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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 27/10/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. PA AN Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa RI CH Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 521/2015 R.G.
tra
(P. IVA ), in qualità di esercente l'omonima impresa di Parte_1 P.IVA_1
costruzioni, rappresentato e difeso dall'Avv.to ed elettivamente CP_1
domiciliato presso lo studio legale proprio difensore, in Vaglio Basilicata (PZ) alla C.da
Molino, n. 19;
appellante
e
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.ta Marilena
Galgano e domiciliata presso la propria sede legale in Potenza (PZ) alla via Manhes,
n. 33.
appellata
OGGETTO: appalto pubblico – risoluzione per inadempimento – impugnazione di lodo arbitrale.
1 CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'impresa individuale risultava aggiudicataria di una gara d'appalto Parte_1
bandita dall' di Potenza per l'affidamento dei lavori di costruzione di due CP_2
fabbricati nel Comune di Rapolla, per complessivi 14 alloggi. Il contratto veniva stipulato in data 27 luglio 2000 e successivamente integrato da un atto aggiuntivo.
In corso di rapporto, la stazione appaltante, con determina n. 61 del 19 ottobre 2004,
“rescindeva” (recte: dichiarava risolto) il contratto a seguito di “gravi inadempimenti dell'appaltatore”, sulla base del diritto potestativo ad essa attribuito dall'art. 27 R.D.
350/1895. Avverso detta determina insorgeva l'impresa appaltatrice, la quale, avvalendosi della clausola compromissoria contenuta nel contratto, deferiva ad arbitri la relativa controversia. L'attrice formulava articolate domande. Nello specifico, chiedeva anzitutto che venisse dichiarata nulla la determina in parola;
domandava poi la risoluzione del contratto per inadempimenti imputabili alla controparte e, quindi, la condanna della stazione appaltante al pagamento di taluni crediti consequenziali alla risoluzione del rapporto, quali il danno da lucro cessante e la restituzione della garanzia autonoma precedentemente escussa;
infine, chiedeva la condanna della stazione al pagamento dei corrispettivi dovuti in forza di prestazioni precedentemente eseguite e non ancora evasi.
Esperito un tentativo di conciliazione e completata l'istruttoria, il collegio arbitrale confermava la validità della determina impugnata, rigettando di conseguenza le rimanenti domande attoree. L'impianto motivazionale del lodo si fondava sul riscontro degli inadempimenti originariamente imputati all'impresa appaltatrice, la cui gravità veniva ritenuta idonea a fondare l'esito risolutivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'impresa soccombente impugnava il lodo arbitrale. L' assumeva anzitutto la nullità del provvedimento decisorio Pt_1
ex art. 829, co. 1, n. 6 c.p.c. sulla scorta della tardività della sottoscrizione del documento da parte degli arbitri. Nell'ipotesi di accoglimento di tale preliminare censura, l'impugnante insisteva nelle domande originariamente veicolate nel procedimento arbitrale, reiterandole senz'alcuna modifica.
2 Ritualmente costituitasi, l' resisteva ad entrambe le censure mosse CP_2
dall'appellante avverso il provvedimento decisorio. Rispetto alla prospettata nullità del lodo, deduceva la mancata tempestiva notificazione in forma scritta della volontà di far valere la decadenza degli arbitri, il che avrebbe reso inammissibile la relativa impugnazione. Con riguardo invece al merito, parte appellata eccepiva anzitutto la non configurabilità di un giudizio rescissorio sulla controversia deferita ad arbitri, deducendone che, anche ritenendo nullo il lodo, sarebbe comunque conseguito il rigetto delle rimanenti domande volte a sollecitare un nuovo - ed inammissibile - esame giudiziale della lite. Procedeva poi ad un'articolata ricostruzione della vicenda contrattuale, evidenziando come i gravi inadempimenti di controparte giustificassero comunque la risoluzione del rapporto.
Con sentenza non definitiva n. 418/2022, questa Corte si è pronunciata sul primo motivo di impugnazione statuendo la nullità del lodo arbitrale per tardiva sottoscrizione del documento da parte degli arbitri e disponendo, per il resto, la prosecuzione del giudizio.
Successivamente, con ulteriore sentenza non definitiva n. 630/2023 la Corte ha dichiarato la legittimità della rescissione contrattuale disposta dall' per CP_2
inadempimento imputabile all'impresa adottata con determina n. 61 del 19 ottobre
2004, ha rigettato le domande dell'appellante di risoluzione del contratto per inadempimento dell' , di risarcimento del danno da lucro cessante e di CP_2
restituzione della cauzione definitiva ed ha rimesso in istruttoria la causa allo scopo di delibare in ordine alla domanda dell' volta ad ottenere il pagamento degli Pt_1
importi maturati in relazione ai lavori eseguiti.
In merito a tale residua domanda va premesso che la stessa, articolata dall'impresa quale condanna al pagamento del corrispettivo, va qualificata quale domanda di
"restitutio in integrum" a mezzo di equivalente pecuniario trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda medesima, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento (cfr. Cass. 21/11/1983 n. 6946) (così in motivazione Cass. 2013).
Come noto, “L'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo,
e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata
3 o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum” (così Cass.n. 15705/2013, n. 4225/2022).
Ciò premesso, all'esito dell'accertamento peritale disposto, si osserva quanto segue.
Anzitutto, come acclarato dal consulente tecnico d'ufficio le riserve apposte dall'impresa sono tardive in quanto esplicitate solo nello stato finale (cfr. pp. 16 e ss. della relazione peritale). Con argomentazione congrua e ben motivata cui si intende aderire, il consulente ha difatti concluso statuendo che “(…) Nel nostro caso, come già riportato in precedenza, risulta che in occasione di ciascuno dei 5 stati di avanzamento dei lavori emessi dal Direttore dei Lavori durante il corso degli stessi - più precisamente nel relativo registro di contabilità di cui all'allegato 2.4.4 - l'impresa non ha apposto alcuna riserva: per cui i fatti ivi registrati devono intendersi accertati, e le riserve successive che ad essi si riferiscono devono considerarsi NON tempestive (….)
Nella fattispecie, le lavorazioni contabilizzate sino al 5° SAL - come riportate nel registro di contabilità di cui all'allegato 2.4.4 - sono identiche a quelle riportate nello Stato Finale
(v. allegato 2.4.7). Per cui, non sussistendo “fatti nuovi” fra quanto contabilizzato nel 5°
SAL e nello Stato Finale, TUTTE le riserve NON possono essere accolte in quanto NON
TEMPESTIVE”).
Ciò premesso, va riconosciuta in favore dell' la complessiva somma Parte_2
pari ad euro 14.721,56 dovendosi ritenere valido lo stato di consistenza del DL benché redatto alla presenza di un solo testimone e dunque in violazione del disposto dell'art. 31 co. 2 del R.D. n. 350/1895 in quanto profilo non censurato dall'impresa né rilevabile d'ufficio in quanto posto a presidio di un interesse della parte.
Su tale somma gli interessi vanno computati ex lege n. 109 del 1994 in quanto relativi a rate già maturate per lavori già eseguiti (Cass. n. 7150/1983 “In materia di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, ai sensi degli artt. 35 e 36 del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori in misura pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di
4 diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale in applicazione di Disposizioni o di accordi disciplinanti il mercato nazionale del danaro, soltanto nelle ipotesi espressamente contemplate dalle norme suddette, vale a dire di ritardo dei pagamenti delle rate di acconto o di saldo dei lavori oltre i termini indicati nelle stesse norme.
Pertanto, nel caso di scioglimento dell'appalto per recesso unilaterale della amministrazione committente, ai sensi dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.
F sui lavori pubblici, sulle somme dovute all'appaltatore in conseguenza della risoluzione del rapporto spettano gli interessi moratori, nella misura ed alle condizioni sopraindicate, soltanto perle voci che attengono al pagamento delle rate già maturate per i lavori eseguiti, mentre sulle altre voci di credito dell'impresa (valore dei materiali esistenti in cantine, decimo dei lavori non eseguiti, ed altre eventuali) sono dovuti soltanto gli interessi legali dal giorno della domanda o della messa in mora”).
Quanto alla domanda dell' relativa al maggior onere connesso alla nuova gara CP_2
d'appalto e, quindi, per addivenire al completamento dei lavori, si osserva quanto segue.
Sul punto, in via pregiudiziale di rito, va rilevato che tale domanda, benché non espressamente riproposta nel giudizio di gravame, rientra nella cognizione del giudice nella fase c.d. rescissoria atteso che “L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è equiparabile ad un atto d'appello, essendo preordinata alla caducazione per intero del lodo medesimo, con effetto anche sulle statuizioni non censurate esplicitamente. Ne consegue che la decisione sul merito, dopo l'accoglimento dell'impugnazione con la declaratoria di nullità della pronuncia arbitrale, deve affrontare e risolvere tutte le questioni già sottoposte agli arbitri, ancorché non espressamente riproposte” (così Cass. SSUU n. 1470/1980).
Cionondimeno, non vi sono elementi utili alla disamina di tale domanda.
Come si evince dalla stessa comparsa di costituzione dell' nel presente CP_2
giudizio, la domanda in oggetto era così articolata: “dichiarare che, per effetto della menzionata risoluzione contrattuale, spettino all , oltre alle somme di cui è chiesto CP_2
l'incameramento, quelle relative al maggior onere da sostenere per la nuova gara di appalto onde addivenire al completamento dei lavori, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria”. La stazione appaltante, pertanto, articolava una
5 domanda di accertamento e non già di condanna relativamente a somme ancora da sostenersi e dunque da quantificarsi.
La domanda va rigettata sulla scorta di due ordini di considerazioni.
Anzitutto, essa attiene all'accertamento di un esborso solo futuro ed eventuale (sul carattere eventuale di tali esborsi al momento dell'instaurazione del giudizio arbitrale assume rilievo anche il tenore della determinazione n. 61 del 19.10.2004 laddove si disponeva espressamente di “(…) 3) di porre a carico dell'impresa sia Parte_1
l'eventuale maggiore onere per l' dovuto alla tardata ultimazione delle opere, delle CP_2
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori e di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario (mancato incameramento dei canoni di locazione); sia
l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine alla stessa impresa Parte_1
di procedere, previo assolvimento delle procedure propedeutiche di rito
[...]
(verbale di consistenza, contabilità finale, etc...), al riappalto dei lavori in oggetto”).
Ancora, come stabilito contrattualmente tra le parti, in caso di rescissione o risoluzione del contratto di appalto, sarebbe venuto in rilievo il disposto dell'art. 62, penultimo comma del C.S.A. secondo cui in caso di risoluzione o rescissione del contratto, i rapporti con l'impresa saranno definiti corrispondendo, per il fabbricato, il prezzo che risulterà detraendo dall'importo del forfait globale come se esso fosse ultimato, l'importo dei lavori che resta da eseguire per il suo completamento in base alle pattuizioni contrattuali e valutati con i prezzi di cui all'allegato elenco.
Sulla scorta del dato contrattuale appena trascritto, pertanto, l'importo residuo spettante all'impresa è stato determinato previa detrazione dell'importo dei lavori che resta da eseguire per il suo completamento in base alle pattuizioni contrattuali.
Ne consegue che l'importo così determinato ha già tenuto conto di dette detrazioni
(cfr. p. 27 della consulenza tecnica d'ufficio laddove è specificato che “(…) per quanto attiene i lavori a corpo, l'importo dei lavori eseguiti è stato individuato, per il fabbricato, pari alla differenza fra l'importo del forfait globale (come se esso fosse ultimato) e
6 l'importo dei lavori che resta da eseguire per il suo completamento in base alle pattuizioni contrattuali e valutati con i prezzi di cui all'allegato elenco;
più precisamente, esso è stato calcolato pari alla differenza fra gli importi dei lavori delle singole categorie del forfait globale (come se esse fossero ultimate) e quelli dei lavori che restano da eseguire per il loro completamento”).
Non rileva perciò l'ulteriore importo cui pure fa cenno il consulente tecnico d'ufficio nel proprio elaborato e richiamato dall' , ovvero le somme dovute a titolo di CP_2
“(…) incameramento della cauzione definitiva (pari ad € 63.644,27); - l'eventuale maggiore onere per l' dovuto alla tardata ultimazione delle opere, delle nuove CP_2
spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori e di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;
- l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori
e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine alle tessa impresa ” (p. 28 della relazione peritale, allegato 2.4.5). Parte_1
Si tratta in parte di somme già riconosciute in favore dell' con la sentenza non CP_2
definitiva n. 630 (cauzione definitiva) ed in parte di somme solo eventuali e, come detto, estranee alla espressa pattuizione intercorsa tra le parti quanto alla regolamentazione del rapporto dare avere quale emerge dal citato art. 62 in caso di risoluzione o rescissione del contratto.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento di una sola delle domanda proposte dall'impresa appellante sono compensate per due terzi e poste a carico dell' per CP_2
il restante terzo così come liquidato in dispositivo ed avendo riguardo alla somma riconosciuta in favore dell'Impresa all'esito del presente giudizio.
Le spese di CTU così come liquidate in separato decreto sono poste a definitivo carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
7 1. in accoglimento della domanda proposta da in qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta, condanna, per la causale di cui in parte motiva, l' al CP_2
pagamento in favore della parte attrice della complessiva somma pari ad euro
14.721,56 oltre interessi ex lege n. 109 del 1994;
2. rigetta la domanda di accertamento proposta dall;
CP_2
3. compensa per due terzi le spese di lite e condanna la parte convenuta al pagamento del restante terzo in favore della parte attrice che si liquida in complessivi euro 1.936,33 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. liquida le spese di CTU come da separato decreto ponendole a definitivo carico della parte appellata.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
RI CH
IL PRESIDENTE
PA AN
8
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. PA AN Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa RI CH Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 521/2015 R.G.
tra
(P. IVA ), in qualità di esercente l'omonima impresa di Parte_1 P.IVA_1
costruzioni, rappresentato e difeso dall'Avv.to ed elettivamente CP_1
domiciliato presso lo studio legale proprio difensore, in Vaglio Basilicata (PZ) alla C.da
Molino, n. 19;
appellante
e
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.ta Marilena
Galgano e domiciliata presso la propria sede legale in Potenza (PZ) alla via Manhes,
n. 33.
appellata
OGGETTO: appalto pubblico – risoluzione per inadempimento – impugnazione di lodo arbitrale.
1 CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'impresa individuale risultava aggiudicataria di una gara d'appalto Parte_1
bandita dall' di Potenza per l'affidamento dei lavori di costruzione di due CP_2
fabbricati nel Comune di Rapolla, per complessivi 14 alloggi. Il contratto veniva stipulato in data 27 luglio 2000 e successivamente integrato da un atto aggiuntivo.
In corso di rapporto, la stazione appaltante, con determina n. 61 del 19 ottobre 2004,
“rescindeva” (recte: dichiarava risolto) il contratto a seguito di “gravi inadempimenti dell'appaltatore”, sulla base del diritto potestativo ad essa attribuito dall'art. 27 R.D.
350/1895. Avverso detta determina insorgeva l'impresa appaltatrice, la quale, avvalendosi della clausola compromissoria contenuta nel contratto, deferiva ad arbitri la relativa controversia. L'attrice formulava articolate domande. Nello specifico, chiedeva anzitutto che venisse dichiarata nulla la determina in parola;
domandava poi la risoluzione del contratto per inadempimenti imputabili alla controparte e, quindi, la condanna della stazione appaltante al pagamento di taluni crediti consequenziali alla risoluzione del rapporto, quali il danno da lucro cessante e la restituzione della garanzia autonoma precedentemente escussa;
infine, chiedeva la condanna della stazione al pagamento dei corrispettivi dovuti in forza di prestazioni precedentemente eseguite e non ancora evasi.
Esperito un tentativo di conciliazione e completata l'istruttoria, il collegio arbitrale confermava la validità della determina impugnata, rigettando di conseguenza le rimanenti domande attoree. L'impianto motivazionale del lodo si fondava sul riscontro degli inadempimenti originariamente imputati all'impresa appaltatrice, la cui gravità veniva ritenuta idonea a fondare l'esito risolutivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'impresa soccombente impugnava il lodo arbitrale. L' assumeva anzitutto la nullità del provvedimento decisorio Pt_1
ex art. 829, co. 1, n. 6 c.p.c. sulla scorta della tardività della sottoscrizione del documento da parte degli arbitri. Nell'ipotesi di accoglimento di tale preliminare censura, l'impugnante insisteva nelle domande originariamente veicolate nel procedimento arbitrale, reiterandole senz'alcuna modifica.
2 Ritualmente costituitasi, l' resisteva ad entrambe le censure mosse CP_2
dall'appellante avverso il provvedimento decisorio. Rispetto alla prospettata nullità del lodo, deduceva la mancata tempestiva notificazione in forma scritta della volontà di far valere la decadenza degli arbitri, il che avrebbe reso inammissibile la relativa impugnazione. Con riguardo invece al merito, parte appellata eccepiva anzitutto la non configurabilità di un giudizio rescissorio sulla controversia deferita ad arbitri, deducendone che, anche ritenendo nullo il lodo, sarebbe comunque conseguito il rigetto delle rimanenti domande volte a sollecitare un nuovo - ed inammissibile - esame giudiziale della lite. Procedeva poi ad un'articolata ricostruzione della vicenda contrattuale, evidenziando come i gravi inadempimenti di controparte giustificassero comunque la risoluzione del rapporto.
Con sentenza non definitiva n. 418/2022, questa Corte si è pronunciata sul primo motivo di impugnazione statuendo la nullità del lodo arbitrale per tardiva sottoscrizione del documento da parte degli arbitri e disponendo, per il resto, la prosecuzione del giudizio.
Successivamente, con ulteriore sentenza non definitiva n. 630/2023 la Corte ha dichiarato la legittimità della rescissione contrattuale disposta dall' per CP_2
inadempimento imputabile all'impresa adottata con determina n. 61 del 19 ottobre
2004, ha rigettato le domande dell'appellante di risoluzione del contratto per inadempimento dell' , di risarcimento del danno da lucro cessante e di CP_2
restituzione della cauzione definitiva ed ha rimesso in istruttoria la causa allo scopo di delibare in ordine alla domanda dell' volta ad ottenere il pagamento degli Pt_1
importi maturati in relazione ai lavori eseguiti.
In merito a tale residua domanda va premesso che la stessa, articolata dall'impresa quale condanna al pagamento del corrispettivo, va qualificata quale domanda di
"restitutio in integrum" a mezzo di equivalente pecuniario trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda medesima, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento (cfr. Cass. 21/11/1983 n. 6946) (così in motivazione Cass. 2013).
Come noto, “L'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo,
e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata
3 o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum” (così Cass.n. 15705/2013, n. 4225/2022).
Ciò premesso, all'esito dell'accertamento peritale disposto, si osserva quanto segue.
Anzitutto, come acclarato dal consulente tecnico d'ufficio le riserve apposte dall'impresa sono tardive in quanto esplicitate solo nello stato finale (cfr. pp. 16 e ss. della relazione peritale). Con argomentazione congrua e ben motivata cui si intende aderire, il consulente ha difatti concluso statuendo che “(…) Nel nostro caso, come già riportato in precedenza, risulta che in occasione di ciascuno dei 5 stati di avanzamento dei lavori emessi dal Direttore dei Lavori durante il corso degli stessi - più precisamente nel relativo registro di contabilità di cui all'allegato 2.4.4 - l'impresa non ha apposto alcuna riserva: per cui i fatti ivi registrati devono intendersi accertati, e le riserve successive che ad essi si riferiscono devono considerarsi NON tempestive (….)
Nella fattispecie, le lavorazioni contabilizzate sino al 5° SAL - come riportate nel registro di contabilità di cui all'allegato 2.4.4 - sono identiche a quelle riportate nello Stato Finale
(v. allegato 2.4.7). Per cui, non sussistendo “fatti nuovi” fra quanto contabilizzato nel 5°
SAL e nello Stato Finale, TUTTE le riserve NON possono essere accolte in quanto NON
TEMPESTIVE”).
Ciò premesso, va riconosciuta in favore dell' la complessiva somma Parte_2
pari ad euro 14.721,56 dovendosi ritenere valido lo stato di consistenza del DL benché redatto alla presenza di un solo testimone e dunque in violazione del disposto dell'art. 31 co. 2 del R.D. n. 350/1895 in quanto profilo non censurato dall'impresa né rilevabile d'ufficio in quanto posto a presidio di un interesse della parte.
Su tale somma gli interessi vanno computati ex lege n. 109 del 1994 in quanto relativi a rate già maturate per lavori già eseguiti (Cass. n. 7150/1983 “In materia di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, ai sensi degli artt. 35 e 36 del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori in misura pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di
4 diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale in applicazione di Disposizioni o di accordi disciplinanti il mercato nazionale del danaro, soltanto nelle ipotesi espressamente contemplate dalle norme suddette, vale a dire di ritardo dei pagamenti delle rate di acconto o di saldo dei lavori oltre i termini indicati nelle stesse norme.
Pertanto, nel caso di scioglimento dell'appalto per recesso unilaterale della amministrazione committente, ai sensi dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.
F sui lavori pubblici, sulle somme dovute all'appaltatore in conseguenza della risoluzione del rapporto spettano gli interessi moratori, nella misura ed alle condizioni sopraindicate, soltanto perle voci che attengono al pagamento delle rate già maturate per i lavori eseguiti, mentre sulle altre voci di credito dell'impresa (valore dei materiali esistenti in cantine, decimo dei lavori non eseguiti, ed altre eventuali) sono dovuti soltanto gli interessi legali dal giorno della domanda o della messa in mora”).
Quanto alla domanda dell' relativa al maggior onere connesso alla nuova gara CP_2
d'appalto e, quindi, per addivenire al completamento dei lavori, si osserva quanto segue.
Sul punto, in via pregiudiziale di rito, va rilevato che tale domanda, benché non espressamente riproposta nel giudizio di gravame, rientra nella cognizione del giudice nella fase c.d. rescissoria atteso che “L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è equiparabile ad un atto d'appello, essendo preordinata alla caducazione per intero del lodo medesimo, con effetto anche sulle statuizioni non censurate esplicitamente. Ne consegue che la decisione sul merito, dopo l'accoglimento dell'impugnazione con la declaratoria di nullità della pronuncia arbitrale, deve affrontare e risolvere tutte le questioni già sottoposte agli arbitri, ancorché non espressamente riproposte” (così Cass. SSUU n. 1470/1980).
Cionondimeno, non vi sono elementi utili alla disamina di tale domanda.
Come si evince dalla stessa comparsa di costituzione dell' nel presente CP_2
giudizio, la domanda in oggetto era così articolata: “dichiarare che, per effetto della menzionata risoluzione contrattuale, spettino all , oltre alle somme di cui è chiesto CP_2
l'incameramento, quelle relative al maggior onere da sostenere per la nuova gara di appalto onde addivenire al completamento dei lavori, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria”. La stazione appaltante, pertanto, articolava una
5 domanda di accertamento e non già di condanna relativamente a somme ancora da sostenersi e dunque da quantificarsi.
La domanda va rigettata sulla scorta di due ordini di considerazioni.
Anzitutto, essa attiene all'accertamento di un esborso solo futuro ed eventuale (sul carattere eventuale di tali esborsi al momento dell'instaurazione del giudizio arbitrale assume rilievo anche il tenore della determinazione n. 61 del 19.10.2004 laddove si disponeva espressamente di “(…) 3) di porre a carico dell'impresa sia Parte_1
l'eventuale maggiore onere per l' dovuto alla tardata ultimazione delle opere, delle CP_2
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori e di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario (mancato incameramento dei canoni di locazione); sia
l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine alla stessa impresa Parte_1
di procedere, previo assolvimento delle procedure propedeutiche di rito
[...]
(verbale di consistenza, contabilità finale, etc...), al riappalto dei lavori in oggetto”).
Ancora, come stabilito contrattualmente tra le parti, in caso di rescissione o risoluzione del contratto di appalto, sarebbe venuto in rilievo il disposto dell'art. 62, penultimo comma del C.S.A. secondo cui in caso di risoluzione o rescissione del contratto, i rapporti con l'impresa saranno definiti corrispondendo, per il fabbricato, il prezzo che risulterà detraendo dall'importo del forfait globale come se esso fosse ultimato, l'importo dei lavori che resta da eseguire per il suo completamento in base alle pattuizioni contrattuali e valutati con i prezzi di cui all'allegato elenco.
Sulla scorta del dato contrattuale appena trascritto, pertanto, l'importo residuo spettante all'impresa è stato determinato previa detrazione dell'importo dei lavori che resta da eseguire per il suo completamento in base alle pattuizioni contrattuali.
Ne consegue che l'importo così determinato ha già tenuto conto di dette detrazioni
(cfr. p. 27 della consulenza tecnica d'ufficio laddove è specificato che “(…) per quanto attiene i lavori a corpo, l'importo dei lavori eseguiti è stato individuato, per il fabbricato, pari alla differenza fra l'importo del forfait globale (come se esso fosse ultimato) e
6 l'importo dei lavori che resta da eseguire per il suo completamento in base alle pattuizioni contrattuali e valutati con i prezzi di cui all'allegato elenco;
più precisamente, esso è stato calcolato pari alla differenza fra gli importi dei lavori delle singole categorie del forfait globale (come se esse fossero ultimate) e quelli dei lavori che restano da eseguire per il loro completamento”).
Non rileva perciò l'ulteriore importo cui pure fa cenno il consulente tecnico d'ufficio nel proprio elaborato e richiamato dall' , ovvero le somme dovute a titolo di CP_2
“(…) incameramento della cauzione definitiva (pari ad € 63.644,27); - l'eventuale maggiore onere per l' dovuto alla tardata ultimazione delle opere, delle nuove CP_2
spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori e di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;
- l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori
e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine alle tessa impresa ” (p. 28 della relazione peritale, allegato 2.4.5). Parte_1
Si tratta in parte di somme già riconosciute in favore dell' con la sentenza non CP_2
definitiva n. 630 (cauzione definitiva) ed in parte di somme solo eventuali e, come detto, estranee alla espressa pattuizione intercorsa tra le parti quanto alla regolamentazione del rapporto dare avere quale emerge dal citato art. 62 in caso di risoluzione o rescissione del contratto.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento di una sola delle domanda proposte dall'impresa appellante sono compensate per due terzi e poste a carico dell' per CP_2
il restante terzo così come liquidato in dispositivo ed avendo riguardo alla somma riconosciuta in favore dell'Impresa all'esito del presente giudizio.
Le spese di CTU così come liquidate in separato decreto sono poste a definitivo carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
7 1. in accoglimento della domanda proposta da in qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta, condanna, per la causale di cui in parte motiva, l' al CP_2
pagamento in favore della parte attrice della complessiva somma pari ad euro
14.721,56 oltre interessi ex lege n. 109 del 1994;
2. rigetta la domanda di accertamento proposta dall;
CP_2
3. compensa per due terzi le spese di lite e condanna la parte convenuta al pagamento del restante terzo in favore della parte attrice che si liquida in complessivi euro 1.936,33 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. liquida le spese di CTU come da separato decreto ponendole a definitivo carico della parte appellata.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
RI CH
IL PRESIDENTE
PA AN
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