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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
891/2021 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario, dott.ssa Monica Santa Kumbasar, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 891/2021, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1 come da procura in atti, dagli avv.ti CANELLI FEDERICA e CASARI SILVIA ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio dell'avv. Federica
Canelli a Reggio Emilia in via F.lli Cervi, 59;
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso, CP_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'avv. Antonio Sarzi Amadè ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del difensore a Reggio Emilia in
Piazza XXV aprile, 1;
CONVENUTO
(C.F. rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._2 come da procura in atti, dall'avv. Antonio Sarzi Amadè ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del difensore a Reggio Emilia in
Piazza XXV aprile, 1;
CONVENUTO
pagina 1 di 8 , (C.F. ), rappresentata e Controparte_3 C.F._3 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Anna Maria Fontana ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del difensore a Reggio
Emilia in via Bachelet, 12;
CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: Concorrenza sleale.
Conclusioni di parte attrice:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa In via preliminare Accertato e dichiarato che il presente contenzioso tratta di atti di c.d. concorrenza sleale pura, respingere l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di
Reggio Emilia in favore delle sezioni specializzate per le imprese del
Tribunale di Bologna. In via principale Accertata e dichiarata la condotta di concorrenza sleale posta in essere dai convenuti – Agente CP_1
con sede legale in Correggio (RE), Via Conciapelli n. 9/I, Codice CP_5
Fiscale e Partita I.V.A. , in persona del C.F._1 P.IVA_3 titolare e legale rappresentante pro tempore, – nata a [...]
ND (RE) il 22 maggio 1963, Codice Fiscale C.F._2
e residente in [...], – nata Controparte_3
a Reggio Emilia (RE) il 25 aprile 1968, Codice Fiscale C.F._3
e residente in [...], condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento, in favore di Parte_1
con sede legale in Reggio Emilia, Loc. San Bartolomeo, Via Enzo
[...]
Aprea, n. 1, Partita IVA e Codice Fiscale , in persona del Legale P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore, di tutti i danni, patiti e patendi, diretti e indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa di tale condotta illecita, danni che, allo stato, si quantificano in via presuntiva nella
pagina 2 di 8 complessiva somma di Euro 150.000,00, o comunque in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche a seguito di espletanda
Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre a interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo. In ogni caso Con vittoria delle spese e compensi legali oltre rimborso forfettario 15%, C.U., C.P.A. e I.V.A.”
Conclusoni di parte convenuta e CP_1 Controparte_2
“Contrariis reiectis, voglia il Tribunale di Reggio Emilia 1) in via preliminare di ritto, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata per le
Imprese, disponendo ogni conseguente pronuncia per l'effetto della prosecuzione del procedimento avanti tale Ufficio;
2) per il denegato caso di ritenuta inaccoglibilità dell'istanza che precede, nel merito, - in via principale, accertata e dichiarata la legittimità della condotta dei convenuti
e l'insussistenza dei fatti di concorrenza sleale ex adverso denunciati, per
l'effetto respingere ogni domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto, e comunque perché non provata;
- in via di subordine, per la denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità di alcuna delle domande avversarie, ridurre la somma ritenuta a carico dei convenuti sino alla misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- nella medesima ipotesi, dire tenuta e condannare Controparte_6
, in persona del legale rappresentante, all'integrale
[...] manleva dei convenuti per capitale, interessi ed ogni altro accessorio, in forza della polizza assicurativa in essere;
- sempre nella medesima ipotesi, dire tenuta e condannare la medesima Compagnia alla rifusione ai convenuti di tutte le spese da ciascuno di loro sostenute per resistere in giudizio all'azione del danneggiato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 comma 3° c.c. In ciascuna ipotesi, con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Conclusioni di parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Controparte_3
Giudice adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa, previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso in via preliminare e pregiudiziale pronunciare l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente a
pagina 3 di 8 decidere sulle condotte contestate la sezione specializzata in materia di impresa avente sede presso il Tribunale di Bologna nel merito, in via principale - rigettare tutte le domande e deduzioni svolte dall'attrice, in uno ad ogni avversa domanda, poiché infondate in fatto ed in diritto con la conseguente integrale conferma delle ragioni della convenuta. In via istruttoria Con riserva di ogni altra produzione, deduzione ed istanza istruttoria, nonchè eccezione e replica alle prove avverse, contro cui ci si riserva di presentare le opportune eccezioni nei termini concessi. Con vittoria di spese documentate e del compenso professionale all'avvocato patrocinante”
FATTO
Va premesso che il presente giudizio di merito è stato preceduto da ricorso cautelare avviato da nei confronti del solo Parte_1 CP_1
(rubricato con il n°5420/2020 R.G.) con il quale l'odierna attrice ha chiesto al Tribunale di Reggio Emilia di ordinare al convenuto la CP_1 cessazione immediata di atti di concorrenza sleale asseritamente posti in essere da quest'ultimo attraverso e Controparte_2 Controparte_3 rispettivamente ex subagente ed ex impiegata della neo Parte_1 assunte dalla le quali avrebbero Controparte_7 determinato, con le informazioni loro disponibili, la migrazione di clientela da un'Agenzia all'altra.
Con ordinanza in data 5/1/2021 il Tribunale di Reggio Emilia ha ordinato a di cessare l'attività concorrenziale sleale nei confronti di CP_1 consistente nello stornare, per il tramite, della sig.ra Parte_1
i clienti facenti parte del portafoglio ad essa assegnato quale Controparte_2 sub agente di vietando l'utilizzo di qualsivoglia dato in ordine Parte_1 alle polizze stipulate da con la medesima clientela. Parte_1
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Parte_1 ha convenuto in giudizio e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento di tutti i danni, patiti e patiendi, diretti e indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa della condotta illecita di concorrenza sleale asseritamente posta in essere dai medesimi in danno all'attrice.
pagina 4 di 8 Nello specifico parte attrice ha assunto che Agente CP_1 CP_5 avrebbe assunto subagente della e Controparte_2 Parte_2 CP_3
impiegata della medesima società al fine di sottrarre clientela alla
[...]
cagionandole pertanto danni conseguenti dal mancato Parte_1 rinnovo di polizze assicurative.
Si sono costituiti in giudizio e con comparsa CP_1 Controparte_2 depositata il 6/5/2021 con la quale hanno chiesto in via preliminare la chiamata in causa della compagnia assicuratrice
[...]
, hanno eccepito l'incompetenza del Controparte_6
Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese e nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
Si è costituita in giudizio rispettivamente con comparsa in Controparte_3 data 4/5/2021 con la quale ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di
Reggio Emilia a favore del Tribunale delle Imprese e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
Nessuno si è costituito per la terza chiamata di cui è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con il deposito delle memorie istruttorie e i documenti versati in giudizio dalle parti, nonché con Consulenza Tecnica
d'Ufficio affidata alla dott.ssa e con le prove testimoniali Persona_1 indotte dalle parti.
All'esito dell'udienza cartolare del 29/10/2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In relazione alla sollevata eccezione preliminare di incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale delle imprese va condivisa la conclusione a cui sono giunti il giudice del procedimento ante causam rubricato al n.
5420/2020 e il primo giudice assegnatario del presente fascicolo che ha deciso il procedimento cautelare in corso di causa rubricato con il n. 891-
1/2021, i quali con le ordinanze, rispettivamente, in data 5/1/2021 (dott.ssa
Boiardi) e in data 24/1/2022 (dott. hanno ritenuto che la fattispecie in Tes_1 esame non interferisce neppure indirettamente con i diritti di proprietà industriale, sicché deve escludersi la competenza del Tribunale delle Imprese.
pagina 5 di 8 Nel merito la domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Ed invero parte attrice contesta ai convenuti l'avere posto in essere nei suoi confronti atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. che si sarebbero perpetrati sia con lo storno delle ex collaboratrici quale ex Controparte_2 sub agente e quale ex dipendente, che sarebbero passate dalla Controparte_3
alla ; sia con lo storno di Parte_1 CP_5 Controparte_7 clientela che le predette convenute, grazie alle informazioni in loro possesso, avrebbero fatto migrare da un'Agenzia all'altra.
Quanto alla prima questione, parte attrice avrebbe pertanto dovuto dimostrare non solo il passaggio delle convenute e da CP_2 CP_3
Asseritamente S.r.l. all'agenzia di ma anche il fine CP_5 CP_1 illecito di parte convenuta di danneggiare con tale migrazione l'altrui azienda.
L'istruttoria ha invece dimostrato che sia che Controparte_2 CP_3 hanno spontaneamente deciso di cambiare Agenzia in quanto
[...] scontente delle condizioni lavorative loro applicate dalla Parte_1
(cfr. doc.ti n.
5.6.7.8. allegati al fascicolo dichiarazione teste CP_2 [...]
all'udienza del 20.6.2023; doc.ti n. 2 e 4 allegati al fascicolo . Tes_2 CP_3
Pertanto alcuna prova è stata fornita in merito da parte attrice.
Quanto invece alla migrazione di clientela da un'agenzia all'altra l'istruttoria non ha confortato la tesi attorea.
Va premesso che lo storno della clientela non costituisce di per sé illecito se non compiuto con strumenti subdoli, scorretti o menzogneri.
Pertanto, al fine di valutare se, nel caso concreto, sussistano o meno i requisiti della fattispecie di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. e dunque l'illiceità dello sviamento della clientela, occorre che esso sia stato provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.
La ragione di ciò si rinviene nel fatto che - in generale - rientra nella libera scelta ed autodeterminazione di ciascuna persona (cliente) la decisione di rivolgersi ad una determinata società per la fruizione di un servizio.
In difetto di precise norme restrittive della concorrenza, riconducibili ad accordi contrattuali validamente stipulati nel rispetto della legge e delle pagina 6 di 8 limitazioni da questa richieste per la loro stipulazione, il cliente non
"appartiene" a nessuno.
L'imprenditore commerciale deve tollerare la concorrenza e, quindi, la possibile aggressione del suo avviamento commerciale (e con esso del suo rapporto con la clientela): può legittimamente pretendere dagli altri imprenditori concorrenti solo che essi si astengano dal ricorso a pratiche commerciali scorrette e dalla violazione di specifiche regole deontologiche che disciplinano la concorrenza ai sensi dell'articolo 2598 n. 3 c.c.
La concorrenza altro non è che contesa della clientela, favorita dall'ordinamento allo scopo di offrire vantaggi al consumatore, che ha diritto ad adeguate informazioni, ad una corretta pubblicità, e all'esercizio di pratiche commerciali condotte secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà: il cliente conteso può essere contattato dal concorrente purché in modo corretto e senza che il suo consenso sia indebitamente estorto. Pertanto, la responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., al quale è possibile ricondurre la fattispecie dello sviamento di clientela, presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo contrario ai principi generali della correttezza professionale.
Nel caso che ci occupa l'istruttoria ha confermato che il passaggio della clientela da un'agenzia altra è avvenuto per libera scelta dei clienti di parte attrice che si sono liberamente determinati a seguire la CP_2
(circostanza che ha trovato conferma nelle dichiarazione di tuti i testi sentiti: deposizione informatrice informatrice Testimone_3 Testimone_4
) e Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
(cfr. deposizioni testi , di Controparte_3 Testimone_9 Testimone_10 cui avevano piena fiducia in quanto legati da rapporti di parentela e/o di amicizia ovvero di cambiare assicuratore in quanto non più contenti della
Assicuramente (cfr. teste . Testimone_11
In buona sostanza non è stata fornita la prova che l'asserito accaparramento della clientela, da parte della società convenuta, sia avvenuto facendo ricorso a mezzi illeciti e contrari alle regole di correttezza professionale.
Tanto più che rispetto al numero di clienti persi da nel Parte_1 periodo tra il 2020 e il 2021, nel quale ha cessato il rapporto Controparte_2
pagina 7 di 8 con parte attrice, quelli passati alla rientrano in una Controparte_7 soglia di normale tollerabilità atteso che su 230 clienti persi dalla attrice, solo
87 sono passati alla (cfr. pag. 89 dell'elaborato Controparte_7 peritale); circostanza che denota come fisiologica la perdita di clientela subita dell'attrice.
La domanda attorea non può pertanto trovare accoglimento, non essendo stata provata l'illiceità del comportamento dei convenuti, e conseguentemente che la perdita di clientela della verificatasi Parte_1 successivamente al passaggio di e dalla Controparte_2 Controparte_3
, sia la conseguenza di atti di Parte_1 Controparte_8 concorrenza sleale dei convenuti a danno dell'attrice. Non essendovi prova del fatto illecito, la domanda risarcitoria rimane assorbita.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori medi previsti dal D.M.
55/2014, tra parte attrice e i convenuti seguono la soccombenza;
sono invece compensate tra parte attrice e la terza chiamata rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda disattesa o respinta, così provvede:
- RESPINGE la domanda attorea;
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite, a favore dei convenuti e che si liquidano in € CP_1 Controparte_2
14.103,00 per onorari, più spese generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite, a favore della convenuta che si liquidano in € 14.103,00 per onorari, più Controparte_3 spese generali, IVA e CPA come per legge;
- SPESE DI LITE COMPENSATE tra parte attrice e la terza chiamata;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U..
Reggio Emilia, il 07/06/2025
Il GOP Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario, dott.ssa Monica Santa Kumbasar, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 891/2021, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1 come da procura in atti, dagli avv.ti CANELLI FEDERICA e CASARI SILVIA ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio dell'avv. Federica
Canelli a Reggio Emilia in via F.lli Cervi, 59;
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso, CP_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'avv. Antonio Sarzi Amadè ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del difensore a Reggio Emilia in
Piazza XXV aprile, 1;
CONVENUTO
(C.F. rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._2 come da procura in atti, dall'avv. Antonio Sarzi Amadè ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del difensore a Reggio Emilia in
Piazza XXV aprile, 1;
CONVENUTO
pagina 1 di 8 , (C.F. ), rappresentata e Controparte_3 C.F._3 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Anna Maria Fontana ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del difensore a Reggio
Emilia in via Bachelet, 12;
CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: Concorrenza sleale.
Conclusioni di parte attrice:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa In via preliminare Accertato e dichiarato che il presente contenzioso tratta di atti di c.d. concorrenza sleale pura, respingere l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di
Reggio Emilia in favore delle sezioni specializzate per le imprese del
Tribunale di Bologna. In via principale Accertata e dichiarata la condotta di concorrenza sleale posta in essere dai convenuti – Agente CP_1
con sede legale in Correggio (RE), Via Conciapelli n. 9/I, Codice CP_5
Fiscale e Partita I.V.A. , in persona del C.F._1 P.IVA_3 titolare e legale rappresentante pro tempore, – nata a [...]
ND (RE) il 22 maggio 1963, Codice Fiscale C.F._2
e residente in [...], – nata Controparte_3
a Reggio Emilia (RE) il 25 aprile 1968, Codice Fiscale C.F._3
e residente in [...], condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento, in favore di Parte_1
con sede legale in Reggio Emilia, Loc. San Bartolomeo, Via Enzo
[...]
Aprea, n. 1, Partita IVA e Codice Fiscale , in persona del Legale P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore, di tutti i danni, patiti e patendi, diretti e indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa di tale condotta illecita, danni che, allo stato, si quantificano in via presuntiva nella
pagina 2 di 8 complessiva somma di Euro 150.000,00, o comunque in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche a seguito di espletanda
Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre a interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo. In ogni caso Con vittoria delle spese e compensi legali oltre rimborso forfettario 15%, C.U., C.P.A. e I.V.A.”
Conclusoni di parte convenuta e CP_1 Controparte_2
“Contrariis reiectis, voglia il Tribunale di Reggio Emilia 1) in via preliminare di ritto, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata per le
Imprese, disponendo ogni conseguente pronuncia per l'effetto della prosecuzione del procedimento avanti tale Ufficio;
2) per il denegato caso di ritenuta inaccoglibilità dell'istanza che precede, nel merito, - in via principale, accertata e dichiarata la legittimità della condotta dei convenuti
e l'insussistenza dei fatti di concorrenza sleale ex adverso denunciati, per
l'effetto respingere ogni domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto, e comunque perché non provata;
- in via di subordine, per la denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità di alcuna delle domande avversarie, ridurre la somma ritenuta a carico dei convenuti sino alla misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- nella medesima ipotesi, dire tenuta e condannare Controparte_6
, in persona del legale rappresentante, all'integrale
[...] manleva dei convenuti per capitale, interessi ed ogni altro accessorio, in forza della polizza assicurativa in essere;
- sempre nella medesima ipotesi, dire tenuta e condannare la medesima Compagnia alla rifusione ai convenuti di tutte le spese da ciascuno di loro sostenute per resistere in giudizio all'azione del danneggiato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 comma 3° c.c. In ciascuna ipotesi, con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Conclusioni di parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Controparte_3
Giudice adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa, previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso in via preliminare e pregiudiziale pronunciare l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente a
pagina 3 di 8 decidere sulle condotte contestate la sezione specializzata in materia di impresa avente sede presso il Tribunale di Bologna nel merito, in via principale - rigettare tutte le domande e deduzioni svolte dall'attrice, in uno ad ogni avversa domanda, poiché infondate in fatto ed in diritto con la conseguente integrale conferma delle ragioni della convenuta. In via istruttoria Con riserva di ogni altra produzione, deduzione ed istanza istruttoria, nonchè eccezione e replica alle prove avverse, contro cui ci si riserva di presentare le opportune eccezioni nei termini concessi. Con vittoria di spese documentate e del compenso professionale all'avvocato patrocinante”
FATTO
Va premesso che il presente giudizio di merito è stato preceduto da ricorso cautelare avviato da nei confronti del solo Parte_1 CP_1
(rubricato con il n°5420/2020 R.G.) con il quale l'odierna attrice ha chiesto al Tribunale di Reggio Emilia di ordinare al convenuto la CP_1 cessazione immediata di atti di concorrenza sleale asseritamente posti in essere da quest'ultimo attraverso e Controparte_2 Controparte_3 rispettivamente ex subagente ed ex impiegata della neo Parte_1 assunte dalla le quali avrebbero Controparte_7 determinato, con le informazioni loro disponibili, la migrazione di clientela da un'Agenzia all'altra.
Con ordinanza in data 5/1/2021 il Tribunale di Reggio Emilia ha ordinato a di cessare l'attività concorrenziale sleale nei confronti di CP_1 consistente nello stornare, per il tramite, della sig.ra Parte_1
i clienti facenti parte del portafoglio ad essa assegnato quale Controparte_2 sub agente di vietando l'utilizzo di qualsivoglia dato in ordine Parte_1 alle polizze stipulate da con la medesima clientela. Parte_1
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Parte_1 ha convenuto in giudizio e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento di tutti i danni, patiti e patiendi, diretti e indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa della condotta illecita di concorrenza sleale asseritamente posta in essere dai medesimi in danno all'attrice.
pagina 4 di 8 Nello specifico parte attrice ha assunto che Agente CP_1 CP_5 avrebbe assunto subagente della e Controparte_2 Parte_2 CP_3
impiegata della medesima società al fine di sottrarre clientela alla
[...]
cagionandole pertanto danni conseguenti dal mancato Parte_1 rinnovo di polizze assicurative.
Si sono costituiti in giudizio e con comparsa CP_1 Controparte_2 depositata il 6/5/2021 con la quale hanno chiesto in via preliminare la chiamata in causa della compagnia assicuratrice
[...]
, hanno eccepito l'incompetenza del Controparte_6
Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese e nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
Si è costituita in giudizio rispettivamente con comparsa in Controparte_3 data 4/5/2021 con la quale ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di
Reggio Emilia a favore del Tribunale delle Imprese e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
Nessuno si è costituito per la terza chiamata di cui è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con il deposito delle memorie istruttorie e i documenti versati in giudizio dalle parti, nonché con Consulenza Tecnica
d'Ufficio affidata alla dott.ssa e con le prove testimoniali Persona_1 indotte dalle parti.
All'esito dell'udienza cartolare del 29/10/2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In relazione alla sollevata eccezione preliminare di incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale delle imprese va condivisa la conclusione a cui sono giunti il giudice del procedimento ante causam rubricato al n.
5420/2020 e il primo giudice assegnatario del presente fascicolo che ha deciso il procedimento cautelare in corso di causa rubricato con il n. 891-
1/2021, i quali con le ordinanze, rispettivamente, in data 5/1/2021 (dott.ssa
Boiardi) e in data 24/1/2022 (dott. hanno ritenuto che la fattispecie in Tes_1 esame non interferisce neppure indirettamente con i diritti di proprietà industriale, sicché deve escludersi la competenza del Tribunale delle Imprese.
pagina 5 di 8 Nel merito la domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Ed invero parte attrice contesta ai convenuti l'avere posto in essere nei suoi confronti atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. che si sarebbero perpetrati sia con lo storno delle ex collaboratrici quale ex Controparte_2 sub agente e quale ex dipendente, che sarebbero passate dalla Controparte_3
alla ; sia con lo storno di Parte_1 CP_5 Controparte_7 clientela che le predette convenute, grazie alle informazioni in loro possesso, avrebbero fatto migrare da un'Agenzia all'altra.
Quanto alla prima questione, parte attrice avrebbe pertanto dovuto dimostrare non solo il passaggio delle convenute e da CP_2 CP_3
Asseritamente S.r.l. all'agenzia di ma anche il fine CP_5 CP_1 illecito di parte convenuta di danneggiare con tale migrazione l'altrui azienda.
L'istruttoria ha invece dimostrato che sia che Controparte_2 CP_3 hanno spontaneamente deciso di cambiare Agenzia in quanto
[...] scontente delle condizioni lavorative loro applicate dalla Parte_1
(cfr. doc.ti n.
5.6.7.8. allegati al fascicolo dichiarazione teste CP_2 [...]
all'udienza del 20.6.2023; doc.ti n. 2 e 4 allegati al fascicolo . Tes_2 CP_3
Pertanto alcuna prova è stata fornita in merito da parte attrice.
Quanto invece alla migrazione di clientela da un'agenzia all'altra l'istruttoria non ha confortato la tesi attorea.
Va premesso che lo storno della clientela non costituisce di per sé illecito se non compiuto con strumenti subdoli, scorretti o menzogneri.
Pertanto, al fine di valutare se, nel caso concreto, sussistano o meno i requisiti della fattispecie di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. e dunque l'illiceità dello sviamento della clientela, occorre che esso sia stato provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.
La ragione di ciò si rinviene nel fatto che - in generale - rientra nella libera scelta ed autodeterminazione di ciascuna persona (cliente) la decisione di rivolgersi ad una determinata società per la fruizione di un servizio.
In difetto di precise norme restrittive della concorrenza, riconducibili ad accordi contrattuali validamente stipulati nel rispetto della legge e delle pagina 6 di 8 limitazioni da questa richieste per la loro stipulazione, il cliente non
"appartiene" a nessuno.
L'imprenditore commerciale deve tollerare la concorrenza e, quindi, la possibile aggressione del suo avviamento commerciale (e con esso del suo rapporto con la clientela): può legittimamente pretendere dagli altri imprenditori concorrenti solo che essi si astengano dal ricorso a pratiche commerciali scorrette e dalla violazione di specifiche regole deontologiche che disciplinano la concorrenza ai sensi dell'articolo 2598 n. 3 c.c.
La concorrenza altro non è che contesa della clientela, favorita dall'ordinamento allo scopo di offrire vantaggi al consumatore, che ha diritto ad adeguate informazioni, ad una corretta pubblicità, e all'esercizio di pratiche commerciali condotte secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà: il cliente conteso può essere contattato dal concorrente purché in modo corretto e senza che il suo consenso sia indebitamente estorto. Pertanto, la responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., al quale è possibile ricondurre la fattispecie dello sviamento di clientela, presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo contrario ai principi generali della correttezza professionale.
Nel caso che ci occupa l'istruttoria ha confermato che il passaggio della clientela da un'agenzia altra è avvenuto per libera scelta dei clienti di parte attrice che si sono liberamente determinati a seguire la CP_2
(circostanza che ha trovato conferma nelle dichiarazione di tuti i testi sentiti: deposizione informatrice informatrice Testimone_3 Testimone_4
) e Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
(cfr. deposizioni testi , di Controparte_3 Testimone_9 Testimone_10 cui avevano piena fiducia in quanto legati da rapporti di parentela e/o di amicizia ovvero di cambiare assicuratore in quanto non più contenti della
Assicuramente (cfr. teste . Testimone_11
In buona sostanza non è stata fornita la prova che l'asserito accaparramento della clientela, da parte della società convenuta, sia avvenuto facendo ricorso a mezzi illeciti e contrari alle regole di correttezza professionale.
Tanto più che rispetto al numero di clienti persi da nel Parte_1 periodo tra il 2020 e il 2021, nel quale ha cessato il rapporto Controparte_2
pagina 7 di 8 con parte attrice, quelli passati alla rientrano in una Controparte_7 soglia di normale tollerabilità atteso che su 230 clienti persi dalla attrice, solo
87 sono passati alla (cfr. pag. 89 dell'elaborato Controparte_7 peritale); circostanza che denota come fisiologica la perdita di clientela subita dell'attrice.
La domanda attorea non può pertanto trovare accoglimento, non essendo stata provata l'illiceità del comportamento dei convenuti, e conseguentemente che la perdita di clientela della verificatasi Parte_1 successivamente al passaggio di e dalla Controparte_2 Controparte_3
, sia la conseguenza di atti di Parte_1 Controparte_8 concorrenza sleale dei convenuti a danno dell'attrice. Non essendovi prova del fatto illecito, la domanda risarcitoria rimane assorbita.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori medi previsti dal D.M.
55/2014, tra parte attrice e i convenuti seguono la soccombenza;
sono invece compensate tra parte attrice e la terza chiamata rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda disattesa o respinta, così provvede:
- RESPINGE la domanda attorea;
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite, a favore dei convenuti e che si liquidano in € CP_1 Controparte_2
14.103,00 per onorari, più spese generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite, a favore della convenuta che si liquidano in € 14.103,00 per onorari, più Controparte_3 spese generali, IVA e CPA come per legge;
- SPESE DI LITE COMPENSATE tra parte attrice e la terza chiamata;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U..
Reggio Emilia, il 07/06/2025
Il GOP Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
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