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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 30/01/2026, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1382/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
DE IS NA, RE
PALMARINI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7930/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097766202500000050000 IMPOS.REGION.DE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097766202500000050000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097766202500000050000 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097766202500000050000 REGISTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097766202500000050000 REGISTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097766202500000050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso n. 7930/2025, notificato il 7/4/2025 e depositato il 16/4/2025, corredato da istanza cautelare, la società Ricorrente_1 s.r.l. impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria datata 17/1/2025, emessa dall'Agenzia delle entrate – SS (AdER) che si riferisce ad un debito tributario complessivo di 549.739,29 euro. L'atto è contestato limitatamente a cinque cartelle presupposte. Il ricorso
è affidato a sette motivi rubricati.
2. Si è costituita l'AdER che ha depositato documentazione, sollevato eccezioni di rito e chiesto il rigetto del ricorso.
3. La causa è passata in decisione in esito all'udienza in camera di consiglio del 29/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente il Collegio rileva che la memoria dell'AdER appare redatta con tecnica di copia e incolla o con presumibile utilizzo di intelligenza artificiale, essendo del tutto disancorata dallo specifico ricorso e formulata in termini vaghi e non pertinenti, dato che si risponde a motivi di ricorso inesistenti e non si risponde a motivi di ricorso che sono presenti, e che non si indentifica esattamente il provvedimento impugnato, facendosi riferimento ad atti di natura diversa. Perdurando tale prassi, il Collegio si riserva di farne in futuro segnalazione ai competenti organi di vigilanza.
5. In via preliminare il Collegio rileva che la ricorrente non ha fornito prova documentale della data in cui l'atto qui impugnato le è stato notificato. Il che impedisce di verificare la tempestività del ricorso, che andrebbe pertanto dichiarato inammissibile.
5.1. In ogni caso il ricorso è infondato nel merito.
6. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione del bene oggetto di ipoteca.
6.1. Il motivo è palesemente infondato.
Trattandosi di una comunicazione preventiva, e non già dell'atto di iscrizione ipotecaria, non occorreva indicare il bene su cui verrà iscritta l'ipoteca in caso di perdurante inadempimento.
7. Con il secondo motivo si lamenta il difetto di motivazione e la mancanza di contraddittorio procedimentale.
7.1. Il motivo è infondato.
Il provvedimento è sufficientemente motivato mediante richiamo delle cartelle da cui si evince la natura dei debiti tributari del contribuente.
Non è violato il contraddittorio procedimentale, che ai sensi dell'art.
6-bis l. n. 212/2000 non si estende a
“gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Si è qui in presenza di un atto automatizzato della riscossione.
8. Con il terzo motivo si lamenta la mancata notifica delle cartelle presupposte.
8.1. Il motivo è infondato.
Le cartelle di cui si lamenta la mancata notifica sono le seguenti:
(1) cartella 09720170036431275000 per IVA e accessori 2013, di importo pari a euro 10.307,40, che reca come data di notifica il 21.3.2017;
(2) cartella 09720170131003783000 per imposta di registro e accessori 2012, di importo pari a euro 3.361,11, che reca come data di notifica il 26.7.2017;
(3) cartella 09720170187875917000, per imposta di registro e accessori 2013, di importo pari a euro 463,
78, che reca come data di notifica il 20.11.2017;
(4) cartella 0972023001130631000, per imposta di registro e accessori 2018, di importo pari a euro 1.406,24, che reca come data di notifica il 24.2.2023;
(5) cartella 09720240128851417000, per imposta regionale su concessioni statali anno 2017, di importo pari a euro 6.432,88, che reca come data di notifica il 30.5.2024.
L'Agenzia della SS ha prodotto in atti la prova documentale della notifica di tali cartelle. Tutte e cinque le cartelle risultano notificate, nelle date suindicate, a mezzo PEC, all'indirizzo PEC della ricorrente.
Inoltre le prime quattro cartelle risultano anche rinotificate per il tramite della notifica, in data 3.5.2024, dell'intimazione di pagamento 0972024906461155600.
9. Stante la rituale notifica delle cinque cartelle, e di un ulteriore atto interruttivo intermedio, sono inammissibili il quarto e quinto motivo di ricorso, volti a dedurre la prescrizione e decadenza delle pretese tributarie, e il sesto motivo, con cui si contesta nel merito la quinta cartella relativa all'imposta regionale sulle concessioni statali.
10. Con il settimo motivo si lamenta la indeterminatezza, incertezza e inattualità del debito, in particolare quanto al calcolo degli interessi.
10.1. Anche tale censura è per buona parte inammissibile, perché gli importi sono determinati nelle cartelle presupposte, e infondata quanto al calcolo degli interessi, nella misura in cui sono aggiornati nell'atto impugnato, perché gli interessi sono calcolati secondo disposizioni di legge conoscibili da parte del ricorrente.
Né è dedotto un errore di calcolo.
11. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto, come criterio di orientamento, dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella 23, d.m. n.
55/2014 e successive modificazioni).
12. Non si procede a distrazione delle spese in favore del difensore, perché lo stesso si è limitato a chiedere la condanna alle spese “con attribuzione” senza indicare il destinatario di siffatta attribuzione.
La formula “con attribuzione” non è conforme al paradigma normativo di cui all'art. 93 c. 1 c.p.c., non solo e non tanto perché “attribuzione” non equivale a “distrazione” e perché nella formulazione del caso di specie non è indicato il destinatario dell'attribuzione, ma soprattutto perché la richiesta di distrazione delle spese deve essere accompagnata dalla dichiarazione del difensore di aver anticipato le spese di lite, dichiarazione che il difensore compie impegnando la propria responsabilità professionale verso il cliente. Si tratta di un requisito sostanziale e non di mera forma.
In difetto di una siffatta dichiarazione, ogni richiesta di attribuzione/distrazione delle spese non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate-
SS, che si liquidano in complessivi euro 2.500 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.
Così deciso il 29 gennaio 2026
Il presidente Maria Laura Petrongari
L'estensore Rosanna De Nictolis
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
DE IS NA, RE
PALMARINI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7930/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097766202500000050000 IMPOS.REGION.DE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097766202500000050000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097766202500000050000 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097766202500000050000 REGISTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097766202500000050000 REGISTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097766202500000050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso n. 7930/2025, notificato il 7/4/2025 e depositato il 16/4/2025, corredato da istanza cautelare, la società Ricorrente_1 s.r.l. impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria datata 17/1/2025, emessa dall'Agenzia delle entrate – SS (AdER) che si riferisce ad un debito tributario complessivo di 549.739,29 euro. L'atto è contestato limitatamente a cinque cartelle presupposte. Il ricorso
è affidato a sette motivi rubricati.
2. Si è costituita l'AdER che ha depositato documentazione, sollevato eccezioni di rito e chiesto il rigetto del ricorso.
3. La causa è passata in decisione in esito all'udienza in camera di consiglio del 29/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente il Collegio rileva che la memoria dell'AdER appare redatta con tecnica di copia e incolla o con presumibile utilizzo di intelligenza artificiale, essendo del tutto disancorata dallo specifico ricorso e formulata in termini vaghi e non pertinenti, dato che si risponde a motivi di ricorso inesistenti e non si risponde a motivi di ricorso che sono presenti, e che non si indentifica esattamente il provvedimento impugnato, facendosi riferimento ad atti di natura diversa. Perdurando tale prassi, il Collegio si riserva di farne in futuro segnalazione ai competenti organi di vigilanza.
5. In via preliminare il Collegio rileva che la ricorrente non ha fornito prova documentale della data in cui l'atto qui impugnato le è stato notificato. Il che impedisce di verificare la tempestività del ricorso, che andrebbe pertanto dichiarato inammissibile.
5.1. In ogni caso il ricorso è infondato nel merito.
6. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione del bene oggetto di ipoteca.
6.1. Il motivo è palesemente infondato.
Trattandosi di una comunicazione preventiva, e non già dell'atto di iscrizione ipotecaria, non occorreva indicare il bene su cui verrà iscritta l'ipoteca in caso di perdurante inadempimento.
7. Con il secondo motivo si lamenta il difetto di motivazione e la mancanza di contraddittorio procedimentale.
7.1. Il motivo è infondato.
Il provvedimento è sufficientemente motivato mediante richiamo delle cartelle da cui si evince la natura dei debiti tributari del contribuente.
Non è violato il contraddittorio procedimentale, che ai sensi dell'art.
6-bis l. n. 212/2000 non si estende a
“gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Si è qui in presenza di un atto automatizzato della riscossione.
8. Con il terzo motivo si lamenta la mancata notifica delle cartelle presupposte.
8.1. Il motivo è infondato.
Le cartelle di cui si lamenta la mancata notifica sono le seguenti:
(1) cartella 09720170036431275000 per IVA e accessori 2013, di importo pari a euro 10.307,40, che reca come data di notifica il 21.3.2017;
(2) cartella 09720170131003783000 per imposta di registro e accessori 2012, di importo pari a euro 3.361,11, che reca come data di notifica il 26.7.2017;
(3) cartella 09720170187875917000, per imposta di registro e accessori 2013, di importo pari a euro 463,
78, che reca come data di notifica il 20.11.2017;
(4) cartella 0972023001130631000, per imposta di registro e accessori 2018, di importo pari a euro 1.406,24, che reca come data di notifica il 24.2.2023;
(5) cartella 09720240128851417000, per imposta regionale su concessioni statali anno 2017, di importo pari a euro 6.432,88, che reca come data di notifica il 30.5.2024.
L'Agenzia della SS ha prodotto in atti la prova documentale della notifica di tali cartelle. Tutte e cinque le cartelle risultano notificate, nelle date suindicate, a mezzo PEC, all'indirizzo PEC della ricorrente.
Inoltre le prime quattro cartelle risultano anche rinotificate per il tramite della notifica, in data 3.5.2024, dell'intimazione di pagamento 0972024906461155600.
9. Stante la rituale notifica delle cinque cartelle, e di un ulteriore atto interruttivo intermedio, sono inammissibili il quarto e quinto motivo di ricorso, volti a dedurre la prescrizione e decadenza delle pretese tributarie, e il sesto motivo, con cui si contesta nel merito la quinta cartella relativa all'imposta regionale sulle concessioni statali.
10. Con il settimo motivo si lamenta la indeterminatezza, incertezza e inattualità del debito, in particolare quanto al calcolo degli interessi.
10.1. Anche tale censura è per buona parte inammissibile, perché gli importi sono determinati nelle cartelle presupposte, e infondata quanto al calcolo degli interessi, nella misura in cui sono aggiornati nell'atto impugnato, perché gli interessi sono calcolati secondo disposizioni di legge conoscibili da parte del ricorrente.
Né è dedotto un errore di calcolo.
11. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto, come criterio di orientamento, dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella 23, d.m. n.
55/2014 e successive modificazioni).
12. Non si procede a distrazione delle spese in favore del difensore, perché lo stesso si è limitato a chiedere la condanna alle spese “con attribuzione” senza indicare il destinatario di siffatta attribuzione.
La formula “con attribuzione” non è conforme al paradigma normativo di cui all'art. 93 c. 1 c.p.c., non solo e non tanto perché “attribuzione” non equivale a “distrazione” e perché nella formulazione del caso di specie non è indicato il destinatario dell'attribuzione, ma soprattutto perché la richiesta di distrazione delle spese deve essere accompagnata dalla dichiarazione del difensore di aver anticipato le spese di lite, dichiarazione che il difensore compie impegnando la propria responsabilità professionale verso il cliente. Si tratta di un requisito sostanziale e non di mera forma.
In difetto di una siffatta dichiarazione, ogni richiesta di attribuzione/distrazione delle spese non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate-
SS, che si liquidano in complessivi euro 2.500 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.
Così deciso il 29 gennaio 2026
Il presidente Maria Laura Petrongari
L'estensore Rosanna De Nictolis