Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 1618
CS
Accoglimento
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancato pagamento delle spese processuali liquidate nell'ordinanza cautelare

    Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, dato che l'ordinanza era stata pubblicata, notificata al Comune, era decorso il termine di 120 giorni per la conformazione, e il Comune non aveva provveduto al pagamento né vi erano ragioni ostative o impugnazioni.

  • Accolto
    Inerzia dell'Amministrazione

    La decisione di accogliere il ricorso per l'ottemperanza implica l'accoglimento delle istanze connesse, inclusa la nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento.

  • Accolto
    Perdurante inerzia dell'Amministrazione

    Il Collegio ha nominato fin d'ora il Prefetto della Provincia di Potenza quale Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento da parte del Comune.

  • Accolto
    Danni causati dalla mancata esecuzione dell'ordinanza

    Sebbene la sentenza ordini il pagamento delle spese e la nomina di un commissario, non si fa esplicito riferimento al risarcimento danni in questa sede, ma l'accoglimento generale del ricorso per ottemperanza implica la tutela delle ragioni dei ricorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 1618
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1618
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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