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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 17/03/2025 N. 1871/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RICCADONNA Parte_1 C.F._1
ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. )con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.2.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36820230011464875000 con cui gli CP_1 veniva ingiunto il pagamento dei contributi fissi nella Gestione Commercianti riferiti alla seconda, terza e quarta rata degli anni dal 2016 al 2021 ed alla prima, seconda e terza rata del 2022, per l'importo complessivo di €. 29.079,39. Il ricorrente ha in fatto dedotto:
- di essere socio unico ed amministratore unico della società “ , con Controparte_2 sede legale in Bari, Via Michele Mitolo n. 17/c, C.F. e P.iva senza percepire P.IVA_2 alcun compenso per la carica ricoperta e senza prestare in alcun modo la propria opera a favore della società;
- di essere titolare, dal 2009, della ditta individuale con partita iva n.ro , che si P.IVA_3 occupa di consulenza amministrativa e direzionale in favore di istituti di vigilanza privata, attività che costituisce, a tutti gli effetti, la fonte esclusiva dei propri redditi. In diritto parte opponente contesta la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la iscrizione alla gestione assicurativa commercianti operata da evidenziando, nel caso di specie, CP_1 la assoluta carenza del requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale in uno a quello di abitualità e prevalenza. In particolare, a dire del ricorrente, tanto emergerebbe proprio in considerazione del numero di dipendenti in forse presso la società in questione -ben 48- e del proprio svolgimento di attività prioritaria di lavoratore autonomo operante nel settore della consulenza. si è regolarmente costituita in giudizio, contestando la pretesa fatta valere dal CP_1 contribuente. L'ente ha in particolare evidenziato come, nel caso concreto, fosse stato Parte_1 iscritto d'ufficio alla Gestione Commercianti dell' a seguito di un verbale ispettivo redatto dagli CP_1
Ispettori dell' dell'ITL di Brescia, Persona_1 CP_1 Persona_2 Persona_3 dell'INAIL ed il in servizio presso il Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Persona_4
Brescia. Nello specifico l'accesso ispettivo menzionato, iniziato in data 16.3.2021, si era concluso con la redazione del verbale n.2021004513 del 31.8.2021 che aveva attenzionato proprio il sig. Pt_1
, quale socio unico della;
le risultanze dell'accertamento portavano a
[...] Controparte_2 ritenere che il Sig. svolgesse la propria attività lavorativa all'interno della società Parte_1 [...]
, avendo allo stesso tempo stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo CP_2 pieno con la qualifica di impiegato amministrativo con la società G4 VIGILANZA SPA di cui era Amministratore e Consigliere Delegato il figlio . Controparte_3
La G4 VIGILANZA SPA aveva infatti la stessa sede legale ed operativa della società di cui era titolare il ricorrente. A dire di assumeva valenza altamente significativa proprio il fatto che, i lavoratori CP_1 sentiti dagli ispettori, avessero confermato il ruolo di datore di lavoro del ricorrente all'interno delle due società; tale circostanza trovava riscontro oggettivo nello stato dei luoghi ed in considerazione del fatto che, la postazione lavorativa del ricorrente ne evidenziava il ruolo di Amministratore che di fatto lo stesso ricopriva per entrambe le società (cfr. pag 4 memoria CP_1
Tanto aveva indotto gli Ispettori ad iscrivere il ricorrente alla Gestione Commercianti a far tempo dal mese di dicembre 2015, con annullamento del rapporto di lavoro subordinato a questi riferito ed addebito della contribuzione di legge a far tempo dal mese di dicembre 2015, sino al secondo trimestre 2021, a titolo di contributi fissi per l'importo di €. 20.670,77, oltre €. 3.159,26 a titolo di sanzioni calcolate con il regime della morosità. L'ufficio competente, con provvedimento del 10.9.2021, notificato in data 4.10.2021, CP_1 aveva quindi iscritto il ricorrente alla Gestione Commercianti a far tempo dal 22.12.2015, invitandolo a versare i contributi di legge, ed emettendo poi un primo avviso di addebito, il n. 36820220019836819000 notificato il 23.1.2023, con cui veniva richiesto il versamento della contribuzione relativa alla prima rata dei contributi fissi dal 2016 al 2021 (avviso in parte pagato dal ricorrente il quale risulta aver chiesto una dilazione di pagamento per il residuo). A seguire aveva quindi notificato l'avviso di addebito n. 36820230011464875000 per cui CP_1
è causa. La causa è stata istruita documentalmente nonché mediante ammissione delle prove per testi dedotte in atti, ed alla udienza del 17.3.25, a seguito di discussione, è stata decisa mediante pubblicazione del dispositivo della sentenza e riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. Tanto chiarito si ritiene il ricorso fondato, seppur nei termini di seguito indicati. Preliminarmente, in diritto, per quanto di interesse, si osserva innanzitutto che l'art. 1, comma 203, così recita: L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22
2 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. La Cassazione, nella nota sentenza resa a Sezioni Unite n. 3240 del 12/02/2010 al cui testo, ex art. 118 disp. att. c.p.c., integralmente ci si richiama, ha così affermato: In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Significativo il fatto che, il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, abbia quindi esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. Non essendovi un automatico obbligo di iscrizione, in taluni casi procede d'ufficio alla CP_1 iscrizione alla gestione commercianti di soggetti che cumulano entrambe le qualifiche;
seppure, in linea di principio, ciò che rileva- e deve essere accertata- è l'attiva partecipazione del socio amministratore in quelle attività operative che caratterizzano l'oggetto sociale, in misura prevalente rispetto ai fattori produttivi che evidentemente variano a seconda dell'attività dell'impresa. Più di recente peraltro, la Suprema Corte, con due successive pronunce della Sezione Lavoro, la n. 3637 del 13 febbraio 2020 e la n. 3829 del 14 febbraio 2020, ha dato seguito a precedente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dell' nel caso del socio amministratore di una società a responsabilità limitata, sussiste solamente CP_1 se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. Con le decisione da ultimo citate la Corte di Cassazione ha confermato che, sul piano previdenziale, solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
3 Viceversa, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata. Ciò poiché, secondo i giudici di legittimità, le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore;
l'attività di amministratore invece è diretta a dare esecuzione al contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019). Posto che dunque il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, non essendo di per sé sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale, la interpretazione giurisprudenziale ha chiarito come, il carattere di abitualità e prevalenza debba intendersi con riferimento all'attività lavorativa espletata in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in qualità di amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) (cfr., ex multis, Cass. n. 4440 del 2017). Ed ancora, nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, si concreti in un "facere sostanzialmente gestorio" e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (cfr. anche, Cass. Sez. lav., n. 18281 del 08/07/2019). In punto di prova della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza deve essere accertata la sussistenza dei requisiti di legge per la coesistenza dell'iscrizione alla gestione separata e alla gestione commercianti, essendo pacifico che l'assolvimento dell'onere probatorio in questione viene posto a carico dell'ente previdenziale che deve dunque dimostrare il presupposto impositivo. A tal proposito, possono assumere rilevanza ai fine della prova la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (cfr. Cass. n. 8613 del 2017) nonché l'organizzazione dell'attività stessa. Resta dunque fermo, l'onere della prova in capo all'istituto previdenziale - attore sostanziale. Nel caso di specie non si ritiene raggiunta la prova della partecipazione al lavoro aziendale del ricorrente con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare, seppure ciò, sulla base di quanto già sopra argomentato non possa assumere di per sè carattere assorbente, l'accertamento ispettivo che ha dato poi luogo alla iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti con riferimento alla società non restituisce indici certi Controparte_2 in ordine al fatto che il ricorrente, amministratore unico, lavorasse al suo interno;
l'esito dell'accertamento in questione ha infatti portato a ritenere che il ricorrente fosse in effetti amministratore di fatto di entrambe le società – così come G4 VIGILANZA Controparte_2
SPA- con conseguente simulazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno che questi aveva formalmente instaurato con la G4 VIGILANZA SPA. Tanto risulta peraltro emerso anche ad esito della istruttoria orale svolta nell'ambito del presente giudizio.
4 In particolare l'Ispettore ha dichiarato: [..] Specifico che all'interno dello stabile non Per_1
c'era distinzione ben netta tra le due società e anche i lavoratori delle due società lavoravano tra loro a stretto contatto. Ci siamo soffermati sulla figura del dott. che risultava essere contemporaneamente amministratore unico della Pt_1 [...]
e impiegato a tempo pieno della G4 Vigilanza;
preciso che le due compagini societarie appartenevano alla stessa CP_2 famiglia, il figlio del sig. era amministratore unico della G4 Vigilanza [..] Da quel che Pt_1 Persona_5 accertammo vedemmo che non c'erano gli elementi per mantenere lo status di dipendente impiegato quanto al sig. Pt_1
in quanto non c'era eterodirezionalità. Preciso che, in sede d'accesso e di ispezione, verificammo anche gli orari di
[...] lavoro dei dipendenti e ispezionammo i locali della sala controllo e con chiunque parlassimo la figura del sig. era Pt_1 riconosciuta come figura apicale, non come un collega, veniva definito da tutti quanti come amministratore, pur essendo amministratore solo di una delle due società. [..] nella il era amministratore unico e gestiva la Controparte_2 Pt_1 società che faceva elaborazione dati per conto della G4 Vigilanza, oltre che servizi di portierato non armati: questa per noi risultava essere un'incongruenza, trattandosi comunque, dall'altro lato, di persona che aveva impiego a tempo pieno. Anche l'Ispettore ha peraltro riferito: [..] abbiamo verificato che il sig. Per_3 Parte_1 risultava essere anche dipendente con la qualifica di quadro della G4 Vigilanza S.p.A. Le due società operavano nella medesima sede legale, senza divisione di spazi, e la aveva stipulato un contratto di elaborazione dati, gestione CP_2 contabilità, contrattualistica con la G4 Vigilanza S.p.A. e quindi la medesima figura dell'AU della non CP_2 poteva operare anche in qualità di quadro dell'altra società, tra l'altro anche full-time. Se il rapporto di lavoro fosse stato genuino avrebbe dovuto prendere direttive dal figlio e, nella prassi e da Parte_1 Parte_2 CP_1 Tes_ circolari, i rapporti subordinati tra familiari vengono disconosciuti. Oltre a ciò, la sig. (dipendente della ) CP_2 dichiarò 'io mi interfaccio solitamente con gli amministratori della e della G4 S.p.A., i sig.ri CP_2 Pt_2
e identificando quindi il sig. come amministratore della e non come
[...] Pt_1 Parte_1 CP_2 dipendente della S.p.A. La documentazione di causa in uno alle risultanze della istruttoria orale assunta portano piuttosto a ritenere che il ricorrente abbia rivestito la carica di amministratore unico della
[...] CP_
- dal 2019 essendone socio unico - con una sovrapposizione di tale ruolo di CP_2 amministratore anche con riferimento alla SPA con cui aveva formalizzato un rapporto di lavoro subordinato in realtà insussistente. Tale circostanza viene da erroneamente, ritenuta dirimente ed indice univoco del fatto CP_1 che il ricorrente avrebbe svolto, per entrambe le società, ben più della funzione di amministratore e dunque attività gestoria operativa coincidente con l'oggetto della attività delle due imprese. Il quadro emerso in sede ispettiva, seppur non insignificante, di per sé solo, non appare sufficiente a rendere la dimostrazione dell'attiva partecipazione del ricorrente socio amministratore nelle attività operative che caratterizzano l'oggetto sociale, tantomeno in misura prevalente. Il ricorso deve dunque essere accolto. Merita tuttavia stigmatizzare come, il mancato raggiungimento della prova, nel caso di specie, sia nella sostanza dovuto alla situazione di confusione volontariamente determinata da parte ricorrente, confusione che ha portato l'Ente a dover comunque assumere, su diversi piani, provvedimenti conseguenti. Ciò, proprio avuto riguardo al contesto di promiscuità determinato dal ricorrente;
questi ha infatti instaurato un rapporto di lavoro subordinato del tutto apparente, assunto il ruolo di amministratore di fatto di diversa società, permesso forme di somministrazione illecita di dipendenti tra le due società -solo in apparenza distinte- ed, al contempo, nella presente sede, dichiarato di essere mero titolare di ditta individuale da cui trarrebbe tutti i propri redditi quale consulente.
5 Si ritiene pertanto giustificato disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara non dovuta la pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito n.36820230011464875000 oggetto di opposizione;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 17/03/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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