Decreto cautelare 25 marzo 2020
Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Sentenza 14 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 14/01/2021, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2021
N. 00059/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2020, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Rosaria Damizia e Laura Dionisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
l’Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Simona Sardone e Monica Micaela Marangelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il Palazzo Ateneo in Bari, piazza Umberto I n. 1;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Agostino Meale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Sagarriga Visconti n. 64;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto rettorale n. 90 del 16 gennaio 2020, di approvazione atti e di individuazione del controinteressato -OMISSIS- -OMISSIS-nella “Procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.) – Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica - per il settore concorsuale 06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia e per il settore scientifico disciplinare MED/19 –Chirurgia plastica” ;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della chiamata del dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, del decreto rettorale di nomina a professore di seconda fascia del dott. -OMISSIS- -OMISSIS-e della dichiarazione di immissione nel servizio in favore del dott. -OMISSIS- -OMISSIS-(ove medio tempore adottati);
- del contratto da professore universitario di ruolo eventualmente stipulato dall’Università degli Studi di Bari con il dott. -OMISSIS- -OMISSIS-;
- del verbale n. 2 della nuova Commissione Giudicatrice del 16.12.2019, recante “individuazione e valutazione dei titoli e della produzione scientifica” ;
- del verbale n. 3 della nuova Commissione Giudicatrice del 27.12.2019, recante “individuazione idoneo” ;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
tutti, in via principale, nella parte in cui ammettono, sebbene implicitamente, alla procedura il dott. -OMISSIS- -OMISSIS-e individuano lo stesso quale candidato qualificato alla chiamata a professore universitario di seconda fascia per la procedura selettiva impugnata, al posto del dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, e lo nominano a professore di seconda fascia;
in via subordinata, nella parte in cui individuano, all’esito della valutazione dei “Titoli”, il dott. -OMISSIS- -OMISSIS-quale candidato qualificato alla chiamata a professore universitario di seconda fascia per la procedura selettiva impugnata, al posto del dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, e nominano il predetto dott. -OMISSIS- a professore di seconda fascia;
in via di ulteriore subordine, per l’annullamento
del verbale n. 1 della 1^ Commissione Giudicatrice, recante “seduta preliminare per via telematica” ;
e per l’accertamento
- in via principale del diritto del dott. -OMISSIS- -OMISSIS-ad essere dichiarato quale unico candidato e vincitore della procedura selettiva oggetto del presente giudizio;
- in via subordinata del diritto del dott. -OMISSIS- -OMISSIS-ad essere dichiarato quale vincitore della procedura selettiva oggetto del presente giudizio, in relazione alla errata valutazione dei titoli, se del caso previa innovazione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati; con ogni conseguente ordine all’Amministrazione resistente:
- in via principale, di disporre l’esclusione del dott. -OMISSIS- dal concorso de quo e di individuare il ricorrente indicato quale unico candidato qualificato per la partecipazione al concorso e quale vincitore della stessa, con conseguentemente chiamata a professore universitario di II fascia, disponendo l’immissione nel servizio del ricorrente e la stipula del relativo contratto, e comunque ad adottare le misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio dal ricorrente, ex artt. 34, c. 1, lett. c), c.p.a. e 2058 c.c.,
- in via subordinata, a rinnovare le operazioni di valutazione delle candidature presentate dai candidati, secondo le indicazioni contenute nel presente ricorso;
- in via di ulteriore subordine, in ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’intera procedura di concorso, con ordine di sua riedizione;
con espressa riserva
di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS--OMISSIS- e dell’Università degli Studi di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Rita Tricarico nell’udienza del giorno 25 novembre 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, presenti a verbale gli Avvocati Maria Rosaria Damizia, Simona Sardone e Agostino Meale, a seguito del deposito di note d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con decreto rettorale n. 2245 del 06.05.2019, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha bandito la selezione pubblica per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, ex art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per il SSD MED/19 - Chirurgia plastica - Settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti d’organo (DETO).
La procedura, ai sensi dell’art. 1 del suindicato decreto, era riservata “ai candidati che nell’ultimo triennio non a[vesser]o prestato servizio o non [fosser]o stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” .
Hanno presentato domanda di partecipazione il ricorrente dott. -OMISSIS--OMISSIS- ed il controinteressato dott. -OMISSIS--OMISSIS-.
Con decreto del Decano n. 824 del 29.08.2019 è stata nominata la Commissione della selezione, composta dai professori -OMISSIS-(Università di Trieste), -OMISSIS- (Università di Roma “La Sapienza”) ed -OMISSIS-(Università di Palermo).
In tale contesto, il dott. -OMISSIS- ha diffidato l’Amministrazione universitaria.
Con la diffida prot. 79476 del 28.10.2019 lo stesso, evidenziando una asserita ‘affiliazione universitaria’ del dott. -OMISSIS-, ne ha chiesto l’esclusione dalla procedura selettiva. L’Università, con nota prot. 80086 del 30.10.2019, indirizzata anche alla Commissione della selezione, dando atto di aver compiuto una prima verifica, sul piano amministrativo, della posizione dell’odierno controinteressato, ha affermato: “… dalla predetta nota non si evince la tipologia dei rapporti di lavoro che il dott. -OMISSIS- avrebbe intrattenuto con la scrivente Università, fermo restando che la nomina - quale componente supplente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Trapianti di Tessuti ed Organi e Terapie Cellulari, di cui al D.R. n. 785 del 23/8/2019 - non rientra tra le fattispecie che precludono al candidato di partecipare a procedure di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 240/20101, né si pone in contrasto con le statuizioni contenute nel bando di concorso” .
Con una seconda nota trasmessa a mezzo pec il 31.10.2019, l’odierno ricorrente ha reiterato la richiesta di esclusione dalla procedura del dott. -OMISSIS-, adducendo, a motivo della inammissibilità della sua candidatura, la nomina di quest’ultimo quale cultore della materia per l’insegnamento di Chirurgia plastica, intervenuta con delibera della Giunta del corso di laurea in Medicina e Chirurgia del 17.10.2017. L’Università di Bari ha rilevato al riguardo che lo status di cultore della materia non può ostacolarne la partecipazione alla procedura, stante il tenore letterale dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010.
Con terza nota pec il ricorrente ha ulteriormente contestato la risposta dell’Università, informando il Rettore e la Commissione che, “qualora dal comportamento posto in essere dall’adita Amministrazione, anche per il tramite della Commissione esaminatrice nominata nel presente concorso - sia in termini di valutazione dei requisiti di accesso, che di valutazione dei titoli prodotti da ciascun candidato - ne derivi una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti del sottoscritto, si procederà, senza ulteriore preavviso, ad adire la magistratura competente al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi” .
Con quarta nota inviata a mezzo pec il 15.11.2019, a firma del suo legale, il dott. -OMISSIS- ha nuovamente chiesto l’esclusione dalla procedura del dott. -OMISSIS-.
Intervenute le dimissioni del prof. -OMISSIS- per un grave problema di salute, del prof. -OMISSIS- colpito da un grave lutto familiare, nonché la rinuncia del commissario supplente prof. -OMISSIS-, con D.R. n. 4458 del 27.11.2019, si è proceduto alla ricomposizione della Commissione giudicatrice nelle persone dei professori -OMISSIS--OMISSIS- (Università di Bari), -OMISSIS-(Università di Padova) e della -OMISSIS-(Università di Palermo).
Le operazioni concorsuali si sono quindi svolte in complessive tre sedute: in data 11.12.2019, la Commissione si è riunita, per via telematica, per la predeterminazione dei criteri di massima da utilizzare per la valutazione dei candidati; in data 16.12.2019 detto organo si è riunito per la individuazione e la valutazione dei titoli e della produzione scientifica; in data 27.12.2019, essa ha proceduto all’espletamento della prova didattica ed alla individuazione del candidato idoneo.
Con D.R. n. 90 del 16.01.2020 sono stati approvati gli atti della procedura, al cui esito l’attuale controinteressato, dott. -OMISSIS--OMISSIS-, è stato indicato quale candidato idoneo alla chiamata.
Vi sono poi state la proposta di chiamata del controinteressato da parte del Consiglio del Dipartimento D.E.T.O., in data 20.01.2020; l’approvazione della chiamata del controinteressato da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università, in data 31.01.2020; la nomina con D.R. n. 387 del 10.2.2020, con decorrenza 17.02.2020, del dott. -OMISSIS--OMISSIS- quale professore universitario di seconda fascia e la correlata presa di servizio.
Con ricorso notificato il 16.03.2020 ed il 19.03.2020 e depositato in quest’ultima data il dott. -OMISSIS- ha impugnato il decreto rettorale n. 90 del 16.01.2020, la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della chiamata del dott. -OMISSIS-, il decreto rettorale di nomina dello stesso a professore di seconda fascia e la dichiarazione di sua immissione nel servizio, ove medio tempore adottati, il contratto da professore universitario di ruolo eventualmente stipulato dall’Università degli Studi di Bari con il dott. -OMISSIS- ed infine i verbali della Commissione n. 2 del 16.12.2019 e n. 3 del 27.12.2019 e ha avanzato domanda di accertamento del suo diritto ad essere dichiarato quale vincitore della procedura selettiva oggetto del presente giudizio.
Questi i motivi di censura dedotti:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, e degli artt. 1, 2, 5 e 6 del decreto rettorale n. 2245 del 6.5.2019 (bando di concorso) - eccesso di potere nelle figure sintomatiche: dello sviamento di potere, del vizio nell’iter del procedimento - contraddittorietà anche con altri atti della stessa P.A., primi fra tutti il bando di concorso e il verbale n. 1 della Commissione dell’11.12.2019; della erroneità dei presupposti, del travisamento dei fatti, della carenza di motivazione, della illogicità, della disparità di trattamento, della ingiustizia manifesta.
La procedura selettiva è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, secondo la quale: “ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa” .
La norma precisa che non possono partecipare coloro che “hanno prestato servizio” o siano stati “titolari di assegni di ricerca” o “iscritti a corsi universitari” dell’Ateneo che ha indetto il bando.
Nella specie la Commissione non avrebbe eseguito l’accertamento preliminare dell’ammissibilità dei candidati alla selezione sulla base dei requisiti previsti dal bando.
L’accertamento della sussistenza del requisito di accesso avrebbe infatti condotto all’esclusione dalla procedura del dott. -OMISSIS-.
Questi risulterebbe ‘affiliato’ all’Università di Bari, tra l’altro, presso lo stesso Dipartimento che ha indetto la procedura selettiva impugnata (DETO - Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi) con sede nel Policlinico di Bari, aver prestato servizio in modo continuativo in favore dell’Ateneo come ricercatore, insegnante e cultore della materia per l’Insegnamento di Chirurgia Plastica, come membro della Commissione Giudicatrice per l’ammissione ai corsi di Dottorato, come Dirigente Medico presso la Chirurgia Plastica Universitaria e Centro Ustioni Policlinico di Bari.
Inoltre presso la predetta Università e, in particolare, il DETO lo stesso avrebbe elaborato lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali.
Le prestazioni svolte in favore dell’Ateneo sarebbero, tra l’altro, confermate dalla documentazione depositata proprio dal dott. -OMISSIS- a supporto della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
Si assume ancora in ricorso che l’Azienda Consorziale Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Bari, di cui il dott. -OMISSIS- risultava dirigente medico, è l’Azienda ospedaliera dell’Università degli Studi di Bari per le attività assistenziali, essenziali allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, per cui anche il solo ruolo svolto dal medesimo quale dirigente medico all’interno del Policlinico Universitario di Bari dovrebbe intendersi quale “prestazione di servizio” svolta in favore dell’Università, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010.
Lo stesso decreto rettorale n. 2245 del 6.5.2019, di indizione della procedura selettiva, prevede che la “Struttura sanitaria di riferimento per lo svolgimento dell’attività assistenziale è U.O.C. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Universitaria con Annesso Centro Ustioni - Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Consorziale di Bari” .
2) In subordine: violazione dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, dell’art. 9 del bando di concorso e dell’art. 6, comma 1, lettera b), del “regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della legge del 30.12.2010, n.240” , rispetto alla valutazione comparativa dei candidati - eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche della disparità di trattamento, della ingiustizia manifesta, della erroneità dei presupposti, del travisamento dei fatti, della carenza di motivazione, della illogicità e della contraddittorietà.
Si denuncia la completa violazione, da parte della Commissione Giudicatrice, dei criteri di valutazione e comparazione dei titoli dei candidati, così come indicati all’art. 18, della legge n. 240 del 2010, dell’art. 9 del bando di concorso e dell’art. 6, comma 1, lettera b), del regolamento di Ateneo, come recepiti nel verbale n. 1 dell’11.12.2019 della Commissione stessa.
Con riferimento a ciascun criterio di valutazione, con i relativi sotto-criteri, individuati ex ante , si assume la mancata valutazione di alcuni titoli in possesso del ricorrente e l’erronea valutazione di alcuni titoli fatti valere dal controinteressato. Ne viene fatta un’approfondita descrizione: al riguardo si rinvia all’atto di ricorso.
3) In via ulteriormente subordinata: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e dell’art. 1 della legge n. 230 del 2005 - eccesso di potere nelle figure sintomatiche della violazione dei principi di imparzialità, non discriminazione e buon andamento, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta - sviamento di potere.
I criteri di valutazione indicati nel verbale n. 1 della seconda Commissione - che “modifica” quello redatto dalla prima Commissione, nella parte relativa alla valutazione dei criteri di ammissibilità - nonché il procedimento di valutazione stesso sarebbero stati costruiti allo scopo di favorire il dott. -OMISSIS- nella procedura concorsuale impugnata.
Le “anomalie” dei criteri di valutazione inserite tanto nel bando di concorso quanto nei verbali delle Commissioni giudicatrici non sarebbero giustificate da alcuna ragione di pubblico interesse, quanto piuttosto dalla ritenuta sussistenza di una volontà di consentire al dott. -OMISSIS- di prevalere nel concorso.
In primo luogo la procedura selettiva è stata indetta dal DETO – Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti d’Organo, ovvero dal Dipartimento di ‘afferenza’ del dott. -OMISSIS-.
Si contesta altresì un ulteriore elemento di valutazione individuato arbitrariamente dalla Commissione nel verbale dell’11.12.2019, ossia la valorizzazione, nel criterio “attività clinica”, della “attitudine alla pratica della chirurgia ricostruttiva avanzata e di elevata complessità” . Tale criterio è stato poi rettificato dalla commissione nel verbale successivo del 16.12.2020.
La anomalia riguarderebbe altresì il criterio di valutazione della “attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, atteso che tale attività non sarebbe stata espressamente prevista tra i criteri di valutazione ma comunque dovrebbe essere necessariamente valutata.
Sempre in merito alla “attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti” la Commissione ha previsto la valutazione del numero di corsi tenuti presso la “Università di Bari”: detto criterio di valutazione è stato previsto dalla Commissione nonostante si trattasse di concorso riservato agli esterni.
Tale organo avrebbe perciò previsto e valorizzato criteri di valutazione non ammessi e/o disciplinati dal regolamento di Ateneo e dalla normativa in materia (legge n. 240 del 2010).
Con atto depositato il 25.03.2020 si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, la quale ha poi, in data 18.04.2020, prodotto un’articolata memoria difensiva e copiosa documentazione.
Nelle more, in data 17.04.2020, si è costituito in giudizio anche il controinteressato, che ha depositato una puntuale memoria defensionale con documentazione a corredo.
In vista della camera di consiglio del 22.04.2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare, anche il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
Nella predetta camera di consiglio è stata respinta la domanda cautelare, con ordinanza n. 237, pubblicata il giorno successivo, così confermando quanto già deciso in sede monocratica col decreto cautelare n. 122 del 25.03.2020.
Proposto appello avverso il richiamato provvedimento collegiale, il Consiglio di Stato – sez. VI, con ordinanza n. 4604 del 3.8.2020, lo ha accolto “ai limitati fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito” .
Tutte le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. nonché note d’udienza in vista dell’udienza del 25.11.2020, tenutasi in modalità da remoto, all’esito della quale il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il dott. -OMISSIS- censura, sotto un triplice profilo, gli esiti della “Procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.) – Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica - per il settore concorsuale 06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia e per il settore scientifico disciplinare MED/19 –Chirurgia plastica” , indetta dall’Università degli Studi di Bari, nella quale lo stesso si è posizionato solo secondo, dopo il vincitore dott. -OMISSIS-, odierno controinteressato.
Segnatamente col primo motivo di diritto lo stesso contesta l’ammissione alla procedura di quest’ultimo, assumendo che in via derivata sarebbe perciò illegittima l’attribuzione al medesimo del posto di professore di seconda fascia messo a concorso; col secondo vizio, dedotto in subordine, censura l’assegnazione al medesimo del punteggio per i titoli ed il colloquio, che sarebbe sopravvalutata, ed al ricorrente, che al contrario sarebbe sottostimata; infine, in via di ulteriore subordine, con la terza doglianza assume l’illegittimità di alcuni criteri di valutazione dei titoli.
1.1. Il ricorso è destituito di fondamento.
2. Come già evidenziato, con la prima doglianza si assume che il dott. -OMISSIS-, odierno controinteressato, non avrebbe dovuto essere ammesso alla procedura di cui si discute, non trovandosi nelle condizioni prescritte dal bando e, a monte, dall’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010.
Al riguardo si afferma che questi risulterebbe ‘affiliato’ all’Università di Bari, tra l’altro, presso lo stesso Dipartimento che ha indetto la procedura selettiva impugnata (DETO - Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi): avrebbe, infatti, prestato servizio in favore dell’Ateneo come ricercatore, insegnante e cultore della materia per l’Insegnamento di Chirurgia Plastica, come membro della Commissione Giudicatrice per l’ammissione ai corsi di Dottorato e come dirigente medico presso la Chirurgia Plastica Universitaria e Centro Ustioni Policlinico di Bari, ove ha sede, tra l’altro, il DETO ed inoltre presso l’Università, in particolare, il DETO avrebbe elaborato lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali.
2.1. Occorre partire dalla disposizione normativa che il ricorrente asserisce essere stata violata, vale a dire il citato art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, secondo la quale: “ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa” .
2.2. Tale previsione viene ripresa nel decreto rettoriale di indizione della procedura, laddove, all’art. 1, si stabilisce: “È indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n.240,… nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare come di seguito specificato, riservata ai candidati che nell’ultimo triennio non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” , e, all’art. 2, u.c., si precisa: “Non possono partecipare coloro che nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio o siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.” .
2.3. Occorre stabilire in modo chiaro la portata della previsione di legge primaria e di lex specialis su richiamata. Essa non può che essere in senso restrittivo.
Infatti, com’è stato osservato dal Consiglio di Stato (cfr.: VI, n. 1561 del 2019, id . 2175 del 2020) – il Collegio non ha ragione per non aderire a tale interpretazione – “la norma tipizza, in via tassonomica, tre categorie di aspiranti alla procedura cui è preclusa la partecipazione: i professori in servizio, i titolari di assegno di ricerca, gli iscritti ai corsi universitari nell’ultimo triennio.” .
In particolare, non può attribuirsi un’accezione ampia, al di là del dato letterale, al concetto di prestazione di servizio.
Un ampliamento del significato, con conseguente allargamento delle situazioni ostative alla partecipazione alla procedura di reclutamento, finirebbe per limitarne fortemente ed ingiustificatamente la partecipazione stessa in violazione del principio della massima partecipazione.
D’altronde il possibile pericolo di poter consentire la partecipazione di persone ‘note’ nell’ambito dell’Ateneo procedente, in quanto già destinatarie nell’ultimo triennio di contratti di insegnamento con lo stesso, ben può esser scongiurato con ordinari strumenti di difesa della correttezza dell’azione amministrativa, quali le disposizioni in materia di “conflitto di interessi” che la stessa legge n. 240 del 2010, nonché, in via più generale, la legge n. 241 del 1990 e, in particolare, l’art. 6 bis, recano.
2.4. Individuata esattamente la portata della norma di cui all’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e conseguentemente della previsione della lex specialis della selezione che ne consegue, per quanto successivamente sarà evidenziato, deve affermarsi che legittimamente il dott. -OMISSIS- ha partecipato e non è stato escluso dalla procedura selettiva de qua .
2.4.1. Innanzi tutto si rileva che lo stesso non ha mai prestato servizio come ricercatore universitario, diversamente da quanto invece erroneamente si afferma in ricorso.
Di tanto si può agevolmente trovare conferma semplicemente consultando la banca dati ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblica e ad accesso libero: da una ricerca effettuata in tutti i ruoli della docenza universitaria, ivi inclusi i ricercatori, in tutti i settori
scientifico- disciplinari ed in tutti gli Atenei italiani alla data del 31.12.2019 emerge che a quella data non si rinviene il nominativo dell’odierno controinteressato.
In tale contesto, la circostanza che l’odierno controinteressato sia stato indicato come ricercatore nell’ambito di un provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice di una selezione per l’ammissione a corso di dottorato (decreto del decano n. 785 del 23.08.2019) non prova alcunché, trattandosi evidentemente di un mero errore materiale. Al riguardo l’Università resistente, con nota sottoscritta dal coordinatore del Dottorato di ricerca in “Trapianti di tessuti, organi e terapie cellulari” in data 17.12.2019, ha specificato che il dottor -OMISSIS- era stato erroneamente indicato come ricercatore universitario tra i componenti supplenti della Commissione, essendo invece solo un esperto.
Peraltro la nomina a membro supplente gli è stata conferita il 23.08.2019, ossia dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Quindi deve certamente escludersi che il Dott. -OMISSIS- avesse intercorso un rapporto di servizio con l’Università.
2.4.2. Quanto alla contestazione, pure contenuta in ricorso, che questi sarebbe stato cultore della materia, deve rilevarsi che una tale status non è comunque ostativo alla partecipazione al concorso di che trattasi, in quanto il titolo di culture della materia non è idoneo a costituire alcun rapporto di servizio con l’Università che lo conferisce, ai sensi del R.D. n. 1269 del 1938.
Peraltro, secondo il regolamento interno dell’Università di Bari di cui al D.R. n. 1313 del 2014: “la qualifica del cultore della materia può essere attribuita ad un esperto e studioso non appartenente ai ruoli del personale docente o ricercatore dell’Università che abbia acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico ambito disciplinare” .
2.4.3. Naturalmente nessuna rilevanza assume in senso ostativo alla partecipazione l’elaborazione di lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali proprio presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi con sede nel Policlinico di Bari, non rientrando l’ipotesi appena considerata in alcuna di quelle contemplate dall’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010.
2.4.4. Il ricorrente assume infine, a sostegno della sua tesi dell’illegittima ammissione alla procedura selettiva del controinteressato, la circostanza che quest’ultimo avrebbe prestato servizio in favore dell’Ateneo come Dirigente Medico presso la Chirurgia Plastica Universitaria e Centro Ustioni Policlinico di Bari, che è l’Azienda ospedaliera dell’Università stessa per le attività assistenziali.
Occorre evidenziare in proposito che l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari è dotata di propria soggettività giuridica, distinta dall’Università di Bari, che ha indetto la procedura.
Essa ha personale proprio dell’Azienda (ossia assunto direttamente dal Policlinico ai sensi del CCNL Sanità, come lo era il dott. -OMISSIS-) e dispone altresì di professori e ricercatori dell’Università, ma conferiti in convenzione, che vi afferiscono, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 517 del 1999, sulla base di uno specifico atto adottato dal direttore generale d’intesa con il rettore e, a monte, di specifici protocolli di intesa.
Pertanto lo svolgimento della propria attività lavorativa presso la struttura complessa di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, con annesso Centro Ustioni del Policlinico, non comporta affatto l’essere docente dell’Università di Bari o comunque l’essere a questa ‘affiliato’. In questo caso – si rimarca ancora – il dott. -OMISSIS- aveva un rapporto di dipendenza unicamente con il Policlinico di Bari, il che lo pone nella condizione di soggetto esterno all’Università di Bari.
2.5. Ne deriva che il primo vizio dedotto è infondato: il controinteressato legittimamente è stato ammesso al concorso in parola.
3. Con la seconda doglianza, dedotta in via subordinata, si contestano il punteggio assegnato ad una serie di titoli in possesso di quest’ultimo ed alla prova dal medesimo sostenuta e quello attribuito asseritamente in modo deficitario ai titoli ed alla prova del ricorrente.
3.1. Come risulta evidente, con la censura in esame il dott. -OMISSIS- intende sindacare quasi in toto l’operato della Commissione, contestando singolarmente i giudizi tecnico/discrezionali.
Questi intende qui proporre una valutazione – del tutto personale – rettificata dei titoli propri e del dott. -OMISSIS-, evidentemente non ammissibile.
Occorre, infatti, evidenziare al riguardo che detto organo è dotato di discrezionalità molto ampia, per cui i suoi giudizi risultano insindacabili nel merito, se non per manifesta illogicità, irragionevolezza e/o arbitrarietà.
3.2. Come si legge dai verbali della Commissione, in atti, il giudizio dalla stessa espresso con riferimento a ciascuna categoria di titolo è esaustivamente motivato.
Segnatamente, con riguardo al dott. -OMISSIS-, la Commissione, pur avendo espresso un giudizio complessivamente positivo sui titoli e sulle pubblicazioni vantati, ha, tuttavia, evidenziato che “tutte le pubblicazioni vertono su aspetti di chirurgia rigenerativa che è parte della Chirurgia Plastica” . Perciò la valutazione finale ha risentito della “…peculiarità dell’unico tema trattato che, sebbene innovativo e rilevante nell’ambito del SSD, è fortemente limitativo dei campi di applicazione della Chirurgia Plastica…” .
Diversamente il controinteressato ha dimostrato una ben più solida preparazione trasversale a tutti gli ambiti del settore scientifico disciplinare messo a bando.
3.3. Con specifico riguardo alle singole contestazioni, data in ogni caso la su rilevata competenza trasversale del controinteressato a fronte di una conoscenza approfondita monotematica del ricorrente, si chiarisce quanto segue.
3.3.1. Con riferimento al “criterio di valutazione percorso formativo”, il dott. -OMISSIS- lamenta la omessa valutazione in proprio favore di n. 2 abilitazioni scientifiche nazionali di professore associato e n. 1 ASN di professore ordinario, quali “titoli accademici”. Deve invece rilevarsi che l’abilitazione scientifica nazionale non costituisce un titolo accademico conseguito al termine di un corso di studio universitario, integrando invece un requisito per partecipare alle relative procedure di chiamata.
3.3.2. Riguardo all’asserita omissione di valutazione dell’attività didattica del ricorrente, deve precisarsi che la Commissione, per lo stesso, ha ritenuto di non valutare unicamente la docenza presso la Scuola di Specializzazione di Tirana, avendo accertato che la Scuola di Specializzazione non era stata ancora attivata.
Quanto alle ulteriori contestazioni mosse a proposito delle docenze di “Chirurgia rigenerativa e perdita delle sostanze” e di “Chirurgia estetica del distretto facciale”, erroneamente si afferma in ricorso che l’attività di docenza svolta nell’ambito del Master per l’insegnamento di Chirurgia rigenerativa non sia stata valutata; tale assunto viene apertamente smentito dalla Commissione.
3.3.3. Relativamente al dott. -OMISSIS-, si osserva che ha svolto regolare e documentata attività di
docenza nei dottorati, nell’ambito della fellowship (periodo di attività clinico/assistenziale e di ricerca) presso l’Università di Taiwan, presso il Corso mondiale linfatici di Groningen – corso organizzato dalle Università di Oldenburg e Groningen.
3.3.4. Con riguardo al criterio di valutazione attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, del tutto ingiustificatamente si assume che l’attività del dott. -OMISSIS- svolta (e documentata) quale cultore della materia presso l’Università di Roma la Sapienza non avrebbe dovuto essere valutata.
3.3.5. Per quanto concerne il criterio di valutazione “attività scientifica, di ricerca e dei servizi prestati”, nel giudizio collegiale si dà atto che il dott. -OMISSIS- “…è membro attivo di quattro società scientifiche…(IFATS, ISPRES, ASCS, SIRT)…” , indicate invece come omesse a pag. 21 del ricorso, rilevandosi, tuttavia (quale demerito), che “…non è membro della…SICPRE né delle principali Società Scientifiche Internazionali di Chirurgia Plastica Ricostruttiva/Estetica generale…” .
3.3.6. Si assume altresì in ricorso la falsa asseverazione del controinteressato relativamente al possesso di un “brevetto” che la Commissione ha inserito al punto “2) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”, asserendosi che non risulta nella banca dati del Ministero dello Sviluppo Economico alcuna registrazione del brevetto a suo nome.
Osserva sul punto l’interessato che il certificato depositato dal medesimo relativamente al brevetto del filo di sutura ideato con il prof. -OMISSIS- “è sottoscritto in fede dalla AS UR SP (produttrice e distributrice dell’articolo), ed indica anche il codice del prodotto, la sutura è soggetta a segreto industriale” .
3.3.7. In tema di pubblicazioni scientifiche, differentemente da quanto dedotto dal ricorrente, si fa presente che la Commissione ha valutato la qualità dei prodotti scientifici, attenendosi ai criteri come predeterminati in sede di riunione preliminare, tenendo conto perciò della originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il settore disciplinare, rilevanza della collocazione editoriale, diversificazione della produzione scientifica nei principali settori della disciplina e della continuità temporale.
Essa ha così valutato: “Tutte le pubblicazioni vertono su aspetti di chirurgia rigenerativa che è parte della Chirurgia Plastica sono quindi coerenti con il SSD MED/19.
… In sintesi cinque pubblicazioni hanno una buona collocazione editoriale ...7 hanno una collocazione mediocre …
In tutte le pubblicazioni si evidenzia il ruolo sostanziale del candidato che è in sette pubblicazioni primo nome ed in cinque ultimo nome.
In conclusione: il giudizio complessivo sulle pubblicazioni del candidato è positivo relativamente all’originalità e innovatività degli articoli ma viene sminuito dalla peculiarità dell’unico tema trattato che, sebbene innovativo e rilevante nell’ambito del SSD, è fortemente limitativo dei campi di applicazione della Chirurgia Plastica, e dalla collocazione editoriale del 60% delle pubblicazioni presentate su riviste Q3 e Q4 o non impattate” .
Con riguardo al dott. -OMISSIS- questo è stato il giudizio della Commissione sotto il profilo in esame: “ la produzione scientifica del candidato si compendia in 97 lavori pubblicati su quasi tutte le più prestigiose riviste del settore con evidente e prevalente caratterizzazione chirurgica. Dei 12 lavori presenti per la valutazione comparativa, in 11 è primo nome ed in 1 occupa una posizione intermedia. Di queste, 7 papers sono di pertinenza chirurgica, 1 di Oncologia, 1 di Farmacologia e Biochimica, 1 di Biotecnologia e 2 non classificabili…” .
Prosegue la Commissione: “nei lavori presentati si evidenzia la varietà, l’originalità, il rigore metodologico, la congruenza dell’impegno scientifico con il settore di appartenenza, la continuità nel tempo della produzione, l’alto livello delle riviste di pubblicazione con la maggior parte nel Q2 e Q1. In ben 11 su 12 lavori presentati è a primo nome, a dimostrare l’assoluta autonomia, completezza e capacità di ideare e utilizzare paper di alto profilo.
Conclusione: la produzione scientifica del candidato ed il suo curriculum vitae caratterizzano un profilo del tutto coerente con la disciplina del settore MED/19 Chirurgia Plastica, dimostrando una ottima aderenza ai molteplici interessi della disciplina stessa rispettando la alta qualità, la continuità nel tempo dell’impegno, l’ottimo impatto sulla comunità scientifica coniugate con una naturale propensione alla aggregazione di ricercatori dello stesso settore e continuità multidisciplinare. Il giudizio della Commissione, pertanto, è molto positivo.” .
Da quanto appena richiamato la correttezza dell’operato della Commissione sul punto emerge in modo chiaro.
3.3.8. Quanto alle contestazioni di parte ricorrente sul cd. “quartile” - indicatore di qualità delle riviste oggetto di pubblicazione -, laddove si afferma, in merito alla valutazione del dott. -OMISSIS-, che la Commissione in modo confusionale e non analitico non avrebbe specificato a quale singolo articolo scientifico si riferisce il quartile della rivista di riferimento, esse sono ininfluenti, in quanto i risultati sui quartili riportati da tale organo coincidono con quelli della piattaforma Web of Science; essi non sono affatto discrezionali.
3.3.9. Con riguardo alla prova didattica, si assume l’illogicità delle valutazioni della Commissione, in particolare, nella parte concernente il “tipo” di argomento scelto dal ricorrente, ossia la “chirurgia rigenerativa”, definito “argomento di settore”, quando la prova didattica aveva ad oggetto un argomento a scelta libera, mentre, in relazione al dott. -OMISSIS-, sebbene la sua prova fosse incentrata sul proprio argomento di competenza scientifica, ovvero la “microchirurgia”, di tale settorialità non ne è stato dato atto.
Dalla registrazione e dai verbali della Commissione emerge che il dott. -OMISSIS- ha scelto di sostenere la prova didattica sul tema della “Chirurgia Plastica rigenerativa”; al riguardo la Commissione rileva che il tema “è affrontato con competenza e con proprietà di linguaggio, anche se molto specialistico e poco adeguato per una lezione a studenti universitari. La presentazione è sbilanciata a favore di tematiche dello specifico campo di competenza e poco aderente alla Medicina basata sull’evidenza. È stata un’apprezzabile illustrazione delle proprie ricerche ricca di autocitazioni ed iconografia di scarso impatto didattico peraltro in campo limitato, anche se importante, della Chirurgia Plastica.
In conclusione il candidato, pur dimostrando grande competenza nel settore della chirurgia rigenerativa, dimostra scarsa propensione alla didattica per studenti universitari” .
Diversamente, con riferimento al dott. -OMISSIS-, che ha discusso il tema “Degli innesti cutanei alla supermicrochirurgia”, la Commissione osserva: “Partendo da una review storico-scientifica delle diverse tecniche di innesti e di lembi, affronta i diversi temi con originale scelta di presentazione facendo cogliere l’importanza della Chirurgia Plastica all’interno di approcci chirurgici multidisciplinari. Riesce in maniera molto chiara e didattica a presentare la complessità della chirurgia ricostruttiva, vista e declinata in modo completo nella evoluzione dalla tecniche più semplici alla supermicrochirurgia, facendo riferimento essenzialmente alla esperienza personale ricca di casistica molto esemplificativa, il più delle volte oggetto di pubblicazione scientifica.
In conclusione il candidato ha dimostrato grande competenza in quasi tutti i settori della Chirurgia Plastica illustrando argomenti complessi in modo didatticamente fruibile da studenti di Medicina” .
L’adeguatezza e la sufficienza della motivazione così come sopra ripercorsa e la logicità che si desume privano di fondatezza la censura in esame.
3.4. In considerazione di quanto sinora evidenziato deve affermarsi l’inammissibilità e comunque la infondatezza del secondo vizio dedotto.
4. Infondato è anche il terzo e ultimo motivo di ricorso.
Si mettono in luce alcuni profili che illegittimamente avrebbero favorito il controinteressato.
4.1. Innanzi tutto si contesta la circostanza che la procedura è stata indetta dal Dipartimento di afferenza del dott. -OMISSIS-. Al riguardo si rinvia a quanto già considerato e ritenuto nell’esame della prima doglianza.
4.2. Sarebbe poi illegittima “la valorizzazione…dell’attitudine alla pratica della chirurgia ricostruttiva avanzata e di elevata complessità”; al contrario, essa è coerente con i compiti del docente per il posto de quo, al quale si accompagnano il supporto assistenziale e il “trattamento delle patologie della Chirurgia plastico-ricostruttiva anche ricorrendo a tecniche microchirurgiche per la gestione del paziente ustionato” , per cui non si ravvisa alcuna anomalia.
4.3. Infine si contesta la specifica valutazione del numero di corsi tenuti presso la “Università di Bari”, che si porrebbe in contrasto con il divieto di partecipazione a quanti abbiano un rapporto di servizio con l’Università. In realtà, attribuita una portata di stretta interpretazione alla norma di cui all’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, non si ravvisa alcun elemento di contraddittorietà.
5. Non può che concludersi con l’infondatezza e la conseguente reiezione del ricorso.
6. La peculiarità della questione disaminata comporta, tuttavia, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio da remoto del giorno 25 novembre 2020 con l’intervento dei Magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Tricarico | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO