Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10685
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Sentenza 16 luglio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Seconda Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società esercente attività di ristorazione (parte appellante) avverso l'Avviso di Pagamento emesso dal Comune (parte appellata) per l'occupazione abusiva di suolo pubblico. L'appellante aveva impugnato l'avviso, che intimava il pagamento di € 314,00, derivante da un Verbale di Accertamento relativo all'occupazione di aree pubbliche mediante fioriere, tenda, insegne e altri elementi. Le censure sollevate dall'appellante riguardavano la genericità e l'incomprensibilità della motivazione dell'avviso di pagamento, la presunta doppia contestazione per le medesime fioriere, un errore aritmetico nel calcolo della superficie occupata dalle fioriere, la finalità delle fioriere di mantenere sgombra l'area di accesso e la natura della tenda non configurabile come occupazione di suolo pubblico. In primo grado, il Giudice di Pace aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per tardività. L'appellante, nel costituirsi, ha contestato la decisione di primo grado, producendo documentazione attestante la tempestività dell'opposizione e riproponendo nel merito le proprie difese. L'amministrazione comunale resistente ha eccepito in rito l'inammissibilità del ricorso in primo grado, mentre nel merito ha sostenuto l'adeguatezza della motivazione dell'avviso e la fede privilegiata del verbale di accertamento.

Il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l'appello, riformando la sentenza di primo grado. In via pregiudiziale, ha ritenuto erronea la declaratoria di intempestività dell'opposizione, dato che l'appellante aveva fornito prova della tempestiva proposizione dell'atto introduttivo, e l'amministrazione non aveva contestato né fornito prova contraria sulla data di notifica. Nel merito, il Tribunale ha accolto la censura relativa all'errore nel calcolo della superficie occupata dalle fioriere. Pur riconoscendo la fede privilegiata del verbale di accertamento per quanto attiene ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ha ritenuto che le misurazioni delle dimensioni delle fioriere potessero essere infirmate da prova contraria. Sulla base della documentazione fotografica prodotta dall'appellante, attestante che le fioriere avessero dimensioni di 0,30x0,30 metri ciascuna (per una superficie totale di 0,18 mq, arrotondati a 0,20 mq ai sensi del Regolamento Occupazione Suolo Pubblico), il Tribunale ha rideterminato l'indennità di occupazione abusiva in € 30,13, corrispondente a 1/10 dell'importo originariamente intimato. Le ulteriori contestazioni relative alla doppia contestazione, alla finalità delle fioriere e alla natura della tenda sono state ritenute non giuridicamente rilevanti ai fini del decidere, in quanto la normativa di riferimento attribuisce rilievo all'occupazione in sé, indipendentemente dalle sue dimensioni o dalle motivazioni del gestore. Le spese del doppio grado sono state compensate integralmente, data la parziale soccombenza e la significativa riduzione dell'importo sanzionatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10685
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 10685
    Data del deposito : 16 luglio 2025

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