TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7661 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], elettivamente do- Parte_1 miciliato in Palermo, via Giuseppe Sciuti, 164, presso lo studio degli Avv.ti
EL NC e OL SA che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte attrice – contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Paler- mo, via Giuseppe Sciuti, n. 55, presso lo studio dell'Avv. Ippolito Crispino che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 30/06/2025 le parti concludeva- no come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1 ha chiesto la condanna dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al ri-
[...] sarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in € 200.559,10, ovvero in quell'altra somma ritenuta secondo diritto, conseguenti ad una caduta ve- rificatasi a Palermo in data 2/11/2020, alle ore 12,00 circa, presso il Pre- sidio Tecnico P.O. Villa Belmonte dell' Controparte_2
) “ , sito in via Rampolla Mariano Cardina-
[...] CP_1 le, n. 10B, Palermo. L'attore ha esposto che, giunto sui luoghi per accompagnare a visita la moglie, SI.ra , era caduto rovinosamente al suolo “a Persona_1 causa della presenza di un gradino non segnalato, alto almeno 30 cm - imper- cettibile dalla posizione assunta - funzionale a un cavidotto realizzato per il deflusso delle acque meteoriche” e aveva urtato con la faccia il muretto late- rale, riportando gravissime lesioni al viso, nonché la rottura degli occhiali da vista.
Ha aggiunto che, immediatamente soccorso dal portiere della struttura, era stato trasportato, a mezzo ambulanza, presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, ove gli era stato diagnosticato un “trauma craniofacciale con fratture al volto-
Glasgow 15”, con prognosi di 30 giorni. Per tale ragione, era stato ricoverato presso la divisione di chirurgia maxillo-facciale e plastica per l'applicazione di una terapia chirurgica. Quindi, in data 05/11/2020, era stato sottoposto ad intervento chirurgico di “Accesso trans congiuntivale, riduzione della frat- tura del pavimento orbitario e sbrigliamento del m. retto inferiore, riposiziona- mento del contenuto orbitario con liberazione della M.O.E” e dimesso il giorno successivo.
Completato il necessario iter clinico, ha dedotto che gli Parte_1 erano residuati postumi in conseguenza dell'incidente, quantificati, nella consulenza medico – legale di parte a firma del dott. , nella misura Per_2 del 35%, con ITA di giorni 30 e ITP di giorni 50.
L'attore ha aggiunto di avere chiesto, senza esito, con raccomandata a/r del 04/11/2020, all' Controparte_1
il risarcimento dei danni subiti, rilevando che già il giorno suc-
[...] cessivo al sinistro, i luoghi erano stati messi in sicurezza tramite l'allocazione di un vaso di fiori. ha, infine, dato atto di avere inviato, tramite il proprio lega- Parte_1 le, pec di invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ma che,
a seguito di istruttoria effettuata, la convenuta aveva ritenuto di CP_1 escludere la propria responsabilità.
Tanto premesso, parte attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di “rite- nere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'
[...] in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_3 in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannar- lo al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, patrimoniali e non pa- trimoniali subiti dall'attore in conseguenza dell'occorso nella misura di €.
197.241,50, per danni fisici (danno biologico, invalidità assoluta e relativa) ed €. 3.317,60 per danni patrimoniali (spese patrimoniali, mediche e legali sostenute e sostenende durante la fase stragiudiziale), oltre ad una somma ritenuta di giustizia e determinata in via equitativa dall'Autorità Giudicante
a titolo di danno morale e/o esistenziale, ovvero in quell'altra somma mag- giore o minore che riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e inte- ressi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo ovvero nell'altra cifra maggiore o minore, che sarà ritenuta equa da parte del Giudice adito;
Con vittoria di spese, compe- tenze ed onorari con distrazione.”
Si è costituita in giudizio la Controparte_4
e, opponendosi all'accoglimento delle avverse doman-
[...] de, ha contestato i fatti e gli addebiti e, in via preliminare, ha negato di es- sere proprietaria o custode di Villa Belmonte.
Nel merito, ha dedotto che il sinistro era stato determinato esclusiva- mente dalla disattenzione dell'attore, tenuto conto del fatto che quest'ultimo aveva attraversato un percorso interdetto al pubblico.
Inoltre, il “gradino” asseritamente causa della caduta, era in realtà “il limite tra il vialetto inferiore e il canale di scolo delle acque” e, in quanto ta- le, l'attore avrebbe dovuto “percorrere il vialetto fino a raggiungere la stra- da, complanare a tale vialetto, tenendosi lontano dal canale di scolo latera- le, che è profondo oltre trenta centimetri, e che è visibilissimo a chiunque”.
Alla luce delle superiori difese, l' convenuta ha concluso chie- CP_1 dendo al Tribunale di “Dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili,
e comunque infondate in fatto ed in diritto le domande tutte di parte attrice e rigettarle con qualsivoglia statuizione. In assoluto subordine e senza reces- so, dichiarare il concorso di colpa prevalente dell'attore, graduandone la re- sponsabilità. Condannare l'attore alle spese e compensi difensivi”. La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore e l'esame dei testimoni e . Tes_1 Persona_1
Quindi, all'udienza odierna del 30/06/2025, la causa è stata posta in de- cisione previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
I principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione in tema di respon- sabilità per i danni causati da beni in custodia e di distribuzione dei relativi oneri probatori, sono i seguenti (Cfr. Cass. 2017 n. 25856):
1) “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato pro- vare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, non- ché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di ri- schio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass., Ordinanza
n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 - 01);
2) “ai sensi dell'art. 2051 c. c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata supera- bile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dal- la cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016,
Rv. 640508 - 01; conf. n. 11526 del 11/05/2017, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
23584 del 17/10/2013, Rv. 628725 - 01);
3) “in tema di responsabilità del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto ri- servato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10014 del 20/04/2017, Rv.
643830 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004, Rv. 571873 - 01).
Ora, nella specie, va innanzitutto precisato, alla luce della documenta- zione fotografica agli atti, che il luogo ove l'attore è caduto e che costui de- scrive come “un gradino non segnalato, alto almeno 30 cm - impercettibile dalla posizione assunta - funzionale a un cavidotto realizzato per il deflusso delle acque meteoriche”, in realtà è rappresentato dal «limite tra il vialetto inferiore ed il canale di scolo delle acque, il cui fondo si trova ad oltre trenta centimetri al di sotto del piano del vialetto e di quello stradale” (cfr. docu- mentazione fotografica all. n. 2 alla citazione).
In applicazione del principio della ragione più liquida e dunque a pre- scindere dalla disamina delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte convenuta, deve osservarsi che, pur ritenendosi raggiunta la prova della caduta dell'attore nelle circostanze di tempo e di luogo dallo stesso allega- te, tuttavia, non è possibile affermare che res asseritamente causa del si- nistro presentasse i caratteri della oggettiva pericolosità né dell'insidia.
Quest'ultima consiste in uno stato di fatto che per la sua oggettiva invi- sibilità o scarsa visibilità e conseguente imprevedibilità, comporta una si- tuazione di pericolo occulto (Cassazione civile sez. III, 16/05/2013,
n.11946).
Affinché possa parlarsi di insidia implicante responsabilità custodiale, infatti, sono necessari due elementi, costituiti, quanto al profilo oggettivo dalla non visibilità del pericolo, e quanto al profilo soggettivo, dalla sua non prevedibilità, quest'ultima da valutarsi secondo le regole ordinarie in tema di diligenza.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza “L'art. 2051 c.c., nel qualifi- care responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di al- legare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipen- dentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'eve- nienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ulti- mo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. n. 12663 del 09/05/2024).
Ora, nella specie, il canale di scolo risultava perfettamente visibile da chiunque e per ciò stesso evitabile e, quindi, non presenta i caratteri dell'
“insidia”, ossia del trabocchetto, del pericolo occulto caratterizzato, contem- poraneamente, dai requisiti di (in)visibilità ed inevitabilità (oltre che impre- vedibilità).
Inoltre, è incontestato che l'evento si è verificato in pieno giorno in un luo- go adeguatamente illuminato ed esposto.
La piena evidenza del limite tra il vialetto ed il canale di scolo delle acque esclude tout court la sua non visibilità e imprevedibilità, elementi impre- scindibili per la qualificazione di insidia o trabocchetto.
Inoltre, dalla prova orale espletata del corso del giudizio è emerso che l'attore ha compiuto il medesimo percorso due volte: una prima, per condur- re a visita la moglie - ed infatti, in seno all'interrogatorio formale, ha dichia- rato “All'andata è andato tutto bene” - ed una seconda, ripercorrendo il me- desimo tratto in direzione opposta, per uscire dal Nosocomio.
Quindi, non solo la caduta è avvenuta in condizioni di piena visibilità sul limite tra il vialetto ed il canale di scolo delle acque che era ben visibile alla luce del giorno per tutta la sua lunghezza, ma anche in luogo già percorso poco prima dall'attore che, quindi, era in grado di conoscerne le caratteristi- che ed era quindi certamente in grado di evitare la caduta usando l'ordinaria attenzione nel muoversi.
Non può, quindi, non tenersi conto della regola di diritto sposata dalla
Giurisprudenza di legittimità in materia, che pretende che l'utente debba te- nere una condotta cauta ed attenta nel camminare, evitando le insidie “visi- bili” quali quelle evidenti nelle fotografie, usando “la dovuta diligenza richie- sta all'utente medio della strada, nell'uso ordinario e diretto dei beni pubblici o privati ma aperti al pubblico, per salvaguardare la propria incolumità”.
Pertanto, nel caso di specie, la res si riduce al “rango di mera occasione dell'evento” che l'attore avrebbe potuto evitare semplicemente tenendo una condotta più accorta.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi ai sensi dell'art. 2043 c.c. poi- ché «Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (va- lutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode
(integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (Cass. n.
999 del 20/01/2014).
La domanda formulata da pertanto, non può trovare ac- Parte_1 coglimento.
In ossequio al principio della soccombenza, l'attore va condannato alla refusione delle spese processuali in favore della parte convenuta, liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, applicando, per tutte le fasi, i valori medi tabellari previsti per lo scaglione di riferimento in relazione alla domanda (indeterminabile bassa complessi- tà) con applicazione del coefficiente riduttivo del 30% tenuto conto della semplicità delle questioni decisorie.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle par- ti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
rigetta la domanda spiegata da Parte_1 condanna alla refusione delle spese di lite dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 5.331,20 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfetario nella misura del
15% dei compensi.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 05/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7661 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], elettivamente do- Parte_1 miciliato in Palermo, via Giuseppe Sciuti, 164, presso lo studio degli Avv.ti
EL NC e OL SA che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte attrice – contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Paler- mo, via Giuseppe Sciuti, n. 55, presso lo studio dell'Avv. Ippolito Crispino che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 30/06/2025 le parti concludeva- no come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1 ha chiesto la condanna dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al ri-
[...] sarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in € 200.559,10, ovvero in quell'altra somma ritenuta secondo diritto, conseguenti ad una caduta ve- rificatasi a Palermo in data 2/11/2020, alle ore 12,00 circa, presso il Pre- sidio Tecnico P.O. Villa Belmonte dell' Controparte_2
) “ , sito in via Rampolla Mariano Cardina-
[...] CP_1 le, n. 10B, Palermo. L'attore ha esposto che, giunto sui luoghi per accompagnare a visita la moglie, SI.ra , era caduto rovinosamente al suolo “a Persona_1 causa della presenza di un gradino non segnalato, alto almeno 30 cm - imper- cettibile dalla posizione assunta - funzionale a un cavidotto realizzato per il deflusso delle acque meteoriche” e aveva urtato con la faccia il muretto late- rale, riportando gravissime lesioni al viso, nonché la rottura degli occhiali da vista.
Ha aggiunto che, immediatamente soccorso dal portiere della struttura, era stato trasportato, a mezzo ambulanza, presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, ove gli era stato diagnosticato un “trauma craniofacciale con fratture al volto-
Glasgow 15”, con prognosi di 30 giorni. Per tale ragione, era stato ricoverato presso la divisione di chirurgia maxillo-facciale e plastica per l'applicazione di una terapia chirurgica. Quindi, in data 05/11/2020, era stato sottoposto ad intervento chirurgico di “Accesso trans congiuntivale, riduzione della frat- tura del pavimento orbitario e sbrigliamento del m. retto inferiore, riposiziona- mento del contenuto orbitario con liberazione della M.O.E” e dimesso il giorno successivo.
Completato il necessario iter clinico, ha dedotto che gli Parte_1 erano residuati postumi in conseguenza dell'incidente, quantificati, nella consulenza medico – legale di parte a firma del dott. , nella misura Per_2 del 35%, con ITA di giorni 30 e ITP di giorni 50.
L'attore ha aggiunto di avere chiesto, senza esito, con raccomandata a/r del 04/11/2020, all' Controparte_1
il risarcimento dei danni subiti, rilevando che già il giorno suc-
[...] cessivo al sinistro, i luoghi erano stati messi in sicurezza tramite l'allocazione di un vaso di fiori. ha, infine, dato atto di avere inviato, tramite il proprio lega- Parte_1 le, pec di invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ma che,
a seguito di istruttoria effettuata, la convenuta aveva ritenuto di CP_1 escludere la propria responsabilità.
Tanto premesso, parte attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di “rite- nere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'
[...] in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_3 in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannar- lo al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, patrimoniali e non pa- trimoniali subiti dall'attore in conseguenza dell'occorso nella misura di €.
197.241,50, per danni fisici (danno biologico, invalidità assoluta e relativa) ed €. 3.317,60 per danni patrimoniali (spese patrimoniali, mediche e legali sostenute e sostenende durante la fase stragiudiziale), oltre ad una somma ritenuta di giustizia e determinata in via equitativa dall'Autorità Giudicante
a titolo di danno morale e/o esistenziale, ovvero in quell'altra somma mag- giore o minore che riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e inte- ressi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo ovvero nell'altra cifra maggiore o minore, che sarà ritenuta equa da parte del Giudice adito;
Con vittoria di spese, compe- tenze ed onorari con distrazione.”
Si è costituita in giudizio la Controparte_4
e, opponendosi all'accoglimento delle avverse doman-
[...] de, ha contestato i fatti e gli addebiti e, in via preliminare, ha negato di es- sere proprietaria o custode di Villa Belmonte.
Nel merito, ha dedotto che il sinistro era stato determinato esclusiva- mente dalla disattenzione dell'attore, tenuto conto del fatto che quest'ultimo aveva attraversato un percorso interdetto al pubblico.
Inoltre, il “gradino” asseritamente causa della caduta, era in realtà “il limite tra il vialetto inferiore e il canale di scolo delle acque” e, in quanto ta- le, l'attore avrebbe dovuto “percorrere il vialetto fino a raggiungere la stra- da, complanare a tale vialetto, tenendosi lontano dal canale di scolo latera- le, che è profondo oltre trenta centimetri, e che è visibilissimo a chiunque”.
Alla luce delle superiori difese, l' convenuta ha concluso chie- CP_1 dendo al Tribunale di “Dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili,
e comunque infondate in fatto ed in diritto le domande tutte di parte attrice e rigettarle con qualsivoglia statuizione. In assoluto subordine e senza reces- so, dichiarare il concorso di colpa prevalente dell'attore, graduandone la re- sponsabilità. Condannare l'attore alle spese e compensi difensivi”. La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore e l'esame dei testimoni e . Tes_1 Persona_1
Quindi, all'udienza odierna del 30/06/2025, la causa è stata posta in de- cisione previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
I principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione in tema di respon- sabilità per i danni causati da beni in custodia e di distribuzione dei relativi oneri probatori, sono i seguenti (Cfr. Cass. 2017 n. 25856):
1) “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato pro- vare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, non- ché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di ri- schio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass., Ordinanza
n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 - 01);
2) “ai sensi dell'art. 2051 c. c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata supera- bile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dal- la cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016,
Rv. 640508 - 01; conf. n. 11526 del 11/05/2017, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
23584 del 17/10/2013, Rv. 628725 - 01);
3) “in tema di responsabilità del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto ri- servato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10014 del 20/04/2017, Rv.
643830 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004, Rv. 571873 - 01).
Ora, nella specie, va innanzitutto precisato, alla luce della documenta- zione fotografica agli atti, che il luogo ove l'attore è caduto e che costui de- scrive come “un gradino non segnalato, alto almeno 30 cm - impercettibile dalla posizione assunta - funzionale a un cavidotto realizzato per il deflusso delle acque meteoriche”, in realtà è rappresentato dal «limite tra il vialetto inferiore ed il canale di scolo delle acque, il cui fondo si trova ad oltre trenta centimetri al di sotto del piano del vialetto e di quello stradale” (cfr. docu- mentazione fotografica all. n. 2 alla citazione).
In applicazione del principio della ragione più liquida e dunque a pre- scindere dalla disamina delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte convenuta, deve osservarsi che, pur ritenendosi raggiunta la prova della caduta dell'attore nelle circostanze di tempo e di luogo dallo stesso allega- te, tuttavia, non è possibile affermare che res asseritamente causa del si- nistro presentasse i caratteri della oggettiva pericolosità né dell'insidia.
Quest'ultima consiste in uno stato di fatto che per la sua oggettiva invi- sibilità o scarsa visibilità e conseguente imprevedibilità, comporta una si- tuazione di pericolo occulto (Cassazione civile sez. III, 16/05/2013,
n.11946).
Affinché possa parlarsi di insidia implicante responsabilità custodiale, infatti, sono necessari due elementi, costituiti, quanto al profilo oggettivo dalla non visibilità del pericolo, e quanto al profilo soggettivo, dalla sua non prevedibilità, quest'ultima da valutarsi secondo le regole ordinarie in tema di diligenza.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza “L'art. 2051 c.c., nel qualifi- care responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di al- legare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipen- dentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'eve- nienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ulti- mo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. n. 12663 del 09/05/2024).
Ora, nella specie, il canale di scolo risultava perfettamente visibile da chiunque e per ciò stesso evitabile e, quindi, non presenta i caratteri dell'
“insidia”, ossia del trabocchetto, del pericolo occulto caratterizzato, contem- poraneamente, dai requisiti di (in)visibilità ed inevitabilità (oltre che impre- vedibilità).
Inoltre, è incontestato che l'evento si è verificato in pieno giorno in un luo- go adeguatamente illuminato ed esposto.
La piena evidenza del limite tra il vialetto ed il canale di scolo delle acque esclude tout court la sua non visibilità e imprevedibilità, elementi impre- scindibili per la qualificazione di insidia o trabocchetto.
Inoltre, dalla prova orale espletata del corso del giudizio è emerso che l'attore ha compiuto il medesimo percorso due volte: una prima, per condur- re a visita la moglie - ed infatti, in seno all'interrogatorio formale, ha dichia- rato “All'andata è andato tutto bene” - ed una seconda, ripercorrendo il me- desimo tratto in direzione opposta, per uscire dal Nosocomio.
Quindi, non solo la caduta è avvenuta in condizioni di piena visibilità sul limite tra il vialetto ed il canale di scolo delle acque che era ben visibile alla luce del giorno per tutta la sua lunghezza, ma anche in luogo già percorso poco prima dall'attore che, quindi, era in grado di conoscerne le caratteristi- che ed era quindi certamente in grado di evitare la caduta usando l'ordinaria attenzione nel muoversi.
Non può, quindi, non tenersi conto della regola di diritto sposata dalla
Giurisprudenza di legittimità in materia, che pretende che l'utente debba te- nere una condotta cauta ed attenta nel camminare, evitando le insidie “visi- bili” quali quelle evidenti nelle fotografie, usando “la dovuta diligenza richie- sta all'utente medio della strada, nell'uso ordinario e diretto dei beni pubblici o privati ma aperti al pubblico, per salvaguardare la propria incolumità”.
Pertanto, nel caso di specie, la res si riduce al “rango di mera occasione dell'evento” che l'attore avrebbe potuto evitare semplicemente tenendo una condotta più accorta.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi ai sensi dell'art. 2043 c.c. poi- ché «Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (va- lutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode
(integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (Cass. n.
999 del 20/01/2014).
La domanda formulata da pertanto, non può trovare ac- Parte_1 coglimento.
In ossequio al principio della soccombenza, l'attore va condannato alla refusione delle spese processuali in favore della parte convenuta, liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, applicando, per tutte le fasi, i valori medi tabellari previsti per lo scaglione di riferimento in relazione alla domanda (indeterminabile bassa complessi- tà) con applicazione del coefficiente riduttivo del 30% tenuto conto della semplicità delle questioni decisorie.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle par- ti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
rigetta la domanda spiegata da Parte_1 condanna alla refusione delle spese di lite dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 5.331,20 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfetario nella misura del
15% dei compensi.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 05/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.