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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 24/02/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 410/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente e Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2363/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Via Verri 25 46100 Mantova MN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MANTOVA sez. 2
e pubblicata il 30/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201047/2022 IRES-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201047/2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201047/2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201047/2022 IRAP 2017
- sull'appello n. 2632/2024 depositato il 18/09/2024 proposto da
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MANTOVA sez. 2
e pubblicata il 30/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201047/2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201047/2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201047/2022 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201046/2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201046/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201046/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2550/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ufficio Appellante principale: chiede di riformare la sentenza impugnata relativamente al punto 5.1 riguardante le sopravvenienze attive e per l'effetto confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata. società appellante incidentale: previa la riunione del presente procedimento all'appello proposto dalla
Resistente_1 pendente all'RGA 2632/2024 dell'intestata Corte di Giustizia Tributaria avverso la medesima sentenza rigettare l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Mantova e, conseguentemente, confermare il capo e punto della sentenza appellato dall'Ufficio, ferme le censure agli altri capi e punti di cui al ricorso in appello pendente all'RGA 2632/2024.
- Con vittoria di spese e onorari in entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.r.l. ha proposto distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Mantova, ai fini IRES, IVA ed IRAP per l'annualità 2016 e 2017. L'Ufficio in particolare ha contestato il mancato assoggettamento ad Ires di sopravvenienze attive e l'indebita deduzione ai fini Ires
e Irap per costi di provvigioni di un agente.
La Corte di giustizia di I grado di Mantova sez. 2, con sentenza n. 8 depositata in data 30 gennaio 2024, ha accolto parzialmente i ricorsi riuniti limitatamente al primo motivo di impugnazione relativo alla sopravvenienza attiva, con compensazione delle spese del grado di giudizio. I giudici di I grado, con riferimento alle sopravvenienze attive hanno evidenziato che “l'Ufficio non abbia affatto allegato, per comprovare la sopravvenienza attiva, l'estinzione del debito verso l'agente (ad esempio per prescrizione, per rinuncia, decadenza o altro) ma abbia operato assumendo che controparte avrebbe inteso riconciliare a posteriori il debito al 31 dicembre 2017 (verso l'Agente) con fatture emesse nel 2020 e con scritture di rettifica che non potrebbero essere ricondurre con certezza alla situazione debitoria del Nominativo_1”.
In relazione al rilievo sulla indeducibilità di alcuni costi di provvigione di un agente i giudici di I grado hanno evidenziato quanto segue: “l'opponente … non ha spiegato, contrariamente alle regole sulla certezza e sulla determinabilità, per quali ragioni erano stati erogati compensi in termini difformi dal contratto (l'appendice del 2016 indicava una percentuale del 3% mentre erano stati calcolati i compensi con percentuale del 5% riferita al contratto nella versione precedente), soprattutto non ha giustificato lo spazio temporale fino ad un biennio tra la prestazione e la fatturazione e non ha giustificato contrattualmente il calcolo della provvisione sulle vendite di altri agenti in mancanza del rapporto diretto contrattuale e soprattutto in mancanza del dato contrattuale”.
Propongono appello avverso la sentenza di I grado entrambe le parti.
L'Ufficio, appellante principale, impugna la sentenza prospettando in sintesi i seguenti motivi:
- VIOLAZIONE DI LEGGE E VIZIO DI MOTIVAZIONE - violazione dell'art. 88 comma 1 del d.p.r. 917/1986.
Dall'analisi di quanto contabilizzato nel mastrino fatture da ricevere dal 2016 al 2019 si evince coma la società abbia riconciliato “a posteriori il debito al 31 dicembre 2017 con le fatture emesse nel 2020 e con scritture di rettifica che non possono essere ricondotte con certezza alla situazione debitoria di Nominativo_1…e che si è tentato di riconciliare approssimativamente la fatturazione successiva con il debito esposto nelle fatture da ricevere per € 79.246,18” (pag. 11 dell'appello). Ad avviso dell'Ufficio appare palese il vizio di motivazione della sentenza di I grado considerato che la sopravvenienza attiva contestata dall'Ufficio non faceva riferimento solamente alle fatture da ricevere da parte dell'agente Nominativo_1, ma anche a debiti pregressi riportati negli anni e mai liquidati. La sopravvenienza attiva si fonda anche sul riporto di posizioni stratificate di debiti da liquidare per fatture da ricevere a costi/componenti negativi antecedenti agli esercizi 2016 e 2017.
La società, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione prospettato dall'Ufficio. La difesa della società ha in primo luogo evidenziato che l'impresa individuale
Resistente_1 di Rappresentante_1 il 12/05/2016 viene interamente conferita nella Resistente_1 srl, dove il sig. Rappresentante_1li Rappresentante_1 rimane l'unico socio. L'agente sig. Nominativo_1 , relativamente all'anno 2016, prima maturava provvigioni nei confronti della impresa individuale e dal 13/05/2016 maturava provvigioni nei confronti della
SRL. L'Ufficio per l'anno 2016 erroneamente si limita a considerare provvigioni per € 28.386,14 corrispondenti alle sole provvigioni maturate nei confronti “diretti” della S.r.l. .
L'Ufficio inoltre erroneamente, relativamente al 2015 “non considera le fatture n. 136 del 2017, 144, 147,156
e 161 del 2018 e 1 del 2020 per un totale non considerato di € 40.503,47 e, relativamente al 2016 non tiene conto di altre fatture per un ammontare non considerato di € 23.625,04.
La società parte appellante incidentale impugna la parte sfavorevole della sentenza , relativa alla indeducibilità di alcuni costi per provvigioni, in sintesi, per i seguenti motivi:
- ESISTENZA, DETERMINATEZZA E INERENZA DEL COSTO AI SENSI DELL'ART. 109 TUIR. COSTI DI PROVVIGIONE DEL Nominativo_1. I giudici di I grado non hanno correttamente interpretato le clausole del contratto stipulato con l'agente Nominativo_1. La società inoltre ha regolarmente dimostrato la certezza, la determinazione e la natura del costo. Non è rilevante, rispetto alla contestazione di non inerenza o determinatezza, il fatto che il Nominativo_1 svolga un'attività di coordinamento agenti invece che di agente diretto. Viene ancora sottolineato che dal prospetto delle provvigioni allegato è possibile desumere quanto previsto dal contratto “ovverosia il 5% per la linea Linea_1) o il 3% sulla linea Linea_2 ed i clienti esteri, ovvero percentuali ogni volta diverse ai sensi dell'art. 9 per le vendite promozionali per tutti i clienti italiani ed esteri gestiti direttamente dal Nominativo_1 o da altri agenti a seguito dell'integrazione contrattuale”. I costi debbono inoltre ritenersi deducibili quando sono oggettivamente determinabili e non certo quando gli stessi sono contrattualizzati.
- IN SUBORDINE SULLA DEDUCIBILITA' DEI COSTI DI PROVVIGIONE DEL Nominativo_1. In subordine, si chiede di disporre il diritto alla deduzione dei costi di provvigione almeno tutti parametrati alla % del 3%.
- OMESSA PRONUNCIA SULL'ERRATA RIPRESA A TASSAZIONE DELL'IVA
Il contribuente ha correttamente operato registrando le fatture da ricevere al netto dell'IVA poiché questa sorgerà soltanto al momento della registrazione della fattura (e con l'aliquota ivi applicabile dell'anno di emissione della fattura) avvenuto appunto nel 2019.
L'Ufficio, preliminarmente chiede la riunione degli appelli proposti avverso la medesima sentenza ed eccepisce l'inammissibilità dell'appello della società introduce domande nuove rispetto al ricorso di I grado laddove viene affermato che “sono 2 i contratti in essere tra le parti e 1 addendum (all. n. 3) e vengono riconosciute provvigioni all'agente Nominativo_1 nella misura del 5% per la promozione della vendita della linea con il marchio della linea Linea_1) invece per la linea Linea_2 è prevista la provvigione del 3% (all. n. 4);… Tale ultima linea Linea_2 non è mai stata citata in nessuno dei due ricorsi precedenti così come negli stessi ricorsi si fa riferimento sempre ad un solo contratto.
Appare evidente ad avviso dell'Ufficio come il contratto in essere tra Resistente_1 e Nominativo_1 fosse uno solo al quale si era aggiunta una appendice (addendum). Oltre alla remunerazione fatturata non prevista dal contratto e avvenuta in via differita di almeno un biennio, viene sottolineato che, di fatto l'attività svolta dal Sig. Nominativo_1 risulta essere più un'attività di coordinamento agenti e di direzione commerciale delle vendite di Resistente_1 srl, che quella individuata contrattualmente di agente. Sussiste pertanto la violazione dell'art. 109 TUIR (mancanza requisito della certezza ed oggettiva determinabilità del costo).
SULL'ASSERITA OMESSA PRONUNCIA SULL'ERRATA RIPRESA A TASSAZIONE DELL'IVA
La ripresa dell'IVA indebitamente detratta poggia sulla riscontrata mancanza della documentazione giustificativa dei costi per provvigioni e sul conseguente mancato riconoscimento della spesa. Sui motivi di impugnazione del ricorso di I grado, riproposti in appello, la sentenza ad avviso dell'Ufficio merita di essere integralmente confermata.
Gli appelli di entrambe le parti sono infondati per le ragioni che verranno esposte di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che la sentenza di grado sia meritevole di conferma integrale e, di conseguenza, gli appelli di entrambe le parti non sono fondati.
Con riferimento all'appello principale dell'Ufficio la Corte osserva che nulla è stato prospettato in merito all'eccezione prospettata dalla difesa della società che ha contestato, per l'anno 2016, il computo delle provvigioni del sig. Nominativo_1 per € 28.386,14 corrispondenti alle sole provvigioni maturate nei confronti “diretti” della S.r.l. . Parimenti nessuna contestazione è stata prospettata dall'Ufficio riguardo all'omessa considerazione per l'anno 2025 delle fatture n. 136 del 2017, 144, 147,156 e 161 del 2018 e 1 del 2020 per un totale non computato di € 40.503,47; così come, relativamente al 2016, l'Ufficio non avrebbe tenuto conto di altre fatture per un ammontare non considerato di € 23.625,04.
L'appello incidentale della società viceversa è infondato atteso che l'Ufficio ha correttamente sottolineato che il contratto in essere tra la Resistente_1 e il sig. Nominativo_1 , come peraltro affermato dalla stessa contribuente nei due ricorsi introduttivi del presente giudizio, è uno solo a cui è stato 'aggiunto' un addendum o appendice.
La difesa della società sul punto non ha prodotto elementi probatori idonei a giustificare 'contrattualmente' una diversa percentuale delle provvigioni – 3% o 5% - da applicare ai compensi per la linea di scarpe '
Nominativo_2' e per la linea 'Linea_2'.
Ulteriore criticità, rimarcata puntualmente nella sentenza appellata, è l'omessa giustificazione dello spazio temporale, fino ad un biennio, tra le prestazioni e le fatturazioni delle stesse;
in particolare i pagamenti e le provvigioni di competenza del 2016 risultano solo in parte fatturate nel 2019 e solo parzialmente pagate.
In conclusione è legittimo il rilievo dell'Ufficio di indebita deduzione di costi per provvigioni fatturate dal Sig. Nominativo_1, in violazione di quanto previsto dall'art. 109 TUIR ovvero per mancanza del requisito della certezza ed oggettiva determinabilità del costo dichiarato dalla società.
L'indetraibilità dell'IVA trova infine piena giustificazione proprio nella riscontrata mancanza dei requisiti previsti dal richiamato art. 109 del TUIR per la deduzione dei costi sostenuti.
A seguito della soccombenza di entrambe le parti appellanti sussistono giustificati motivi per compensare, anche nel presente grado di giudizio, le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge gli Appelli di entrambe le parti e, per l'effetto, conferma la sentenza di Primo Grado.
Spese del Grado compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente e Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2363/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Via Verri 25 46100 Mantova MN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MANTOVA sez. 2
e pubblicata il 30/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201047/2022 IRES-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201047/2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201047/2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201047/2022 IRAP 2017
- sull'appello n. 2632/2024 depositato il 18/09/2024 proposto da
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MANTOVA sez. 2
e pubblicata il 30/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201047/2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201047/2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201047/2022 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201046/2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201046/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T030201046/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2550/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ufficio Appellante principale: chiede di riformare la sentenza impugnata relativamente al punto 5.1 riguardante le sopravvenienze attive e per l'effetto confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata. società appellante incidentale: previa la riunione del presente procedimento all'appello proposto dalla
Resistente_1 pendente all'RGA 2632/2024 dell'intestata Corte di Giustizia Tributaria avverso la medesima sentenza rigettare l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Mantova e, conseguentemente, confermare il capo e punto della sentenza appellato dall'Ufficio, ferme le censure agli altri capi e punti di cui al ricorso in appello pendente all'RGA 2632/2024.
- Con vittoria di spese e onorari in entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.r.l. ha proposto distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Mantova, ai fini IRES, IVA ed IRAP per l'annualità 2016 e 2017. L'Ufficio in particolare ha contestato il mancato assoggettamento ad Ires di sopravvenienze attive e l'indebita deduzione ai fini Ires
e Irap per costi di provvigioni di un agente.
La Corte di giustizia di I grado di Mantova sez. 2, con sentenza n. 8 depositata in data 30 gennaio 2024, ha accolto parzialmente i ricorsi riuniti limitatamente al primo motivo di impugnazione relativo alla sopravvenienza attiva, con compensazione delle spese del grado di giudizio. I giudici di I grado, con riferimento alle sopravvenienze attive hanno evidenziato che “l'Ufficio non abbia affatto allegato, per comprovare la sopravvenienza attiva, l'estinzione del debito verso l'agente (ad esempio per prescrizione, per rinuncia, decadenza o altro) ma abbia operato assumendo che controparte avrebbe inteso riconciliare a posteriori il debito al 31 dicembre 2017 (verso l'Agente) con fatture emesse nel 2020 e con scritture di rettifica che non potrebbero essere ricondurre con certezza alla situazione debitoria del Nominativo_1”.
In relazione al rilievo sulla indeducibilità di alcuni costi di provvigione di un agente i giudici di I grado hanno evidenziato quanto segue: “l'opponente … non ha spiegato, contrariamente alle regole sulla certezza e sulla determinabilità, per quali ragioni erano stati erogati compensi in termini difformi dal contratto (l'appendice del 2016 indicava una percentuale del 3% mentre erano stati calcolati i compensi con percentuale del 5% riferita al contratto nella versione precedente), soprattutto non ha giustificato lo spazio temporale fino ad un biennio tra la prestazione e la fatturazione e non ha giustificato contrattualmente il calcolo della provvisione sulle vendite di altri agenti in mancanza del rapporto diretto contrattuale e soprattutto in mancanza del dato contrattuale”.
Propongono appello avverso la sentenza di I grado entrambe le parti.
L'Ufficio, appellante principale, impugna la sentenza prospettando in sintesi i seguenti motivi:
- VIOLAZIONE DI LEGGE E VIZIO DI MOTIVAZIONE - violazione dell'art. 88 comma 1 del d.p.r. 917/1986.
Dall'analisi di quanto contabilizzato nel mastrino fatture da ricevere dal 2016 al 2019 si evince coma la società abbia riconciliato “a posteriori il debito al 31 dicembre 2017 con le fatture emesse nel 2020 e con scritture di rettifica che non possono essere ricondotte con certezza alla situazione debitoria di Nominativo_1…e che si è tentato di riconciliare approssimativamente la fatturazione successiva con il debito esposto nelle fatture da ricevere per € 79.246,18” (pag. 11 dell'appello). Ad avviso dell'Ufficio appare palese il vizio di motivazione della sentenza di I grado considerato che la sopravvenienza attiva contestata dall'Ufficio non faceva riferimento solamente alle fatture da ricevere da parte dell'agente Nominativo_1, ma anche a debiti pregressi riportati negli anni e mai liquidati. La sopravvenienza attiva si fonda anche sul riporto di posizioni stratificate di debiti da liquidare per fatture da ricevere a costi/componenti negativi antecedenti agli esercizi 2016 e 2017.
La società, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione prospettato dall'Ufficio. La difesa della società ha in primo luogo evidenziato che l'impresa individuale
Resistente_1 di Rappresentante_1 il 12/05/2016 viene interamente conferita nella Resistente_1 srl, dove il sig. Rappresentante_1li Rappresentante_1 rimane l'unico socio. L'agente sig. Nominativo_1 , relativamente all'anno 2016, prima maturava provvigioni nei confronti della impresa individuale e dal 13/05/2016 maturava provvigioni nei confronti della
SRL. L'Ufficio per l'anno 2016 erroneamente si limita a considerare provvigioni per € 28.386,14 corrispondenti alle sole provvigioni maturate nei confronti “diretti” della S.r.l. .
L'Ufficio inoltre erroneamente, relativamente al 2015 “non considera le fatture n. 136 del 2017, 144, 147,156
e 161 del 2018 e 1 del 2020 per un totale non considerato di € 40.503,47 e, relativamente al 2016 non tiene conto di altre fatture per un ammontare non considerato di € 23.625,04.
La società parte appellante incidentale impugna la parte sfavorevole della sentenza , relativa alla indeducibilità di alcuni costi per provvigioni, in sintesi, per i seguenti motivi:
- ESISTENZA, DETERMINATEZZA E INERENZA DEL COSTO AI SENSI DELL'ART. 109 TUIR. COSTI DI PROVVIGIONE DEL Nominativo_1. I giudici di I grado non hanno correttamente interpretato le clausole del contratto stipulato con l'agente Nominativo_1. La società inoltre ha regolarmente dimostrato la certezza, la determinazione e la natura del costo. Non è rilevante, rispetto alla contestazione di non inerenza o determinatezza, il fatto che il Nominativo_1 svolga un'attività di coordinamento agenti invece che di agente diretto. Viene ancora sottolineato che dal prospetto delle provvigioni allegato è possibile desumere quanto previsto dal contratto “ovverosia il 5% per la linea Linea_1) o il 3% sulla linea Linea_2 ed i clienti esteri, ovvero percentuali ogni volta diverse ai sensi dell'art. 9 per le vendite promozionali per tutti i clienti italiani ed esteri gestiti direttamente dal Nominativo_1 o da altri agenti a seguito dell'integrazione contrattuale”. I costi debbono inoltre ritenersi deducibili quando sono oggettivamente determinabili e non certo quando gli stessi sono contrattualizzati.
- IN SUBORDINE SULLA DEDUCIBILITA' DEI COSTI DI PROVVIGIONE DEL Nominativo_1. In subordine, si chiede di disporre il diritto alla deduzione dei costi di provvigione almeno tutti parametrati alla % del 3%.
- OMESSA PRONUNCIA SULL'ERRATA RIPRESA A TASSAZIONE DELL'IVA
Il contribuente ha correttamente operato registrando le fatture da ricevere al netto dell'IVA poiché questa sorgerà soltanto al momento della registrazione della fattura (e con l'aliquota ivi applicabile dell'anno di emissione della fattura) avvenuto appunto nel 2019.
L'Ufficio, preliminarmente chiede la riunione degli appelli proposti avverso la medesima sentenza ed eccepisce l'inammissibilità dell'appello della società introduce domande nuove rispetto al ricorso di I grado laddove viene affermato che “sono 2 i contratti in essere tra le parti e 1 addendum (all. n. 3) e vengono riconosciute provvigioni all'agente Nominativo_1 nella misura del 5% per la promozione della vendita della linea con il marchio della linea Linea_1) invece per la linea Linea_2 è prevista la provvigione del 3% (all. n. 4);… Tale ultima linea Linea_2 non è mai stata citata in nessuno dei due ricorsi precedenti così come negli stessi ricorsi si fa riferimento sempre ad un solo contratto.
Appare evidente ad avviso dell'Ufficio come il contratto in essere tra Resistente_1 e Nominativo_1 fosse uno solo al quale si era aggiunta una appendice (addendum). Oltre alla remunerazione fatturata non prevista dal contratto e avvenuta in via differita di almeno un biennio, viene sottolineato che, di fatto l'attività svolta dal Sig. Nominativo_1 risulta essere più un'attività di coordinamento agenti e di direzione commerciale delle vendite di Resistente_1 srl, che quella individuata contrattualmente di agente. Sussiste pertanto la violazione dell'art. 109 TUIR (mancanza requisito della certezza ed oggettiva determinabilità del costo).
SULL'ASSERITA OMESSA PRONUNCIA SULL'ERRATA RIPRESA A TASSAZIONE DELL'IVA
La ripresa dell'IVA indebitamente detratta poggia sulla riscontrata mancanza della documentazione giustificativa dei costi per provvigioni e sul conseguente mancato riconoscimento della spesa. Sui motivi di impugnazione del ricorso di I grado, riproposti in appello, la sentenza ad avviso dell'Ufficio merita di essere integralmente confermata.
Gli appelli di entrambe le parti sono infondati per le ragioni che verranno esposte di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che la sentenza di grado sia meritevole di conferma integrale e, di conseguenza, gli appelli di entrambe le parti non sono fondati.
Con riferimento all'appello principale dell'Ufficio la Corte osserva che nulla è stato prospettato in merito all'eccezione prospettata dalla difesa della società che ha contestato, per l'anno 2016, il computo delle provvigioni del sig. Nominativo_1 per € 28.386,14 corrispondenti alle sole provvigioni maturate nei confronti “diretti” della S.r.l. . Parimenti nessuna contestazione è stata prospettata dall'Ufficio riguardo all'omessa considerazione per l'anno 2025 delle fatture n. 136 del 2017, 144, 147,156 e 161 del 2018 e 1 del 2020 per un totale non computato di € 40.503,47; così come, relativamente al 2016, l'Ufficio non avrebbe tenuto conto di altre fatture per un ammontare non considerato di € 23.625,04.
L'appello incidentale della società viceversa è infondato atteso che l'Ufficio ha correttamente sottolineato che il contratto in essere tra la Resistente_1 e il sig. Nominativo_1 , come peraltro affermato dalla stessa contribuente nei due ricorsi introduttivi del presente giudizio, è uno solo a cui è stato 'aggiunto' un addendum o appendice.
La difesa della società sul punto non ha prodotto elementi probatori idonei a giustificare 'contrattualmente' una diversa percentuale delle provvigioni – 3% o 5% - da applicare ai compensi per la linea di scarpe '
Nominativo_2' e per la linea 'Linea_2'.
Ulteriore criticità, rimarcata puntualmente nella sentenza appellata, è l'omessa giustificazione dello spazio temporale, fino ad un biennio, tra le prestazioni e le fatturazioni delle stesse;
in particolare i pagamenti e le provvigioni di competenza del 2016 risultano solo in parte fatturate nel 2019 e solo parzialmente pagate.
In conclusione è legittimo il rilievo dell'Ufficio di indebita deduzione di costi per provvigioni fatturate dal Sig. Nominativo_1, in violazione di quanto previsto dall'art. 109 TUIR ovvero per mancanza del requisito della certezza ed oggettiva determinabilità del costo dichiarato dalla società.
L'indetraibilità dell'IVA trova infine piena giustificazione proprio nella riscontrata mancanza dei requisiti previsti dal richiamato art. 109 del TUIR per la deduzione dei costi sostenuti.
A seguito della soccombenza di entrambe le parti appellanti sussistono giustificati motivi per compensare, anche nel presente grado di giudizio, le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge gli Appelli di entrambe le parti e, per l'effetto, conferma la sentenza di Primo Grado.
Spese del Grado compensate.