Accoglimento
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01618/2026REG.PROV.COLL.
N. 09072/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9072 del 2025, proposto da IR CI e VI IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Celentano, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Vietri di Potenza, non costituito in giudizio;
nei confronti
della società Caputo S.r.l., non costituitasi in giudizio;
per l'ottemperanza
dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sezione IV n. 538/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. DO AR;
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda l’esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Consiglio n 538 del 10 febbraio 2023 con la quale è stata accolta l’istanza cautelare proposta dall’odierno ricorrente in considerazione dell’insussistenza dei presupposti per la legittima emanazione dell’ordinanza di occupazione d’urgenza adottata dal Comune appellato.
Il Comune di Vietri è stato condannato nella medesima ordinanza cautelare a pagare le spese della fase cautelare del doppio grado, che sono state liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Il Tar Basilicata - Potenza con Ordinanza Collegiale n. 488 del 28 ottobre 2025, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e pertanto è stato proposto ricorso per riassunzione per l'applicazione della sanzione ex art. 114 - comma IV, lett. e) c.p.a., per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata nonchè per il risarcimento dei danni causati dalla mancata esecuzione dell'ordinanza così come prescritto dall'art. 112 - comma 2 lettera b ) c.p.a.
I ricorrenti, signori IR CI e VI IO, chiedono, altresì:
-l'applicazione della sanzione ex art. 114 - comma IV, lett. e) c.p.a.;
-la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata;
- il risarcimento dei danni causati dalla mancata esecuzione della sentenza così come prescritto dall'art. 112 - comma 2 lett. b) c.p.a.
2. Quanto agli aspetti essenziali della vicenda si segnala che questa Sezione Quarta, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha accolto l’istanza cautelare in primo grado ed ha emesso l’ordinanza n. 538/2023 del 10 febbraio 2023 con la quale ha condannato il Comune di Vietri di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore di pagare in favore dei ricorrenti appellanti la somma di € 1.000,00, oltre rimborso spese, forfettario ed accessori di legge.
3 - In data 14 febbraio 2023, la detta ordinanza è stata notificata al Comune di Vietri di Potenza.
Ad oggi, non è intervenuto alcun pagamento e stante tale inerzia, essi chiedono l'esecuzione dell’ordinanza n. 538/2023.
3. Nessuno si è costituito per la controparte. Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026, la Sezione ha trattenuto in decisione la causa.
5. Il ricorso è fondato.
Da quanto risultante dagli atti di causa, non contestato, emerge che:
I) l’ordinanza è stata pubblicata il 10 febbraio 2023;
II) risulta notificata al Comune di Vietri di Potenza in data 14 febbraio 2023;
III) è decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo che la legge concede agli enti pubblici per conformarsi al giudicato (art. 14 del d.l. n. 669/1996, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall'art. 147 della legge n. 388/2000 e dell'art. 44 del d.l. n. 269/2003, come convertito nella legge n. 326/2003);
IV) il Comune non ha provveduto al pagamento delle spese processuali liquidate nella richiamata ordinanza di questo Consiglio n.538/2023;
V) non risulta evidenza di altre ragioni ostative;
VI) contro di essa non risulta proposta alcuna impugnazione.
6. Per consolidata giurisprudenza, va accolto il ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una decisione dell'autorità giudiziaria amministrativa di condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese processuali, liquidate nella sentenza o nell’ordinanza - come nel caso in questione - da eseguire, nella parte in cui si chiede il pagamento di dette spese trattandosi di diritto accessorio rispetto al credito principale.
Il Comune di Vietri di Potenza è tenuto, pertanto, a corrispondere ai ricorrenti la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Al pagamento del dovuto l’Amministrazione dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.
In caso di persistente inadempimento, il Collegio nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Potenza, o suo delegato appartenente alla medesima amministrazione purché munito delle adeguate competenze, che provvederà, su sollecitazione dei ricorrenti, agli adempimenti nei successivi trenta giorni in sostituzione dell’Amministrazione statale rimasta inerte.
Al compenso per il commissario si provvederà con separato provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo determinato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Comune di Vietri di Potenza di ottemperare, nei termini e modi di cui in motivazione, alla richiamata ordinanza di questa Sezione n.538/2023 e pertanto al pagamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%.
Condanna il Comune di Vietri di Potenza al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente che si liquidano, in favore dei signori IR CI e VI IO in complessivi € 3.000 (tremila/00) oltre accessori di legge e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR MB PI, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
DO AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO AR | FR MB PI |
IL SEGRETARIO