Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3538/2018
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Teresa Campana
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contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Marcello Carnovale
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FATTI DI CAUSA
CP_ Con ricorso depositato il 17.9.2018 parte ricorrente ha chiamato in giudizio deducendo di avere usufruito della indennità di disoccupazione dal 17.1.2007 al 17.11.2007; di avere ricevuto comunicazione, datata 21.3.2018, dell'indebito di € 6.237,00 relativo a tale prestazione “a causa della rioccupazione come lavoratore dipendente per più di cinque giornate”; di avere cessato in data
28.12.2006 il suo ultimo rapporto di lavoro dipendente come attestato da documentazione allegata al ricorso;
lamentando, dunque, l'illegittimità della richiesta restitutoria, previo ricorso amministrativo
Costituitasi la parte resistente, nel merito ha dedotto che in costanza di percezione del beneficio della disoccupazione -dal mese di febbraio del 2007- l'assistito ha maturato il diritto alla pensione IO, riconosciuto nel mese di gennaio 2008 con decorrenza retroattiva a far data dal febbraio
2007. In ragione dell'incompatibilità tra le due prestazioni, il resistente istituto ha proceduto all'azione di ripetizione dell'indennità in contesa, instando, dunque, per il rigetto dell'avverso ricorso.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente deve essere dichiarata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente che, pertanto, va accolta.
La disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c
È incontestato che parte ricorrente abbia fruito della prestazione di disoccupazione ordinaria, CP_ di cui l' ha chiesto la ripetizione. L'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento del pagamento della prestazione. Nel caso di specie
è pacifico tra le parti ed emerge dallo stesso provvedimento di ripetizione della somma che i pagamenti siano stati effettuati tra febbraio e novembre 2007 mentre la richiesta di ripetizione è stata azionata dal resistente a mezzo comunicazione datata 21 marzo 2018 e, quindi, oltre i dieci anni. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la CP_ disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell alla ripetizione di quanto indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale”
(Cass. n. 17404 del 17 novembre 2003).
Non ignora il giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione non scaturisce dalla mancanza degli elementi costitutivi del trattamento di disoccupazione ma dalla sua incompatibilità con il successivo riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, sebbene il fatto sia stato solo allegato CP_ ma non documentato dall'
In ogni caso, anche a voler accettare la prospettazione del resistente circa la concomitante percezione di trattamenti incompatibili, deve osservarsi che, in tema di indebito sopravvenuto la
Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che: “L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito,
è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".” Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità granitica, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
Inoltre, il regime di incompatibilità non potrebbe operare in un momento diverso da quello dell'erogazione, posto che, solo nel caso in cui una prestazione sia stata erogata, determina, nel presupposto dell'opzione per il trattamento economicamente più favorevole, l'obbligo di restituzione di quello incompatibile.
In ragione di tanto, è certamente fondata l'eccezione di prescrizione stante il decorso del termine decennale dal momento della liquidazione fino alla missiva del 21 marzo 2018, in assenza di prova di validi atti interruttivi medio tempore intervenuti.
Ed infatti, con riferimento alla nota datata 31 luglio 2013, deve osservarsi che, in assenza dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, non può ritenersi perfezionata la conoscenza legale dell'atto ai sensi dell'art. 1335 c.c., non potendosi ritenere sufficiente la notifica risultante dall'attestazione di non chiara provenienza denominata “cruscotto di postalizzazione”.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione comporta l'assorbimento delle ulteriori CP_ doglianze e determina l'irripetibilità della somma rivendicata dall'
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara l'irripetibilità dell'indennità di disoccupazione per il periodo dal 17.1.2007 al 17.11.2007; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 31.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.