Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 400/2021 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 4 giugno 2025, promossa in questo grado
DA
in persona del legale rappresentante (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Gebbia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Mazara del Vallo, viale Svizzera n. 2, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile- Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo
( C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 2/2/2021, il Tribunale di Marsala, decidendo sull'opposione ad ingiunzione proposta dalla nei confronti del Ministero delle Parte_1
Infrastrutture e dei Trasporti- Capitaneria Di Porto di Mazara Del Vallo, rigettava il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a parte resistente le Parte_1
spese di lite liquidate pari a Euro 1.000,00.
Esponeva il primo giudice che parte ricorrente aveva impugnato l' ordinanza ingiunzione n. 10/2020 del 28.04.2020, unitamente al provvedimento nr. 07/Lic./2020 del 28.04.2020 di assegnazione punti per infrazioni gravi al Titolare della Licenza di pesca, emessi dalla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e notificatigli a mezzo pec in data 20.12.2019.
Rilevava che l'ordinanza impugnata discendeva dall' applicazione delle norme succedutesi nel tempo e che avevano visto un sistema di regolamentazione più favorevole al trasgressore: infatti, mentre il d.m. 20 luglio 2018, al comma 4 del suo articolo 4 prevedeva che le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuavano la pesca dei gamberi in profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuavano l interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, la successiva circolare n. 15786 datata 11.10.2019 aveva previsto che “ in relazione alle fattispecie derogatorie, si ravvisa che il computo e l' accertamento delle giornate di recupero unicamente relative alle misure tecniche vengano eseguiti su base annuale (dal primo gennaio al 31 dicembre, inclusi) applicando il criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto ( ) ”
Mentre il decreto ministeriale prevedeva un computo per ogni campagna di pesca, imponendo che per sabato, domenica e festivi compresi in ogni campagna di pesca corrispondesse un equivalente periodo di interruzione tecnica, la successiva circolare aveva previsto che siffatta verifica venisse effettuata su base annuale e, quindi, computando tutte le giornate di sabato, domenica e festivi compresi nella campagne di pesca eseguite durante l' intero arco dell' anno, con i periodi di interruzione tecnica posti in essere nel medesimo periodo annuale.
Occorreva verificare l'applicabilità del disposto di cui al d.m. 13128 del 30.12.2019, emanato successivamente all' emissione dell' ordinanza ingiunzione e disciplinante l' annualità 2020.
Mentre il comma 4 dell' art. 4 del d.m. 20 luglio 2018 prevedeva l' interruzione tecnica in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca 4
effettivamente esercitata, ed a tal fine l' armatore era tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo, il successivo d.m. dell' 11.10.2019 prevedeva che il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi era ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente ed a prescindere dall' applicabilità o meno del d.m. 11.10.2019, parte resistente aveva dichiarato espressamente che i giorni di arrivo in porto e di ripartenza dal porto, insieme alle ulteriori eventuali giornate di navigazione necessarie all' unità per raggiungere le zone di pesca o per rientrare in porto, erano state comunque considerate come giorni da non recuperare in quanto non caratterizzanti da attività di pesca ma soltanto di navigazione. Tali giornate avevano avuto effetto nullo sul computo dei giorni da recuperare.
Tale asserzione corrispondeva a quanto effettivamente eseguito in sede di accertamento: l esame della documentazione prodotta da parte resistente dimostrava infatti che, ai fini del computo l' ente resistente aveva tenuto solo soltanto delle effettive giornate di pesca, per come peraltro risultanti dallo stesso giornale di bordo.
Pertanto il ricorso andava rigettato.
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello Parte_1
esponendo che era evidente l'errata interpretazione del giudice di prime cure del quadro normativo di riferimento nella materia de qua.
Il comma 1, dell'art. 4 del D.M. 20.07.2018 prevedeva, infatti,un generale divieto di pesca (con i sistemi a strascico e/o volante) in tutti i compartimenti marittimi nei giorni di sabato, domenica e festivi.
Al successivo comma 4, il Decreto in oggetto, prevedeva altresì che “le navi abilitate alla pesca
Cont mediterranea (ed era il caso del di proprietà della società appellante), nonché quelle che effettuavano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuavano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore era tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo”. 5
Nell'ordinanza – ingiunzione impugnata si affermava “che l'unità, ha svolto operazioni di pesca nel corso di n. 74 giornate di sabato, domenica e festivi nel corso dell'anno 2018, a fronte delle quali, aveva effettuato (soltanto) n. 56 giornate di sosta in porto, conteggiabili quali “interruzioni tecniche” ai fini della compensazione con le giornate di sabato, domenica e festivi nelle quali aveva svolto operazioni di pesca”.
Come indicato poi nella circolare esplicativa trasmessa via pec in data 28.10.2019 dalla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo alle associazioni armatoriali di categoria (tra cui anche a cui Parte_2
aderiva la società di armamento appellante), avente ad oggetto: misure tecniche per unità autorizzate alla pesca con reti a strascico e/o volante nel Mediterraneo,“dovranno essere valutate, al fine del conteggio delle giornate di sabato, domenica e festivi da recuperarsi in sede di “interruzione tecnica” le giornate in cui l'unità ha svolto “operazioni di pesca”, escludendosi quindi da tale computo le giornate dedicate a differenti attività (per es. trasferimento, fonda, ridosso, o ulteriori e differenti attività commerciali,come per es. il rimorchio gabbie tonni); il computo e l'accertamento delle giornate di recupero unicamente relative alle misure tecniche (sabati,domeniche e festivi) potranno essere eseguiti su base annuale (dal 1gennaio al 31 dicembre inclusi) applicando il criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto”.
Era evidente che l'autorità competente nella verifica/controllo del c.d. “calcolo recuperatorio” aveva
Cont omesso di considerare (ed inserire) le giornate di partenza (dal porto) e di arrivo (nel porto) del in oggetto, assimilabile al concetto di “sosta in porto”, nonché le giornate di navigazione del M/P per raggiungere le zone di pesca e/o quelle di navigazione necessarie per il rientro nel porto;
era indubbio, infatti, che la “navigazione” non poteva essere considerata “attività di pesca”, in senso stretto.
Con l'interpretazione corretta e conforme alla legge, dei criteri sopra richiamati per l'effettuazione del calcolo c.d. “recuperatorio” ed il successivo confronto con la documentazione esibita alla
Cont Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo nel giudizio di primo grado, era evidente che il in questione recuperava le 74 giornate di attività di pesca (di sabato, domenica o festivi) nell'arco dell'anno 2018 con le giornate di sosta in porto, utili ai fini dell'attuazione dell'interruzione tecnica delle attività di pesca di cui al comma 4 del richiamato art. 4 DM 20.07.2018.
Ad ulteriore sostegno della “erronea interpretazione” della norma da parte del giudice di prime cure e dell'autorità procedente, rilevava che il D.M. nr.13128 del 30.12.2019 (disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca – annualità 2020 ), al comma 3, dell'art. 4 (misure tecniche), così recitava “a parziale deroga delle disposizioni di cui al precedente comma 1, in ragione 6
delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra “periodi di pesca e non”, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS,ERS)”.
Era evidente, dunque che nel controllo del recupero obbligatorio, l'autorità procedente, doveva necessariamente distinguere tra “attività di pesca e non”, inserendo nel calcolo di compensazione delle giornate di pesca effettuate di sabato, domenica e festivi, le giornate di partenza (dal porto) e/o di arrivo (nel porto) del M/P in oggetto (assimilabile al concetto di “sosta in porto”), le giornate di
Cont navigazione del per raggiungere le zone di pesca (c.d. trasferimento) e/o quelle di navigazione necessarie per il rientro nel porto (la “navigazione”, infatti, non poteva essere considerata “attività di
Cont pesca”, in senso stretto), quelle in cui il era alla fonda e/o a ridosso (per le cattive condizioni
Cont meteo marine), che non consentivano al di esercitare attività di pesca o quelle giornate deputate ad ulteriori e differenti attività commerciali (come per es. l'attività di rimorchio delle gabbie dei tonni), attività tutte queste riscontrate dall'autorità marittima dai sistemi di monitoraggio a distanza
(VMS, ERS, E-LOG BOOK) e provate dall'esame della documentazione esibita dalla Capitaneria di
Porto di Mazara del Vallo nel giudizio di primo grado.
Sotto altro profilo rilevava altresì che la difesa dell'autorità marittima, tesa ad evidenziare l'irretroattività del D.M. nr. 13128 del 30.12.2019, ed a sostenere che i criteri esplicativi descritti in tale decreto valevano a partire soltanto dall'annualità 2020 era priva di pregio giuridico.
Nella materia “de qua” infatti “ vigeva il principio della retroattività favorevole in materia di sanzioni amministrative punitive – c.d. lex mitior” come espressamente affermato dalla sentenza della Corte
Costituzionale 21 marzo 2019, n. 63.
Segnalava in proposito la sentenza del Tribunale di Marsala (nr. 14/2021 del 12.01.2021 nel procedimento rubricato al nr. 428/2020 Medina Srl c/ C.P. di Mazara del Vallo, ), che CP_2
aveva annullato l'ordinanza – ingiunzione impugnata e l'accessorio verbale di assegnazione – punti sulla licenza di pesca.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo,si costituivano in giudizio esponendo in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello, per genericità e mancata specifica contestazione di un fatto posto a fondamento della decisione, profilo che risultava assorbente, anche in punto di interesse ad agire, rispetto ad ogni altra questione di diritto. 7
Il Tribunale aveva correttamente accertato la legittimità dell'operato amministrativo, da cui emergeva che, ai fini della compensazione, non erano state considerate come attività da pesca, ma di mera navigazione, le giornate di arrivo e uscita dal porto, insieme alle ulteriori giornate di navigazione necessarie all'unità per raggiungere le zone di pesca (cfr. punto 4 dell'Ordinanza di ingiunzione1).
A prescindere dall'invocata estensione del concetto di “sosta in porto”, il Tribunale aveva statuito:
“contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente ed a prescindere dall'applicabilità o meno del d.m. 11.10.2019 e del successivo d.m. 31.12.2019, parte resistente aveva dichiarato espressamente che i giorni di arrivo in porto e di ripartenza dal porto, insieme alle ulteriori eventuali giornate di navigazione necessarie all'unità per raggiungere le zone di pesca o per rientrare in porto, erano state comunque considerate come giorni da non recuperare in quanto non caratterizzanti da attività di pesca ma soltanto di navigazione. In pratica tali giornate avevano avuto effetto nullo sul computo dei giorni da recuperare.
Tale asserzione corrispondeva a quanto effettivamente eseguito in sede di accertamento: l'esame della documentazione prodotta da parte resistente dimostrava infatti che, ai fini del computo, l'ente resistente aveva tenuto conto soltanto delle effettive giornate di pesca, per come peraltro risultanti dallo stesso giornale di bordo.
La ricorrente, invero, non adduceva alcuna argomentazione di fatto tesa a dimostrare o a confutare il mancato computo, da parte dell'Autorità, di giornate non dedicate alla pesca effettiva, ai fini dell'interruzione tecnica.
Non veniva infatti proposto un calcolo alternativo o una diversa ricostruzione di fatto rispetto a quanto accertato dall'Amministrazione assistita, peraltro, da forza fidefacente , restando, in ogni caso, senza dimostrazione la presunta incidenza dell'asserita violazione sul contenuto dell'ingiunzione.
In assenza, quindi, di un elemento di fatto teso a confutare un presunto errore di calcolo,
l'impugnazione (e prima ancora già l'opposizione) si rileva inammissibile, perché generica e priva di utilità materiale.
Sotto tale ultimo profilo, anche accogliendo la prospettiva interpretativa ex adverso patrocinata, resterebbe fermo l'accertamento di fatto secondo cui tutte le giornate a vario titolo non effettivamente dedicate alla pesca erano state correttamente conteggiate dalle Autorità; controparte, dunque, non poteva trarre alcun giovamento della tesi estensiva del concetto di sosta in porto, in quanto la stessa non condurrebbe a risultati pratici diversi da quelli cui era pervenuta la Capitaneria. 8
Parimenti infondata era l'invocata applicazione dei più favorevoli criteri compensativi di cui al D.M
n. 13128/2019 del 30/12/2019, in forza del principio della lex mitior.
Si trattava di una questione assorbita dal Tribunale in sede di prime cure, rispetto alla quale, si riproponeva quanto già dedotto dall'Amministrazione, precisando quanto segue.
Il Decreto Ministeriale n. 13128/2019, a differenza di analoghi provvedimenti relativi agli anni precedenti, ai fini della compensazione non richiedeva l'obbligatoria sosta in porto per un numero di giorni pari ai giorni di pesca da recuperare, ma ammetteva che “a parziale deroga delle disposizioni di cui al precedente comma 1, in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS)” (art. 4, comma 3) (quali, ad esempio, i giorni in cui l'unità da pesca naviga per raggiungere l'area di pesca o per ritornare in porto al termine della battuta di pesca, ovvero effettua operazioni diverse dall'attività di pesca in senso stretto).
Tale Decreto si applicava, per espressa previsione, alle attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto durante l'anno 2020.
Pertanto, considerato che i fatti sanzionati erano stati accertati in data anteriore all'entrata in vigore del cennato regolamento, la disciplina ivi recata non poteva trovare applicazione in base al generale principio di irretroattività delle norme.
Né valeva a smentire tale assunto il richiamato principio di matrice penalistica di retroattività della lex mitior, in base al quale si applicava la legge più favorevole, ancorché entrata in vigore successivamente al tempo del fatto.
Invero, come sottolineato dalla Corte di Costituzionale, non esisteva nell'ordinamento interno, né in quello CEDU una regola di generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.
Il Giudice delle Leggi aveva altresì evidenziato che il principio della lex mitior si estendeva a singole e specifiche fattispecie sanzionatorie amministrative connotate da una peculiare carica afflittiva, tali da approssimarle, in sostanza, a vere e proprie sanzioni penali, in base a cosiddetti criteri Engel di matrice convenzionale (Cfr. Corte cost., 20/07/2016, n. 193 e Corte Cost. n. 63/2019). 9
Nel caso in oggetto, il decreto in esame non era estensibile alle fattispecie pregresse sia perché non venivano in rilievo fattispecie sanzionatorie dotata di una carica afflittiva analoga a quella penalistica
, sia perché la fonte normativa in esame aveva un'intrinseca natura contingente.
Era evidente che l'ingiunzione de qua non presentava quei tratti di severità e afflittività tali da assimilarla ad una sanzione penale: bastava, al riguardo, un raffronto a contrario con la casistica in cui tale principio, in virtù del sacrificio imposto ai destinatari delle relative sanzioni, aveva trovato applicazione (materia tributaria e, in particolare, con riguardo alle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, punite con sanzioni fino a 5 milioni di euro).
Sul punto, inoltre, rilevava che con la sentenza n. 104/2021 del 10/02/2021, a firma della Dott.ssa
Cosentino (Allegato 14), lo stesso Tribunale di Marsala – Sezione Civile, nel trattare una identica fattispecie a quella in esame, avente ad oggetto ad un'altra unità da pesca, aveva affrontato in modo puntuale la questione della c.d. lex mitior, affermando che «La Capitaneria ha dunque correttamente utilizzato, ai fini del computo, la normativa al tempo vigente non essendo invece applicabile ratione temporis quella invocata da parte ricorrente (il Decreto Ministeriale prot. n.13128 datato 31.12.2019) relativo a “Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati “reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti
(OTT)” e/o “sfogliare – rapidi (TBB)” – Annualità 2020 e misure di gestione GSA 9, 10 e 11, valido esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto durante l'anno 2020, anno in cui il MIPAAF, nel disciplinare le “misure tecniche”, adotta un criterio diverso, rispetto agli anni precedenti, per la compensazione delle attività di pesca esercitate durante le giornate di sabato, domenica e festivi, specificando che “[…] il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS) […]”. Ciò comporta il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente»
In secondo luogo, le citate fonti ministeriali venivano emanate di anno in anno a seguito di specifiche valutazioni in merito alle esigenze di tutela della risorsa ittica che, essendo variabili nel tempo, richiedevano l'adozione di misure e disposizioni variabili e ontologicamente contingenti, soggette ad annuali aggiornamenti, come tali proiettate a disciplinare esclusivamente il periodo di riferimento.
All'odierna udienza del 4 giugno 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura. 10
Preliminarmente si osserva che l'atto di appello in questione appare soddisfare i requisiti di forma indicati nella novella di riforma di cui all'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 .
Infatti, i requisiti previsti dall'art. l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ.,in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto dall'art. 342 c.p.c. novellato, non possono intendersi in modo rigoroso e schematico ma ,piuttosto, vanno valutati con riferimento al loro effettivo contenuto ( Cass. n. 2143 del 5/2/2015 ).
Nella specie, l'appellante ha chiaramente manifestato la volontà di impugnare le parti della sentenza con la quale è stata affermata dal primo giudice che “ l esame della documentazione prodotta da parte resistente dimostra che, ai fini del computo l' ente resistente ha tenuto solo soltanto delle effettive giornate di pesca, per come peraltro risultanti dallo stesso giornale di bordo” ( profilo volitivo ); ha chiesto sostanzialmente la modifica della ricostruzione del fatto contenuta nell'impugnata sentenza esponendo che il fatto va ricostruito effettuando il recupero obbligatorio dei giorni di pesca di sabato, domenica e festivi su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra “periodi di pesca e non”, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza
VMS,ERS (profilo argomentativo); ha sostanzialmente esposto che la violazione di legge consiste nell'inosservanza dei principi in materia di applicazione delle disposizioni normative per lo stesso più favorevoli di cui al D.M. n.
13128/2019 del 30/12/2019; in definitiva ha implicitamente esposto che la circostanza che l'ente resistente abbia tenuto conto soltanto delle effettive giornate di pesca, per come risultanti dallo stesso giornale di bordo, era irrilevante in quanto il calcolo del recupero obbligatorio dei giorni di pesca di sabato, domenica e festivi effettuato su base annuale, avrebbe portato a diversi risultati (profilo censorio ); ha infine sostanzialmente ed implicitamente esposto che se il giudice non avesse violato le norme suddette la causa si sarebbe conclusa con l'accoglimento della sua domanda ( profilo di causalità ) .
Tanto premesso, si osserva che l'ordinanza ingiunzione impugnata emanata in data 18 dicembre 2019 trova fondamento nella violazione da parte dell'appellante dell'art. 10 comma b) del Decreto legislativo 09/01/2012, n. 4 che vieta di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti. 11
L'art. 4 comma 1 del Decreto ministeriale 20/07/2018, disposizione vigente all'epoca dei fatti in questione, prevede che fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi.
L'art. 1 comma 4 del predetto Decreto ministeriale 20/07/2018 prevede che le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.
L'art 4 comma 1 del D.M. 30.12.2019 prevede al comma 1 che fermo restando quanto previsto dai
CCNL in materia di pesca, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con riferimento al riposo settimanale è sempre vietato, nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: “reti a strascico a divergenti”, “sfogliare rapidi” e “reti gemelle a divergenti”.
L'art. 4 comma 3 del D.M. 30.12.2019 prevede che, a parziale deroga delle disposizioni di cui al precedente comma 1, in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS).
Nell'ordinanza – ingiunzione impugnata si afferma “che l'unità, ha svolto operazioni di pesca nel corso di n. 74 giornate di sabato, domenica e festivi nel corso dell'anno 2018, a fronte delle quali, ha effettuato (soltanto) n.56 giornate di sosta in porto, conteggiabili quali “interruzioni tecniche” ai fini della compensazione con le giornate di sabato, domenica e festivi nelle quali aveva svolto operazioni di pesca”.
Afferma l'appellante che nella specie deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 4 comma 3 del D.M. 30.12.2019 in quanto, sebbene trattasi di norma entrata in vigore in data 12
successiva all'ordinanza impugnata, è disposizione più favorevole che escluderebbe la sussistenza della violazione contestata.
Le suesposte considerazioni non possono essere condivise.
Invero i decreti ministeriali attuativi non hanno retroattività, a meno che non ne sia espressamente stabilito diversamente, circostanza quest'ultima nella specie insussistente. L'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, stabilisce infatti che le leggi non hanno effetto retroattivo.
Né può trovare applicazione nella specie il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, in considerazione della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie ( Cass.
n. 31459 del 07/12/2024 ).
Il richiamo effettuato dall'appellante alla sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019 è inconferente.
Con detta disposizione la Corte Costituzionale ha così disposto:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015,
n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n.
72 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 13
Esula quindi dalla sentenza in oggetto - che fa riferimento a una specifica disposizione di diritto transitorio– la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 L. n. 689/1981 nella parte in cui non prevede che, in caso di successone di leggi nel tempo, vada applicata la disposizione più favorevole
Consegue quindi che, nella fattispecie, dovendo trovare applicazione le disposizioni di cui al predetto
Decreto ministeriale 20/07/2018, l'appellante ha indubbiamente violato l'art . 10 comma b) del
Decreto legislativo 09/01/2012, n. 4 che non consente di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti, non effettuando la dovuta interruzione tecnica in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata.
Il proposto appello va, pertanto, rigettato.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto dalla nei confronti Parte_1
del Mazara del Vallo, avverso Controparte_3
la sentenza resa in data 5/1/2021 dal Tribunale di Marsala.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 4 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE