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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc Nella causa avente ad OGGETTO: “ANF” nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Gaudio e Montanaro - Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Andriulli
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15.5.24 la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto che è titolare di pensione di reversibilità del defunto marito e inabile da lungo tempo, le venivano riconosciuti gli anf ma solo dalla domanda. Chiedeva di riconoscere invece gli anf dal gennaio 2022.
L' si è costituito negando la fondatezza della pretesa. CP_1
È stata espletata la ctu e all'esito la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l'ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste (sic
CASS. LAV. 2 SETTEMBRE 2008 N° 22051).
L' , pertanto, va condannato al pagamento dei relativi importi con decorrenza dal_gennaio 2022, CP_1 oltre a rivalutazione e interessi legali ex art. 16, co. 6, L. 30.12.91 n. 412, sui ratei maturati medio tempore, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73).
In particolare la sussistenza del requisito sanitario vi è sin dal gennaio 2022 come risultante da dalla consulenza espletata.
Le spese del giudizio, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico dell' CP_1 convenuto, per avervi dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione
SO in godimento, nella misura di legge e con decorrenza dal gennaio 2022, oltre a rivalutazione e interessi - nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. 412/91 dal 31.12.91 - su quelli maturati dopo il 120° giorno successivo alla data della domanda amministrativa;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€.1000,oo, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 29.9.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(DOTT.SSA MARIA LEONE)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc Nella causa avente ad OGGETTO: “ANF” nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Gaudio e Montanaro - Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Andriulli
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15.5.24 la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto che è titolare di pensione di reversibilità del defunto marito e inabile da lungo tempo, le venivano riconosciuti gli anf ma solo dalla domanda. Chiedeva di riconoscere invece gli anf dal gennaio 2022.
L' si è costituito negando la fondatezza della pretesa. CP_1
È stata espletata la ctu e all'esito la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l'ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste (sic
CASS. LAV. 2 SETTEMBRE 2008 N° 22051).
L' , pertanto, va condannato al pagamento dei relativi importi con decorrenza dal_gennaio 2022, CP_1 oltre a rivalutazione e interessi legali ex art. 16, co. 6, L. 30.12.91 n. 412, sui ratei maturati medio tempore, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73).
In particolare la sussistenza del requisito sanitario vi è sin dal gennaio 2022 come risultante da dalla consulenza espletata.
Le spese del giudizio, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico dell' CP_1 convenuto, per avervi dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione
SO in godimento, nella misura di legge e con decorrenza dal gennaio 2022, oltre a rivalutazione e interessi - nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. 412/91 dal 31.12.91 - su quelli maturati dopo il 120° giorno successivo alla data della domanda amministrativa;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€.1000,oo, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 29.9.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(DOTT.SSA MARIA LEONE)