TRIB
Ordinanza 11 giugno 2025
Ordinanza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, ordinanza 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Antonio Tricoli Presidente dott. Valentina Stabile Giudice rel. dott. Valentina Del Rio Giudice ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 704 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. , domiciliati all'indirizzo pec Parte_2 C.F._2
in uso all'Avv. Abruzzo Calogera, Email_1
che li rappresenta e difende per mandato in atti
- Reclamanti -
CONTRO
, C.F. Controparte_1 C.F._3
, C.F. , Controparte_2 C.F._4
, C.F. , domiciliati all'indirizzo Controparte_3 C.F._5
pec in uso all'Avv. Abate Pietro Francesco, Email_2
che li rappresenta e difende per mandato in atti
- Reclamati –
OGGETTO: Azione di reintegrazione del possesso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/12/2024 le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive, alle quali si rinvia.
Pagina 1 Tribunale di Sciacca MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Il reclamo ha coinvolto l'ordinanza del 03/10/2024 con cui il
Tribunale di Sciacca, nel procedimento n. 128/2024 RGCC, ha accolto il ricorso presentato ex art. 703 c.p.c. dagli odierni reclamati, finalizzato a ottenere la reintegrazione nel possesso della corte annessa al fabbricato di loro proprietà.
Il procedimento cautelare è stato in particolare azionato perché
e , comproprietari di uno spezzone Controparte_1 Controparte_2
di terreno censito al foglio 28 particella 160 del Comune di Sambuca di
Sicilia, e comodatario del fabbricato censito al foglio Controparte_3
28 particella 162 sub. 7, lamentavano che il possesso della parte del fabbricato adibito a magazzino deposito-ricovero mezzi, censito al foglio 28
e particella 162 sub. 8, che si raggiunge attraversando uno spiazzo/corte confinante con la proprietà dei coniugi e Parte_1
, quest'ultima censita al foglio 28 particella 418, avrebbe Parte_2
subìto un'indebita compromissione ad opera di controparte.
Detto spiazzo, delimitato da un cordolo di cemento armato, nonostante fosse in uso esclusivo ai reclamanti da oltre vent'anni, sarebbe stato infatti manomesso da il quale, a Parte_1
partire dal 19/08/2023, vi si sarebbe abusivamente introdotto - diveltando la recinzione allocata giusta autorizzazione comunale protocollo
6914 del 24/06/2022 - per effettuare uno scavo non autorizzato e così installarvi, a più riprese, pali di ferro e, in data 26/10/2023, n. 8 lastre di coibentato e un binario con relativo cancello metallico motorizzato, che scorre in parte dentro la stessa corte, oltre a lasciarvi gli inerti prodotti da tali attività.
Il comportamento appena descritto è stato riportato anche nella querela del 23/08/2023 versata agli atti, presentata contro gli odierni reclamanti, presunti autori dello spoglio.
Pagina 2 Tribunale di Sciacca Il Giudice di prime cure ha ritenuto gli accatastamenti di materiale di risulta e delle lastre di coibentato arbitrariamente posti nella corte asservita al fabbricato nel possesso esclusivo dei reclamati, in grado di impedire loro il passaggio e l'accesso al magazzino tanto con i mezzi quanto a piedi, così configurandosi lo spoglio ex art. 1168 c.c.; diversamente dal posizionamento a terra del binario su cui scorre il cancello automatico, ritenuto configurare, più che una privazione del possesso, una turbativa dello stesso, non in grado di per sé solo di impedire il passaggio e l'uso della corte ma di rendere più difficoltoso il passaggio.
Il Tribunale ha difatti considerato elementi sintomatici di una situazione possessoria esclusiva del bene discusso: lo stato dei luoghi anteriore all'agosto 2023 descritta dai ricorrenti, anche tramite materiale fotografico depositato e non contestato da controparte;
l'esistenza di un'apertura sul lato nord del fabbricato di proprietà dei reclamati e concesso in comodato a per accedere al quale si deve Controparte_3
necessariamente passare dallo spiazzo in parola;
l'acquisto risalente nel tempo del fabbricato di proprietà di;
l'allegata circostanza che CP_3
utilizzasse il garage per ricoverare il proprio trattore. Controparte_1
Per queste ragioni, il Tribunale ha ordinato ai reclamanti “di rimuovere a proprie spese dalla corte presente sul lato nord della facciata del fabbricato dei ricorrenti le lastre di coibentato e i residui di lavorazioni edili e di quanto altro presente nella predetta zona, fatta eccezione dei binari e dei paletti su cui scorre il cancello metallico, reintegrandoli nel possesso del bene per cui è causa”.
Il reclamo è stato proposto per contestare, in primo luogo, la qualificazione della domanda fatta dal Giudice di prime cure, poiché non si tratterebbe di azione di reintegra del possesso ma di turbativa dello stesso, comunque non dimostrata;
gli elementi sintomatici dello spoglio
Pagina 3 Tribunale di Sciacca riportati nell'ordinanza reclamata sarebbero, piuttosto, sintomo di un disturbo del possesso, sebbene non sufficientemente provato.
Nell'ordinanza il riferimento allo spoglio del possesso per il passaggio anche con i mezzi agricoli sarebbe incongruente, perché dal ricorso introduttivo non si evincerebbe alcun riferimento all'ostacolo da un tipo di passaggio diverso da quello pedonale;
inoltre, un lato del magazzino sarebbe stato recintato da controparte con una rete metallica, mentre il lato da cui si accede dalla Via/Piazza Regione Siciliana, arbitrariamente con un cancello chiuso con catena e lucchetto apposto in data
26/02/2022.
A riprova del difetto della volontà di spoglio, i reclamanti producono pec del 26/10/2023 in cui manifestavano a controparte la necessità di accedere alla propria porzione di terreno per potere ultimare la collocazione di un cancello scorrevole che delimitasse le differenti proprietà e potere rimuovere gli inerti ivi presenti, invitando i reclamati a rimuovere il cancello o, in alternativa, a consegnare le chiavi.
La corrispondenza e la documentazione versata agli atti darebbero pertanto atto dell'esistenza di un possesso condiviso delle aree di interesse da parte di tutti i soggetti coinvolti, nessuno dei quali potrebbe vantare un uso esclusivo dei passaggi;
il tutto comprovato dal varco pedonale rimasto sempre aperto, nonché dalla volontà dei reclamanti di ripulire l'area occupata dagli inerti nel modo più agevole, cioè dall'unica via di transito chiusa con un cancello di cui non possedevano le chiavi.
In altre parole, l'ingresso al magazzino, sia dalla corte, sia dalla via pubblica di transito, dipenderebbe dalla sola volontà dei reclamati, tenuto altresì conto che dalle querele presentate contro i reclamanti e dai decreti penali di condanna ricevuti dai reclamati, pure prodotti in giudizio, residuerebbe il dubbio sull'uso esclusivo dello spiazzo da parte dei
. CP_3
Pagina 4 Tribunale di Sciacca Le parti, convocate innanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 669terdecies co. 5 c.p.c., hanno rassegnato le proprie conclusioni con note scritte sostituite, alle quali si rinvia.
Ciò ricostruito in fatto, si osserva
IN DIRITTO
Il reclamo è infondato.
La decisione passa, anzitutto, dalla ricostruzione fattuale della vicenda, caratterizzata, giusta disamina dei documenti allegati dalle parti e dalle circostanze non contestate emerse nel corso del giudizio, ovvero dai seguenti accadimenti:
- e sono comproprietari di un Controparte_1 Controparte_2
terreno censito al foglio 28 particella 160 del Comune di Sambuca di Sicilia, mentre è comodatario del fabbricato Controparte_3
censito al foglio 28 particella 162 sub. 7;
- pertinenza dei superiori immobili è il magazzino censito al foglio 28 particella 162 sub. 8, in uso esclusivo a con Controparte_1
ingresso da uno spiazzo confinante con la proprietà dei coniugi e , censita al foglio Parte_1 Parte_2
28 particella 418;
- in data 19/08/2023 i reclamati accertavano che la recinzione esistente, allocata giusta comunicazione comunale di cui al protocollo n. 6914 del 24/06/2022, era stata divelta e che per mezzo di un martelletto controparte aveva fatto scavi per installarci un primo palo di ferro e, nei giorni a seguire, un altro palo di ferro.
Tali comportamenti venivano resi oggetto di querela;
- in data 26/10/2023, i reclamati rinvenivano nella corte comune n.
8 lastre di coibentato e un binario con relativo cancello metallico motorizzato, che scorre in parte dentro la stessa corte e in parte nella proprietà dei reclamanti;
Pagina 5 Tribunale di Sciacca - gli accatastamenti e i resti di pregresse demolizioni ostruiscono il libero accesso al garage/magazzino a piedi, o con i mezzi, a ma anche il libero ingresso pedonale allo Controparte_1
stesso magazzino e all'intera corte a e Controparte_3 [...]
; CP_2
- dai decreti penali di condanna e dalle querele, oltre che dagli atti catastali e dalle fotografie acquisite, non emergono elementi in grado di mettere in dubbio l'esclusività dell'uso della corte fatto dai reclamati.
Gli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio, unitamente alla disciplina dettata in tema di tutela del possesso, conducono il Collegio a condividere la scelta operata dal Giudice di prime cure: chiara, infatti, la logica del Legislatore, espressa con gli artt. 1168 e s.s. c.c., di volere tutelare con immediatezza la mera relazione di fatto creatasi fra un soggetto e una determinata res, mobile o immobile, che si manifesta, ai sensi dell'art. 1140 c.c., “in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Il possesso si caratterizza per la contemporanea esistenza di un elemento materiale, corpus possessionis, ossia il potere di fatto sulla cosa esercitato da un determinato soggetto, e un elemento soggettivo, l'animus possidendi, cioè la volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale, con l'intento, dunque, di riservarne a sé il godimento in via esclusiva.
L'ordinamento giuridico prevede una tutela giurisdizionale del possesso, azionabile anche dal detentore qualificato, contro lo spoglio e la molestia, considerati atti illeciti aquiliani, avverso i quali il possessore può reagire esperendo apposite azioni giudiziarie finalizzate ad ottenere la reintegrazione nel possesso o la cessazione della molestia.
Pagina 6 Tribunale di Sciacca L'azione di reintegrazione, disciplinata dall'art. 1168 c.c., va esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal sofferto spoglio, e ha come petitum la condanna a riottenere la materiale o giuridica disponibilità della cosa perduta a causa del comportamento illecito altrui;
l'azione di manutenzione, disciplinata dall'art. 1170 c.c., punta invece a far cessare la molestia in atto e impedire future turbative, per consentire al possessore non completamente spogliato di riacquisire il pieno godimento del bene, che si potrà ottenere con un ordine di inibitoria delle attività moleste ove persistano al momento della domanda o, altrimenti, con l'ordine di ripristino dello status quo ante ove l'attività molesta abbia prodotto una mutazione materiale che impedisca il ritorno alla piena disponibilità del bene.
Le due azioni sono in un rapporto di inconciliabilità concettuale che le rende alternative fra loro, nel senso che la medesima situazione di fatto, considerata in tutte le componenti, non può dare luogo ad entrambe le forme di tutela.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimata ha puntualizzato che la proposizione dell'azione di reintegrazione non preclude al Giudice di qualificare i fatti prospettati quali mere turbative, con conseguente possibilità di attuare i rimedi di cui all'art. 1170 c.c. senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, poiché l'azione di reintegrazione comprende quella di manutenzione, costituendo la semplice turbativa un minus rispetto alla privazione totale del possesso
(Cass., sez. II civ., sent. n. 7480 del 14/04/2015); viceversa, la proposizione della sola azione di manutenzione preclude l'accoglimento di misure di contenuto ripristinatorio che travalicano la richiesta di cessazione della turbativa, pena la violazione del principio della domanda sotto il profilo dell'indebito ampliamento del petitum.
Pagina 7 Tribunale di Sciacca Il subìto spoglio o turbamento, configurando un illecito aquiliano, postula la dimostrazione degli elementi costitutivi dell'azione intrapresa da parte dell'attore sostanziale.
Orbene, nel caso di specie, gli elementi richiamati dal Giudice di prime cure, e gli altri meglio evidenziati in questa sede, sono emblematici del possesso esclusivo della corte da parte degli odierni reclamati, tenuto conto che lo stato dei luoghi anteriore all'agosto 2023, ricostruito dai ricorrenti con relazioni tecniche di parte e materiale fotografico, più che non essere stato contestato da controparte non ha trovato una valida dimostrazione contraria.
Dalla comunicazione al Comune di Sambuca di Sicilia, suo protocollo n. 6914 del 24/06/2022, si desume, infatti, anzitutto l'esistenza di una ringhiera atta a delimitare la descritta corte, in guisa da impedire ad altri, anche ai dirimpettai, di accedervi;
evidente, inoltre, l'asservimento della corte al passaggio di mezzi e persone onde potere raggiungere il magazzino, pertinenza dell'abitazione dei;
limpido, infine, CP_3
l'acquisto risalente nel tempo dei fabbricati di interesse da parte dei
. CP_3
Si tratta di circostanze non superate dalle doglianze di parte avversa, rimaste apodittiche: dalle querele e dai decreti penali versati agli atti non emerge alcun elemento in grado di porre in serio dubbio l'uso non esclusivo del possesso della corte da parte dei , ma, piuttosto, CP_3
l'avere questi ultimi tenuto un comportamento di ripicca per il torto subito, commettendo il reato di cui all'art. 392 c.p.; non è, poi, vero che i ricorrenti nella prima fase giudiziale non abbiano rimarcato che il possesso della corte coinvolgesse oltre al passaggio pedonale anche quello con i mezzi (basti leggere a pag. 2 del ricorso ex art. 703 c.p.c. che
“L'intero fabbricato…, risulta destinato, oltre a civile abitazione (part. 162 sub.7 Foglio 28), anche in parte a magazzino deposito-ricovero mezzi (part.
Pagina 8 Tribunale di Sciacca 162 sub. 8, Foglio 28 Comune di Sambuca di Sicilia), in esclusivo uso al sig.
, con apposito ingresso da uno spiazzo confinante con la Controparte_1
proprietà dei coniugi i sigg.ri e ”); Parte_1 Parte_2
le pec con cui i reclamanti chiedono di accedere dalla proprietà dei per sgomberare i luoghi di interessi dai materiali di risulta è CP_3
successiva al commesso illecito, dunque inadatta a dar prova di una volontà contraria a quella di spoglio.
Tali evidenze sono corroborate anche dalle caratteristiche urbanistiche e fisiche del magazzino, cui non è corrisposta la controprova dell'inidoneità di tale immobile a ricevere il ricovero di automezzi al suo interno.
Quanto illustrato è, naturalmente, l'epilogo dell'accertato spoglio del possesso del terreno interessato (non della mera molestia), riscontrato nel fatto che i reclamanti non si sono limitati a divellere la cancellata per prendere il possesso della corte ma vi hanno anche installato pali e, soprattutto, lasciato materiale edile e inerti in quantità e con disposizione tali da impedire, se non il passaggio pedonale, sicuramente quello con gli automezzi.
La pretesa dei reclamanti all'uso condiviso dello spiazzo adiacente alla loro proprietà non può pertanto trovare tutela in questa sede, a differenza dell'uso fattuale ed esclusivo comprovato dai reclamati, protetto dall'art. 1168 c.c. e dal rito cautelare di cui all'art. 703 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro
1.189,10, comprensivi dell'aumento per il numero di parti assistite, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, che parte reclamante deve corrispondere a parte reclamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo il reclamo in epigrafe:
Pagina 9 Tribunale di Sciacca - RIGETTA il reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Sciacca in data 03/10/2024 nel procedimento n. 128/2024 RGCC;
- CONDANNA e Parte_1 Parte_2
a rifondere, in solido fra loro, le spese di lite a , Controparte_1
e , liquidate in euro Controparte_2 Controparte_3
1.189,10, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Sciacca, nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Valentina Stabile Antonio Tricoli
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pagina 10 Tribunale di Sciacca