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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9015/2024
TRA
, nato ad [...] il [...], ammesso al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Francesco Latesoriere
-RICORRENTE-
e nata a [...], il Controparte_1
18.09.1987, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Daniele Giannangeli
-RESISTENTE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
- INTERVENTORE EX LEGE -
(l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 11 settembre 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio)
* * * * * * * * * *
A seguito dell'intervenuto deposito delle note di trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni conformi come rassegnate dai procuratori delle parti, i quali hanno, per l'appunto, concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio, di cui alla convenzione denominata “Istanza per la trasformazione dello scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale in consensuale” sottoscritta in data 07 febbraio 2025 e depositata telematicamente, in atti, il 10 marzo 2025, la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.09.2024, il ricorrente, , chiedeva Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con la resistente
[...]
il medesimo ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste Controparte_1 accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.03.2025, si costituiva in giudizio la resistente, la quale, con il ministero dell'Avv. Daniele Controparte_1 Giannangeli, aderendo espressamente all'avversaria domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui trattasi, concludeva, a sua volta, come in atti.
Talché i coniugi, con la convenzione denominata “Istanza per la trasformazione dello scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale in consensuale” sottoscritta in data 07 febbraio 2025 e depositata telematicamente, in atti, il 10 marzo 2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione pattizia delle condizioni del divorzio.
La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta. Invero, è provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e successive modifiche e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile, protrattasi da oltre 12 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi;
-mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale obiettiva situazione e l'inutilità del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda, divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio dal quale non sono nati figli.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le condizioni di divorzio nelle more concordate dalle parti, di cui alla “Istanza per la trasformazione dello scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale in consensuale” sottoscritta in data 07 febbraio 2025 dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente il giorno 10 marzo 2025, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva che dichiari lo scioglimento del matrimonio celebrato in Santiago de
Cuba, in data 02 giugno 2011, tra e Parte_1 [...]
Controparte_1
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni del divorzio, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, così come statuito sul punto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale
9015/2024, introdotto da , con ricorso depositato in data Parte_1 05.09.2024, nei confronti di così provvede: Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Santiago de Cuba in data 02.06.2011, tra e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Alberobello (Atto N. 29 parte II serie C - anno 2011);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA valide ed efficaci inter-partes tutte le condizioni di divorzio, di cui alla convenzione denominata “Istanza per la trasformazione dello scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale in consensuale” sottoscritta in data 07 febbraio 2025 dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente il giorno 10 marzo 2025;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9015/2024
TRA
, nato ad [...] il [...], ammesso al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Francesco Latesoriere
-RICORRENTE-
e nata a [...], il Controparte_1
18.09.1987, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Daniele Giannangeli
-RESISTENTE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
- INTERVENTORE EX LEGE -
(l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 11 settembre 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio)
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A seguito dell'intervenuto deposito delle note di trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni conformi come rassegnate dai procuratori delle parti, i quali hanno, per l'appunto, concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio, di cui alla convenzione denominata “Istanza per la trasformazione dello scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale in consensuale” sottoscritta in data 07 febbraio 2025 e depositata telematicamente, in atti, il 10 marzo 2025, la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.09.2024, il ricorrente, , chiedeva Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con la resistente
[...]
il medesimo ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste Controparte_1 accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.03.2025, si costituiva in giudizio la resistente, la quale, con il ministero dell'Avv. Daniele Controparte_1 Giannangeli, aderendo espressamente all'avversaria domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui trattasi, concludeva, a sua volta, come in atti.
Talché i coniugi, con la convenzione denominata “Istanza per la trasformazione dello scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale in consensuale” sottoscritta in data 07 febbraio 2025 e depositata telematicamente, in atti, il 10 marzo 2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione pattizia delle condizioni del divorzio.
La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta. Invero, è provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e successive modifiche e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile, protrattasi da oltre 12 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi;
-mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale obiettiva situazione e l'inutilità del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda, divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio dal quale non sono nati figli.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le condizioni di divorzio nelle more concordate dalle parti, di cui alla “Istanza per la trasformazione dello scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale in consensuale” sottoscritta in data 07 febbraio 2025 dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente il giorno 10 marzo 2025, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva che dichiari lo scioglimento del matrimonio celebrato in Santiago de
Cuba, in data 02 giugno 2011, tra e Parte_1 [...]
Controparte_1
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni del divorzio, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, così come statuito sul punto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale
9015/2024, introdotto da , con ricorso depositato in data Parte_1 05.09.2024, nei confronti di così provvede: Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Santiago de Cuba in data 02.06.2011, tra e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Alberobello (Atto N. 29 parte II serie C - anno 2011);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA valide ed efficaci inter-partes tutte le condizioni di divorzio, di cui alla convenzione denominata “Istanza per la trasformazione dello scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale in consensuale” sottoscritta in data 07 febbraio 2025 dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente il giorno 10 marzo 2025;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato