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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/09/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 60/2022
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del
25.09.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
60/2022 r.g.l. vertente
TRA
, con l'avv. CIFALITTI ORESTE e avv. CIFALITTI CHRISTIAN Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.01.2022 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Cassino
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: Accertare e dichiarare, in capo al sig. l'esposizione al rischio tecnopatico dovuta allo svolgimento di attività Pt_1 lavorativa tabellata e, conseguentemente, la derivazione, da causa di lavoro, delle infermità riscontrate–da valutarsi anche a seguito di CT medico-legale di cui sin d'ora si richiede l'ammissione; Accertare e dichiarare in capo al ricorrente la sussistenza di postumi invalidanti permanenti–individuabili nella misura del 16%in riferimento a parametro di danno biologico o in quella diversa misura che risulterà di giustizia anche a seguito di CT medico-legale a tal uopo disposta –con diritto dello stesso a percepire la provvidenza economica corrispondente con decorrenza di legge;
Per l'effetto, condannare l' in CP_1 persona del l.r.p.t., alla corresponsione della rendita nella misura ritenuta di giustizia(oltre al pagamento dei ratei arretrati dal dì della domanda in via amministrativa sino al soddisfo nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge) in caso di postumi superiori al 15% o, dell'indennizzo in capitale nella corrispondente misura di legge in caso di accertamento di postumi invalidanti dal 6% al 15% (il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge).In via gradata:- In ipotesi di accertamento di postumi invalidanti di lieve entità e, dunque, considerati in franchigia, accertare e dichiarare in capo al sig. l'insorgenza della malattia professionale oltre che la percentuale di Parte_1 danno derivatone, al fine di consentire all'interessato di procedere, ove se ne realizzino i presupposti di legge, con autonoma domanda di aggravamento nelle opportune sedi. In ogni caso di accoglimento della domanda, principale o subordinata, con vittoria di spese e spettanze professionali (oltre accessori di legge), con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
A fondamento della domanda deduceva di avere lavorato dal 1987 come operaio metalmeccanico 4 livello presso la ITCA Produzione SpA, dapprima presso il reparto
“presse manuali”, poi nel reparto “montaggio”; di avere dovuto assumere e mantenere posizioni incongrue, nonché sollevare e movimentare carichi durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative;
di avere contratto quale tecnopatia una “condropatia femoro- tibiale interna ginocchio sinistro di grado medio alto, con riassorbimento osseo e degenerazione meniscale, condropatia femoro-rotulea”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della CP_2 domanda, deducendo che la patologia denunciata era di origine multifattoriale.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti, con l'escussione dei testi, che confermavano le circostanze descritte in ricorso ed all'esito con la nomina del CT .
All'udienza del 10.12.2024 il procedimento era inserito nel ruolo di questo giudice.
Il dott. esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il Per_1 ricorrente accertava l'origine professionale della patologia “Nel caso in esame, avuto riguardo dell'assenza di fattori di rischio e considerando che il tipo di mansione lavorativa svolta dal Sig. comporta un impegno fisico con movimenti ripetuti di flesso Pt_1 estensione delle ginocchia (per sollevare da terra i lunotti) ritengo che tale patologia possa essere riconosciuta come di origine professionale.”
Il CT valutava il danno biologico nella misura del 7% a far data dalla domanda amministrativa, “è proponibile una valutazione nell'ordine del 7% come danno biologico
; tale condizione può farsi risalire all'epoca di presentazione della domanda di malattia CP_1 professionale (10-12-19)”.
Questo giudice onorario recepisce integralmente le conclusioni del CT, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che parte ricorrente per la patologia denunciata ha un danno biologico del 7% a far data dalla domanda amministrativa del10.12.2019 e per l'effetto condanna al pagamento del risarcimento corrispondente al 7% a far data dal 10.12.2019 in CP_1 favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione;
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.800,00 oltre rimb. forf. CP_1 cassa ed iva da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CT come da separato decreto. CP_1
Cassino 26.09.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Sezione Lavoro
R.G. 60/2022
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del
25.09.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
60/2022 r.g.l. vertente
TRA
, con l'avv. CIFALITTI ORESTE e avv. CIFALITTI CHRISTIAN Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.01.2022 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Cassino
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: Accertare e dichiarare, in capo al sig. l'esposizione al rischio tecnopatico dovuta allo svolgimento di attività Pt_1 lavorativa tabellata e, conseguentemente, la derivazione, da causa di lavoro, delle infermità riscontrate–da valutarsi anche a seguito di CT medico-legale di cui sin d'ora si richiede l'ammissione; Accertare e dichiarare in capo al ricorrente la sussistenza di postumi invalidanti permanenti–individuabili nella misura del 16%in riferimento a parametro di danno biologico o in quella diversa misura che risulterà di giustizia anche a seguito di CT medico-legale a tal uopo disposta –con diritto dello stesso a percepire la provvidenza economica corrispondente con decorrenza di legge;
Per l'effetto, condannare l' in CP_1 persona del l.r.p.t., alla corresponsione della rendita nella misura ritenuta di giustizia(oltre al pagamento dei ratei arretrati dal dì della domanda in via amministrativa sino al soddisfo nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge) in caso di postumi superiori al 15% o, dell'indennizzo in capitale nella corrispondente misura di legge in caso di accertamento di postumi invalidanti dal 6% al 15% (il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge).In via gradata:- In ipotesi di accertamento di postumi invalidanti di lieve entità e, dunque, considerati in franchigia, accertare e dichiarare in capo al sig. l'insorgenza della malattia professionale oltre che la percentuale di Parte_1 danno derivatone, al fine di consentire all'interessato di procedere, ove se ne realizzino i presupposti di legge, con autonoma domanda di aggravamento nelle opportune sedi. In ogni caso di accoglimento della domanda, principale o subordinata, con vittoria di spese e spettanze professionali (oltre accessori di legge), con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
A fondamento della domanda deduceva di avere lavorato dal 1987 come operaio metalmeccanico 4 livello presso la ITCA Produzione SpA, dapprima presso il reparto
“presse manuali”, poi nel reparto “montaggio”; di avere dovuto assumere e mantenere posizioni incongrue, nonché sollevare e movimentare carichi durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative;
di avere contratto quale tecnopatia una “condropatia femoro- tibiale interna ginocchio sinistro di grado medio alto, con riassorbimento osseo e degenerazione meniscale, condropatia femoro-rotulea”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della CP_2 domanda, deducendo che la patologia denunciata era di origine multifattoriale.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti, con l'escussione dei testi, che confermavano le circostanze descritte in ricorso ed all'esito con la nomina del CT .
All'udienza del 10.12.2024 il procedimento era inserito nel ruolo di questo giudice.
Il dott. esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il Per_1 ricorrente accertava l'origine professionale della patologia “Nel caso in esame, avuto riguardo dell'assenza di fattori di rischio e considerando che il tipo di mansione lavorativa svolta dal Sig. comporta un impegno fisico con movimenti ripetuti di flesso Pt_1 estensione delle ginocchia (per sollevare da terra i lunotti) ritengo che tale patologia possa essere riconosciuta come di origine professionale.”
Il CT valutava il danno biologico nella misura del 7% a far data dalla domanda amministrativa, “è proponibile una valutazione nell'ordine del 7% come danno biologico
; tale condizione può farsi risalire all'epoca di presentazione della domanda di malattia CP_1 professionale (10-12-19)”.
Questo giudice onorario recepisce integralmente le conclusioni del CT, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che parte ricorrente per la patologia denunciata ha un danno biologico del 7% a far data dalla domanda amministrativa del10.12.2019 e per l'effetto condanna al pagamento del risarcimento corrispondente al 7% a far data dal 10.12.2019 in CP_1 favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione;
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.800,00 oltre rimb. forf. CP_1 cassa ed iva da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CT come da separato decreto. CP_1
Cassino 26.09.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada