Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/02/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 11568 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]G.B. D'ALBERTIS 18 16143 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GAZZOLO ALESSANDRO (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
C.F. , nato a [...], il02/11/1975, Parte_2 C.F._3
residente in [...]G.B. D'ALBERTIS 18 16143 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BARRA CARACCIOLO ADOLFO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del ...
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 13.09.2003 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 2359/2024 emessa il 13.08.2024 da questo Tribunale di GENOVA e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in il dai Signori
Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative alla prole e agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
I pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra il Sig. , Parte_2
nato a [...] il [...] e la Sig.ra nata a [...] il 17 ottobre Parte_1 1974, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Genova;
II autorizzare il Sig. a vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri Parte_2 Per_1
compatibilmente con le esigenze ed i desiderata di . In via esemplificativa nel fermo Per_1
scolastico estivo disporre che potrà passare con ciascun genitore quindici giorni Per_1
anche consecutivi e nelle ferie natalizie dalle ore 18 del 24 dicembre alle ore 10 del 31 dicembre in alternanza al 31 dicembre al 6 gennaio
III porre a carico del Sig. assegno mensile quale contributo per il Parte_2
mantenimento del figlio di € 500,00 (cinquecento) rivalutabile annualmente Persona_2
da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico da eseguirsi su conto corrente intestato da Sig.ra avente IBAN [...]; Parte_1
IV porre a carico del Sig. , nella misura del 50% le spese straordinarie Parte_2
afferenti il figlio secondo la disciplina di cui al documento di orientamento Persona_2
uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del 15.09.2016, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato e successive eventuali integrazioni e/o modifiche, che i genitori si impegnano a rispettare;
V ordinare ad entrambi i coniugi il rispetto della altrui figura genitoriale;
VI a fronte del trasferimento eseguito dal Sig. a favore della Sig.ra con atto Pt_2 Pt_1
Notaio del 27 settembre 2024 Rep. 9435 - 9433 Racc 4110 la Sig.ra Per_3 Parte_1 anche ai sensi dell'art. 1273 c.c., si impegna a corrispondere l'intero importo ad oggi dovuto dai coniugi a NC ES (già Banco di San Giorgio) in forza del contratto di mutuo stipulato a rogito Notaio stipulato in data 30 settembre 2005 rep. n. 39364 Rac. Persona_4
16408, impegnandosi a tenere indenne il Sig. da ogni domanda del predetto Parte_2
istituto per qualsiasi ragione, titolo o pretesa derivante dal predetto contratto.
VII Il Sig. , correlativamente, si impegna a corrispondere alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
ediante bonifico sul conto corrente avente IBAN [...]
[...] entro il 5 di ogni mese e fino alla estinzione di detto mutuo l'importo mensile di € 350,00 a titolo di concorso al pagamento della rata mensile di mutuo di cui al rogito Notaio 16408 con
NC San Giorgio oggi ES San Paolo). VIII Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a che pretendente l'una dall'altra per nessuna ragione e/o titolo stante l'avvenuto adempimento delle pattuizioni convenute nella sentenza divorzile.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto
n. 423 parte II serie A Anno 2003) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Cis' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 07.02.2025
Il Giudice rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni