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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.SA G. Imperiale
All'udienza del giorno 08 luglio 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per azione revocatoria
promoSA da
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall' Avv. M. Luceri come da mandato in atti
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to M. Gabrieli Tommasi, _1
come da mandato in atti
nonchè
, rappresentato e difeso dall'Avv.ta F. Erroi, come da mandato in CP_2
atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., creditore del sig.
[...]
legale rappresentante di , _1 OP
conveniva in giudizio i sigg.ri e per ivi sentir dichiarare _1 CP_2
inefficace nei suoi confronti, e per l'effetto revocare, l'atto di vendita per NO
TT.SA , Rep. 15.675, Raccolta N. 7.902, stipulato l'08-03-2022 tra Persona_1
e , trascritto presso i Pubblici Registri di Lecce, in data 25-03- _1 CP_2
2022, R.G. 10811, R.P. 8410.
Deduceva a sostegno della sua pretesa, di essere creditore nei confronti di
[...]
della somma di € 14.334,28 in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente CP_1
esecutivo N. 708/22, emesso in data 10.04.2022 e munito di formula esecutiva in data
22.04.2022 e regolarmente notificato.
Assumeva che in data 08-03-2022 (dopo appena 12 giorni dall'ultimo sollecito di pagamento ricevuto) il sig. si spogliava dell'immobile di cui era _1
proprietario, attraverso una vendita fittizia, in favore del figlio all'evidente CP_2
fine di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie vantate dall'attore.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e per disconoscere la _1 CP_2
concorrente e simultanea sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2901 c.c.
e di conseguenza per chiedere il rigetto dall'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Espletato l'interrogatorio formale e disposta CTU, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
2 Nel merito la domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
L'azione revocatoria costituisce il rimedio dato ai creditori dall'art. 2901 c.c., a tutela della loro garanzia patrimoniale, contro atti di disposizione posti in essere dal debitore a detrimento delle loro ragioni. Tale pregiudizio consiste nella eliminazione della possibilità che il bene stesso formi oggetto di esecuzione forzata, ai fini della realizzazione coattiva del diritto di credito. L'istituto in parola attribuisce al creditore il potere di ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'atto di disposizione lesivo delle proprie ragioni. Si tratta di una inefficacia relativa e parziale: l'atto di disposizione compiuto dal debitore è perfettamente valido ed efficace nei confronti della generalità dei consociati, ma è inopponibile nei confronti del creditore che ha agito in revoca.
I presupposti sui quali si fonda l'azione revocatoria sono: l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore;
l'esistenza di un atto dispositivo posto in essere dal debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale credito (c.d. eventus damni); conoscenza del pregiudizio da parte del debitore
(scientia damni o consilium fraudis). Negli atti a titolo oneroso, inoltre, è neceSAria la conoscenza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato al creditore, con l'atto posto in essere (partecipatio fraudis).
Cio premesso, occorre considerare le circostanze di fatto che sono emerse dagli atti di causa.
risulta creditrice della Parte_1 OP
, della somma di € 14.212,28 giusta fattura n. 1279
[...] del 30/11/2019 pari ad € 8.647,47, fattura n. 1400 del 31/12/2019 pari ad € 1.283,76
e della fattura n. 61 del 31/01/2020 pari ad € 4.281,05.
3 Il Sig. , legale rappresentante di _1 OP
, in data 22-04-2021 sottoscriveva dichiarazione con
[...] cui si impegnava personalmente ad estinguere la posizione debitoria della società da lui rappresentata a decorrere dal mese di Novembre 2021.
In data 10.04.2022 veniva emesso decreto ingiuntivo n. 780/22, con cui la Parte_1
ingiungeva al sig. il pagamento della somma di € 14.334,28.
[...] _1
Con atto di vendita per NO TT.SA , Rep. 15.675, Raccolta N. Persona_1
7.902, stipulato l'08-03-2022, il sig. trasferiva, al figlio , _1 CP_2
l'immobile sito in Serrano – Frazione di Carpignano salentino (LE), iscritto al Catasto
Fabbricati al Fgl. 46, p.lla 291, cat. A/5, classe 2, vani 1,5 per il prezzo di € 6.000,00.
Orbene, è indubbio che la ragione creditoria vantata dalla trova Parte_1 fondamento nella dichiarazione di accollo di debito, sottoscritta dal in data _1
22.04.2021, e successivamente, per le stesse causali, nel decreto ingiuntivo emesso in data
10.04.2022.
E' indubbio, altresì, la sussistenza dell'eventus damni e, quindi, la circostanza che l'atto di disposizione posto in essere dal sig. unitamente al figlio abbia di _1 CP_2 fatto pregiudicato la realizzazione del credito vantato dall'attrice.
Sul punto si osserva che con l'espressione “pregiudizio” il legislatore ha voluto accogliere una nozione estensiva di eventus damni, comprendente anche il semplice pericolo di danno ossia la possibilità che l'attuazione coattiva del credito rimanga vanificata. La Suprema Corte ha, infatti, piu volte precisato che,per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è neceSArio che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esecuzione coattiva del credito medesimo.
4 L'atto dispositivo posto in essere dal sig. inoltre, ha reso piu difficoltoso il CP_1 recupero coattivo del credito vantato dall'attore. Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo l'eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore.( Cass.
15.12.2006; ).
Parimenti provato risulta il presupposto della scientia damni. Il infatti, non CP_1 poteva non essere a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo impugnato avrebbe ( anche potenzialmente) arrecato all'attore.
Quanto all'ulteriore requisito della partecipatio fraudis, si osserva che il rapporto di parentela tra le parti in causa ( padre/figlio), il prezzo irrisorio per cui è stata conclusa la vendita ( vedi relazione peritale in atti depositata il 08.11.2024) ed il breve lasso di tempo tra la dichiarazione di accollo del debito e la formalizzazione dell'atto di compravendita portano a ritenere che il sig. fosse a conoscenza dell'esposizione debitoria del CP_2 padre, dell'insolvenza della stesso e del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecato alle regioni creditorie della . Parte_1
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni ( Cass. 18.05.2005 n- 10430.)
.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
5 il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario dott.SA Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, in persona del suo legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1
, nonché , così provvede: _1 CP_2
1)accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la inefficacia nei confronti di , in persona del suo legale rappresentante p.t., dell'atto di Parte_1
vendita per NO TT.SA , Rep. 15.675, Raccolta N. 7.902, stipulato Persona_1
l'08-03-2022, trascritto presso i Pubblici Registri di Lecce, in data 25-03-2022, R.G.
10811, R.P. 8410, con cui sig. trasferiva, al figlio , l'immobile _1 CP_2
sito in Serrano – Frazione di Carpignano salentino (LE), iscritto al Catasto Fabbricati al
Fgl. 46, p.lla 291, cat. A/5, classe 2, vani 1,5
2) Autorizza la Conservatoria dei Registri immobiliari di Lecce di trascrivere la emanata sentenza con ogni esonero da responsabilità
2) condanna in solido i sigg.ri e alla refusione delle spese CP_2 Parte_3
di lite in favore di , in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t., che si liquidano in complessive € 2.804,00 di cui € 264,00 per spese, € 2540,00 per competenze oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Pone definitivamente a carico dei sigg.ri e e, per CP_2 _1
quest'ultimo l'Erario, le spese della CTU nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Lecce, addì 08 luglio 2025 Il Giudice Onorario
(dott.SA Giorgia Imperiale)
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