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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/10/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1711/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. TE LL Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. EM EN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1711/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 24 .09.2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
7.07.1975, residente in [...],
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28.12.1973, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta ed elettivamente domiciliati Persona_1 presso il suo studio sito in Pistoia, via delle Pappe n. 12, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 7 .09.2025 i signori e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 28 .08.2004 in Parte_2
UA (PT) e precisando che dall'unione sono nate le figlie (il 9.05.2006) e Per_2
(il 29.03.2010), la prima mag giorenne ma non economicamente indipendente, Per_3 essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione (r.g. n. 277/2023), conclusosi con decreto di omologazione n. 443/2023, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo rag giunto prevede quanto segue:
“1. I coniugi vivranno divorz iati portandosi reciproco rispetto in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro;
2. L'abitaz ione coniugale (intesa come casa del nucleo familiare), circostanza questa già presente al momento della separaz ione, non esiste più, essendosi le parti trasferite ognuna al proprio indirizzo in altri immobili.
Le figlie, purtuttavia, continueranno a vivere con la madre nell'immobile sito in Quar rata (PT) –
51039, alla Via Europa n. 396, ove hanno la residenza anagrafica;
3. Il marito verserà a titolo di mantenimento per le figlie € 200,00 ciascuna, il tutto per complessivi
€ 400/00 oltre al 50% delle spese straordinarie come identificate dal Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Pistoia ed il Tribu nale nell'Ottobre 2018.
A titolo esemplificativo si considerano spese straordinarie tutte le spese mediche non coperte dal
SSN, le specialistiche e per protesi ed apparecchi;
quelle scolastiche e per rette, spese sportive e di svago, subordinate al reciproco consenso;
4. La figlia minore TO sarà affidata ad entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità, ne cureranno l'educaz ione nell'esclusivo interesse della stessa e di comune accordo asseconderanno le scelte della prole in ambito scolastic o, sportivo e medico. , che ha compiuto Per_3
19 anni regolerà i rapporti di visita direttamente con il padre.
Le figlia TO, pur vivendo stabilmente con la madre, trascor rerà con il padre almeno un gior no a settimana il tutto nel pieno rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici della medesima, oltre che un week-end ogni 15 gior ni. Il fine settimana po trà iniz iare dal venerdì sera o dal sabato fino alla domenica da concordare liberamente tra le parti vista l'età e le esigenze delle figlie.
Gli orari ed i gior ni potranno subire ovviamente delle modifiche di volta in volta in base alle necessità lavorative dei genitori ed alle esigenze della minore e della mag giore prevedendo anche più gior ni presso il padre.
2 Le vacanze nataliz ie e pasquali saranno equamente ripartite tra i genitori stabilendo indicativamente almeno 2 gior ni a Natale, 1 gior ni a Pasqua e 15 gior ni durante le vacanze estive.
I coniugi si impegneranno a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza il genitore assente di eventuali per nottamenti in altre località quando hanno con sé la prole;
5. I coniugi fin da ora concordano di poter modificare il presente atto anche con scritture private, senza ricor rere al Tribunale;
6. I coniugi si danno assenso al rilascio del passaporto e al solo rilascio dei documenti di riconoscimento per i figli;
va da sé che se un genitore vuol portare la minore all'estero dovrà avere l'assenso dell'altro”.
Con decreto del 26.09.2025, il giudice delegato ha assegnato alle parti ter mine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, invitandole ad integrare la documentazione secondo le prescrizioni di cui all'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c.
Con nota denominata “Rettifica dati e nota di deposito” depositata in data 13.10.2025 le parti hanno depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e hanno chiarito che “al punto 4) delle condiz ioni (pag. 3), sono stati invertiti i nomi delle figlie, pertanto, in luogo di: <<
4. La figlia minore TO sarà affidata ad entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità, ne cureranno l'educaz ione nell'esclusivo interesse della stessa e di comune accordo asseconderanno le sce lte della prole in ambito scolastico, sportivo e medico. , che ha Per_3 compiuto 19 anni regolerà i rapporti di visita direttamente con il padre. Le figlia TO, pur vivendo stabilmente con la madre, trascor rerà con il padre almeno un gior no a settimana il tutto nel pieno rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici della medesima, oltre che un week -end ogni 15 gior ni. Il fine settimana po trà iniz iare dal venerdì sera o dal sabato fino alla domenica da concordare liberamente tra le parti vista l'età e le esigenze delle figlie>> è da intendersi <<
4. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori che ne condivideranno le relative Per_3 responsabilità, ne cureranno l'educaz ione nell'esclusivo interesse della stessa e di comune accordo asseconderanno le scelte della prole in ambito scolasti co, sportivo e medico. , che ha compiuto Per_2
19 anni regolerà i rapporti di visita direttamente con il padre. Le figlia , pur vivendo Per_3 stabilmente con la madre, trascor rerà con il padre almeno un gior no a settimana il tutto nel pieno rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici della medesima, oltre che un week -end ogni 15 gior ni. Il fine settimana potrà iniz iare dal venerdì sera o dal sabato fino alla domenica da concordare liberamente tra le parti vista l'età e le esigenze delle figlie>>”.
Lette le note scritte depositate dalle parti e acquisito il parere del pubblico ministero , la causa è stata riser vata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
3 Sussistono i presupposti di cui all'art. 47 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70. Pt_3
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota sc ritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue , conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori Parte_1
e o in data 28 .08.2004 in UA (PT), trascritto nei
[...] Per_4 Parte_2 registri degli atti di matrimonio del Comune di UA al n. 54, P.II serie A, anno
2004, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di UA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Giudice Il Presidente
EM EN TE LL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. TE LL Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. EM EN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1711/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 24 .09.2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
7.07.1975, residente in [...],
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28.12.1973, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta ed elettivamente domiciliati Persona_1 presso il suo studio sito in Pistoia, via delle Pappe n. 12, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 7 .09.2025 i signori e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 28 .08.2004 in Parte_2
UA (PT) e precisando che dall'unione sono nate le figlie (il 9.05.2006) e Per_2
(il 29.03.2010), la prima mag giorenne ma non economicamente indipendente, Per_3 essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione (r.g. n. 277/2023), conclusosi con decreto di omologazione n. 443/2023, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo rag giunto prevede quanto segue:
“1. I coniugi vivranno divorz iati portandosi reciproco rispetto in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro;
2. L'abitaz ione coniugale (intesa come casa del nucleo familiare), circostanza questa già presente al momento della separaz ione, non esiste più, essendosi le parti trasferite ognuna al proprio indirizzo in altri immobili.
Le figlie, purtuttavia, continueranno a vivere con la madre nell'immobile sito in Quar rata (PT) –
51039, alla Via Europa n. 396, ove hanno la residenza anagrafica;
3. Il marito verserà a titolo di mantenimento per le figlie € 200,00 ciascuna, il tutto per complessivi
€ 400/00 oltre al 50% delle spese straordinarie come identificate dal Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Pistoia ed il Tribu nale nell'Ottobre 2018.
A titolo esemplificativo si considerano spese straordinarie tutte le spese mediche non coperte dal
SSN, le specialistiche e per protesi ed apparecchi;
quelle scolastiche e per rette, spese sportive e di svago, subordinate al reciproco consenso;
4. La figlia minore TO sarà affidata ad entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità, ne cureranno l'educaz ione nell'esclusivo interesse della stessa e di comune accordo asseconderanno le scelte della prole in ambito scolastic o, sportivo e medico. , che ha compiuto Per_3
19 anni regolerà i rapporti di visita direttamente con il padre.
Le figlia TO, pur vivendo stabilmente con la madre, trascor rerà con il padre almeno un gior no a settimana il tutto nel pieno rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici della medesima, oltre che un week-end ogni 15 gior ni. Il fine settimana po trà iniz iare dal venerdì sera o dal sabato fino alla domenica da concordare liberamente tra le parti vista l'età e le esigenze delle figlie.
Gli orari ed i gior ni potranno subire ovviamente delle modifiche di volta in volta in base alle necessità lavorative dei genitori ed alle esigenze della minore e della mag giore prevedendo anche più gior ni presso il padre.
2 Le vacanze nataliz ie e pasquali saranno equamente ripartite tra i genitori stabilendo indicativamente almeno 2 gior ni a Natale, 1 gior ni a Pasqua e 15 gior ni durante le vacanze estive.
I coniugi si impegneranno a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza il genitore assente di eventuali per nottamenti in altre località quando hanno con sé la prole;
5. I coniugi fin da ora concordano di poter modificare il presente atto anche con scritture private, senza ricor rere al Tribunale;
6. I coniugi si danno assenso al rilascio del passaporto e al solo rilascio dei documenti di riconoscimento per i figli;
va da sé che se un genitore vuol portare la minore all'estero dovrà avere l'assenso dell'altro”.
Con decreto del 26.09.2025, il giudice delegato ha assegnato alle parti ter mine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, invitandole ad integrare la documentazione secondo le prescrizioni di cui all'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c.
Con nota denominata “Rettifica dati e nota di deposito” depositata in data 13.10.2025 le parti hanno depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e hanno chiarito che “al punto 4) delle condiz ioni (pag. 3), sono stati invertiti i nomi delle figlie, pertanto, in luogo di: <<
4. La figlia minore TO sarà affidata ad entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità, ne cureranno l'educaz ione nell'esclusivo interesse della stessa e di comune accordo asseconderanno le sce lte della prole in ambito scolastico, sportivo e medico. , che ha Per_3 compiuto 19 anni regolerà i rapporti di visita direttamente con il padre. Le figlia TO, pur vivendo stabilmente con la madre, trascor rerà con il padre almeno un gior no a settimana il tutto nel pieno rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici della medesima, oltre che un week -end ogni 15 gior ni. Il fine settimana po trà iniz iare dal venerdì sera o dal sabato fino alla domenica da concordare liberamente tra le parti vista l'età e le esigenze delle figlie>> è da intendersi <<
4. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori che ne condivideranno le relative Per_3 responsabilità, ne cureranno l'educaz ione nell'esclusivo interesse della stessa e di comune accordo asseconderanno le scelte della prole in ambito scolasti co, sportivo e medico. , che ha compiuto Per_2
19 anni regolerà i rapporti di visita direttamente con il padre. Le figlia , pur vivendo Per_3 stabilmente con la madre, trascor rerà con il padre almeno un gior no a settimana il tutto nel pieno rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici della medesima, oltre che un week -end ogni 15 gior ni. Il fine settimana potrà iniz iare dal venerdì sera o dal sabato fino alla domenica da concordare liberamente tra le parti vista l'età e le esigenze delle figlie>>”.
Lette le note scritte depositate dalle parti e acquisito il parere del pubblico ministero , la causa è stata riser vata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
3 Sussistono i presupposti di cui all'art. 47 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70. Pt_3
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota sc ritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue , conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori Parte_1
e o in data 28 .08.2004 in UA (PT), trascritto nei
[...] Per_4 Parte_2 registri degli atti di matrimonio del Comune di UA al n. 54, P.II serie A, anno
2004, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di UA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Giudice Il Presidente
EM EN TE LL
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