per 26 mensilità e una controproposta transattiva con lett. del 6/04/12
(l'opposta) per la stessa somma, oltre pagamento delle spese legali e procedurali, a cui non risulta prestata adesione, neanche per facta concludentia (non risultando in atti neanche il richiesto primo versamento pagina 5 di 6 di euro 6000 richiesto per il 3 aprile 2012 e come peraltro dedotto dalla stessa opposta la quale riferisce che non vi è stato seguito), essendo quindi l'intera attività rimasta a livello prenegoziale di nuova proposta da parte dell'opposta non essendosi realizzato il necessario “In idem placitum consensus” tra le parti per il perfezionarsi dell'accordo.
15. In conclusione, dunque, deve ritenersi intervenuta la prescrizione del diritto di credito azionato con atto di precetto qui opposto, con accoglimento dell'opposizione stessa.
16. La soccombenza reciproca rispetto alle diverse eccezioni e motivi, nonché la ridottissima attività processuale espletata dagli opponenti, giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. accoglie l'opposizione per intervenuta prescrizione;
II. compensa le spese.
ON, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ON
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di ON, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 633/2023 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con l'avv. CARDIELLO ENRICO MARIA (C.F. C.F._2
), giusta procura in atti;
C.F._3
PARTI OPPONENTI nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con l'avv. VEGLIA EMANUELA (C.F. ), giusta C.F._4 procura in atti;
PARTE OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, comma 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio la società Parte_2 Controparte_1 proponendo opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 08.05.2023;
a fondamento dell'opposizione, esponevano in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della società opposta, in assenza di prova del diritto ad agire;
nel merito lamentavano l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato con l'opposto atto di precetto in quanto per lo stesso credito era già stata avviata una procedura esecutiva innanzi al medesimo tribunale recante
R.G.E 86/1999 ed estintasi con provvedimento del 30.11.2021, stante il mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento in rinnovazione;
che solo in data 10.02.2022 gli opponenti ricevevano formale atto di messa in mora, dunque a distanza di anni;
che dunque ai sensi dell'art. 2946 c.c. decorso il termine decennale, il diritto di credito era prescritto e nulla era dovuto alla presunta società creditrice.
3. Per le premesse svolte, e così Parte_1 Parte_2 concludevano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione: -In via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita alter pars, l'efficacia esecutiva del titolo posta a fondamento della minacciata esecuzione forzata; - Nel merito: accogliere la presente opposizione e
pagina 2 di 6 dichiarare di conseguenza prescritto ai sensi dell'art. 2946 cod. civ. il diritto di credito agito in esecuzione e per l'effetto ulteriormente dichiarare che
e con essa non ha diritto a procedere CP_1 Controparte_1 ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura con attribuzione al presente avvocato che si dichiara antistario.''
4. Con decreto del 06.06.2023, non veniva sospesa l'efficacia inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo e successivamente disposta d'ufficio la rinnovazione dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, in data 14.03.2024 si costituiva la
[...] che contestava le domande Controparte_1 attoree. In particolare, rappresentava la pretestuosità dell'eccepita carenza di legittimazione attiva atteso che già la procedura esecutiva era stata proseguita dall'opposta e che nell'atto di precetto erano stati chiaramente enunciati tutti i passaggi societari relativi al credito e le gazzette ufficiali nelle quali erano stati pubblicati gli atti di cessione;
nel merito, in relazione alla presunta prescrizione del diritto di credito, evidenziava che il menzionato provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, rientrava in una delle fattispecie previste ed elencate nei casi di estinzione atipica, dando luogo ad una declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione non precludendo l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione provocato dalla notifica dell'atto di pignoramento o dall'atto di intervento. Infatti quando la procedura esecutiva è dichiarata improseguibile per cause diverse da quelle estintive tipizzate dal legislatore, l'effetto interruttivo della prescrizione si protraeva fino all'emanazione del provvedimento con il quale il Giudice accertava la sussistenza di un evento ostativo alla sua fisiologica definizione, atteso che nel caso di specie, la delegata alle vendite aveva ricevuto l'incarico dopo più di dieci anni dall'inizio della procedura, ipotesi di inerzia pagina 3 di 6 che non poteva ricadere a danno del creditore. Pertanto, contestava le doglianze mosse circa l'intervenuta prescrizione, circostanza non verificatasi e che, in ogni caso, in data 10.03.2012 gli opponenti formulavano un accordo transattivo e il successivo 12.02.2022, dunque non trascorso il termine decennale di prescrizione, l'opposta notificava loro formale messa in mora.
5. Per le premesse svolte, Controparte_1 così concludeva: ''in via preliminare rigettare
[...] la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo;
rigettare la eccezione di difetto di legittimazione attiva della e nel merito rigettare Controparte_1 la proposta opposizione perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, rigettare la declaratoria di prescrizione del credito vantato da
[...]
e per essa , dichiarando sussistente il diritto di CP_1 CP_1 quest'ultima a procedere esecutivamente nei confronti degli opponenti. Con vittoria di spese.''
6. L'opposizione è fondata.
7. In ordine all'eccezione preliminare circa la carenza di legittimazione attiva della società opposta, questa va disattesa.
8. A tal riguardo, giova osservare che nel caso in cui, come qui occorso, si proceda a porre in essere una cessione di crediti in blocco, ovvero una cessione attinente a posizioni di più clienti, l'art. 58 del Testo Unico Bancario prevede assolto l'obbligo di notifica ai titolari delle posizioni cedute mediante la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, esonerando il creditore dalla notifica individuale al singolo debitore e, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo, gli adempimenti pubblicitari descritti producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.
9. Nel caso di specie, l'opposta ha provato la relativa pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale (pagg.
2-5 atto di precetto notificato in data 08.05.2023), depositando unitamente il contratto di cessione e l'elenco delle posizioni cedute tra cui l'odierna, quindi, l'eccezione preliminare va respinta,
pagina 4 di 6 accertando dunque la piena legittimazione attiva dell'opposta
[...]
Controparte_1
10. Passando all'eccezione preliminare relativa alla prescrizione del diritto di credito per il decorso decennale in assenza di atti interruttivi della stessa, va accolta per le motivazioni di cui infra.
11. Come di recente chiarito dalla Corte d'appello di Catania, Sentenza n.
347/2024 del 23-02-2024 in caso analogo "... La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare nel termine ventennale, ai sensi dell'art. 2668-ter c.c., determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, precludendo la possibilità di una rinnovazione tardiva ancorata all'originario pignoramento.
12. Il provvedimento giudiziale che dichiara l'estinzione del processo esecutivo per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ha natura meramente dichiarativa di un effetto estintivo già prodottosi.
13. La non proseguibilità del processo esecutivo per inerzia del creditore, derivante dalla mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, fa venir meno l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto di credito, con decorrenza del termine prescrizionale dall'atto interruttivo originario” rispetto alla suddetta procedura esecutiva del
Tribunale di ON (ex Sala Consilina) RGE N° 86/1999.
14. Né su tale decorso della prescrizione influisce il dedotto accordo transattivo, non essendo in atti alcun chiaro riconoscimento del credito peraltro neanche nel suo ammontare, ed avendo le parti, per quel che si evince dalla documentazione in atti, effettuato una mera proposta transattiva 10/03/12 (gli opponenti) per euro 6.000 + 500 al mese per 26 mensilità e una controproposta transattiva con lett. del 6/04/12
(l'opposta) per la stessa somma, oltre pagamento delle spese legali e procedurali, a cui non risulta prestata adesione, neanche per facta concludentia (non risultando in atti neanche il richiesto primo versamento pagina 5 di 6 di euro 6000 richiesto per il 3 aprile 2012 e come peraltro dedotto dalla stessa opposta la quale riferisce che non vi è stato seguito), essendo quindi l'intera attività rimasta a livello prenegoziale di nuova proposta da parte dell'opposta non essendosi realizzato il necessario “In idem placitum consensus” tra le parti per il perfezionarsi dell'accordo.
15. In conclusione, dunque, deve ritenersi intervenuta la prescrizione del diritto di credito azionato con atto di precetto qui opposto, con accoglimento dell'opposizione stessa.
16. La soccombenza reciproca rispetto alle diverse eccezioni e motivi, nonché la ridottissima attività processuale espletata dagli opponenti, giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. accoglie l'opposizione per intervenuta prescrizione;
II. compensa le spese.
ON, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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