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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/09/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4639 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza dell' 11.9.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 24/10/2022 ed iscritto al n 4639 - 2022 RG , vertente tra (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Bovalino al vico I Crotone 25 presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini( ), Angela M. Fazio C.F._3
( , ( ), C.F._4 Controparte_2 C.F._5
Dario C. Adornato , nonché dall'avv. ETTORE C.F._6
TRIOLO ) costituitosi nuovo difensore;
C.F._7
- , in persona Legale Parte_2
1 Rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 - C.F. e P.IV.A. e, per esso, in P.IVA_3 Parte_3 qualità di Responsabile del Contenzioso CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_2 repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023,rilasciata da Agenzia delle Entrate - Riscossione, ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del tra cui Controparte_3 [...]
, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale Controparte_4 di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall'Avv. Beniamino Toscano ( ) ed elettivamente CodiceFiscale_8 domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, alla Via Scala di Giuda (già via XXI Agosto), 121;
-resistenti-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 24.10.2022 parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui all'intimazione di pagamento n. 09420229001616416/000 notificatagli in data 22.06.2022 da Agenzia delle entrate Riscossione, limitando l'impugnazione alla parte afferente le cartella di pagamento / avvisi di addebito n. 09420080021031137000, n. 39420112000360783000, n. 39420120001794208000 n. 39420130000647556000, n. 39420140004419804000, n. 39420150002318080000 e n. 39420160004198986000.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti ed Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo al ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
§ 3. In primo luogo deve darsi atto che la difesa dell'Ente impositore rappresenta nella memoria di costituzione che i crediti portati dall'avviso di addebito n. 39420140004419804000 risultano stralciati dal concessionario. Si tratta dell'annullamento ex lege ai sensi dell'art. 1, comma 222, della Legge 197/2022, che dispone: “Sono automaticamente annullati, alla data
2 del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui … Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.”. Il comma 223 della citata legge dispone: “Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222.”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'annullamento ex lege (c.d. stralcio) dei debiti di importo residuo fino a mille euro per carichi contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo indicato dalla legge, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (cfr. Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020). Pertanto per l'avviso di addebito n. 39420140004419804000, interamente annullato ai sensi dell'art. 1, c. 222, della Legge 197/2022, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 4. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. Con l'unico motivo di ricorso veniva dedotto che sarebbe abbondantemente decorso, dalla data di asserita notifica della cartella/avvisi di addebito, il previsto termine prescrizionale quinquennale senza che nessun atto interruttivo fosse mai stato validamente notificato alla parte ricorrente se non ad intervenuta maturazione di detto termine. Deve osservarsi che, all'esito del contraddittorio e della documentazione prodotta dai resistenti, la difesa del ricorrente con le note di trattazione scritta precisa le conclusioni limitandole rispetto a quelle originarie ed infatti chiede dichiararsi la prescrizione solo quanto alla pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 09420080021031137000 e di cui agli avvisi di
3 addebito n. 39420112000360783000, n. 39420120001794208000 e n. 39420130000647556000. La stessa difesa di parte ricorrente riconosce infatti la valida interruzione della prescrizione posta in essere da Agenzia delle Entrate con la notifica in data 3.12.2018 dell'intimazione di pagamento n. 09420189007736902000; ne consegue che con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420150002318080000 e n. 39420160004198986000 il ricorso è infondato e deve essere in parte qua rigettato. L'eccezione di prescrizione risulta fondata in relazione alla cartella di pagamento n. 09420080021031137000, notificata in data 02.12.2008 e agli avvisi di addebito nn: 39420112000360783000, 39420120001794208000 e 39420130000647556000 notificati rispettivamente in data 07.10.2011, 19.06.2012 e 10.04.2013. Tali notifiche hanno valenza di atti interruttivi dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale (Cass. SU. n.23397 del 17.11.2016). Il nuovo dies a quo da cui decorre la prescrizione del credito è costituito dalla data di notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito (Cass.6499/2021), nel caso di specie 02.12.2008, 07.10.2011, 19.06.2012 e 10.04.2013. Il primo valido atto interruttivo risulta essere la sopra citata intimazione di pagamento n. 09420189007736902000, notificata il 03.12.2018. Quanti ai presunti precedenti atti interruttivi allegati dal concessionario (Intimazione di pagamento n. 09420169004623456000; pignoramento presso terzi n. 09484201600002383001) risalgono al 2016, per cui è sicuramente prescritta la cartella di pagamento n. 09420080021031137000. In ogni caso tali presunti atti interruttivi non sono stati validamente notificati, infatti:
- l'Intimazione di pagamento n. 09420169004623456000, notificata in data 18.04.2016 mediante avviso di deposito presso la casa comunale, non poteva entrare nella sfera di conoscibilità del ricorrente che, all'epoca, era detenuto così come riportato nella stessa relata di notifica;
- per il pignoramento presso terzi n. 09484201600002383001 dalla busta della racc.a.r. risulta che è stato restituito al mittente perché il destinatario era “irreperibile” e in ogni caso è stata prodotta solo la busta della raccomandata e non risulta neppure quale sia l'atto di riferimento. Ne consegue che, per mancanza di validi atti interruttivi infraquinquennali risultano prescritti gli avvisi di addebito n. 39420112000360783000, n. 39420120001794208000 e n. 39420130000647556000. Quanto alla cartella ed avvisi di addebito risultati prescritti il ricorso deve essere parzialmente accolto.
4 § 5. In considerazione della parziale soccombenza reciproca e della parziale cessazione della materia del contendere, le spese legali vengono compensate per 2/3 e per la restante parte vengono poste in solido a carico dei convenuti.
p.q.m
-dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'avviso di addebito n. 39420140004419804000 annullato ex lege per effetto dello stralcio di cui all'art. 1, co. 222, della L. 197/2022;
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dalla cartella di pagamento n. 09420080021031137000, e dagli avvisi di addebito nn: 39420112000360783000, 39420120001794208000 e 39420130000647556000 e dichiara l'inefficacia in parte qua dell'intimazione di pagamento n. 09420229001616416/000;
-rigetta nel resto il ricorso, e per l'effetto dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dei contributi portati dagli avvisi di addebito nn: 39420150002318080000, 39420160004198986000 sottesi all'intimazione di pagamento n. 09420229001616416/000;
- compensa per 2/3 le spese legali e per la restante parte condanna i resistenti in solido, ed Agenzia delle Entrate Riscossione, al pagamento di € CP_1
3.091,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Francesco Giampaolo dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 11/09/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4639 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza dell' 11.9.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 24/10/2022 ed iscritto al n 4639 - 2022 RG , vertente tra (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Bovalino al vico I Crotone 25 presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini( ), Angela M. Fazio C.F._3
( , ( ), C.F._4 Controparte_2 C.F._5
Dario C. Adornato , nonché dall'avv. ETTORE C.F._6
TRIOLO ) costituitosi nuovo difensore;
C.F._7
- , in persona Legale Parte_2
1 Rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 - C.F. e P.IV.A. e, per esso, in P.IVA_3 Parte_3 qualità di Responsabile del Contenzioso CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_2 repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023,rilasciata da Agenzia delle Entrate - Riscossione, ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del tra cui Controparte_3 [...]
, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale Controparte_4 di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall'Avv. Beniamino Toscano ( ) ed elettivamente CodiceFiscale_8 domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, alla Via Scala di Giuda (già via XXI Agosto), 121;
-resistenti-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 24.10.2022 parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui all'intimazione di pagamento n. 09420229001616416/000 notificatagli in data 22.06.2022 da Agenzia delle entrate Riscossione, limitando l'impugnazione alla parte afferente le cartella di pagamento / avvisi di addebito n. 09420080021031137000, n. 39420112000360783000, n. 39420120001794208000 n. 39420130000647556000, n. 39420140004419804000, n. 39420150002318080000 e n. 39420160004198986000.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti ed Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo al ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
§ 3. In primo luogo deve darsi atto che la difesa dell'Ente impositore rappresenta nella memoria di costituzione che i crediti portati dall'avviso di addebito n. 39420140004419804000 risultano stralciati dal concessionario. Si tratta dell'annullamento ex lege ai sensi dell'art. 1, comma 222, della Legge 197/2022, che dispone: “Sono automaticamente annullati, alla data
2 del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui … Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.”. Il comma 223 della citata legge dispone: “Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222.”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'annullamento ex lege (c.d. stralcio) dei debiti di importo residuo fino a mille euro per carichi contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo indicato dalla legge, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (cfr. Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020). Pertanto per l'avviso di addebito n. 39420140004419804000, interamente annullato ai sensi dell'art. 1, c. 222, della Legge 197/2022, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 4. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. Con l'unico motivo di ricorso veniva dedotto che sarebbe abbondantemente decorso, dalla data di asserita notifica della cartella/avvisi di addebito, il previsto termine prescrizionale quinquennale senza che nessun atto interruttivo fosse mai stato validamente notificato alla parte ricorrente se non ad intervenuta maturazione di detto termine. Deve osservarsi che, all'esito del contraddittorio e della documentazione prodotta dai resistenti, la difesa del ricorrente con le note di trattazione scritta precisa le conclusioni limitandole rispetto a quelle originarie ed infatti chiede dichiararsi la prescrizione solo quanto alla pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 09420080021031137000 e di cui agli avvisi di
3 addebito n. 39420112000360783000, n. 39420120001794208000 e n. 39420130000647556000. La stessa difesa di parte ricorrente riconosce infatti la valida interruzione della prescrizione posta in essere da Agenzia delle Entrate con la notifica in data 3.12.2018 dell'intimazione di pagamento n. 09420189007736902000; ne consegue che con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420150002318080000 e n. 39420160004198986000 il ricorso è infondato e deve essere in parte qua rigettato. L'eccezione di prescrizione risulta fondata in relazione alla cartella di pagamento n. 09420080021031137000, notificata in data 02.12.2008 e agli avvisi di addebito nn: 39420112000360783000, 39420120001794208000 e 39420130000647556000 notificati rispettivamente in data 07.10.2011, 19.06.2012 e 10.04.2013. Tali notifiche hanno valenza di atti interruttivi dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale (Cass. SU. n.23397 del 17.11.2016). Il nuovo dies a quo da cui decorre la prescrizione del credito è costituito dalla data di notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito (Cass.6499/2021), nel caso di specie 02.12.2008, 07.10.2011, 19.06.2012 e 10.04.2013. Il primo valido atto interruttivo risulta essere la sopra citata intimazione di pagamento n. 09420189007736902000, notificata il 03.12.2018. Quanti ai presunti precedenti atti interruttivi allegati dal concessionario (Intimazione di pagamento n. 09420169004623456000; pignoramento presso terzi n. 09484201600002383001) risalgono al 2016, per cui è sicuramente prescritta la cartella di pagamento n. 09420080021031137000. In ogni caso tali presunti atti interruttivi non sono stati validamente notificati, infatti:
- l'Intimazione di pagamento n. 09420169004623456000, notificata in data 18.04.2016 mediante avviso di deposito presso la casa comunale, non poteva entrare nella sfera di conoscibilità del ricorrente che, all'epoca, era detenuto così come riportato nella stessa relata di notifica;
- per il pignoramento presso terzi n. 09484201600002383001 dalla busta della racc.a.r. risulta che è stato restituito al mittente perché il destinatario era “irreperibile” e in ogni caso è stata prodotta solo la busta della raccomandata e non risulta neppure quale sia l'atto di riferimento. Ne consegue che, per mancanza di validi atti interruttivi infraquinquennali risultano prescritti gli avvisi di addebito n. 39420112000360783000, n. 39420120001794208000 e n. 39420130000647556000. Quanto alla cartella ed avvisi di addebito risultati prescritti il ricorso deve essere parzialmente accolto.
4 § 5. In considerazione della parziale soccombenza reciproca e della parziale cessazione della materia del contendere, le spese legali vengono compensate per 2/3 e per la restante parte vengono poste in solido a carico dei convenuti.
p.q.m
-dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'avviso di addebito n. 39420140004419804000 annullato ex lege per effetto dello stralcio di cui all'art. 1, co. 222, della L. 197/2022;
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dalla cartella di pagamento n. 09420080021031137000, e dagli avvisi di addebito nn: 39420112000360783000, 39420120001794208000 e 39420130000647556000 e dichiara l'inefficacia in parte qua dell'intimazione di pagamento n. 09420229001616416/000;
-rigetta nel resto il ricorso, e per l'effetto dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dei contributi portati dagli avvisi di addebito nn: 39420150002318080000, 39420160004198986000 sottesi all'intimazione di pagamento n. 09420229001616416/000;
- compensa per 2/3 le spese legali e per la restante parte condanna i resistenti in solido, ed Agenzia delle Entrate Riscossione, al pagamento di € CP_1
3.091,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Francesco Giampaolo dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 11/09/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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