Versione
9 febbraio 1957
9 febbraio 1957
Art. 173. (Nomina a vice segretario)
La nomina in prova a vice segretario si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria, di secondo grado ed in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2.
Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali nonche' le prove pratiche, quando siano previste da speciali ordinamenti.
Le prove scritte devono essere almeno due.
Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purche' rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
La disposizione del comma precedente non si applica per l'accesso alle carriere di concetto del personale tecnico.
La nomina in prova a vice segretario si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria, di secondo grado ed in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2.
Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali nonche' le prove pratiche, quando siano previste da speciali ordinamenti.
Le prove scritte devono essere almeno due.
Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purche' rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
La disposizione del comma precedente non si applica per l'accesso alle carriere di concetto del personale tecnico.
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., ordinanza 31/05/2005, n. 216Provvedimento: […] che, anteriormente, l'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) disponeva, infatti, che per l'accesso alle carriere di concetto “le prove scritte devono essere almeno due”, mentre l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 (Norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria) faceva riferimento al quadro B/1 annesso al decreto stesso, il quale prevedeva per i profili in questione tre prove scritte;Leggi di più...
- estensione al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie·
- manifesta infondatezza della questione.·
- amministrazione finanziaria·
- benefici giuridici ed economici già previsti per le ex carriere speciali·
- mancata inclusione di una parte del personale in ragione della diversità della prova di accesso·
- ord. 216/05. impiego pubblico