TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10685 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63104/2020
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 16/07/2025, innanzi al giudice dott.ssa SS IM, chiamata la causa 63104/2020, sono comparsi:
- l'Avv. Massimo Valenza, in sostituzione dell'Avv. PIRO MICHELE per la parte attrice;
- nessuno per CP_1
Il Giudice, dato atto della regolare comunicazione, al difensore costituito per
[...]
, del provvedimento di rinvio all'odierna, e dato atto altresì che nessuno è CP_1 comparso, per la parte convenuta, sino alle ore 12:20, invita la parte attrice alla discussione della lite.
Il procuratore della parte attrice discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
SS IM
pagina 1 di 7 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 2^ Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa SS IM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63104 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n, 689/1981” pendente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA) via Amedeo
Modigliani n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Michele Piro, che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato il ricorso in appello appellante e
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
AR Battistella, per procura generale alle liti a rogito notar. allegata in Controparte_2 atti, e con costei elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n°21, presso gli CP_1 uffici dell'avvocatura dell'ente appellato
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite la parte appellante in epigrafe ha proposto, innanzi al
Giudice di Pace di opposizione avverso l'Avviso di Pagamento prot. CA/2019/216565 CP_1 del 15 novembre 2019, con cui aveva intimato il pagamento della somma di € CP_1
301,31, oltre accessori (interessi e spese, per il totale di € 314,00) in forza del Verbale di pagina 2 di 7 Accertamento n. 3861-3969/2015, in data 7 novembre 2015.
In particolare, gli agenti accertatori avevano contestato, nel predetto Verbale, la violazione degli artt. 14, 14-bis e 17 del Regolamento in materia di Occupazione Suolo Pubblico, per via dell'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche in via di Panico n. 15/A, mediante apposizione di n. 2 fioriere di metri quadri di 0,40 cadauna, una tenda di metri lineari 2,40, n. 6 fari di metri lineari 0,20 cadauno, una insegna a bandiera di metri lineari 0,90, n. 2 bandiere di metri lineari 0,25 cadauna, una insegna di metri lineari 0,50, nonché 2 fioriere di metri lineari
0,90 cadauna.
In via preliminare, la società appellante ha chiesto la riunione del giudizio a quelli introdotti impugnando le altre ordinanze ingiuntive emesse a suo carico, da CP_1 all'esito dei distinti Verbali di Contestazione levati lo stesso giorno;
nel merito, ha contestato che: (a) l'Avviso di Pagamento oppugnato recasse una motivazione eccessivamente sommaria ed incomprensibile, facendo riferimento all'occupazione mediante “tavoli, sedie, pedane, ombrelloni, fioriere e simili – pubblici esercizi” per la “quantità 1,8”, senz'altra specifica;
(b) nel
Verbale di Accertamento n. 3861-3969/2015 fosse stata contestata l'occupazione di suolo pubblico mediante due fioriere di metri quadri 0,90 cadauna, anche contestata nel Verbale n.
3861-3969-bis/2015 redatto a seguito dello stesso sopralluogo, sì da aversi una doppia contestazione (e una doppia sanzione) per il medesimo fatto;
(c) inoltre il Verbale di
Accertamento recasse un macroscopico errore aritmetico, laddove gli accertatori avevano calcolato la superficie occupata dalle fioriere in 0,90 mq., allorché moltiplicando 0,30 x 0,30 avrebbe dovuto ottenersi il risultato di 0,09 mq.; (d) inoltre tali fioriere erano state collocate solo per mantenere l'area antistante all'accesso al ristorante sgombra dalle vetture, nell'inerzia dei Vigili Urbani;
(e) ancora la tenda rilevata dagli accertatori non potesse costituire strumento di occupazione del suolo pubblico, essendo collocata sulla porta di accesso al locale al solo scopo di protezione dalle intemperie, non già a copertura di tavoli e sedie.
nel costituirsi in giudizio, ha esclusivamente eccepito che la controparte CP_1 avrebbe dovuto introdurre un giudizio ordinario innanzi al Tribunale, ed ha quindi richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con sentenza n. 17135/2020, in data 19 ottobre 2020, il Giudice di Pace di ha CP_1 dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, in difetto della prova della sua tempestiva pagina 3 di 7 proposizione, entro i trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.
1.2 Con il ricorso in appello iscritto al n. 63104/2020 r.g. la parte appellante, nel censurare i motivi della declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione, ha esibito la documentazione dimostrativa della tempestiva proposizione dell'opposizione; nel merito, ha riproposto tutte le ragioni di contestazione già svolte innanzi al Giudice di Pace. si è costituita nuovamente in giudizio, ed ha sostenuto che il CP_1 provvedimento sanzionatorio fosse adeguatamente motivato, facendo riferimento al Verbale di Accertamento ove risultavano adeguatamente descritte le modalità dell'occupazione del suolo pubblico rilevata dagli Accertatori;
inoltre, ha sostenuto che le contestazioni mosse dall'appellante non potessero trovare accoglimento, a fronte della fede privilegiata, fino a querela di falso, di cui corredato il Verbale di Accertamento. Ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello, con favore delle spese della lite.
2. questioni pregiudiziali.
La sentenza di prime cure è sicuramente erronea, laddove ha concluso per l'intempestività dell'opposizione, in difetto di dimostrazione della data in cui notificato, all'opponente,
l'Avviso di Pagamento oppugnato in giudizio.
Difatti, in assenza di qualsivoglia contestazione a riguardo da parte di che CP_1 ben avrebbe potuto eccepire alcunché, e fornire la prova della data del recapito (a mezzo posta) del provvedimento, non è dato comprendere in virtù di quali evidenze il giudice di prime cure abbia rilevato il mancato rispetto del termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione.
In ogni caso, l'appellante ha esibito la documentazione di tracciamento del recapito postale dell'Avviso di Pagamento, che attesta (fuor di ogni dubbio) la tempestività dell'impugnativa, con la conseguente riforma del decisum del primo giudice e il potere-dovere, per il giudice d'appello, di esaminare il merito dell'opposizione.
3. merito della lite.
L'appello della è fondato nei termini e Parte_2 limiti appresso evidenziati. ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 301,31 applicando, CP_1 sul canone OSAP di € 200,87 la maggiorazione (pari al 50%) di € 100,44, in ragione pagina 4 di 7 dell'illegittima occupazione del suolo pubblico riscontrata, in via di Panico n. 15/A, per la superficie di 1,80 metri quadri, come si intende dalla Tabella (A) allegata all'Avviso di
Pagamento impugnato in giudizio.
Difatti, dalla medesima Tabella (A) si evince che il canone OSAP di € 200,87 sia stato ottenuto moltiplicando per 31 giorni (di occupazione) la “tariffa unitaria” di € 3,24/die/metro quadro, a sua volta moltiplicata per i metri quadri di superficie occupata (1,80, arrotondati a 2, in applicazione dell'art. 18 Regolamento OSP di ), sì come calcolata dagli agenti CP_1 accertatori della (€ 3,24 x 2 x 31= € 200,88). Parte_3
La superficie di 1,80 metri quadri è sicuramente la sommatoria delle superfici di 0,90 metri quadri che nel Verbale di Accertamento n. 3861-3969/2015, unico menzionato nell'Avviso di Pagamento impugnato in giudizio, vengono indicate occupate dalle fioriere rilevate nella zona antistante l'ingresso dell'esercizio commerciale (di ristorazione) in titolarità della società appellante;
difatti, nel medesimo verbale, ove si rappresenta la presenza di altri elementi tassabili, l'unica contestazione relativa all'occupazione di suolo pubblico è testualmente riferita alle “due fioriere di mq. 0,90 cadauna”.
A tal proposito, giova rilevare per incidens che non rileva, ai fini del presente giudizio, che le “due fioriere di mq. 0,90 cadauna” compaiano anche in altro Verbale di Accertamento redatto all'esito del medesimo sopralluogo, non avendosi evidenza alcuna, né documentazione a riprova, che per il medesimo fatto in contestazione sia stato emesso altro provvedimento d'intimazione.
Orbene l'appellante ha sostenuto che le fioriere in questione, avendo dimensioni di 0,30 x
0,30 metri lineari, potessero occupare esclusivamente la superficie di 0,09 metri quadri ciascuna (in effetti così dice l'aritmetica, perché 0,30 x 0,30 dà il risultato di 0,09 - metri quadri).
A tal proposito, si è trincerata dietro alla fidefacenza del Verbale di CP_1
Accertamento; il tribunale deve dissentire, in coerenza con le indicazioni della Corte nomofilattica, dalle cui indicazioni non v'è ragione di discostarsi.
In particolare, viene condivisibilmente affermato: «il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di
pagina 5 di 7 avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di "piena prova" delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale)» (così Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10376; in termini
Cass. Sez. 3, 06/10/2016, n. 20025; v. ancora Cass. Sez. 1, 13/06/2000, n. 8020: «lo stato di consistenza dell'immobile, redatto, ai sensi dell'art. 71 della legge n. 2359 del 1865, dai tecnici comunali nell'ambito della procedura espropriativa, non costituisce atto dotato della pubblica fede, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.; sicché il giudice può con ogni mezzo accertare la misura della superficie dell'immobile espropriato, senza necessità che il menzionato atto sia impugnato con querela di falso»).
Ciò posto, poiché l'odierna appellante ha esibito, sin dalla fase amministrativa, documentazione fotografica da cui si evince che le fioriere di che trattasi avessero in realtà le dimensioni di 0,30x 0,30 ciascuna, quindi la superficie di 0,09 metri quadri, e poiché la circostanza non risulta minimamente considerata in sede amministrativa, né contestata in giudizio, deve darsi per pacifico (art. 115 c.p.c.) che la superficie complessivamente occupata al momento dell'accesso degli Agenti accertatori fosse pari a 0,18 metri quadri (0,09 x 2), ossia
1/10 di quanto erroneamente riportato nel Verbale di Accertamento.
Entro tali termini deve quindi accogliersi l'opposizione, dovendosi ridurre ad 1/10
l'importo della sanzione (indennità) irrogata, non risultando (per converso) giuridicamente rilevanti le ulteriori circostanze evidenziate nell'opposizione.
Difatti, la normativa di riferimento (Regolamento OSP sì come modificato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 75/2010) non attribuisce rilievo all'entità dell'occupazione, bensì alla circostanza (non contestata) che essa sia idonea a sottrarre porzioni di suolo pubblico all'uso della collettività; la medesima normativa è parimenti indifferente alle ragioni che avrebbero motivato il gestore del locale ristorante alla collocazione delle fioriere, nell'area antistante all'ingresso.
In conclusione, in riforma della sentenza appellata e a modifica dell'Avviso di Pagamento impugnato dall'opponente, la sanzione relativa all'occupazione di suolo pubblico consumata pagina 6 di 7 dall'attrice, con la collocazione di due fioriere di mt. 0,30 x 0,30 (per la superficie di complessivi 0,18 metri quadri, da arrotondare a 0,20 ex art. 18 Regolamento OSP di
[...]
), va rideterminata in € 30,13. CP_1
In tali termini va provveduto come in dispositivo;
la rilevante riduzione dell'importo della sanzione, rispetto a quella comminata da e l'esito complessivo della lite CP_1 giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado tra le parti.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla Parte_1
e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 17135/2020, depositata il
[...]
19/10/2020 del Giudice di Pace di CP_1
• accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione all'Avviso di Pagamento dell'indennità di occupazione abusiva emesso da prot. CP_1
CA/2019/216565 del 15/11/2019 e, a modifica del provvedimento impugnato, condanna la per l'occupazione Parte_1 di suolo pubblico contestata con Verbale di Accertamento n. 3861-3969/2015, al pagamento della somma di € 30,13, oltre interessi dal dì della presente sentenza al saldo;
- dichiara le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti.
Roma, 16 luglio 2025 il giudice
SS IM
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 16/07/2025, innanzi al giudice dott.ssa SS IM, chiamata la causa 63104/2020, sono comparsi:
- l'Avv. Massimo Valenza, in sostituzione dell'Avv. PIRO MICHELE per la parte attrice;
- nessuno per CP_1
Il Giudice, dato atto della regolare comunicazione, al difensore costituito per
[...]
, del provvedimento di rinvio all'odierna, e dato atto altresì che nessuno è CP_1 comparso, per la parte convenuta, sino alle ore 12:20, invita la parte attrice alla discussione della lite.
Il procuratore della parte attrice discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
SS IM
pagina 1 di 7 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 2^ Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa SS IM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63104 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n, 689/1981” pendente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA) via Amedeo
Modigliani n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Michele Piro, che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato il ricorso in appello appellante e
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
AR Battistella, per procura generale alle liti a rogito notar. allegata in Controparte_2 atti, e con costei elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n°21, presso gli CP_1 uffici dell'avvocatura dell'ente appellato
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite la parte appellante in epigrafe ha proposto, innanzi al
Giudice di Pace di opposizione avverso l'Avviso di Pagamento prot. CA/2019/216565 CP_1 del 15 novembre 2019, con cui aveva intimato il pagamento della somma di € CP_1
301,31, oltre accessori (interessi e spese, per il totale di € 314,00) in forza del Verbale di pagina 2 di 7 Accertamento n. 3861-3969/2015, in data 7 novembre 2015.
In particolare, gli agenti accertatori avevano contestato, nel predetto Verbale, la violazione degli artt. 14, 14-bis e 17 del Regolamento in materia di Occupazione Suolo Pubblico, per via dell'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche in via di Panico n. 15/A, mediante apposizione di n. 2 fioriere di metri quadri di 0,40 cadauna, una tenda di metri lineari 2,40, n. 6 fari di metri lineari 0,20 cadauno, una insegna a bandiera di metri lineari 0,90, n. 2 bandiere di metri lineari 0,25 cadauna, una insegna di metri lineari 0,50, nonché 2 fioriere di metri lineari
0,90 cadauna.
In via preliminare, la società appellante ha chiesto la riunione del giudizio a quelli introdotti impugnando le altre ordinanze ingiuntive emesse a suo carico, da CP_1 all'esito dei distinti Verbali di Contestazione levati lo stesso giorno;
nel merito, ha contestato che: (a) l'Avviso di Pagamento oppugnato recasse una motivazione eccessivamente sommaria ed incomprensibile, facendo riferimento all'occupazione mediante “tavoli, sedie, pedane, ombrelloni, fioriere e simili – pubblici esercizi” per la “quantità 1,8”, senz'altra specifica;
(b) nel
Verbale di Accertamento n. 3861-3969/2015 fosse stata contestata l'occupazione di suolo pubblico mediante due fioriere di metri quadri 0,90 cadauna, anche contestata nel Verbale n.
3861-3969-bis/2015 redatto a seguito dello stesso sopralluogo, sì da aversi una doppia contestazione (e una doppia sanzione) per il medesimo fatto;
(c) inoltre il Verbale di
Accertamento recasse un macroscopico errore aritmetico, laddove gli accertatori avevano calcolato la superficie occupata dalle fioriere in 0,90 mq., allorché moltiplicando 0,30 x 0,30 avrebbe dovuto ottenersi il risultato di 0,09 mq.; (d) inoltre tali fioriere erano state collocate solo per mantenere l'area antistante all'accesso al ristorante sgombra dalle vetture, nell'inerzia dei Vigili Urbani;
(e) ancora la tenda rilevata dagli accertatori non potesse costituire strumento di occupazione del suolo pubblico, essendo collocata sulla porta di accesso al locale al solo scopo di protezione dalle intemperie, non già a copertura di tavoli e sedie.
nel costituirsi in giudizio, ha esclusivamente eccepito che la controparte CP_1 avrebbe dovuto introdurre un giudizio ordinario innanzi al Tribunale, ed ha quindi richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con sentenza n. 17135/2020, in data 19 ottobre 2020, il Giudice di Pace di ha CP_1 dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, in difetto della prova della sua tempestiva pagina 3 di 7 proposizione, entro i trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.
1.2 Con il ricorso in appello iscritto al n. 63104/2020 r.g. la parte appellante, nel censurare i motivi della declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione, ha esibito la documentazione dimostrativa della tempestiva proposizione dell'opposizione; nel merito, ha riproposto tutte le ragioni di contestazione già svolte innanzi al Giudice di Pace. si è costituita nuovamente in giudizio, ed ha sostenuto che il CP_1 provvedimento sanzionatorio fosse adeguatamente motivato, facendo riferimento al Verbale di Accertamento ove risultavano adeguatamente descritte le modalità dell'occupazione del suolo pubblico rilevata dagli Accertatori;
inoltre, ha sostenuto che le contestazioni mosse dall'appellante non potessero trovare accoglimento, a fronte della fede privilegiata, fino a querela di falso, di cui corredato il Verbale di Accertamento. Ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello, con favore delle spese della lite.
2. questioni pregiudiziali.
La sentenza di prime cure è sicuramente erronea, laddove ha concluso per l'intempestività dell'opposizione, in difetto di dimostrazione della data in cui notificato, all'opponente,
l'Avviso di Pagamento oppugnato in giudizio.
Difatti, in assenza di qualsivoglia contestazione a riguardo da parte di che CP_1 ben avrebbe potuto eccepire alcunché, e fornire la prova della data del recapito (a mezzo posta) del provvedimento, non è dato comprendere in virtù di quali evidenze il giudice di prime cure abbia rilevato il mancato rispetto del termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione.
In ogni caso, l'appellante ha esibito la documentazione di tracciamento del recapito postale dell'Avviso di Pagamento, che attesta (fuor di ogni dubbio) la tempestività dell'impugnativa, con la conseguente riforma del decisum del primo giudice e il potere-dovere, per il giudice d'appello, di esaminare il merito dell'opposizione.
3. merito della lite.
L'appello della è fondato nei termini e Parte_2 limiti appresso evidenziati. ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 301,31 applicando, CP_1 sul canone OSAP di € 200,87 la maggiorazione (pari al 50%) di € 100,44, in ragione pagina 4 di 7 dell'illegittima occupazione del suolo pubblico riscontrata, in via di Panico n. 15/A, per la superficie di 1,80 metri quadri, come si intende dalla Tabella (A) allegata all'Avviso di
Pagamento impugnato in giudizio.
Difatti, dalla medesima Tabella (A) si evince che il canone OSAP di € 200,87 sia stato ottenuto moltiplicando per 31 giorni (di occupazione) la “tariffa unitaria” di € 3,24/die/metro quadro, a sua volta moltiplicata per i metri quadri di superficie occupata (1,80, arrotondati a 2, in applicazione dell'art. 18 Regolamento OSP di ), sì come calcolata dagli agenti CP_1 accertatori della (€ 3,24 x 2 x 31= € 200,88). Parte_3
La superficie di 1,80 metri quadri è sicuramente la sommatoria delle superfici di 0,90 metri quadri che nel Verbale di Accertamento n. 3861-3969/2015, unico menzionato nell'Avviso di Pagamento impugnato in giudizio, vengono indicate occupate dalle fioriere rilevate nella zona antistante l'ingresso dell'esercizio commerciale (di ristorazione) in titolarità della società appellante;
difatti, nel medesimo verbale, ove si rappresenta la presenza di altri elementi tassabili, l'unica contestazione relativa all'occupazione di suolo pubblico è testualmente riferita alle “due fioriere di mq. 0,90 cadauna”.
A tal proposito, giova rilevare per incidens che non rileva, ai fini del presente giudizio, che le “due fioriere di mq. 0,90 cadauna” compaiano anche in altro Verbale di Accertamento redatto all'esito del medesimo sopralluogo, non avendosi evidenza alcuna, né documentazione a riprova, che per il medesimo fatto in contestazione sia stato emesso altro provvedimento d'intimazione.
Orbene l'appellante ha sostenuto che le fioriere in questione, avendo dimensioni di 0,30 x
0,30 metri lineari, potessero occupare esclusivamente la superficie di 0,09 metri quadri ciascuna (in effetti così dice l'aritmetica, perché 0,30 x 0,30 dà il risultato di 0,09 - metri quadri).
A tal proposito, si è trincerata dietro alla fidefacenza del Verbale di CP_1
Accertamento; il tribunale deve dissentire, in coerenza con le indicazioni della Corte nomofilattica, dalle cui indicazioni non v'è ragione di discostarsi.
In particolare, viene condivisibilmente affermato: «il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di
pagina 5 di 7 avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di "piena prova" delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale)» (così Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10376; in termini
Cass. Sez. 3, 06/10/2016, n. 20025; v. ancora Cass. Sez. 1, 13/06/2000, n. 8020: «lo stato di consistenza dell'immobile, redatto, ai sensi dell'art. 71 della legge n. 2359 del 1865, dai tecnici comunali nell'ambito della procedura espropriativa, non costituisce atto dotato della pubblica fede, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.; sicché il giudice può con ogni mezzo accertare la misura della superficie dell'immobile espropriato, senza necessità che il menzionato atto sia impugnato con querela di falso»).
Ciò posto, poiché l'odierna appellante ha esibito, sin dalla fase amministrativa, documentazione fotografica da cui si evince che le fioriere di che trattasi avessero in realtà le dimensioni di 0,30x 0,30 ciascuna, quindi la superficie di 0,09 metri quadri, e poiché la circostanza non risulta minimamente considerata in sede amministrativa, né contestata in giudizio, deve darsi per pacifico (art. 115 c.p.c.) che la superficie complessivamente occupata al momento dell'accesso degli Agenti accertatori fosse pari a 0,18 metri quadri (0,09 x 2), ossia
1/10 di quanto erroneamente riportato nel Verbale di Accertamento.
Entro tali termini deve quindi accogliersi l'opposizione, dovendosi ridurre ad 1/10
l'importo della sanzione (indennità) irrogata, non risultando (per converso) giuridicamente rilevanti le ulteriori circostanze evidenziate nell'opposizione.
Difatti, la normativa di riferimento (Regolamento OSP sì come modificato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 75/2010) non attribuisce rilievo all'entità dell'occupazione, bensì alla circostanza (non contestata) che essa sia idonea a sottrarre porzioni di suolo pubblico all'uso della collettività; la medesima normativa è parimenti indifferente alle ragioni che avrebbero motivato il gestore del locale ristorante alla collocazione delle fioriere, nell'area antistante all'ingresso.
In conclusione, in riforma della sentenza appellata e a modifica dell'Avviso di Pagamento impugnato dall'opponente, la sanzione relativa all'occupazione di suolo pubblico consumata pagina 6 di 7 dall'attrice, con la collocazione di due fioriere di mt. 0,30 x 0,30 (per la superficie di complessivi 0,18 metri quadri, da arrotondare a 0,20 ex art. 18 Regolamento OSP di
[...]
), va rideterminata in € 30,13. CP_1
In tali termini va provveduto come in dispositivo;
la rilevante riduzione dell'importo della sanzione, rispetto a quella comminata da e l'esito complessivo della lite CP_1 giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado tra le parti.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla Parte_1
e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 17135/2020, depositata il
[...]
19/10/2020 del Giudice di Pace di CP_1
• accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione all'Avviso di Pagamento dell'indennità di occupazione abusiva emesso da prot. CP_1
CA/2019/216565 del 15/11/2019 e, a modifica del provvedimento impugnato, condanna la per l'occupazione Parte_1 di suolo pubblico contestata con Verbale di Accertamento n. 3861-3969/2015, al pagamento della somma di € 30,13, oltre interessi dal dì della presente sentenza al saldo;
- dichiara le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti.
Roma, 16 luglio 2025 il giudice
SS IM
pagina 7 di 7