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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/06/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 509/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 509 del ruolo generale dell'anno 2022 tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in località Parte_1 C.F._1
Pagadelana, elettivamente domiciliata in Lanusei presso lo studio dell'avv. Gemma Demuro, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo, ricorrente
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._2
in località Pagadelana snc, provvisoriamente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei del 23 aprile 2025, elettivamente domiciliato in
Lanusei presso lo studio dell'Avv. M. Gabriella Sulis, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva e di costituzione, resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi e affidamento minori– materia famiglia.
**
Conclusioni:
pagina 1 di 17 Nell'interesse di (note di trattazione scritta dell'11 marzo 2025): Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lanusei adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione, richiesta istruttoria e conclusione reietta, sospeso ogni giudizio sul merito e sulle spese ed in parziale riforma della ordinanza istruttoria datata 17.09.2024, ammettere e dare corso alla prova per interpello e testi dedotta nell'interesse di;
Parte_1
in via principale ed in ogni caso,
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , mandando Controparte_1 Parte_1
assolta dalla domanda di addebito della separazione formulata da . Parte_1 Controparte_1
In via principale,
2. disporre che i Figli e siano affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori con stabile collocazione presso la madre in Bari Sardo;
Parte_1
3. disporre il diritto del padre di tenere i Figli con sé secondo il seguente calendario e, con particolare riguardo al GL , nel rispetto della volontà da quest'ultimo manifestata: Per_1
4. starà con i Figli e a settimane alterne dalle ore 16.00 del Controparte_1 Per_1 Per_2
venerdì, quando egli li preleverà dalla casa materna, sino al lunedì mattina alle ore 8.30 quando egli li accompagnerà a scuola;
nei giorni in cui non vi saranno le lezioni, il padre avrà cura di riaccompagnare i Figli nella casa materna entro le ore 9.00 del lunedì;
5. , nella settimana in cui i Figli trascorreranno il week end con la madre, starà con i Controparte_1
Figli il mercoledì dall'uscita di scuola (o comunque dalle ore 16.00 nei pomeriggi in cui non si terranno le lezioni) sino al giorno successivo (giovedì) alle ore 8.30, quando egli avrà cura di accompagnare i Figli a scuola;
nel giorno in cui non vi saranno le lezioni, il padre avrà cura di riaccompagnare i Figli nella casa materna entro le ore 9.00;
6. , nella settimana in cui i Figli trascorreranno il week end con lui, pranzerà con i Controparte_1
Figli nella giornata del lunedì allorquando i ragazzi verranno da lui presi all'uscita di scuola (o alle ore 13.30, nelle giornate in cui non si terranno le lezioni) e riaccompagnati entro le ore 16.00 a casa della madre;
7. quanto alle vacanze natalizie. I Bambini trascorreranno con un genitore il periodo dalle ore 16.00 del 23 dicembre alle ore 16.00 del 30 dicembre, e con l'altro genitore il periodo dalle ore 16.00 del 30 dicembre alle ore 16.00 del 06 gennaio. Con alternanza di un genitore all'altro di anno in anno;
8. quanto alle vacanze pasquali. I Bambini trascorreranno con un genitore il periodo dalle ore 09.00 del sabato sino alle ore 9.00 del lunedì di pasquetta, e con l'altro genitore il periodo dalle ore 9.00 del lunedì di pasquetta alle ore 21.00 del martedì. Con alternanza di un genitore all'altro di anno in anno;
pagina 2 di 17
9. quanto al periodo estivo (cioè dalla fine dell'anno scolastico all'inizio dell'anno scolastico successivo). I Bambini trascorreranno con il padre due settimane – non consecutive – da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno. Durante queste citate due settimane rimarrà sospeso il regime di visita ordinario, che riprenderà al cessare del periodo di vacanza continuativo con il padre.
E così con la madre;
10. quanto a tutto l'anno solare. e allorquando la loro madre sarà impegnata nel Per_1 Per_2
lavoro o in altre incombenze, staranno con i nonni materni;
11. quanto a tutto l'anno solare. e allorquando il loro padre sarà impegnato nel Per_1 Per_2
lavoro o in altre incombenze, staranno con la madre e/o i nonni materni;
12. quanto a tutto l'anno solare. Il regime del diritto di visita del padre sarà comunque attuato tenendo primieramente conto delle esigenze scolastiche dei Bambini. Il genitore che terrà con sé i Figli garantirà il contatto telefonico di questi ultimi con l'altro genitore una volta al giorno ed ogni qual volta i Bambini ne facciano richiesta;
13. disporre che il giorno del compleanno del genitore i Bambini trascorrano la giornata con il genitore che compie gli anni. Ciò a prescindere ed in deroga alle giornate di visita stabilite secondo il calendario che precede, calendario che per il resto non subirà modifica alcuna;
14. disporre che i Bambini trascorrano la giornata del loro compleanno con il genitore in turno.
L'altro genitore si intratterrà con il GL per due ore da concordare tra i genitori almeno tre giorni prima tramite comunicazione telefonica o messaggio WhatsApp;
15. disporre che i genitori possano modificare il regime di visita dei Figli e in Per_1 Per_2
presenza di eccezionali esigenze lavorative degli stessi, sempre e solo previo accordo anche telefonico;
16. disporre che corrisponda a , quale contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei Figli e , la somma mensile di € 600,00 (seicento//00) o Persona_1 Persona_2
quella maggiore e diversa che il Tribunale riterrà di giustizia. Ciò entro il giorno 05 di ogni mese e con rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat e con decorrenza dalla data di cessazione della convivenza (gennaio 2021) o, in via subordinata, di deposito del ricorso per separazione;
17. disporre che l'assegno unico (o comunque le eventuali future e diverse provvidenze previste a sostegno della prole) venga richiesto e percepito per entrambi i Figli da , con Parte_1
decorrenza dalla data di deposito del ricorso per separazione o dalla diversa data che il Tribunale riterrà di giustizia;
18. disporre che le spese straordinarie per i Figli e siano sopportate da Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori nella misura della metà ciascuno, previa elencazione delle stesse. Le spese
pagina 3 di 17 straordinarie dovranno essere previamente condivise e concordate da entrambi i genitori, giustificate da idonea documentazione e rapportate alla concreta condizione economica dei genitori stessi. Con decorrenza dalla cessazione della convivenza (gennaio 2021) o, in via subordinata, dalla data di deposito del presente ricorso. Con applicazione del Protocollo CNF 29.11.2017 denominato “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei Figli nelle causa di diritto familiare”;
19. assegnare in via esclusiva a la casa di abitazione in Bari Sardo alla località Parte_1
Pagadelana, unitamente alle sue pertinenze e a quanto nell'immobile contenuto, dove la ricorrente continuerà a vivere con i Figli e . Persona_1 Persona_2
In via principale e di garanzia,
20. disporre che presti idonea garanzia personale mediante fideiussione, concessa da Controparte_1
istituto bancario o assicurativo e a sue spese, in favore di al fine di assicurare la Parte_1 soddisfazione delle ragioni di in ordine all'adempimento degli obblighi di Parte_1
mantenimento dei figli con particolare ma non esclusivo riguardo alla contribuzione alle spese straordinarie, rimasta inadempiuta nel corso del giudizio, e ciò nella misura di almeno 5.000,00 euro o nel diverso importo che l'Ill.mo Tribunale di Lanusei riterrà di giustizia.
In via di ulteriore gradato subordine,
21. nella eventualità in cui il Tribunale si determini a disporre che l'assegno unico (o comunque le eventuali future e diverse provvidenze previste a sostegno della prole) venga richiesto e percepito per entrambi i Figli da entrambi i genitori in pari misura, debba corrispondere a Controparte_1
, quale contributo per il mantenimento dei Figli e , la Parte_1 Persona_1 Persona_2 somma mensile di € 750,00 (settecentocinquanta//00) o quella maggiore e diversa che il Tribunale riterrà di giustizia. Ciò entro il giorno 05 di ogni mese e con rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat e con decorrenza dalla data di cessazione della convivenza (gennaio 2021) o, in via subordinata, di deposito del presente ricorso.
In ogni caso,
22. disporre che il regime del diritto di visita del padre con i Figli sia comunque attuato tenendo primieramente conto delle esigenze scolastiche e amicali dei Figli e nel rispetto della volontà dei Figli;
23. disporre che il padre, allorquando tenga con sé i Bambini, curi lo studio e si assicuri che gli stessi facciano i compiti assegnati dagli insegnanti;
pagina 4 di 17 24. disporre che le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei minori siano assunte nell'esclusivo interesse dei Figli e, con particolare riguardo alla scuola e allo sport, secondo le inclinazioni dei Figli stessi.
Ed in ogni caso,
25. adottare ogni provvedimento reputato opportuno per garantire ai Figli e Persona_1 Per_2
un equilibrato sviluppo psico-fisico-emotivo, compatibilmente alle necessarie esigenze legate alla
[...] crescita, all'istruzione ed all'educazione dei medesimi, e un dignitoso tenore di vita;
26. rigettare ogni avversa e contraria domanda;
27. con vittoria delle competenze legali del presente giudizio, oltre spese forfettarie, spese esenti, CPA ed IVA come per legge”.
Nell'interesse di (note di trattazione scritta del 10 marzo 2025): Controparte_1
“In via principale
1. disporre la separazione personale dei coniugi e con addebito Controparte_1 Parte_1
della stessa alla moglie, a causa della condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e ripetuta violazione degli stessi, autorizzandoli a continuare a vivere separati nel reciproco rispetto, pronunciando sentenza parziale sullo status, e ordinando gli adempimenti di legge al competente ufficio dello Stato Civile del Comune di competenza;
2. nulla disporre in ordine al mantenimento reciproco dei coniugi;
3. disporre l'affido dei minori e in modalità condivisa con collocazione Per_1 Persona_2
paritaria tra i genitori che inseriranno ognuno nel proprio stato di famiglia i due figli;
4. distribuire i tempi di permanenza con ciascuno dei genitori su base settimanale, per cui dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì successivo all'ingresso a scuola i bambini staranno alternativamente con uno o con l'altro genitore;
il genitore che con cui hanno passato la settimana il lunedì mattina porterà
a scuola i figli, che al termine delle lezioni troveranno l'altro genitore a prenderli. Durante le vacanze
– sia invernali che estive, o comunque quando non sono a scuola per qualsiasi altro motivo- il genitore con cui devono trascorrere la settimana li prende presso il domicilio dell'altro alle ore 9,00 del lunedì mattina e il lunedì successivo l'altro genitore li va a prendere sempre alle ore 9,00.
5. disporre che entrambi i genitori assumano, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli, tenendo conto di bisogni, inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi;
pagina 5 di 17
6. nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale, sita in Barisardo Loc. Pagadelana, di proprietà comune dei coniugi, stante la collocazione paritaria dei minori e l'autonomia abitativa delle parti;
7. nulla disporre in ordine all'assegno di mantenimento per i figli minori, stante l'affido condiviso con collocazione paritaria che prevede l'assolvimento degli obblighi genitoriali -anche in punto economico- in totale autonomia durante i periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi;
8. disporre che i figli minori siano liberi di frequentare i rispettivi rami parentali materno e paterno, come accade tutt'oggi;
9. disporre che i sig.ri e contribuiscano, nella misura del 50% Controparte_1 Parte_1
ciascuno a tutte le spese straordinarie, mediche (non rimborsabili dal SSN), scolastiche e ricreative, necessarie per i minori;
10. disporre che l'assegno familiare Unico/INPS venga richiesto e percepito al 50% da ciascun genitore per entrambi i figli, compresi gli eventuali arretrati.
In via subordinata
11. Disporre che la permanenza dei figli presso ciascun genitore avverrà secondo il seguente schema, periodo scolastico un fine settimana su due in alternanza con la madre o con il padre;
quando il padre trascorrerà con i figli il fine settimana dal venerdì alle 16,30 alle 8,30 del lunedì, li riprenderà con sé il giovedì dalle 16,30 fino alle 8,30 del venerdì; a seguire i figli staranno con la madre dal venerdì alle
16,30 alle 8,30 del lunedì successivo e li riprenderà con sé il giovedì dalle 16,00 fino alle 8,30 del venerdì; va precisato che il genitore presso il quale i bambini soggiornano avrà cura, salvo diversi accordi, di accompagnare/riprendere i figli a scuola, e ad eventuali attività extrascolastiche;
periodo estivo la turnazione seguirà il calendario del periodo scolastico ad eccezione dei periodi di permanenza di 2 settimane -anche non continuative- presso ciascun genitore, da comunicarsi entro il
30 giugno di ogni anno;
in occasione dei compleanni dei genitori, in deroga alla calendarizzazione sopra descritta, i figli trascorreranno con il festeggiato l'intera giornata dalle 8,30/9,00 alle
21,00/22,00; viceversa, i compleanni dei bambini verranno trascorsi con uno o con l'altro genitore alternativamente;
il tutto sempre tenendo conto della volontà e delle esigenze dei bambini e degli impegni scolastici e ricreativi, nonché di particolari e motivate esigenze familiari o lavorative dei genitori che dovranno essere concordate fra loro;
in ogni caso, quando un genitore ha con sé i bambini, dovrà garantire almeno una telefonata al giorno, eventualmente anche in videochiamata, all'altro genitore, sempre nel rispetto della riservatezza di ciascuno;
il genitore con cui i bambini
pagina 6 di 17 devono iniziare il “turno” deve occuparsi di andarli a prendere, salvo eccezioni per giustificati impedimenti;
11. mantenere fermo quanto richiesto ai precedenti capi da 1 . a 3 . e da 5 . a 10 . delle presenti conclusioni.
In via ulteriormente subordinata
12. disporre l'affidamento dei figli minori in modalità condivisa ma con collocazione prevalente presso il padre;
Controparte_1
13. disporre l'assegnazione dell'appartamento familiare, al piano superiore dell'immobile coniugale in
Loc. Pagadelana a Barisardo, all'RÙ che vi abiterà con i figli;
14. disporre che corrisponda ad una somma mensile di euro 200,00 Parte_1 Controparte_1
-o quella diversa che il Giudice riterrà di giustizia- a titolo di mantenimento dei figli minori;
somma che dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata secondo legge;
15. disporre che eserciti il diritto-dovere di tenere i figli con sé secondo il calendario Parte_1
che meglio potrà essere individuato dal Giudice anche in base agli orari di lavoro della stessa;
16. mantenere fermo quanto richiesto ai precedenti capi 1, 5, 8, 9, 10 delle presenti conclusioni.
In ogni caso: -con il rigetto delle contrarie avverse pretese e con vittoria di spese e competenze oltre oneri di legge;
visto il provvedimento da parte del C.O.A. di Lanusei di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, già nel presente atto si anticipa che all'esito della causa verrà depositata apposita istanza di liquidazione dei compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione del 22 novembre 2022, ha dedotto di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 24 maggio 2008 in Bari Sardo, annotato nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, parte II, Serie B, anno 2008, optando per il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione erano nati due figli, (29 Per_1
settembre 2010) e (18 ottobre 2016), entrambi minorenni e non autosufficienti alla data di Per_2
presentazione del ricorso.
La ricorrente ha dedotto che, nonostante i suoi tentativi di ricostruire la famiglia, era venuta meno l'unione coniugale e che i coniugi erano separati di fatto dal mese di gennaio 2021.
pagina 7 di 17 La stessa ha dedotto di occuparsi da sola della cura dei figli, non avendo il marito mai contribuito economicamente al loro mantenimento, limitandosi a condurre i figli durante il fine settimana presso l'abitazione della sua famiglia di origine in Maracalagonis, senza concordarlo con la moglie.
Ancora, ha dichiarato di lavorare come ostetrica alle dipendenze della Asl Ogliastra, ma di percepire uno stipendio ridotto a causa della doppia cessione del quinto avendo contratto un prestito per l'acquisto di un'autovettura (BMW X3) e per le spese di manutenzione della casa familiare.
La ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Il resistente ha contestato gli addebiti mossi nei suoi confronti dalla ricorrente;
ha ricondotto la causa della crisi coniugale al progressivo allontanamento affettivo della , la quale, per dedicarsi Pt_1
prioritariamente agli impegni personali e lavorativi, avrebbe trascurato i figli, dei quali si sarebbe occupato quasi interamente il padre, anche economicamente. RÙ ha dedotto che la ricorrente avrebbe abbandonato il tetto coniugale per poi farvi ritorno e concordare con il resistente la reciproca suddivisione degli spazi abitativi.
Lo stesso ha assunto di possedere il titolo di tecnico agrario e di avere sempre lavorato, provvedendo ai fabbisogni della famiglia;
al momento dell'introduzione del giudizio lavorava “alla giornata” ed era in attesa di reperire una nuova occupazione.
Il ricorrente ha concordato con l'affidamento condiviso dei figli, ma con collocazione paritaria presso entrambi i genitori;
ha domandato l'addebito della separazione a carico della . Pt_1
Ha concluso come sopra riportato.
In fase istruttoria, il minore , figlio più grande della coppia, è stato sentito più volte dal Per_1
Giudice per meglio valutare la regolamentazione del diritto di visita e la collocazione sua e del fratello
Per_2
Con ordinanza del 26 aprile 2023 sono stati adottati i provvedimenti provvisori, con i quali i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, sono state regolamentate le modalità di permanenza dei figli con entrambi i genitori, ai quali gli stessi sono stati affidati congiuntamente, con permanenza prevalente presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa familiare ed è stato posto a carico del padre un assegno di mantenimento per i minori nella misura complessiva di euro 200,00 mensili da versare entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Detti provvedimenti sono stati modificati e parzialmente integrati con ordinanza del 21 novembre 2023,
a seguito di una seconda audizione di . Per_1
La causa è stata istruita con documenti e l'audizione delle parti e del minore . Per_1
***
pagina 8 di 17 Sull'addebito della separazione.
ha formulato domanda di addebito della separazione in capo alla , responsabile Controparte_1 Pt_1
di aver tenuto una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio: la stessa si sarebbe allontanata dalla casa familiare nel gennaio 2021, disinteressandosi totalmente dei figli che sarebbero rimasti con il solo padre. Sarebbe tornata in famiglia solo nel dicembre 2022. E' stata dedotta anche la violazione del dovere di fedeltà.
La ricorrente ha contestato la condotta ascrittagli dal marito, negando di avere mai abbandonato il tetto coniugale;
ha dedotto la non chiarezza dei fatti contestati.
La domanda di addebito deve essere rigettata.
Per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'addebito della separazione, occorre accertare se l'irreversibile crisi del rapporto coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno dei coniugi, che consapevolmente abbia posto in essere comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Occorre verificare se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti denunciati e l'intollerabilità della convivenza ovvero se la violazione dei doveri dell'art. 143 c.c. sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa.
Grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri di cui all'art. 143 c.c., sia l'efficacia causale rispetto all'intollerabilità della convivenza (ordinanza Cass. Civ. n.16691 del 5/08/2020).
Vero è che l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo una violazione di un obbligo matrimoniale, potrebbe essere comportamento di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione poiché importa l'impossibilità della convivenza tra i coniugi e, eventualmente, la risoluzione della crisi che possa essere in itinere. Detto allontanamento, tuttavia, potrebbe essere stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero potrebbe intervenire in un momento in cui la prosecuzione della convivenza sia già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta, quindi, sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale.
CP_ Il Collegio osserva che nel costituirsi in giudizio parte resistente ha collocato temporalmente l'inizio della crisi coniugale nell'anno 2019, con un allontanamento affettivo progressivo della moglie, la quale avrebbe modificato totalmente le proprie abitudini di vita. Nel gennaio 2021, Parte_1
pagina 9 di 17 avrebbe deciso di trasferirsi dal piano superiore della casa familiare al bilocale seminterrato “per un periodo di riflessione” (memoria difensiva del 20 giugno 2023); sarebbe successivamente rientrata a vivere con i figli, a fronte dell'allontanamento concordato dell'RÙ.
Da quanto sopra emerge con ragionevole certezza che la affectio maritalis sia venuta meno progressivamente, in un arco di tempo di due anni, che a decorrere dal 2019 avrebbe portato la ricorrente, nel 2021, alla scelta di allontanarsi da casa. E' importante precisare però che detto
“abbandono” - non provato allo stato - sarebbe consistito nel trasferimento temporaneo della nel Pt_1 piano sottostante all'abitazione: la stessa sarebbe, quindi, rimasta a vivere nello stesso stabile, solo nel seminterrato. Ipotizzando che la circostanza corrisponda al vero, il Collegio ritiene che detto comportamento non possa qualificarsi come “abbandono” del tetto coniugale quanto come un momento di riflessione e pausa della ricorrente, rispetto ad una progressiva disaffezione al compagno, cominciata nel 2019 come da RÙ ammesso. Si deve ritenere, quindi, che dopo due anni di progressivo distacco, il trasferimento temporaneo sia il riflesso della crisi coniugale e non l'elemento scatenante della stessa.
Ancora, parte resistente ha denunciato l'infedeltà della ricorrente, da valutarsi come violazione dei doveri ex art. 143 c.c. La contestazione è assolutamente generica non essendo dedotto in quali termini
(tempi, modi) la avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale. La prova sul punto è stata Pt_1
dichiarata inammissibile perché generica: il marito non avrebbe avuto conoscenza diretta della relazione ma de relato, per quanto riferito da due amiche della moglie anni dopo. La relazione, in ogni caso, sarebbe iniziata nel 2021, quindi all'esito del distacco di cui si è detto sopra.
Ad avviso del Collegio manca ogni prova non solo della violazione dell'obbligo di fedeltà ma del rapporto causa-effetto che la giurisprudenza chiede di accertare e valutare per riconoscere l'addebito della separazione. CP_ Per le ragioni tutte di cui sopra, la domanda di addebito della separazione proposta da deve essere rigettata.
Sull'affidamento dei figli.
Parte ricorrente ha chiesto l'affidamento congiunto dei due figli minorenni con collocazione prevalente presso sé stessa. Il resistente ha chiesto invece l'affidamento condiviso ma con collocazione paritaria dei figli presso entrambi i genitori ovvero con collocazione prevalente presso il padre.
Per meglio valutare l'interesse dei minori, nel corso dell'istruttoria il G.I. ha proceduto all'audizione del figlio in tre distinte occasioni, rispettivamente in data 3 aprile 2023, 12 ottobre 2023 e 28 Per_1
marzo 2024. Sin dal primo colloquio si è mostrato maturo, riflessivo e dotato di piena Per_1
capacità di discernimento;
ha dichiarato di essersi sentito amato da entrambi i genitori, ma ha pagina 10 di 17 manifestato una preferenza per un'organizzazione più stabile e meno frammentata della propria routine quotidiana. In tale fase ha descritto positivamente la convivenza con la madre e con il fratellino evidenziando anche il forte legame con i nonni materni. Nel secondo ascolto, richiesto Per_2
espressamente dal minore, è emersa una condizione emotiva più fragile: ha riferito un Per_1 crescente senso di “sballottamento” tra i due genitori, indicando come fonte di disagio l'eccessiva alternanza nei tempi di permanenza. Ha manifestato il bisogno di continuità e di sentirsi stabilmente radicato nell'abitazione materna, che percepiva come la “propria casa”, anche in virtù della vicinanza ai nonni e alla rete di relazioni familiari e scolastiche. Ha inoltre proposto un nuovo calendario di visite con week-end alternati e un solo rientro settimanale dal padre. Il Tribunale, riconoscendo la maturità del minore e valorizzando le sue indicazioni, ha disposto con ordinanza del 21 novembre 2023 il collocamento prevalente di e del fratellino presso la madre, ritenendo che tale Per_1 Per_2 soluzione garantisse maggiore stabilità, continuità affettiva e benessere psicologico. L'evoluzione del pensiero del minore è stata attentamente seguita dal Tribunale, che ha progressivamente adeguato le proprie decisioni in coerenza con il superiore interesse dei figli minori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., privilegiando soluzioni capaci di tutelarne l'equilibrio emotivo e il diritto a una crescita serena.
Nell'agosto 2024, ha presentato una istanza di modifica urgente delle modalità di Parte_1
visita segnalando che il padre aveva lasciato il figlio allora di sette anni, da solo in automobile Per_2
durante il proprio turno di lavoro notturno presso una struttura ricettiva. Il Tribunale, ritenendo tale condotta gravemente pregiudizievole per l'incolumità e il benessere del minore, ha stabilito che possa tenere con sé i figli a condizione che non sia impegnato in attività lavorative, Controparte_1
ovvero - se impegnato - che i minori siano affidati ai nonni paterni. In mancanza di tali condizioni, i bambini devono rimanere con la madre.
Deve considerarsi che dall'adozione dell'ultimo provvedimento di regolamentazione del diritto di visita, modificato secondo le indicazioni espresse da , è trascorso un lasso di tempo Per_1
significativo durante il quale i tempi e i modi di visita del padre si sono ragionevolmente consolidati.
Il Collegio ritiene che detta stabilità e ripetitività dell'organizzazione abbia garantito ai ragazzi un quadro relazionale certo e rassicurante, tanto che non ha più chiesto di essere sentito per Per_1
manifestare disagi e criticità.
All'esito di quanto sopra, ritenuto di confermare lo status quo consolidatosi nel tempo, il Collegio dispone che e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocati Per_1 Per_2
prevalentemente presso la madre.
Il diritto di visita del padre è articolato secondo il seguente calendario:
pagina 11 di 17 Quanto al periodo scolastico.
e staranno con il padre per fine settimana alternati al mese, con pernottamento, a Per_1 Per_2
decorrere dalle ore 16,00 del venerdì sino al lunedì mattina, quando il padre li riaccompagnerà a scuola o a casa, entro le ore 10,00, quando per qualunque motivo i minori non debbano andare a scuola.
Nella medesima settimana in cui il fine settimana sarà di competenza del padre, successiva a quella in cui trascorreranno il fine settimana con la madre, i figli pranzeranno con il padre nella giornata del lunedì, stando con lui dall'uscita da scuola, o da orario corrispondente nel caso in cui gli stessi non vadano a scuola quel giorno, sino alle ore 16,00.
Nella settimana successiva, il cui fine settimana sarà di competenza della madre, i figli staranno con il padre dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina, quando lo stesso li riaccompagnerà a scuola o a casa, entro le ore 10,00, ove per qualunque motivo gli stessi non debbano andare a scuola.
Nelle giornate in cui si recherà a caccia con , previo consenso della madre, Controparte_1 Per_1
starà con i nonni paterni, ove questi si rechino a Bari Sardo dal loro luogo di residenza, in caso Per_2
contrario, a casa della madre.
Quando sarà impegnata nel lavoro o in altri incombenti, e staranno Parte_1 Per_1 Per_2
con i nonni materni, che abitano nella casa a fianco a quella della . Pt_1
Quanto alle vacanze natalizie, pasquali, il periodo estivo ed i compleanni.
I minori trascorreranno con il padre una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre (compresi) e dal 1° gennaio al 7 gennaio (compresi), nonché tre giorni durante le vacanze pasquali, affinché, ad anni alterni, gli stessi trascorrano con uno dei genitori la Pasqua e con l'altro la Pasquetta.
Durante il periodo estivo (cioè dalla fine dell'anno scolastico all'inizio dell'anno scolastico successivo), i figli trascorreranno con il padre e con la madre due intere settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno.
Durante tali due settimane rimarrà sospeso il regime di visita e permanenza ordinario che riprenderà al cessare del periodo di vacanza continuativo con il padre o con la madre.
In tutti i periodi dell'anno il genitore che terrà con sé i figli garantirà il contatto telefonico di questi ultimi con l'altro genitore una volta al giorno ed ogni qual volta i figli ne facciano esplicita richiesta.
Il giorno del compleanno del genitore, i minori trascorreranno la giornata con il genitore che compie gli anni, a prescindere ed in deroga alle giornate di visita stabilite secondo il calendario che precede, che, per il resto, non subirà modifiche.
pagina 12 di 17 I minori trascorrano la giornata del loro compleanno, alternativamente di anno in anno, con l'uno o con l'altro genitore, a prescindere dai turni stabiliti in via ordinaria. In ogni caso, e Per_1 Per_2 trascorreranno insieme i rispettivi compleanni. L'altro genitore potrà stare con i minori per almeno due ore nella stessa giornata, salvo che il genitore con cui i minori trascorreranno la giornata non decida di andare fuori.
I genitori concorderanno le eventuali modifiche del calendario che si rendano necessarie, in via eccezionale, per motivi di lavoro, di salute o altra ragione.
I genitori favoriranno la frequentazione dei bambini con i rispettivi nonni e concorderanno, tenuto conto della volontà di , l'eventuale partecipazione dello stesso alle battute di caccia con il Per_1 padre. Dovrà essere concordato, altresì, l'esercizio da parte di dell'attività di pesca Per_1
subacquea.
Le parti sottoporranno a questo Giudice le loro eventuali difficoltà e, in particolare, dell'RÙ a rispettare il calendario di cui sopra in relazione ai propri impegni lavorativi, soggetti spesso a turnazione.
Inoltre, si precisa che: CP_
- potrà tenere con sé i figli, come sopra stabilito, solo se in tali giorni ed orari lo stesso CP_1
non sarà impegnato sul lavoro altrimenti potrà lasciare con i nonni paterni;
Per_2
- quando i minori staranno con la madre, il padre potrà chiamarli una volta al giorno, salva esplicita richiesta degli stessi di ulteriori contatti. , poiché dotato di un proprio telefono cellulare, potrà Per_1
chiamare il padre autonomamente quando vorrà e così che sta comunque crescendo e al Per_2
momento in cui sarà dotato di proprio telefono;
- i minori svolgeranno i compiti, integralmente, con il padre, nei fine settimana e nelle giornate in cui staranno con lui;
- in caso di malattia o altri impedimenti dei minori o del padre a stare con i figli nelle giornate di sua spettanza, ove si tratti di impegni non rinviabili e comunque straordinari, si recupereranno le giornate, per entrambi i minori, nella settimana successiva o comunque in quella in cui si ripristineranno le ordinarie condizioni. I genitori avranno l'accortezza di ripristinare, appena possibile, l'ordinario calendario caratterizzato anche dal fatto che entrambi i minori staranno con il padre insieme, atteso lo stretto rapporto tra di loro, nelle giornate di sua competenza.
I genitori comunicheranno direttamente fra di loro, eventualmente mediante l'applicazione whattsapp o simili, senza, in alcun modo e per nessuna ragione, coinvolgere i minori;
pagina 13 di 17 - eviterà di presentarsi a casa di nei giorni e in orari diversi da quelli Controparte_1 Parte_1
stabiliti e di chiamare i figli troppo spesso mentre saranno con la madre. tollererà Parte_1
eventuali piccoli scostamenti degli orari di prelievo dei minori da casa o di rientro a casa. Entrambi, nel caso in cui non si possa rispettare il calendario per impegni dell'uno o dell'altro o dei ragazzi, dovranno avvisarsi tempestivamente e concordare l'eventuale recupero della giornata persa.
Rispetto a , la regolamentazione del diritto di visita di cui sopra terrà conto della sua volontà, Per_1
trattandosi di ragazzo ormai adolescente, che ha dimostrato una particolare maturità ed equilibrio nell'affrontare la separazione. Tempi ed orari potranno essere variati in accordo con lo stesso e previa comunicazione all'altro genitore.
Sull'assegnazione della casa familiare.
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, dove la stessa attualmente abita con i figli minorenni. Per contro, il resistente nulla ha dedotto sul punto.
L'assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi risponde all'esigenza di assicurare continuità alla preesistente organizzazione abitativa nell'interesse esclusivo dei minori, “tutelandone
l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano” (Cass. Civ., 10 aprile 2019, n. 9990.)
Considerato che:
- la ricorrente abita da sola nella casa familiare insieme ai figli minori ormai da lungo tempo (dicembre
2022), e l'assegnazione provvisoria è stata data con ordinanza del 21 novembre 2023, mai modificata sul punto;
- il resistente ha dichiarato di essersi stabilito presso un'abitazione autonoma e distinta rispetto alla pertinenza della suddetta casa, dove si era originariamente appoggiato a seguito della separazione di fatto;
- la collocazione prevalente di e è disposta in favore della madre, con cui gli stessi Per_1 Per_2
prevalentemente rimangono a vivere;
la casa familiare sita in località Pagadelana, Bari Sardo (OG) resta assegnata a che vi Parte_1
resterà a vivere con i figli.
E' appena il caso di rilevare che l'assegnazione della casa familiare non incide in alcun modo sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, essendo disposta nel solo ed esclusivo interesse dei figli.
Sull'assegno di mantenimento pagina 14 di 17 Parte ricorrente ha chiesto che venisse posto, a carico del resistente, l'obbligo al versamento di un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a euro 750,00 (ovvero euro 600,00 con riconoscimento dell'assegno unico alla sola madre).
Il resistente ha chiesto, in caso di affidamento condiviso con collocazione paritaria, che nulla venisse disposto in merito all'assegno di mantenimento o, in caso di affidamento esclusivo al padre, un assegno di euro 200,00 a carico della madre.
All'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 26 aprile 2023, è stato riconosciuto in favore dei figli e a carico del resistente un assegno di mantenimento pari a euro 200,000 mensili complessivi, così motivato “Tenuto conto della attuale diversa entità del reddito dei coniugi ma anche del fatto che
terrà con sé i bambini per minor tempo, pare congruo disporre che l' Controparte_1 CP_1
corrisponda a , quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli e Parte_1 Per_1
, la somma complessiva mensile di € 200,00 entro il giorno 05 di ogni mese e con Persona_2 rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat”.
All'esito dell'istruttoria il Collegio ritiene di disporre un aumento dell'assegno mensile a euro 250,00 complessivo, con attribuzione dell'assegno unico in favore della sola , collocataria principale dei Pt_1
figli.
CP_ In primis deve considerarsi che nelle more del giudizio, la condizione economica del sig. risulta sicuramente migliorata rispetto a quanto valutato dal G.I. nel 2023.
Egli ha, infatti, svolto attività lavorativa in modo costante, seppur con carattere stagionale o agricolo, beneficiando nei periodi di inattività dell'indennità di disoccupazione.
Lo stesso ha rilevato in più occasioni di aver dovuto “ricostruire” un suo spazio abitativo con costi consistenti anche per accogliere in maniera adeguata i figli (spese per la cameretta, ad esempio); circostanza sicuramente vera ma che, tuttavia, si deve ritenere ormai superata, con costi che non possono essere tenuti in considerazione oltre e non possono incidere per valutare il quantum del mantenimento da porsi a suo carico per il futuro.
Inoltre, dalla documentazione prodotta in corso di causa emergono incongruenze tra quanto dichiarato
CP_ dal sig. in ordine alla propria condizione economica e gli elementi oggettivi risultanti dalla documentazione in atti. In particolare, emergono dati che lasciano ragionevolmente ritenere l'esistenza di una capacità reddituale superiore a quella formalmente rappresentata e derivante da lavoro in nero: nell'estratto conto del 2023 vi sono versamenti di somme in contanti, anche se non elevate (60/200 euro) e negli estratti dei vari anni non risultano spese documentate per il pagamento di utenze domestiche né per un affitto di immobile. Eppure, il resistente ha più volte rilevato di aver dovuto pagina 15 di 17 ricercare una nuova abitazione (in Bari Sardo) per sé e per i suoi figli, con costi di arredo e sistemazione. Non è mai emerso che l'abitazione di cui dispone oggi sia stata data in comodato d'uso CP_ gratuito, per cui deve ritenersi ragionevolmente che paghi un canone di locazione;
di detto pagamento non vi è traccia negli estratti conto.
CP_ Questo Collegio ritiene che il dato si possa spiegare considerando la disponibilità da parte di di somme in contanti che sono usate per le spese del quotidiano, le utenze, l'affitto.
D'altronde, lo stesso resistente ha ammesso di svolgere lavori “a giornata” con cui in passato avrebbe mantenuto in larga parte la famiglia;
attività non tracciabili, che fanno presumere la percezione di redditi non fiscalmente dichiarati.
CP_ I dati di cui sopra fanno ritenere che la capacità reddituale effettiva del sig. sia superiore a quella rappresentata, con un reddito non pari a quello della ricorrente – percepito questo in maniera costante – ma sicuramente superiore al dichiarato.
Il miglioramento della situazione economica e l'esistenza di una capacità di reddito maggiore rispetto a quella considerata nei provvedimenti provvisori del 2023 (per la scarsità di documentazione in atti) giustificano un aumento del contributo al mantenimento nella misura di euro 250,00 complessivi al mese. Il Collegio dispone altresì il pagamento dell'assegno unico interamente in favore della madre, considerando la collocazione prevalente dei ragazzi.
La domanda della ricorrente che vorrebbe un mantenimento pari a euro 600,00 non può essere accolta dovendo considerarsi detta cifra eccessiva per le possibilità del resistente, considerando che lo stesso deve comunque sostenere spese per l'immobile in cui vive e ospita i ragazzi.
Le spese straordinarie sono poste a carico delle parti nella misura del 50%.
Sulle spese di causa CP_ Si ritiene di porre le spese di causa a carico del resistente a fronte del rigetto della domanda di
CP_ addebito e della collocazione paritaria dei figli;
domande sulle quali ha insistito sino alla conclusione del giudizio nonostante che lo stesso avesse espresso la volontà di una Per_1
collocazione prevalente presso la madre con diritto di visita in termini ridotti del padre, da lui stesso indicati.
Le spese sono ridotte di 1/3 considerando, tuttavia, che le somme richieste dalla a titolo di Pt_1
mantenimento non sono sicuramente congrue rispetto al reddito del resistente che ha sicuramente incontrato delle difficoltà economiche consistenti nello stabilirsi ed organizzarsi fuori dalla casa di famiglia. Dette richieste hanno ragionevolmente escluso e/o limitato la possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa.
pagina 16 di 17 Le spese si liquidano ai sensi del DM 147/2022, valore di causa indeterminato (complessità bassa), valori del tariffario medi per la fase di studio ed introduttiva;
valori tra minimi e medi per la fase istruttoria avendo il Tribunale proceduto solo all'audizione di e tuttavia avendo le parti Per_1
disposto varie memorie integrative in dette fasi;
minimi per la fase conclusionale a fronte di una istruttoria non complessa che ha portato al richiamo di difese già ampiamente espletate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- pronunciata già la separazione personale tra e con sentenza del 21 Parte_1 Controparte_1
dicembre 2023 n. 311/2023;
- rigetta la domanda di addebito proposta da;
Controparte_1
- assegna la casa coniugale, sita in Bari Sardo in località Pagadelana, ad che vi rimarrà Parte_1
a vivere con i figli;
- affida i figli minorenni e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
- disciplina le modalità di visita del padre come riportato in parte motiva;
- pone a carico di un assegno di mantenimento in favore dei figli di complessivi euro Controparte_1
250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- dispone che l'assegno unico sia percepito interamente da;
Parte_1
- pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie nella misura del 50%;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 3.900,00 per compensi professionali oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 509 del ruolo generale dell'anno 2022 tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in località Parte_1 C.F._1
Pagadelana, elettivamente domiciliata in Lanusei presso lo studio dell'avv. Gemma Demuro, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo, ricorrente
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._2
in località Pagadelana snc, provvisoriamente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei del 23 aprile 2025, elettivamente domiciliato in
Lanusei presso lo studio dell'Avv. M. Gabriella Sulis, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva e di costituzione, resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi e affidamento minori– materia famiglia.
**
Conclusioni:
pagina 1 di 17 Nell'interesse di (note di trattazione scritta dell'11 marzo 2025): Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lanusei adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione, richiesta istruttoria e conclusione reietta, sospeso ogni giudizio sul merito e sulle spese ed in parziale riforma della ordinanza istruttoria datata 17.09.2024, ammettere e dare corso alla prova per interpello e testi dedotta nell'interesse di;
Parte_1
in via principale ed in ogni caso,
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , mandando Controparte_1 Parte_1
assolta dalla domanda di addebito della separazione formulata da . Parte_1 Controparte_1
In via principale,
2. disporre che i Figli e siano affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori con stabile collocazione presso la madre in Bari Sardo;
Parte_1
3. disporre il diritto del padre di tenere i Figli con sé secondo il seguente calendario e, con particolare riguardo al GL , nel rispetto della volontà da quest'ultimo manifestata: Per_1
4. starà con i Figli e a settimane alterne dalle ore 16.00 del Controparte_1 Per_1 Per_2
venerdì, quando egli li preleverà dalla casa materna, sino al lunedì mattina alle ore 8.30 quando egli li accompagnerà a scuola;
nei giorni in cui non vi saranno le lezioni, il padre avrà cura di riaccompagnare i Figli nella casa materna entro le ore 9.00 del lunedì;
5. , nella settimana in cui i Figli trascorreranno il week end con la madre, starà con i Controparte_1
Figli il mercoledì dall'uscita di scuola (o comunque dalle ore 16.00 nei pomeriggi in cui non si terranno le lezioni) sino al giorno successivo (giovedì) alle ore 8.30, quando egli avrà cura di accompagnare i Figli a scuola;
nel giorno in cui non vi saranno le lezioni, il padre avrà cura di riaccompagnare i Figli nella casa materna entro le ore 9.00;
6. , nella settimana in cui i Figli trascorreranno il week end con lui, pranzerà con i Controparte_1
Figli nella giornata del lunedì allorquando i ragazzi verranno da lui presi all'uscita di scuola (o alle ore 13.30, nelle giornate in cui non si terranno le lezioni) e riaccompagnati entro le ore 16.00 a casa della madre;
7. quanto alle vacanze natalizie. I Bambini trascorreranno con un genitore il periodo dalle ore 16.00 del 23 dicembre alle ore 16.00 del 30 dicembre, e con l'altro genitore il periodo dalle ore 16.00 del 30 dicembre alle ore 16.00 del 06 gennaio. Con alternanza di un genitore all'altro di anno in anno;
8. quanto alle vacanze pasquali. I Bambini trascorreranno con un genitore il periodo dalle ore 09.00 del sabato sino alle ore 9.00 del lunedì di pasquetta, e con l'altro genitore il periodo dalle ore 9.00 del lunedì di pasquetta alle ore 21.00 del martedì. Con alternanza di un genitore all'altro di anno in anno;
pagina 2 di 17
9. quanto al periodo estivo (cioè dalla fine dell'anno scolastico all'inizio dell'anno scolastico successivo). I Bambini trascorreranno con il padre due settimane – non consecutive – da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno. Durante queste citate due settimane rimarrà sospeso il regime di visita ordinario, che riprenderà al cessare del periodo di vacanza continuativo con il padre.
E così con la madre;
10. quanto a tutto l'anno solare. e allorquando la loro madre sarà impegnata nel Per_1 Per_2
lavoro o in altre incombenze, staranno con i nonni materni;
11. quanto a tutto l'anno solare. e allorquando il loro padre sarà impegnato nel Per_1 Per_2
lavoro o in altre incombenze, staranno con la madre e/o i nonni materni;
12. quanto a tutto l'anno solare. Il regime del diritto di visita del padre sarà comunque attuato tenendo primieramente conto delle esigenze scolastiche dei Bambini. Il genitore che terrà con sé i Figli garantirà il contatto telefonico di questi ultimi con l'altro genitore una volta al giorno ed ogni qual volta i Bambini ne facciano richiesta;
13. disporre che il giorno del compleanno del genitore i Bambini trascorrano la giornata con il genitore che compie gli anni. Ciò a prescindere ed in deroga alle giornate di visita stabilite secondo il calendario che precede, calendario che per il resto non subirà modifica alcuna;
14. disporre che i Bambini trascorrano la giornata del loro compleanno con il genitore in turno.
L'altro genitore si intratterrà con il GL per due ore da concordare tra i genitori almeno tre giorni prima tramite comunicazione telefonica o messaggio WhatsApp;
15. disporre che i genitori possano modificare il regime di visita dei Figli e in Per_1 Per_2
presenza di eccezionali esigenze lavorative degli stessi, sempre e solo previo accordo anche telefonico;
16. disporre che corrisponda a , quale contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei Figli e , la somma mensile di € 600,00 (seicento//00) o Persona_1 Persona_2
quella maggiore e diversa che il Tribunale riterrà di giustizia. Ciò entro il giorno 05 di ogni mese e con rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat e con decorrenza dalla data di cessazione della convivenza (gennaio 2021) o, in via subordinata, di deposito del ricorso per separazione;
17. disporre che l'assegno unico (o comunque le eventuali future e diverse provvidenze previste a sostegno della prole) venga richiesto e percepito per entrambi i Figli da , con Parte_1
decorrenza dalla data di deposito del ricorso per separazione o dalla diversa data che il Tribunale riterrà di giustizia;
18. disporre che le spese straordinarie per i Figli e siano sopportate da Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori nella misura della metà ciascuno, previa elencazione delle stesse. Le spese
pagina 3 di 17 straordinarie dovranno essere previamente condivise e concordate da entrambi i genitori, giustificate da idonea documentazione e rapportate alla concreta condizione economica dei genitori stessi. Con decorrenza dalla cessazione della convivenza (gennaio 2021) o, in via subordinata, dalla data di deposito del presente ricorso. Con applicazione del Protocollo CNF 29.11.2017 denominato “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei Figli nelle causa di diritto familiare”;
19. assegnare in via esclusiva a la casa di abitazione in Bari Sardo alla località Parte_1
Pagadelana, unitamente alle sue pertinenze e a quanto nell'immobile contenuto, dove la ricorrente continuerà a vivere con i Figli e . Persona_1 Persona_2
In via principale e di garanzia,
20. disporre che presti idonea garanzia personale mediante fideiussione, concessa da Controparte_1
istituto bancario o assicurativo e a sue spese, in favore di al fine di assicurare la Parte_1 soddisfazione delle ragioni di in ordine all'adempimento degli obblighi di Parte_1
mantenimento dei figli con particolare ma non esclusivo riguardo alla contribuzione alle spese straordinarie, rimasta inadempiuta nel corso del giudizio, e ciò nella misura di almeno 5.000,00 euro o nel diverso importo che l'Ill.mo Tribunale di Lanusei riterrà di giustizia.
In via di ulteriore gradato subordine,
21. nella eventualità in cui il Tribunale si determini a disporre che l'assegno unico (o comunque le eventuali future e diverse provvidenze previste a sostegno della prole) venga richiesto e percepito per entrambi i Figli da entrambi i genitori in pari misura, debba corrispondere a Controparte_1
, quale contributo per il mantenimento dei Figli e , la Parte_1 Persona_1 Persona_2 somma mensile di € 750,00 (settecentocinquanta//00) o quella maggiore e diversa che il Tribunale riterrà di giustizia. Ciò entro il giorno 05 di ogni mese e con rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat e con decorrenza dalla data di cessazione della convivenza (gennaio 2021) o, in via subordinata, di deposito del presente ricorso.
In ogni caso,
22. disporre che il regime del diritto di visita del padre con i Figli sia comunque attuato tenendo primieramente conto delle esigenze scolastiche e amicali dei Figli e nel rispetto della volontà dei Figli;
23. disporre che il padre, allorquando tenga con sé i Bambini, curi lo studio e si assicuri che gli stessi facciano i compiti assegnati dagli insegnanti;
pagina 4 di 17 24. disporre che le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei minori siano assunte nell'esclusivo interesse dei Figli e, con particolare riguardo alla scuola e allo sport, secondo le inclinazioni dei Figli stessi.
Ed in ogni caso,
25. adottare ogni provvedimento reputato opportuno per garantire ai Figli e Persona_1 Per_2
un equilibrato sviluppo psico-fisico-emotivo, compatibilmente alle necessarie esigenze legate alla
[...] crescita, all'istruzione ed all'educazione dei medesimi, e un dignitoso tenore di vita;
26. rigettare ogni avversa e contraria domanda;
27. con vittoria delle competenze legali del presente giudizio, oltre spese forfettarie, spese esenti, CPA ed IVA come per legge”.
Nell'interesse di (note di trattazione scritta del 10 marzo 2025): Controparte_1
“In via principale
1. disporre la separazione personale dei coniugi e con addebito Controparte_1 Parte_1
della stessa alla moglie, a causa della condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e ripetuta violazione degli stessi, autorizzandoli a continuare a vivere separati nel reciproco rispetto, pronunciando sentenza parziale sullo status, e ordinando gli adempimenti di legge al competente ufficio dello Stato Civile del Comune di competenza;
2. nulla disporre in ordine al mantenimento reciproco dei coniugi;
3. disporre l'affido dei minori e in modalità condivisa con collocazione Per_1 Persona_2
paritaria tra i genitori che inseriranno ognuno nel proprio stato di famiglia i due figli;
4. distribuire i tempi di permanenza con ciascuno dei genitori su base settimanale, per cui dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì successivo all'ingresso a scuola i bambini staranno alternativamente con uno o con l'altro genitore;
il genitore che con cui hanno passato la settimana il lunedì mattina porterà
a scuola i figli, che al termine delle lezioni troveranno l'altro genitore a prenderli. Durante le vacanze
– sia invernali che estive, o comunque quando non sono a scuola per qualsiasi altro motivo- il genitore con cui devono trascorrere la settimana li prende presso il domicilio dell'altro alle ore 9,00 del lunedì mattina e il lunedì successivo l'altro genitore li va a prendere sempre alle ore 9,00.
5. disporre che entrambi i genitori assumano, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli, tenendo conto di bisogni, inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi;
pagina 5 di 17
6. nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale, sita in Barisardo Loc. Pagadelana, di proprietà comune dei coniugi, stante la collocazione paritaria dei minori e l'autonomia abitativa delle parti;
7. nulla disporre in ordine all'assegno di mantenimento per i figli minori, stante l'affido condiviso con collocazione paritaria che prevede l'assolvimento degli obblighi genitoriali -anche in punto economico- in totale autonomia durante i periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi;
8. disporre che i figli minori siano liberi di frequentare i rispettivi rami parentali materno e paterno, come accade tutt'oggi;
9. disporre che i sig.ri e contribuiscano, nella misura del 50% Controparte_1 Parte_1
ciascuno a tutte le spese straordinarie, mediche (non rimborsabili dal SSN), scolastiche e ricreative, necessarie per i minori;
10. disporre che l'assegno familiare Unico/INPS venga richiesto e percepito al 50% da ciascun genitore per entrambi i figli, compresi gli eventuali arretrati.
In via subordinata
11. Disporre che la permanenza dei figli presso ciascun genitore avverrà secondo il seguente schema, periodo scolastico un fine settimana su due in alternanza con la madre o con il padre;
quando il padre trascorrerà con i figli il fine settimana dal venerdì alle 16,30 alle 8,30 del lunedì, li riprenderà con sé il giovedì dalle 16,30 fino alle 8,30 del venerdì; a seguire i figli staranno con la madre dal venerdì alle
16,30 alle 8,30 del lunedì successivo e li riprenderà con sé il giovedì dalle 16,00 fino alle 8,30 del venerdì; va precisato che il genitore presso il quale i bambini soggiornano avrà cura, salvo diversi accordi, di accompagnare/riprendere i figli a scuola, e ad eventuali attività extrascolastiche;
periodo estivo la turnazione seguirà il calendario del periodo scolastico ad eccezione dei periodi di permanenza di 2 settimane -anche non continuative- presso ciascun genitore, da comunicarsi entro il
30 giugno di ogni anno;
in occasione dei compleanni dei genitori, in deroga alla calendarizzazione sopra descritta, i figli trascorreranno con il festeggiato l'intera giornata dalle 8,30/9,00 alle
21,00/22,00; viceversa, i compleanni dei bambini verranno trascorsi con uno o con l'altro genitore alternativamente;
il tutto sempre tenendo conto della volontà e delle esigenze dei bambini e degli impegni scolastici e ricreativi, nonché di particolari e motivate esigenze familiari o lavorative dei genitori che dovranno essere concordate fra loro;
in ogni caso, quando un genitore ha con sé i bambini, dovrà garantire almeno una telefonata al giorno, eventualmente anche in videochiamata, all'altro genitore, sempre nel rispetto della riservatezza di ciascuno;
il genitore con cui i bambini
pagina 6 di 17 devono iniziare il “turno” deve occuparsi di andarli a prendere, salvo eccezioni per giustificati impedimenti;
11. mantenere fermo quanto richiesto ai precedenti capi da 1 . a 3 . e da 5 . a 10 . delle presenti conclusioni.
In via ulteriormente subordinata
12. disporre l'affidamento dei figli minori in modalità condivisa ma con collocazione prevalente presso il padre;
Controparte_1
13. disporre l'assegnazione dell'appartamento familiare, al piano superiore dell'immobile coniugale in
Loc. Pagadelana a Barisardo, all'RÙ che vi abiterà con i figli;
14. disporre che corrisponda ad una somma mensile di euro 200,00 Parte_1 Controparte_1
-o quella diversa che il Giudice riterrà di giustizia- a titolo di mantenimento dei figli minori;
somma che dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata secondo legge;
15. disporre che eserciti il diritto-dovere di tenere i figli con sé secondo il calendario Parte_1
che meglio potrà essere individuato dal Giudice anche in base agli orari di lavoro della stessa;
16. mantenere fermo quanto richiesto ai precedenti capi 1, 5, 8, 9, 10 delle presenti conclusioni.
In ogni caso: -con il rigetto delle contrarie avverse pretese e con vittoria di spese e competenze oltre oneri di legge;
visto il provvedimento da parte del C.O.A. di Lanusei di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, già nel presente atto si anticipa che all'esito della causa verrà depositata apposita istanza di liquidazione dei compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione del 22 novembre 2022, ha dedotto di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 24 maggio 2008 in Bari Sardo, annotato nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, parte II, Serie B, anno 2008, optando per il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione erano nati due figli, (29 Per_1
settembre 2010) e (18 ottobre 2016), entrambi minorenni e non autosufficienti alla data di Per_2
presentazione del ricorso.
La ricorrente ha dedotto che, nonostante i suoi tentativi di ricostruire la famiglia, era venuta meno l'unione coniugale e che i coniugi erano separati di fatto dal mese di gennaio 2021.
pagina 7 di 17 La stessa ha dedotto di occuparsi da sola della cura dei figli, non avendo il marito mai contribuito economicamente al loro mantenimento, limitandosi a condurre i figli durante il fine settimana presso l'abitazione della sua famiglia di origine in Maracalagonis, senza concordarlo con la moglie.
Ancora, ha dichiarato di lavorare come ostetrica alle dipendenze della Asl Ogliastra, ma di percepire uno stipendio ridotto a causa della doppia cessione del quinto avendo contratto un prestito per l'acquisto di un'autovettura (BMW X3) e per le spese di manutenzione della casa familiare.
La ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Il resistente ha contestato gli addebiti mossi nei suoi confronti dalla ricorrente;
ha ricondotto la causa della crisi coniugale al progressivo allontanamento affettivo della , la quale, per dedicarsi Pt_1
prioritariamente agli impegni personali e lavorativi, avrebbe trascurato i figli, dei quali si sarebbe occupato quasi interamente il padre, anche economicamente. RÙ ha dedotto che la ricorrente avrebbe abbandonato il tetto coniugale per poi farvi ritorno e concordare con il resistente la reciproca suddivisione degli spazi abitativi.
Lo stesso ha assunto di possedere il titolo di tecnico agrario e di avere sempre lavorato, provvedendo ai fabbisogni della famiglia;
al momento dell'introduzione del giudizio lavorava “alla giornata” ed era in attesa di reperire una nuova occupazione.
Il ricorrente ha concordato con l'affidamento condiviso dei figli, ma con collocazione paritaria presso entrambi i genitori;
ha domandato l'addebito della separazione a carico della . Pt_1
Ha concluso come sopra riportato.
In fase istruttoria, il minore , figlio più grande della coppia, è stato sentito più volte dal Per_1
Giudice per meglio valutare la regolamentazione del diritto di visita e la collocazione sua e del fratello
Per_2
Con ordinanza del 26 aprile 2023 sono stati adottati i provvedimenti provvisori, con i quali i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, sono state regolamentate le modalità di permanenza dei figli con entrambi i genitori, ai quali gli stessi sono stati affidati congiuntamente, con permanenza prevalente presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa familiare ed è stato posto a carico del padre un assegno di mantenimento per i minori nella misura complessiva di euro 200,00 mensili da versare entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Detti provvedimenti sono stati modificati e parzialmente integrati con ordinanza del 21 novembre 2023,
a seguito di una seconda audizione di . Per_1
La causa è stata istruita con documenti e l'audizione delle parti e del minore . Per_1
***
pagina 8 di 17 Sull'addebito della separazione.
ha formulato domanda di addebito della separazione in capo alla , responsabile Controparte_1 Pt_1
di aver tenuto una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio: la stessa si sarebbe allontanata dalla casa familiare nel gennaio 2021, disinteressandosi totalmente dei figli che sarebbero rimasti con il solo padre. Sarebbe tornata in famiglia solo nel dicembre 2022. E' stata dedotta anche la violazione del dovere di fedeltà.
La ricorrente ha contestato la condotta ascrittagli dal marito, negando di avere mai abbandonato il tetto coniugale;
ha dedotto la non chiarezza dei fatti contestati.
La domanda di addebito deve essere rigettata.
Per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'addebito della separazione, occorre accertare se l'irreversibile crisi del rapporto coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno dei coniugi, che consapevolmente abbia posto in essere comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Occorre verificare se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti denunciati e l'intollerabilità della convivenza ovvero se la violazione dei doveri dell'art. 143 c.c. sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa.
Grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri di cui all'art. 143 c.c., sia l'efficacia causale rispetto all'intollerabilità della convivenza (ordinanza Cass. Civ. n.16691 del 5/08/2020).
Vero è che l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo una violazione di un obbligo matrimoniale, potrebbe essere comportamento di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione poiché importa l'impossibilità della convivenza tra i coniugi e, eventualmente, la risoluzione della crisi che possa essere in itinere. Detto allontanamento, tuttavia, potrebbe essere stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero potrebbe intervenire in un momento in cui la prosecuzione della convivenza sia già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta, quindi, sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale.
CP_ Il Collegio osserva che nel costituirsi in giudizio parte resistente ha collocato temporalmente l'inizio della crisi coniugale nell'anno 2019, con un allontanamento affettivo progressivo della moglie, la quale avrebbe modificato totalmente le proprie abitudini di vita. Nel gennaio 2021, Parte_1
pagina 9 di 17 avrebbe deciso di trasferirsi dal piano superiore della casa familiare al bilocale seminterrato “per un periodo di riflessione” (memoria difensiva del 20 giugno 2023); sarebbe successivamente rientrata a vivere con i figli, a fronte dell'allontanamento concordato dell'RÙ.
Da quanto sopra emerge con ragionevole certezza che la affectio maritalis sia venuta meno progressivamente, in un arco di tempo di due anni, che a decorrere dal 2019 avrebbe portato la ricorrente, nel 2021, alla scelta di allontanarsi da casa. E' importante precisare però che detto
“abbandono” - non provato allo stato - sarebbe consistito nel trasferimento temporaneo della nel Pt_1 piano sottostante all'abitazione: la stessa sarebbe, quindi, rimasta a vivere nello stesso stabile, solo nel seminterrato. Ipotizzando che la circostanza corrisponda al vero, il Collegio ritiene che detto comportamento non possa qualificarsi come “abbandono” del tetto coniugale quanto come un momento di riflessione e pausa della ricorrente, rispetto ad una progressiva disaffezione al compagno, cominciata nel 2019 come da RÙ ammesso. Si deve ritenere, quindi, che dopo due anni di progressivo distacco, il trasferimento temporaneo sia il riflesso della crisi coniugale e non l'elemento scatenante della stessa.
Ancora, parte resistente ha denunciato l'infedeltà della ricorrente, da valutarsi come violazione dei doveri ex art. 143 c.c. La contestazione è assolutamente generica non essendo dedotto in quali termini
(tempi, modi) la avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale. La prova sul punto è stata Pt_1
dichiarata inammissibile perché generica: il marito non avrebbe avuto conoscenza diretta della relazione ma de relato, per quanto riferito da due amiche della moglie anni dopo. La relazione, in ogni caso, sarebbe iniziata nel 2021, quindi all'esito del distacco di cui si è detto sopra.
Ad avviso del Collegio manca ogni prova non solo della violazione dell'obbligo di fedeltà ma del rapporto causa-effetto che la giurisprudenza chiede di accertare e valutare per riconoscere l'addebito della separazione. CP_ Per le ragioni tutte di cui sopra, la domanda di addebito della separazione proposta da deve essere rigettata.
Sull'affidamento dei figli.
Parte ricorrente ha chiesto l'affidamento congiunto dei due figli minorenni con collocazione prevalente presso sé stessa. Il resistente ha chiesto invece l'affidamento condiviso ma con collocazione paritaria dei figli presso entrambi i genitori ovvero con collocazione prevalente presso il padre.
Per meglio valutare l'interesse dei minori, nel corso dell'istruttoria il G.I. ha proceduto all'audizione del figlio in tre distinte occasioni, rispettivamente in data 3 aprile 2023, 12 ottobre 2023 e 28 Per_1
marzo 2024. Sin dal primo colloquio si è mostrato maturo, riflessivo e dotato di piena Per_1
capacità di discernimento;
ha dichiarato di essersi sentito amato da entrambi i genitori, ma ha pagina 10 di 17 manifestato una preferenza per un'organizzazione più stabile e meno frammentata della propria routine quotidiana. In tale fase ha descritto positivamente la convivenza con la madre e con il fratellino evidenziando anche il forte legame con i nonni materni. Nel secondo ascolto, richiesto Per_2
espressamente dal minore, è emersa una condizione emotiva più fragile: ha riferito un Per_1 crescente senso di “sballottamento” tra i due genitori, indicando come fonte di disagio l'eccessiva alternanza nei tempi di permanenza. Ha manifestato il bisogno di continuità e di sentirsi stabilmente radicato nell'abitazione materna, che percepiva come la “propria casa”, anche in virtù della vicinanza ai nonni e alla rete di relazioni familiari e scolastiche. Ha inoltre proposto un nuovo calendario di visite con week-end alternati e un solo rientro settimanale dal padre. Il Tribunale, riconoscendo la maturità del minore e valorizzando le sue indicazioni, ha disposto con ordinanza del 21 novembre 2023 il collocamento prevalente di e del fratellino presso la madre, ritenendo che tale Per_1 Per_2 soluzione garantisse maggiore stabilità, continuità affettiva e benessere psicologico. L'evoluzione del pensiero del minore è stata attentamente seguita dal Tribunale, che ha progressivamente adeguato le proprie decisioni in coerenza con il superiore interesse dei figli minori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., privilegiando soluzioni capaci di tutelarne l'equilibrio emotivo e il diritto a una crescita serena.
Nell'agosto 2024, ha presentato una istanza di modifica urgente delle modalità di Parte_1
visita segnalando che il padre aveva lasciato il figlio allora di sette anni, da solo in automobile Per_2
durante il proprio turno di lavoro notturno presso una struttura ricettiva. Il Tribunale, ritenendo tale condotta gravemente pregiudizievole per l'incolumità e il benessere del minore, ha stabilito che possa tenere con sé i figli a condizione che non sia impegnato in attività lavorative, Controparte_1
ovvero - se impegnato - che i minori siano affidati ai nonni paterni. In mancanza di tali condizioni, i bambini devono rimanere con la madre.
Deve considerarsi che dall'adozione dell'ultimo provvedimento di regolamentazione del diritto di visita, modificato secondo le indicazioni espresse da , è trascorso un lasso di tempo Per_1
significativo durante il quale i tempi e i modi di visita del padre si sono ragionevolmente consolidati.
Il Collegio ritiene che detta stabilità e ripetitività dell'organizzazione abbia garantito ai ragazzi un quadro relazionale certo e rassicurante, tanto che non ha più chiesto di essere sentito per Per_1
manifestare disagi e criticità.
All'esito di quanto sopra, ritenuto di confermare lo status quo consolidatosi nel tempo, il Collegio dispone che e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocati Per_1 Per_2
prevalentemente presso la madre.
Il diritto di visita del padre è articolato secondo il seguente calendario:
pagina 11 di 17 Quanto al periodo scolastico.
e staranno con il padre per fine settimana alternati al mese, con pernottamento, a Per_1 Per_2
decorrere dalle ore 16,00 del venerdì sino al lunedì mattina, quando il padre li riaccompagnerà a scuola o a casa, entro le ore 10,00, quando per qualunque motivo i minori non debbano andare a scuola.
Nella medesima settimana in cui il fine settimana sarà di competenza del padre, successiva a quella in cui trascorreranno il fine settimana con la madre, i figli pranzeranno con il padre nella giornata del lunedì, stando con lui dall'uscita da scuola, o da orario corrispondente nel caso in cui gli stessi non vadano a scuola quel giorno, sino alle ore 16,00.
Nella settimana successiva, il cui fine settimana sarà di competenza della madre, i figli staranno con il padre dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina, quando lo stesso li riaccompagnerà a scuola o a casa, entro le ore 10,00, ove per qualunque motivo gli stessi non debbano andare a scuola.
Nelle giornate in cui si recherà a caccia con , previo consenso della madre, Controparte_1 Per_1
starà con i nonni paterni, ove questi si rechino a Bari Sardo dal loro luogo di residenza, in caso Per_2
contrario, a casa della madre.
Quando sarà impegnata nel lavoro o in altri incombenti, e staranno Parte_1 Per_1 Per_2
con i nonni materni, che abitano nella casa a fianco a quella della . Pt_1
Quanto alle vacanze natalizie, pasquali, il periodo estivo ed i compleanni.
I minori trascorreranno con il padre una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre (compresi) e dal 1° gennaio al 7 gennaio (compresi), nonché tre giorni durante le vacanze pasquali, affinché, ad anni alterni, gli stessi trascorrano con uno dei genitori la Pasqua e con l'altro la Pasquetta.
Durante il periodo estivo (cioè dalla fine dell'anno scolastico all'inizio dell'anno scolastico successivo), i figli trascorreranno con il padre e con la madre due intere settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno.
Durante tali due settimane rimarrà sospeso il regime di visita e permanenza ordinario che riprenderà al cessare del periodo di vacanza continuativo con il padre o con la madre.
In tutti i periodi dell'anno il genitore che terrà con sé i figli garantirà il contatto telefonico di questi ultimi con l'altro genitore una volta al giorno ed ogni qual volta i figli ne facciano esplicita richiesta.
Il giorno del compleanno del genitore, i minori trascorreranno la giornata con il genitore che compie gli anni, a prescindere ed in deroga alle giornate di visita stabilite secondo il calendario che precede, che, per il resto, non subirà modifiche.
pagina 12 di 17 I minori trascorrano la giornata del loro compleanno, alternativamente di anno in anno, con l'uno o con l'altro genitore, a prescindere dai turni stabiliti in via ordinaria. In ogni caso, e Per_1 Per_2 trascorreranno insieme i rispettivi compleanni. L'altro genitore potrà stare con i minori per almeno due ore nella stessa giornata, salvo che il genitore con cui i minori trascorreranno la giornata non decida di andare fuori.
I genitori concorderanno le eventuali modifiche del calendario che si rendano necessarie, in via eccezionale, per motivi di lavoro, di salute o altra ragione.
I genitori favoriranno la frequentazione dei bambini con i rispettivi nonni e concorderanno, tenuto conto della volontà di , l'eventuale partecipazione dello stesso alle battute di caccia con il Per_1 padre. Dovrà essere concordato, altresì, l'esercizio da parte di dell'attività di pesca Per_1
subacquea.
Le parti sottoporranno a questo Giudice le loro eventuali difficoltà e, in particolare, dell'RÙ a rispettare il calendario di cui sopra in relazione ai propri impegni lavorativi, soggetti spesso a turnazione.
Inoltre, si precisa che: CP_
- potrà tenere con sé i figli, come sopra stabilito, solo se in tali giorni ed orari lo stesso CP_1
non sarà impegnato sul lavoro altrimenti potrà lasciare con i nonni paterni;
Per_2
- quando i minori staranno con la madre, il padre potrà chiamarli una volta al giorno, salva esplicita richiesta degli stessi di ulteriori contatti. , poiché dotato di un proprio telefono cellulare, potrà Per_1
chiamare il padre autonomamente quando vorrà e così che sta comunque crescendo e al Per_2
momento in cui sarà dotato di proprio telefono;
- i minori svolgeranno i compiti, integralmente, con il padre, nei fine settimana e nelle giornate in cui staranno con lui;
- in caso di malattia o altri impedimenti dei minori o del padre a stare con i figli nelle giornate di sua spettanza, ove si tratti di impegni non rinviabili e comunque straordinari, si recupereranno le giornate, per entrambi i minori, nella settimana successiva o comunque in quella in cui si ripristineranno le ordinarie condizioni. I genitori avranno l'accortezza di ripristinare, appena possibile, l'ordinario calendario caratterizzato anche dal fatto che entrambi i minori staranno con il padre insieme, atteso lo stretto rapporto tra di loro, nelle giornate di sua competenza.
I genitori comunicheranno direttamente fra di loro, eventualmente mediante l'applicazione whattsapp o simili, senza, in alcun modo e per nessuna ragione, coinvolgere i minori;
pagina 13 di 17 - eviterà di presentarsi a casa di nei giorni e in orari diversi da quelli Controparte_1 Parte_1
stabiliti e di chiamare i figli troppo spesso mentre saranno con la madre. tollererà Parte_1
eventuali piccoli scostamenti degli orari di prelievo dei minori da casa o di rientro a casa. Entrambi, nel caso in cui non si possa rispettare il calendario per impegni dell'uno o dell'altro o dei ragazzi, dovranno avvisarsi tempestivamente e concordare l'eventuale recupero della giornata persa.
Rispetto a , la regolamentazione del diritto di visita di cui sopra terrà conto della sua volontà, Per_1
trattandosi di ragazzo ormai adolescente, che ha dimostrato una particolare maturità ed equilibrio nell'affrontare la separazione. Tempi ed orari potranno essere variati in accordo con lo stesso e previa comunicazione all'altro genitore.
Sull'assegnazione della casa familiare.
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, dove la stessa attualmente abita con i figli minorenni. Per contro, il resistente nulla ha dedotto sul punto.
L'assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi risponde all'esigenza di assicurare continuità alla preesistente organizzazione abitativa nell'interesse esclusivo dei minori, “tutelandone
l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano” (Cass. Civ., 10 aprile 2019, n. 9990.)
Considerato che:
- la ricorrente abita da sola nella casa familiare insieme ai figli minori ormai da lungo tempo (dicembre
2022), e l'assegnazione provvisoria è stata data con ordinanza del 21 novembre 2023, mai modificata sul punto;
- il resistente ha dichiarato di essersi stabilito presso un'abitazione autonoma e distinta rispetto alla pertinenza della suddetta casa, dove si era originariamente appoggiato a seguito della separazione di fatto;
- la collocazione prevalente di e è disposta in favore della madre, con cui gli stessi Per_1 Per_2
prevalentemente rimangono a vivere;
la casa familiare sita in località Pagadelana, Bari Sardo (OG) resta assegnata a che vi Parte_1
resterà a vivere con i figli.
E' appena il caso di rilevare che l'assegnazione della casa familiare non incide in alcun modo sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, essendo disposta nel solo ed esclusivo interesse dei figli.
Sull'assegno di mantenimento pagina 14 di 17 Parte ricorrente ha chiesto che venisse posto, a carico del resistente, l'obbligo al versamento di un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a euro 750,00 (ovvero euro 600,00 con riconoscimento dell'assegno unico alla sola madre).
Il resistente ha chiesto, in caso di affidamento condiviso con collocazione paritaria, che nulla venisse disposto in merito all'assegno di mantenimento o, in caso di affidamento esclusivo al padre, un assegno di euro 200,00 a carico della madre.
All'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 26 aprile 2023, è stato riconosciuto in favore dei figli e a carico del resistente un assegno di mantenimento pari a euro 200,000 mensili complessivi, così motivato “Tenuto conto della attuale diversa entità del reddito dei coniugi ma anche del fatto che
terrà con sé i bambini per minor tempo, pare congruo disporre che l' Controparte_1 CP_1
corrisponda a , quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli e Parte_1 Per_1
, la somma complessiva mensile di € 200,00 entro il giorno 05 di ogni mese e con Persona_2 rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat”.
All'esito dell'istruttoria il Collegio ritiene di disporre un aumento dell'assegno mensile a euro 250,00 complessivo, con attribuzione dell'assegno unico in favore della sola , collocataria principale dei Pt_1
figli.
CP_ In primis deve considerarsi che nelle more del giudizio, la condizione economica del sig. risulta sicuramente migliorata rispetto a quanto valutato dal G.I. nel 2023.
Egli ha, infatti, svolto attività lavorativa in modo costante, seppur con carattere stagionale o agricolo, beneficiando nei periodi di inattività dell'indennità di disoccupazione.
Lo stesso ha rilevato in più occasioni di aver dovuto “ricostruire” un suo spazio abitativo con costi consistenti anche per accogliere in maniera adeguata i figli (spese per la cameretta, ad esempio); circostanza sicuramente vera ma che, tuttavia, si deve ritenere ormai superata, con costi che non possono essere tenuti in considerazione oltre e non possono incidere per valutare il quantum del mantenimento da porsi a suo carico per il futuro.
Inoltre, dalla documentazione prodotta in corso di causa emergono incongruenze tra quanto dichiarato
CP_ dal sig. in ordine alla propria condizione economica e gli elementi oggettivi risultanti dalla documentazione in atti. In particolare, emergono dati che lasciano ragionevolmente ritenere l'esistenza di una capacità reddituale superiore a quella formalmente rappresentata e derivante da lavoro in nero: nell'estratto conto del 2023 vi sono versamenti di somme in contanti, anche se non elevate (60/200 euro) e negli estratti dei vari anni non risultano spese documentate per il pagamento di utenze domestiche né per un affitto di immobile. Eppure, il resistente ha più volte rilevato di aver dovuto pagina 15 di 17 ricercare una nuova abitazione (in Bari Sardo) per sé e per i suoi figli, con costi di arredo e sistemazione. Non è mai emerso che l'abitazione di cui dispone oggi sia stata data in comodato d'uso CP_ gratuito, per cui deve ritenersi ragionevolmente che paghi un canone di locazione;
di detto pagamento non vi è traccia negli estratti conto.
CP_ Questo Collegio ritiene che il dato si possa spiegare considerando la disponibilità da parte di di somme in contanti che sono usate per le spese del quotidiano, le utenze, l'affitto.
D'altronde, lo stesso resistente ha ammesso di svolgere lavori “a giornata” con cui in passato avrebbe mantenuto in larga parte la famiglia;
attività non tracciabili, che fanno presumere la percezione di redditi non fiscalmente dichiarati.
CP_ I dati di cui sopra fanno ritenere che la capacità reddituale effettiva del sig. sia superiore a quella rappresentata, con un reddito non pari a quello della ricorrente – percepito questo in maniera costante – ma sicuramente superiore al dichiarato.
Il miglioramento della situazione economica e l'esistenza di una capacità di reddito maggiore rispetto a quella considerata nei provvedimenti provvisori del 2023 (per la scarsità di documentazione in atti) giustificano un aumento del contributo al mantenimento nella misura di euro 250,00 complessivi al mese. Il Collegio dispone altresì il pagamento dell'assegno unico interamente in favore della madre, considerando la collocazione prevalente dei ragazzi.
La domanda della ricorrente che vorrebbe un mantenimento pari a euro 600,00 non può essere accolta dovendo considerarsi detta cifra eccessiva per le possibilità del resistente, considerando che lo stesso deve comunque sostenere spese per l'immobile in cui vive e ospita i ragazzi.
Le spese straordinarie sono poste a carico delle parti nella misura del 50%.
Sulle spese di causa CP_ Si ritiene di porre le spese di causa a carico del resistente a fronte del rigetto della domanda di
CP_ addebito e della collocazione paritaria dei figli;
domande sulle quali ha insistito sino alla conclusione del giudizio nonostante che lo stesso avesse espresso la volontà di una Per_1
collocazione prevalente presso la madre con diritto di visita in termini ridotti del padre, da lui stesso indicati.
Le spese sono ridotte di 1/3 considerando, tuttavia, che le somme richieste dalla a titolo di Pt_1
mantenimento non sono sicuramente congrue rispetto al reddito del resistente che ha sicuramente incontrato delle difficoltà economiche consistenti nello stabilirsi ed organizzarsi fuori dalla casa di famiglia. Dette richieste hanno ragionevolmente escluso e/o limitato la possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa.
pagina 16 di 17 Le spese si liquidano ai sensi del DM 147/2022, valore di causa indeterminato (complessità bassa), valori del tariffario medi per la fase di studio ed introduttiva;
valori tra minimi e medi per la fase istruttoria avendo il Tribunale proceduto solo all'audizione di e tuttavia avendo le parti Per_1
disposto varie memorie integrative in dette fasi;
minimi per la fase conclusionale a fronte di una istruttoria non complessa che ha portato al richiamo di difese già ampiamente espletate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- pronunciata già la separazione personale tra e con sentenza del 21 Parte_1 Controparte_1
dicembre 2023 n. 311/2023;
- rigetta la domanda di addebito proposta da;
Controparte_1
- assegna la casa coniugale, sita in Bari Sardo in località Pagadelana, ad che vi rimarrà Parte_1
a vivere con i figli;
- affida i figli minorenni e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
- disciplina le modalità di visita del padre come riportato in parte motiva;
- pone a carico di un assegno di mantenimento in favore dei figli di complessivi euro Controparte_1
250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- dispone che l'assegno unico sia percepito interamente da;
Parte_1
- pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie nella misura del 50%;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 3.900,00 per compensi professionali oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
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