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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 1589/22 R.G.; dato atto che l'udienza del 24 aprile 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta depositate;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1589/22 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), nella qualità di titolare del ristorante - pizzeria Parte_1 C.F._1
“La Piazza” (P.I. , elettivamente domiciliata in Locri (RC), in Via Napoli I° trav., n°8, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Antonio Spadaro, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
E
in qualità di concessionario della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali del Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
), elettivamente domiciliata in via Santa Barbara n. 129, 80023 – Caivano (NA), presso lo studio P.IVA_3
Pag. 1 a 11 dell'Avv. Biagio Graniero Esposito (p.e.c. , che la rappresenta e difende, giusta Email_1
procura alle liti in atti;
OPPOSTA
E in persona del Sindaco pro tempore (C.F. – P.I. ), Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5 elettivamente domiciliato in Locri alla via Duca della Vittoria 32, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mollica che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.4.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , nella qualità di titolare del ristorante – Parte_1 pizzeria “La Piazza”, conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso Controparte_1
l'accertamento esecutivo idrico n. 2022/5099, cod. id. 2699, del 14 novembre 2022, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 7.654,61, per omesso versamento del canone idrico 2017 in favore del
A fondamento dell'opposizione, eccepiva: la nullità della notifica dell'accertamento Controparte_2 esecutivo, in quanto eseguita dall'ente concessionario da un indirizzo p.e.c. non risultante dai pubblici registri;
la violazione dell'art. 21 del D.lgs. n. 46/99, attesa la mancanza di un titolo avente efficacia esecutiva legittimante la riscossione della tariffa tramite ruolo;
l'inesistenza di un valido contratto di somministrazione idrica redatto in forma scritta;
l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto relativa a consumi calcolati in via presuntiva. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia il Sig. Giudice di Pace adito (rectius
Tribunale), contrariis reiectis, 1) accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità, inefficacia e/o illegittimità dell'accertamento idrico 2017, n°2022/5099, cod. id.2699 del 14 novembre 2022 per tutti i motivi specificatamente indicati in premessa;
2) in subordine condannare, la società convenuta, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso le seconde. 3)con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.02.2023, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in riferimento a motivi di opposizione attinenti al merito della pretesa nonché l'infondatezza dell'avversa domanda, per le ragioni meglio illustrate nello scritto difensivo depositato, a cui si rinvia.
Pag. 2 a 11 Celebrata la prima udienza innanzi al precedente giudice onorario titolare del fascicolo, erano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l'opponente eccepiva, per la prima volta, l'illegittimità dell'atto opposto a causa della carenza di potere di riscossione del concessionario nonché l'omessa notifica degli atti prodromici a quello notificato.
Rinviata la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nelle more, subentrava nella titolarità del fascicolo la scrivente. Con ordinanza del 28.10.2024, a cui si rinvia, era disposta la chiamata in causa dell'ente impositore, il cui coinvolgimento nel giudizio si rendeva oltremodo opportuno stante il tenore delle doglianze formulate dall'opponente incidenti sul merito della pretesa creditoria, e, conseguentemente, fissata l'udienza del 3.10.
2024 per consentirne la citazione.
Con comparsa del 26.09.2024, si costituiva tardivamente in giudizio il insistendo per il Controparte_2 rigetto dell'avversa opposizione, deducendo l'esistenza di un valido contratto di somministrazione idrica e l'effettiva debenza del credito, calcolato in ragione dei consumi effettivamente rilevati, nonché l'assenza di qualsivoglia responsabilità ascrivibile in suo capo in merito all'attività compiuta dall'ente concessionario.
All'udienza del 3.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compariva solo l'opponente che rilevava la tardività della costituzione in giudizio del La causa era, da ultimo, rinviata per la Controparte_2 precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di eventuali note conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, in punto di rito, deve essere rilevata la tardiva costituzione in giudizio del Controparte_2
- terzo chiamato, la cui partecipazione in giudizio si è resa necessaria per tutti i motivi già espressi nell'ordinanza del 17.4.2024, a cui si rinvia – in quanto avvenuta in data 26.09.2024, e, quindi, oltre il termine di venti giorni prima della data di udienza fissata per consentirne la citazione (3.10.2024).
Ciononostante, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, la documentazione dallo stesso prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta è utilizzabile ai fini della decisione.
Sul punto, si reputa opportuno precisare che, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 270 c.p.c., il giudice può disporre l'intervento quando ritiene che il processo si debba svolgere nei confronti di un terzo al quale la causa sia comune. L'ordine di intervento del giudice è diretto (non al terzo, ma) alla parte, che deve provvedere alla chiamata mediante citazione. Se la parte non ottempera all'ordine, la causa è cancellata dal ruolo e, se non è riassunta davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi (che decorre dalla data del provvedimento di cancellazione), il processo si estingue ex art. 307 c.p.c. (Cass., 10/11/2023, n. 31312).
Considerato il preminente interesse pubblico che la chiamata del terzo per ordine del giudice è diretto a perseguire, l'intervento può essere disposto senza incontrare ostacoli nel sistema delle preclusioni (che, invece, opera per la chiamata in causa ad iniziativa del convenuto o dell'attore) e, dunque, può essere disposto in
Pag. 3 a 11 qualsiasi momento non soltanto del giudizio di primo grado ma anche in quello di appello (Cass., 22/01/1995,
n. 7083). Il giudice, infatti, può ordinare l'intervento per svariate ragioni, non soltanto perché non può che pronunciarsi nei confronti di più parti, ma anche per garantire l'economia dei giudizi, ovvero l'unità e l'uniformità della decisione su rapporti connessi ovvero, ancora, per tenere conto dell'interesse del terzo a tutelare le sue ragioni, indirettamente coinvolte nel processo (Cass., 19/01/2024, n. 707, Cass. S.U.,
21/09/1978, n. 4247). L'apprezzamento della opportunità di tale chiamata rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che essa, se esercitata dal giudice di primo grado, è insindacabile da parte del giudice di appello e, a maggior ragione, dalla corte di legittimità (Cass.,
13/04/2015, n. 7415 e Cass., 05/09/2008, n. 22419). Sia quando l'ordine del giudice si ricollega a ragioni di semplice opportunità, sia, ed a maggior ragione, quando esso è dettato dall'esigenza di assicurare l'integrità del contraddittorio, il terzo chiamato assume nel processo una posizione autonoma, tale da consentirgli di proporre domande e difese senza riguardo allo stato della lite, salvo il limite generale della proposizione delle stesse con l'atto di costituzione in giudizio (Cass., 23/01/1982, n. 459).
Al riguardo, la Suprema Corte ha, più di recente, evidenziato che “a seguito della chiamata in causa iussu iudicis, il terzo acquista la qualità di "parte" a prescindere dalla circostanza che nei suoi confronti siano proposte domande o che lo stesso, intervenendo, proponga domanda (Cass. n. 187/2003) e tale rimane per tutto il successivo svolgersi processuale salvo che non sia estromesso con sentenza del giudice di primo o di secondo grado. […] Il terzo, se chiamato in causa dalla parte a cui è rivolto l'ordine del giudice di primo grado, deve essere presente in causa anche nei successivi gradi di giudizio (Cass. n. 2901/2008) ed assume nel processo una posizione processuale autonoma, che gli consente di proporre domande e difese senza riguardo allo stato della lite (Cass. n. 459/1982). In particolare, il terzo, nel caso in cui l'intervento avvenga dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, ha piena libertà di difesa e non è vincolato all'attività probatoria precedentemente svolta (Cass. n. 1282/1985)” (Cass., 10/11/2023, n. 31312).
Orbene, applicando tali principi giurisprudenziali al caso di specie, deve affermarsi che, poiché l'udienza fissata per consentire la citazione del era, per costui, l'udienza di prima comparizione, se, per Controparte_2 un verso, la sua costituzione tardiva determina, ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c., l'impossibilità per lo stesso di svolgere le attività processuali espressamente previste dalla citata norma a pena di decadenza – nella specie, la formulazione di eventuali domande riconvenzionali, di eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e dell'istanza per la chiamata di un terzo - per altro verso, nessun altro pregiudizio può derivargli, essendo sua facoltà quella di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti, potendo avvalersi finanche della possibilità di richiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Tale conclusione si reputa l'unica coerente con la necessità di assicurare al terzo chiamato la facoltà di esercitare il proprio diritto
Pag. 4 a 11 di difesa, senza subire il vincolo dell'attività probatoria precedentemente svolta dalle parti nell'alveo di un giudizio nel quale il suo coinvolgimento si è reso necessario per ragioni di preminente interesse pubblico.
Ne consegue che, nonostante la tardiva costituzione in giudizio del essendosi quest'ultimo Controparte_2
costituito prima della data di udienza fissata per la sua citazione, e, quindi, prima del maturarsi nei suoi confronti delle preclusioni istruttorie, la documentazione dallo stesso prodotta è utilizzabile ai fini della decisione.
Tanto premesso, giova altresì osservare, in punto di qualificazione giuridica della domanda, che l'atto opposto, come chiaramente evincibile dalla sua intestazione e dal suo contenuto, è un accertamento esecutivo idrico emesso dal concessionario, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019.
La disposizione normativa appena richiamata, nell'ottica di una semplificazione e accelerazione della riscossione delle entrate patrimoniali degli enti locali, ha introdotto la fattispecie dell'avviso di accertamento con efficacia esecutiva per la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali di alcune categorie di enti, tra cui i Comuni, sulla scorta di quanto già previsto per i tributi erariali.
In particolare, in virtù di quanto disposto dalla citata norma, gli atti finalizzati “alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni” devono contenere anche l'intimazione ad adempiere “entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati […]”, con l'espressa indicazione che l'atto costituisce titolo esecutivo “idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari”. Una volta decorso inutilmente il termine per impugnare l'atto di accertamento, quest'ultimo assume ipso facto valore di titolo esecutivo, cioè di atto idoneo a fondare l'esecuzione forzata nelle speciali forme disciplinate dal D.P.R. n. 602 del 1973, “senza che sia necessaria la preventiva notifica di una cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale”.
Risulta allora evidente come l'avviso di accertamento esecutivo non abbia più unicamente il valore di atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali (o dei tributi), costituendo, invece, un atto impoesattivo complesso che cumula in sé la funzione di accertamento, di intimazione di pagamento e di titolo esecutivo, con il quale l'ente procede direttamente alla contestazione dei tributi e delle entrate patrimoniali di cui ingiunge il pagamento, senza che sia necessario alcun preventivo avviso o comunicazione, dal momento che il debitore ha la facoltà di proporre impugnazione avverso al predetto avviso contestando nell'ambito del relativo procedimento di cognizione l'an ed il quantum debeatur del credito intimato (cfr. Trib. Napoli, n.
6622/24; Trib. Napoli, n. 6626/24).
Il giudizio che si instaura a seguito dell'impugnazione dell'atto, come quello introdotto nella specie, è, dunque, un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria di cui è intimato l'adempimento e
Pag. 5 a 11 risponde, per espressa previsione normativa, alle regole di cui all'art. 32 del D.lgs. n.150/2011 (cfr. Trib.
Reggio Calabria, n. 1528/2023; Trib. Napoli Nord, n. 1992/2025).
Nella fattispecie oggetto di causa, la agendo in giudizio, ha lamentato tanto vizi attinenti al merito Parte_1 della pretesa creditoria oggetto dell'atto di accertamento opposto, quanto vizi afferenti alla regolarità della procedura adottata.
Rispetto a tali motivi sussiste la legittimazione passiva sia dell'ente creditore, sia del concessionario, costituendo principio unanimemente condiviso quello in base al quale il contribuente può agire indifferentemente nei confronti del primo, essendo lo stesso il titolare della pretesa creditoria, o del secondo, essendo quest'ultimo il soggetto da cui proviene l'atto oggetto di impugnazione (cfr. Trib. Napoli Nord, n.
901/25).
Nessuna delle doglianze formulate dall'opponente coglie, tuttavia, nel segno e, pertanto, l'opposizione proposta non è meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve, invero, essere dichiarata l'inammissibilità della doglianza relativa alla carenza di potere di riscossione del concessionario. L'opponente, infatti, si è limitato ad eccepire genericamente, per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., “l'infondatezza dell'accertamento esecutivo, del canone idrico relativo all'anno 2017, per carenza del potere di riscossione dell'Ente Concessionario”. Solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha dedotto i fatti a fondamento dell'eccezione sollevata, lamentando che “la
, infatti, è priva dei necessari poteri autorizzativi per la riscossione del canone de quo, in Parte_2 totale assenza di un atto di conferimento da parte dell'Ente titolare del potere impositivo e cioè il CP_2
.
[...]
Al riguardo, giova osservare che il sistema processuale civile è governato da un sistema di preclusioni teso a
“a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene” (cfr. Cass., 26/06/2018, n. 16800) poiché si pone a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa. In particolare, l'asserzione (vale a dire la deduzione in giudizio) dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo
(atto di citazione o comparsa di risposta) o, al più tardi, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. che, tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte" ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece proposte entro la prima udienza di trattazione” (cfr. Cass., 26/11/2019, n. 30745; si veda anche, Cass., 28/06/2019, n. 17441; Cass.,
10/04/2024, n. 9657).
In applicazione di tali principi, il Tribunale ritiene che la doglianza de qua non avrebbe potuto essere formulata per la prima volta con la memoria ex art 183, comma 6, n. 1 c.p.c. in quanto, tramite essa, è stata
Pag. 6 a 11 introdotto un nuovo tema di indagine, in aggiunta a quelli formulati nell'atto introduttivo, mai precedentemente allegato e dedotto, con la conseguenza che tale difesa non costituisce precisazione o modifica delle domande e delle eccezioni precedentemente proposte. Essa, dunque, in quanto idonea a tradursi in un'estensione del thema decidendum, potenzialmente lesiva dell'avverso diritto di difesa, integra una non consentita mutatio libelli, come tale da considerarsi inammissibile. Del resto, ad abundantiam, pur volendo ritenere che essa configuri una mera modifica della domanda, non può non rilevarsi che la stessa, così come proposta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., è stata formulata in modo generico, senza una precisa allegazione dei fatti posti a fondamento. Questi ultimi sono stati indicati solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ed appaiono, all'evidenza, tardivamente allegati oltre il termine previsto per le preclusioni assertive, da ciò conseguendo un'indebita compressione del diritto di difesa delle controparti.
Alla pari, per le medesime argomentazioni, deve considerarsi inammissibile la doglianza con cui l'opponente ha lamentato l'omessa notifica degli atti presupposti all'avviso di accertamento, costituendo quest'ultimo un nuovo tema di indagine che si aggiunge, a rigore, a quelli precedentemente esposti nell'atto introduttivo del giudizio;
pur volendo prescindere da ciò, in ogni caso, una tale eccezione, per le ragioni meglio esplicitate in prosieguo, non avrebbe potuto condurre all'accoglimento dell'opposizione.
Le censure sollevate dall'opponente in merito all'inesistenza della notifica dell'atto di accertamento esecutivo appaiono, invece, infondate.
Sul punto, il Tribunale ritiene di dare continuità all'indirizzo ermeneutico avallato più di recente dalla
Suprema Corte secondo cui, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica eseguita utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non è nulla, ove la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto; ciò tenuto conto del fatto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1,
l. n. 53/1994, va riferita alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e dai procuratori legali e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., 14/10/2024, n. 26682; Cass. S.U., 18/05/2022, n. 15979). Ne consegue che deve ritenersi valida ed efficace la notifica della cartella di pagamento (rectius, nella specie, l'avviso di accertamento esecutivo idrico) eseguita a mezzo p.e.c. da un indirizzo estratto dall'Indice di cui all'art.
6-ter
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e, finanche, da un indirizzo p.e.c. non contenuto nei pubblici registri, allorquando sia certa la riconducibilità dell'atto al mittente. Il superiore principio è conforme a quanto affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, in fattispecie diversa ma pur sempre assimilabile per analogia di ratio, secondo cui “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile
Pag. 7 a 11 sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n.
53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del
2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. S.U., 18/05/2022, n. 15979).
Nel caso di specie, non solo la notifica via p.e.c. è stata eseguita mediante l'utilizzo da parte del mittente di un indirizzo risultante dal registro IPA - come risulta dalla documentazione prodotta dalla – Controparte_1 ma, in ogni caso, non emerge alcun motivo di incertezza né in ordine alla provenienza, né in ordine all'oggetto del messaggio notificato, essendo stata l'opponente posta nella condizione di svolgere compiutamente e tempestivamente tutte le proprie difese, tanto che la stessa ha correttamente introdotto il presente giudizio proprio nei confronti dell'ente notificante (cfr. nella giurisprudenza di questo Ufficio, ex multis, Trib. Locri, n.
63/24; si veda anche Trib. Reggio Calabria, n. 574/24).
Deve essere altresì disatteso il motivo di opposizione con cui l'opponente ha lamentato la violazione dell'art. 21 del D.lgs. n. 46/99.
Siffatta contestazione, infatti, non tiene evidentemente in debito conto la particolare natura dell'atto opposto.
Quest'ultimo, come sopra argomentato, è un avviso di accertamento esecutivo emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792, della l. 160/2019 ed ha, nello specifico, ad oggetto il pagamento del canone idrico relativo all'anno 2017, riportato nell'avviso n. 6880043180007022, il 03/12/2018, che, in quanto entrata di carattere patrimoniale del rientra pacificamente nell'ambito applicativo della richiamata disposizione Controparte_2
normativa. Ne consegue che un tale atto è idoneo a cumulare in sé la funzione di atto di accertamento della pretesa creditoria vantata, di titolo esecutivo, una volta scaduto il termine indicato per l'adempimento, e di precetto, realizzando una ipotesi di concentrazione della riscossione nell'accertamento, essendo di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata nelle speciali forme disciplinate dal D.P.R. n. 602 del 1973, “senza che sia necessaria la preventiva notifica di una cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale”.
Va, sul punto, altresì chiarito che l'avviso di accertamento esecutivo, costituendo il primo ed unico atto in grado di dare esecutività alla relativa pretesa di pagamento e a fondare i successivi atti dell'esecuzione forzata, non avrebbe dovuto essere preceduto dalla notifica di alcun atto presupposto. Pertanto, le doglianze – invero, formulate solo tardivamente dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. - relative alla mancata notifica degli atti presupposti appaiono, nella specie, inconferenti e non avrebbero potuto giustificare
Pag. 8 a 11 l'accoglimento dell'opposizione (cfr. in termini, Trib. Napoli Nord, n. 3/2025; Trib. Napoli, n. 6626/2024;
Trib. Reggio Calabria, n. 1528/23).
Sono, altresì, infondati i motivi di censura relativi all'an della pretesa creditoria.
Quanto all'asserita invalidità del rapporto negoziale per l'inesistenza di un contratto di somministrazione idrica concluso in forma scritta con l'ente locale, un tale motivo di doglianza, pur astrattamente conferente, deve essere superato alla luce della documentazione presente in atti.
Il ha, infatti, prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, il contratto per la Controparte_2 fornitura d'acqua potabile, protocollato il 3.7.2012, redatto con sistema meccanizzato, concluso tra l'amministrazione comunale, in persona del Responsabile del Servizio idrico integrato, dott. , Persona_1
e per l'unità immobiliare sita in Corso Vittorio Emanuele, n. 52 per uso “pizzeria ristor. Parte_1
(La Piazza)”, soggetto, per espressa clausola contrattuale, a rinnovo tacito automatico, con cadenza annuale, salvo recesso o disdetta da inviare entro i termini pattiziamente previsti (art. 7). L'opponente, a fronte della produzione in giudizio della scrittura privata, non ha espressamente disconosciuto la sottoscrizione apposta né ha mai allegato di aver inviato all'ente un'eventuale disdetta del contratto che, invero, appare riferibile alla stessa utenza indicata nella fattura. Incontestata l'esecuzione della fornitura idrica, ed essendo palese la volontà dell'ente di volersi avvalere di tale pattuizione negoziale, si ritiene, allora, che il contratto prodotto abbia piena validità ed efficacia tra le parti e costituisca la fonte negoziale della pretesa creditoria che forma oggetto dell'atto opposto. La previsione di una clausola di rinnovo automatico, accompagnata dall'espressa previsione della possibilità di disdetta, del resto, non può far dubitare dell'esistenza di una valida pattuizione negoziale scritta atteso che, come ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, tale clausola non si pone in contrasto con la regola della forma scritta ad substantiam prevista per i contratti in cui è parte una P.A. (Cass.,
10/2/2025, n. 3356; Cass., 6/9/23, n. 26026; Cass. n. 26026 Cass., 16/05/2006, n. 11409; Cass., 22/03/2012, n.
4564; Cass., 29/04/1982, n. 2707).
In merito alle contestazioni formulate dall'opponente sull'assenza di idonea prova circa i consumi idrici richiesti, invece, occorre evidenziare che nel rapporto di somministrazione, come quello in esame, in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, la prova della loro esistenza è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità. Pertanto, in difetto di specifica contestazione e di idonea prova contraria, i consumi dettagliatamente indicati in fattura devono ritenersi effettivamente imputabili al fruitore della somministrazione d'acqua al pari dell'importo ivi indicato
(cfr. Cass., 22/11/2016, n. 23699; Cass., 2/12/2002, n. 17041).
Nel caso di specie, l'opponente ha proceduto ad una contestazione del tutto generica, lamentando un asserito conteggio presuntivo dei consumi, senza offrire spunti probatori e documentali tesi a suffragare il proprio
Pag. 9 a 11 assunto difensivo. La infatti, si è limitata ad asserire, nell'atto introduttivo del giudizio, la non Parte_1 corrispondenza dei consumi fatturati a quelli reali, invocando l'altrui onere probatorio in ordine alla corretta contabilizzazione degli stessi, senza neppure prospettare quali sarebbero stati, invece, i consumi effettivi della propria utenza (di cui, del resto, non ha contestato l'effettivo uso), sicché non sussistono elementi per ritenere inveritiere le indicazioni contenute nella fattura oggetto di lite in ordine ai mc di acqua consumati. Ed invero, esaminando la fattura presente in atti si evince che la stessa considera i consumi effettivi (e non già meramente stimati) registrati. Ciò trova riscontro in quanto dedotto dal il quale ha Controparte_2
dimostrato di aver provveduto, fino al mese di giugno 2017, alla lettura dei dati risultanti dal contatore mediante il personale tecnico incaricato, producendo a supporto di quanto sostenuto la documentazione relativa all'accertamento eseguito, da cui risulta, invero, un consumo anche superiore rispetto a quello indicato nella fattura, e di aver, poi, provveduto, per le restanti mensilità dell'anno 2017, alla quantificazione dei consumi sulla base del sistema di telelettura con tecnologia MS – BUS di cui era dotato il nuovo contatore, nelle more installato. Su quanto dedotto e documentato dal l'opponente non ha Controparte_2
specificamente preso posizione e, conseguentemente, in assenza di puntuali contestazioni, va affermata la legittimità degli importi conteggiati, non emergendo, elementi o ragioni per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata nella fattura suddetta.
Alla luce delle superiori argomentazioni, non essendo stati neppure allegati ulteriori fatti estintivi del credito posto a fondamento dell'atto impugnato, l'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, attesa la sostanziale assenza di attività istruttoria, il tenore delle difese spiegate, la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e la modalità semplificata della decisione, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente. Quest'ultima deve rifondere le spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, sia nei confronti della CP_1
sia nei confronti del atteso che verso quest'ultimo la ha esteso la domanda
[...] CP_2 CP_2 Parte_1
formulata in giudizio, fondata su motivi tali da renderne opportuna la chiamata in causa. L'omessa comparizione del procuratore dell'ente locale all'udienza fissata per la sua citazione e la natura documentale della causa giustificano, tuttavia, solo nei suoi confronti, l'esclusione delle spese di lite dovute per la fase di trattazione ed istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione o difesa, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
Pag. 10 a 11 - condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di in qualità di Controparte_1
concessionario della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali del in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 2.540,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Biagio Graniero Esposito, dichiaratosi antistatario;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del in persona del Controparte_2 sindaco pro tempore, che liquida in € 1.700,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Mollica Giuseppe, dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato” il 4 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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