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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 25 marzo
2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1354/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gentile, presso il quale elettivamente Parte_1
domicilia, in Boscoreale, S.T. E. Cirillo n. 243
APPELLANTE
E in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Verde, Controparte_1
presso la quale elettivamente domicilia, in Napoli, v.co Tutti i Santi n. 3
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente del con funzioni di Vigile urbano, Parte_1 Controparte_1
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 757 del 2024 del Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata accolta, in seguito a riassunzione da sentenza di questa Corte, che aveva riformato la declaratoria di primo grado di difetto di giurisdizione, l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 385 del 2012 del medesimo Tribunale, che aveva ingiunto al predetto il pagamento di n. 185 ratei (da luglio 1994 a dicembre 2009) di CP_1
indennità per rendita vitalizia, per un importo totale di euro 29.098,65, originariamente riconosciutagli.
1 L'appellante censurava la sentenza impugnata, in primo luogo deducendo che il primo Giudice aveva violato l'art. 51 bis c.p.c., commi1, n 4, e 2, c.p.c., essendosi già pronunciato sul merito della vicenda in giudizi analoghi.
Lamentava, inoltre, che il Tribunale avesse omesso di considerare che la riassunzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che seguiva alla precedente declaratoria di difetto di giurisdizione, era improcedibile per nullità della notifica, in quanto non vi era l'attestazione di conformità del difensore, ex art. 9, commi 1 bis e ter, della l. n. 53 del 1994.
Deduceva, poi, un vizio di ultrapetizione, in quanto controparte, con il ricorso di opposizione al decreto ingiuntivo, non aveva chiesto la declaratoria negativa della sussistenza del diritto vantato nei suoi confronti.
Nel merito, rivendicava la sussistenza del suo diritto, anche richiamando quanto statuito dalla Cass.
n. 10340 del 2012.
In ogni caso il suo diritto era consacrato da un giudicato amministrativo. Infatti, in seguito alla sent,
n. 1806 del 2011 del Consiglio di Stato, che annullava, per vizio di incompetenza in quanto trattavasi di provvedimento di competenza della Giunta, la precedente delibera n. 6 del 1994 del Consiglio
Comunale, di revoca della rendita vitalizia già concessagli, il Comune di dottava la delibera CP_1
di G.C. n. 83 del 2011, con la quale deliberava di prendere atto della predetta sentenza e ratificava quanto in precedenza deliberato dal Consiglio Comunale. Senonchè anche la delibera n. 83 cit. veniva annullata con sent. n. 744 del 2012 del TAR Campania, perché la mera ratifica di quanto stabilito da un organo incompetente non era espressione di una compiuta valutazione dei profili coinvolti nel procedimento. Ne discendeva che non vi era mai stata una revoca della rendita vitalizia originariamente concessa, con conseguente diritto a percepire i ratei azionati in via monitoria.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, quindi, il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo formulata da controparte con il ricorso di primo grado e la conseguente conferma del decreto opposto.
Si costituiva il che resisteva all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta, la causa giungeva all'odierna udienza, all'esito della quale il
Collegio si riservava per la decisione.
L'appello è infondato.
Del tutto strumentale appare l'eccezione in ordine all'obbligo di astenersi del magistrato di prime cure per avere trattato, in altra controversia, una problematica analoga.
Come ha condivisibilmente statuito la S.C. (cfr. Cass., Sez. lav., 23.2.2006 n. 4024), l'obbligo del giudice di astenersi, previsto dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui abbia avuto conoscenza,
2 come magistrato, di una causa diversa che verta su un oggetto analogo e che comporti la risoluzione di una medesima problematica, né in un'ipotesi del genere sussistono gravi ragioni di convenienza, rilevanti come motivo di ricusazione (così Cass., II, 10.2.2015 n. 2593).
Peraltro, la violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice è deducibile solo con lo strumento della ricusazione e non come motivo di impugnazione (arg. ex Cass., I, 4.10.2022 n.
28789).
Da disattendere, altresì, l'ulteriore eccezione sulla mancanza di attestazione del difensore di conformità della copia notificata.
Anche in tal caso ci soccorre la (cfr. Cass., III, 29.3.2022 n. 10138), per la quale la CP_2 mancanza, nella copia della sentenza notificata, dell'attestazione di conformità all'originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall' art. 160 c.p.c. e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale.
Non condivisibile, ancora, è il rilievo per il quale la controparte non avrebbe chiesto alcuna pronuncia sul merito della vicenda, per essersi limitata a questioni di rito o procedurali.
Va rilevato, infatti, che il ha ampiamente argomentato sull'infondatezza della Controparte_1
domanda monitoria (pagg. 7 e segg. del ricorso in opposizione), rivendicando il carattere interpretativo dell'art. 66 del dpr n. 268 del 1987, quindi l'insussistenza del diritto vantato per intervenuta abrogazione della norma attributiva del beneficio della rendita vitalizia. A tale diffusa esposizione è correlata la conclusione del ricorso in opposizione, ove, tra l'altro, testualmente si chiede di: “dichiarare che il sig. non vanta alcun credito nei confronti del Parte_1 CP_1
irettamente e/o indirettamente ricollegabile alla provvidenza della rendita vitalizia erogata
[...]
per infermità contratte a causa di servizio;
dichiarare la infondatezza della domanda ex d.p.r. n. 191 del 1979 essendo illegittima la liquidazione di rendite vitalizie in favore del personale nei cui confronti non sussisteva obbligo di assicurazione all'Inail”.
Ciò posto, e passando appunto al merito della vicenda azionata, va in primo luogo rilevato che alcuna incidenza sulla vicenda al vaglio presenta il disposto di cui alla Cass. n. 10340 del 2012, che esprime solamente una declaratoria di compatibilità tra i benefici dell'equo indennizzo e della rendita vitalizia, evidentemente nei limiti temporali e fattuali in cui quest'ultimo beneficio fosse nel caso concreto attribuibile.
Per il resto, il Tribunale ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, V, 24.3.2011 n. 1806, che ha riguardato il ricorrente, che si riporta nei seguenti passaggi:
3 “Nel merito, non possono essere condivisi i primi due motivi di gravame, in estrema sintesi intesi a ribadire la tesi, disattesa dal primo giudice, secondo cui le rendite in parola sarebbero state abolite solo con l'art. 66 del d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, del quale non può farsi applicazione retroattiva, ossia nei riguardi delle rendite già richieste concesse all'atto della sua entrata in vigore.
Tale tesi si scontra contro l'indirizzo interpretativo dell'art. 11 del d.P.R. 1° giugno 1979 n. 191 espresso dalla Sezione ed ancor oggi condiviso dal Collegio.
In particolare, è stato affermato che tale articolo prevedeva al co. 3 unicamente l'erogazione - secondo la disciplina dettata per i dipendenti statali dall'art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e dal relativo regolamento approvato col d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 - dell'equo indennizzo in favore dei dipendenti degli enti locali non assicurati all'INAIL. Il primo comma, che stabiliva la liquidazione da parte degli enti locali di una rendita vitalizia nella misura stabilita dalla legislazione relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non era riferibile indistintamente a tutti i dipendenti per i quali fosse stata accertata un'infermità contratta per causa di servizio, ma esclusivamente a coloro per i quali gli enti di appartenenza non avessero ottemperato all'obbligo dell'assicurazione all'I.N.A.I.L., in considerazione dei rischi connessi alle mansioni svolte. E ciò nei soli casi in cui dall'infortunio sul lavoro o dalla malattia contratta per causa di servizio derivasse una permanente invalidità parziale o totale. Si è ritenuto, di conseguenza, che il detto art. 11 disciplinasse ipotesi diverse: al co. 1 il sistema previdenziale per i lavoratori per
i quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione all'I.N.A.I.L.; al co. 3 il sistema previdenziale per i lavoratori per i quali tale obbligo non sussiste, concludendosi nel senso dell'esclusione che dal ripetuto art. 11 conseguisse per gli enti locali la competenza all'attribuzione di rendite vitalizie per tutti i propri dipendenti indistintamente, ove colpiti da infermità contratte per causa di servizio (cfr.
Cons. St., Sez. V, 4 aprile 2006 n. 1882).
Giova inoltre sottolineare come, in ragione di quanto esposto, non sia sostenibile che l'abolizione delle rendite di cui trattasi sia avvenuta soltanto con l'art. 66 del d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, che al co. 1 ha esplicitamente abrogato le norme in materia.
Tale norma ha evidentemente carattere interpretativo dell'art. 11 del d.P.R. n. 191 del 1979, non già innovativo, e la cui ratio si spiega col fatto che l'art. 11 era stato oggetto di discordanti interpretazioni da parte sia delle amministrazioni sia della giurisprudenza, sicché si era manifestata la necessità di una disposizione che esplicitasse l'impossibilità per gli enti locali di attribuire ai propri dipendenti non iscritti all'I.N.A.I.L. indennizzi sotto forma di rendite vitalizie (cfr. sulla questione, Cons. St., Sez. V, 1° aprile 1999 n. 354, 31 gennaio 2001 n. 350, 8 maggio 2002 n. 2454,
3 luglio 2003 n. 3969, oltre alla cit. n. 1882 del 2006).
4 Ne deriva che, nella specie, fin dall'entrata in vigore dello stesso d.P.R. n. 191 del 1979 era chiaramente illegittima la liquidazione di rendite vitalizie in favore di personale nei cui confronti non sussisteva obbligo di assicurazione all'I.N.A.I.L., quali devono ritenersi i ricorrenti in mancanza di deduzioni in senso contrario;
con l'ulteriore conseguenza dell'infondatezza, come preannunciato, dei primi due mezzi d'appello”.
Trattasi, com'è evidente, di una chiara sconfessione delle pretese dell'odierna appellante, tanto che il primo Giudice, nella sentenza qui appellata, testualmente scrive:
“Tale statuizione contenuta nel corpo della sentenza del Consiglio di Stato costituisce un giudicato implicito sul quale non v'è più spazio di alcuna manovra decisionale da parte del tribunale ordinario, che, anche a voler diversamente ritenere, comunque condivide e fa propria l'interpretazione del
Consiglio di Stato”.
Parte appellante prende atto del valore di giudicato della predetta pronuncia del Supremo Giudice amministrativo, ma vi contrappone il giudicato di cui alla sent. n. 744 del 2012 del Tar Campania.
Tale ultima pronuncia, tuttavia, presenta un profilo differente, annullando la delibera di G.C. n. 83 del 2011, che meramente recependo la precedente delibera n. 6 del 1994 del Consiglio Comunale, già oggetto di annullamento per incompetenza dell'organo, non aveva consentito un autonomo riesame della questione. In sostanza, ha concluso l'appellante, questa sentenza ha mantenuto fermo l'originario provvedimento di attribuzione del beneficio della rendita vitalizia, mai validamente revocato e, quindi, ancora in vigore, con conseguente diritto alla riscossione dei ratei azionati in via monitoria.
In tal caso, non versiamo in un'ipotesi di contrasto di giudicato, che invece postula che tra i due giudizi vi sia identità non solo di soggetti, ma anche di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi su cui si sia espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima;
a tal fine, dovrà aversi riguardo ai limiti oggettivi del giudicato quali risultano determinati dal decisum, ossia alla questione principale decisa nel giudizio che sorregge causalmente gli effetti scaturenti dal dispositivo della sentenza, con la precisazione che l'individuazione del dispositivo sostanziale deve essere il frutto della lettura congiunta della parte-motiva e della parte-dispositiva della sentenza (così Cons. St.,V, 3.11.2023 n.
9532).
Il giudizio dedotto da parte appellante non dichiara alcuna legittimità del provvedimento originario di attribuzione del beneficio della rendita vitalizia, limitandosi, nell'ambito di una logica della giurisdizione di annullamento, a travolgere un atto amministrativo assunto senza l'autonoma contemplazione dei beni-interessi coinvolti nel procedimento. Da tale annullamento può anche derivare che il provvedimento originario di attribuzione del beneficio non sia mai caduto, ma non che
5 esso sia legittimo e, quindi, disapplicabile dal Giudice ordinario, come questa Corte ritiene di fare, aderendo alle argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato n. 1806 c.t., espressione peraltro di un giudicato vincolante.
In conclusione, l'appello proposto va disatteso, avendo il Tribunale correttamente revocato il decreto ingiuntivo opposto dal Ne consegue il consolidamento della pronuncia gravata. Controparte_1
In considerazione dell'obiettiva peculiarità della vicenda azionata, reputa il Collegio equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte
Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 25 marzo
2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1354/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gentile, presso il quale elettivamente Parte_1
domicilia, in Boscoreale, S.T. E. Cirillo n. 243
APPELLANTE
E in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Verde, Controparte_1
presso la quale elettivamente domicilia, in Napoli, v.co Tutti i Santi n. 3
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente del con funzioni di Vigile urbano, Parte_1 Controparte_1
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 757 del 2024 del Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata accolta, in seguito a riassunzione da sentenza di questa Corte, che aveva riformato la declaratoria di primo grado di difetto di giurisdizione, l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 385 del 2012 del medesimo Tribunale, che aveva ingiunto al predetto il pagamento di n. 185 ratei (da luglio 1994 a dicembre 2009) di CP_1
indennità per rendita vitalizia, per un importo totale di euro 29.098,65, originariamente riconosciutagli.
1 L'appellante censurava la sentenza impugnata, in primo luogo deducendo che il primo Giudice aveva violato l'art. 51 bis c.p.c., commi1, n 4, e 2, c.p.c., essendosi già pronunciato sul merito della vicenda in giudizi analoghi.
Lamentava, inoltre, che il Tribunale avesse omesso di considerare che la riassunzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che seguiva alla precedente declaratoria di difetto di giurisdizione, era improcedibile per nullità della notifica, in quanto non vi era l'attestazione di conformità del difensore, ex art. 9, commi 1 bis e ter, della l. n. 53 del 1994.
Deduceva, poi, un vizio di ultrapetizione, in quanto controparte, con il ricorso di opposizione al decreto ingiuntivo, non aveva chiesto la declaratoria negativa della sussistenza del diritto vantato nei suoi confronti.
Nel merito, rivendicava la sussistenza del suo diritto, anche richiamando quanto statuito dalla Cass.
n. 10340 del 2012.
In ogni caso il suo diritto era consacrato da un giudicato amministrativo. Infatti, in seguito alla sent,
n. 1806 del 2011 del Consiglio di Stato, che annullava, per vizio di incompetenza in quanto trattavasi di provvedimento di competenza della Giunta, la precedente delibera n. 6 del 1994 del Consiglio
Comunale, di revoca della rendita vitalizia già concessagli, il Comune di dottava la delibera CP_1
di G.C. n. 83 del 2011, con la quale deliberava di prendere atto della predetta sentenza e ratificava quanto in precedenza deliberato dal Consiglio Comunale. Senonchè anche la delibera n. 83 cit. veniva annullata con sent. n. 744 del 2012 del TAR Campania, perché la mera ratifica di quanto stabilito da un organo incompetente non era espressione di una compiuta valutazione dei profili coinvolti nel procedimento. Ne discendeva che non vi era mai stata una revoca della rendita vitalizia originariamente concessa, con conseguente diritto a percepire i ratei azionati in via monitoria.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, quindi, il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo formulata da controparte con il ricorso di primo grado e la conseguente conferma del decreto opposto.
Si costituiva il che resisteva all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta, la causa giungeva all'odierna udienza, all'esito della quale il
Collegio si riservava per la decisione.
L'appello è infondato.
Del tutto strumentale appare l'eccezione in ordine all'obbligo di astenersi del magistrato di prime cure per avere trattato, in altra controversia, una problematica analoga.
Come ha condivisibilmente statuito la S.C. (cfr. Cass., Sez. lav., 23.2.2006 n. 4024), l'obbligo del giudice di astenersi, previsto dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui abbia avuto conoscenza,
2 come magistrato, di una causa diversa che verta su un oggetto analogo e che comporti la risoluzione di una medesima problematica, né in un'ipotesi del genere sussistono gravi ragioni di convenienza, rilevanti come motivo di ricusazione (così Cass., II, 10.2.2015 n. 2593).
Peraltro, la violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice è deducibile solo con lo strumento della ricusazione e non come motivo di impugnazione (arg. ex Cass., I, 4.10.2022 n.
28789).
Da disattendere, altresì, l'ulteriore eccezione sulla mancanza di attestazione del difensore di conformità della copia notificata.
Anche in tal caso ci soccorre la (cfr. Cass., III, 29.3.2022 n. 10138), per la quale la CP_2 mancanza, nella copia della sentenza notificata, dell'attestazione di conformità all'originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall' art. 160 c.p.c. e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale.
Non condivisibile, ancora, è il rilievo per il quale la controparte non avrebbe chiesto alcuna pronuncia sul merito della vicenda, per essersi limitata a questioni di rito o procedurali.
Va rilevato, infatti, che il ha ampiamente argomentato sull'infondatezza della Controparte_1
domanda monitoria (pagg. 7 e segg. del ricorso in opposizione), rivendicando il carattere interpretativo dell'art. 66 del dpr n. 268 del 1987, quindi l'insussistenza del diritto vantato per intervenuta abrogazione della norma attributiva del beneficio della rendita vitalizia. A tale diffusa esposizione è correlata la conclusione del ricorso in opposizione, ove, tra l'altro, testualmente si chiede di: “dichiarare che il sig. non vanta alcun credito nei confronti del Parte_1 CP_1
irettamente e/o indirettamente ricollegabile alla provvidenza della rendita vitalizia erogata
[...]
per infermità contratte a causa di servizio;
dichiarare la infondatezza della domanda ex d.p.r. n. 191 del 1979 essendo illegittima la liquidazione di rendite vitalizie in favore del personale nei cui confronti non sussisteva obbligo di assicurazione all'Inail”.
Ciò posto, e passando appunto al merito della vicenda azionata, va in primo luogo rilevato che alcuna incidenza sulla vicenda al vaglio presenta il disposto di cui alla Cass. n. 10340 del 2012, che esprime solamente una declaratoria di compatibilità tra i benefici dell'equo indennizzo e della rendita vitalizia, evidentemente nei limiti temporali e fattuali in cui quest'ultimo beneficio fosse nel caso concreto attribuibile.
Per il resto, il Tribunale ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, V, 24.3.2011 n. 1806, che ha riguardato il ricorrente, che si riporta nei seguenti passaggi:
3 “Nel merito, non possono essere condivisi i primi due motivi di gravame, in estrema sintesi intesi a ribadire la tesi, disattesa dal primo giudice, secondo cui le rendite in parola sarebbero state abolite solo con l'art. 66 del d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, del quale non può farsi applicazione retroattiva, ossia nei riguardi delle rendite già richieste concesse all'atto della sua entrata in vigore.
Tale tesi si scontra contro l'indirizzo interpretativo dell'art. 11 del d.P.R. 1° giugno 1979 n. 191 espresso dalla Sezione ed ancor oggi condiviso dal Collegio.
In particolare, è stato affermato che tale articolo prevedeva al co. 3 unicamente l'erogazione - secondo la disciplina dettata per i dipendenti statali dall'art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e dal relativo regolamento approvato col d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 - dell'equo indennizzo in favore dei dipendenti degli enti locali non assicurati all'INAIL. Il primo comma, che stabiliva la liquidazione da parte degli enti locali di una rendita vitalizia nella misura stabilita dalla legislazione relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non era riferibile indistintamente a tutti i dipendenti per i quali fosse stata accertata un'infermità contratta per causa di servizio, ma esclusivamente a coloro per i quali gli enti di appartenenza non avessero ottemperato all'obbligo dell'assicurazione all'I.N.A.I.L., in considerazione dei rischi connessi alle mansioni svolte. E ciò nei soli casi in cui dall'infortunio sul lavoro o dalla malattia contratta per causa di servizio derivasse una permanente invalidità parziale o totale. Si è ritenuto, di conseguenza, che il detto art. 11 disciplinasse ipotesi diverse: al co. 1 il sistema previdenziale per i lavoratori per
i quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione all'I.N.A.I.L.; al co. 3 il sistema previdenziale per i lavoratori per i quali tale obbligo non sussiste, concludendosi nel senso dell'esclusione che dal ripetuto art. 11 conseguisse per gli enti locali la competenza all'attribuzione di rendite vitalizie per tutti i propri dipendenti indistintamente, ove colpiti da infermità contratte per causa di servizio (cfr.
Cons. St., Sez. V, 4 aprile 2006 n. 1882).
Giova inoltre sottolineare come, in ragione di quanto esposto, non sia sostenibile che l'abolizione delle rendite di cui trattasi sia avvenuta soltanto con l'art. 66 del d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, che al co. 1 ha esplicitamente abrogato le norme in materia.
Tale norma ha evidentemente carattere interpretativo dell'art. 11 del d.P.R. n. 191 del 1979, non già innovativo, e la cui ratio si spiega col fatto che l'art. 11 era stato oggetto di discordanti interpretazioni da parte sia delle amministrazioni sia della giurisprudenza, sicché si era manifestata la necessità di una disposizione che esplicitasse l'impossibilità per gli enti locali di attribuire ai propri dipendenti non iscritti all'I.N.A.I.L. indennizzi sotto forma di rendite vitalizie (cfr. sulla questione, Cons. St., Sez. V, 1° aprile 1999 n. 354, 31 gennaio 2001 n. 350, 8 maggio 2002 n. 2454,
3 luglio 2003 n. 3969, oltre alla cit. n. 1882 del 2006).
4 Ne deriva che, nella specie, fin dall'entrata in vigore dello stesso d.P.R. n. 191 del 1979 era chiaramente illegittima la liquidazione di rendite vitalizie in favore di personale nei cui confronti non sussisteva obbligo di assicurazione all'I.N.A.I.L., quali devono ritenersi i ricorrenti in mancanza di deduzioni in senso contrario;
con l'ulteriore conseguenza dell'infondatezza, come preannunciato, dei primi due mezzi d'appello”.
Trattasi, com'è evidente, di una chiara sconfessione delle pretese dell'odierna appellante, tanto che il primo Giudice, nella sentenza qui appellata, testualmente scrive:
“Tale statuizione contenuta nel corpo della sentenza del Consiglio di Stato costituisce un giudicato implicito sul quale non v'è più spazio di alcuna manovra decisionale da parte del tribunale ordinario, che, anche a voler diversamente ritenere, comunque condivide e fa propria l'interpretazione del
Consiglio di Stato”.
Parte appellante prende atto del valore di giudicato della predetta pronuncia del Supremo Giudice amministrativo, ma vi contrappone il giudicato di cui alla sent. n. 744 del 2012 del Tar Campania.
Tale ultima pronuncia, tuttavia, presenta un profilo differente, annullando la delibera di G.C. n. 83 del 2011, che meramente recependo la precedente delibera n. 6 del 1994 del Consiglio Comunale, già oggetto di annullamento per incompetenza dell'organo, non aveva consentito un autonomo riesame della questione. In sostanza, ha concluso l'appellante, questa sentenza ha mantenuto fermo l'originario provvedimento di attribuzione del beneficio della rendita vitalizia, mai validamente revocato e, quindi, ancora in vigore, con conseguente diritto alla riscossione dei ratei azionati in via monitoria.
In tal caso, non versiamo in un'ipotesi di contrasto di giudicato, che invece postula che tra i due giudizi vi sia identità non solo di soggetti, ma anche di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi su cui si sia espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima;
a tal fine, dovrà aversi riguardo ai limiti oggettivi del giudicato quali risultano determinati dal decisum, ossia alla questione principale decisa nel giudizio che sorregge causalmente gli effetti scaturenti dal dispositivo della sentenza, con la precisazione che l'individuazione del dispositivo sostanziale deve essere il frutto della lettura congiunta della parte-motiva e della parte-dispositiva della sentenza (così Cons. St.,V, 3.11.2023 n.
9532).
Il giudizio dedotto da parte appellante non dichiara alcuna legittimità del provvedimento originario di attribuzione del beneficio della rendita vitalizia, limitandosi, nell'ambito di una logica della giurisdizione di annullamento, a travolgere un atto amministrativo assunto senza l'autonoma contemplazione dei beni-interessi coinvolti nel procedimento. Da tale annullamento può anche derivare che il provvedimento originario di attribuzione del beneficio non sia mai caduto, ma non che
5 esso sia legittimo e, quindi, disapplicabile dal Giudice ordinario, come questa Corte ritiene di fare, aderendo alle argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato n. 1806 c.t., espressione peraltro di un giudicato vincolante.
In conclusione, l'appello proposto va disatteso, avendo il Tribunale correttamente revocato il decreto ingiuntivo opposto dal Ne consegue il consolidamento della pronuncia gravata. Controparte_1
In considerazione dell'obiettiva peculiarità della vicenda azionata, reputa il Collegio equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte
Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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