Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1137/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SANTAGOSTINO IN SA, elettivamente domiciliato in Viale Tripoli n. 89/a
47923 RIMINI ITALIA presso il difensore avv. SANTAGOSTINO IN SA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIMELLARO VALENTINA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. STRAFACI ANDREA ( ) C/O AVV. LUIGI BILLI C.F._1 CP_2
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA RENO 30 ROMA presso il difensore
[...] avv. CIMELLARO VALENTINA
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società in Parte_1
proprio e in qualità di mandataria del costituito con la Controparte_3
e con la a socio unico presentava Controparte_4 Controparte_5
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 232/2020 (RG n. 475/2020) emesso dal Tribunale di Civile di Rimini, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore della società della somma di euro CP_1
62.072,06 oltre a spese ed interessi, eccependo numerose inadempienze (sia di esecuzione che di applicazione prezzi) e ritardi nello svolgimento delle attività commissionate.
A sostegno della spiegata opposizione l'opponente lamentava di aver formulato svariate rimostranze verso l'operato della società CP_6
Con la prima contestazione la soc. richiamava il contenuto della PEC del Parte_1
10.06.2019 (in cui si faceva riferimento a ritardi nell'esecuzione delle opere nonchè a molteplici vizi e pagina 1 di 8
amministrativa e difficoltà economiche ed organizzative).
Con la seconda contestazione l'odierna opponente parimenti faceva riferimento al contenuto della missiva inviata a mezzo pec del 24.06.2018.
Con la terza contestazione la deduceva di aver inoltrato con Controparte_7 comunicazione PEC del 01.10.2019 alla soc. l'Ordine di Servizio n. 7 ricevuto dal Comune CP_1
di Villasimius lamentando la non esecuzione a regola d'arte degli interventi di impermeabilizzazione di cui all'Ordine di Servizio appena citato con il quale il DL ordinava la sostituzione della impermeabilizzazione già posata.
Con la quarta contestazione richiamava ancora una volta il contenuto di una pec del 22.07.2019.
Con la quinta contestazione la società capogruppo dell'ATI con ulteriore comunicazione via PEC del
15.10.2019 ribadiva nuovamente la fondatezza delle doglianze già tutte richiamate nella pregressa corrispondenza comunicando di avere eseguito autonomamente i lavori così come richiesto dalla
Committenza.
Con la sesta contestazione faceva riferimento a tutta la corrispondenza intercorsa fino a quel momento evidenziando come il credito relativo alle fatture n. 124 – 166 – 167 – 238 del 2019 – fosse assolutamente non liquido ed inesigibile essendo stato oggetto di preventiva, precisa e motivata, contestazione.
Infine lamentava ulteriori inadempienze anche di tipo amministrativo sostenendo che la soc. CP_1
aveva dimostrato di non essere adeguatamente strutturata per portare a termine l'incarico.
Eccepiva poi l'insufficienza della documentazione prodotta dalla in sede monitoria, sul CP_1
presupposto che le fatture contabili, al pari dei certificati di pagamento prodotti, non potevano costituire prova sufficiente della pretesa azionata.
Deduceva altresì la pretesa mancata maturazione del credito sul duplice presupposto che il collaudo tecnico amministrativo dell'opera non fosse ancora intervenuto “a chiusura ed accettazione dell'opera”
e che la non aveva presentato la documentazione amministrativa richiesta dalla CP_1
opponente, ivi comprese le fatture quietanzate.
Infine, l'opponente eccepiva che la aveva contabilizzato una “molteplicità di lavori di CP_1
fatto mai eseguiti in quanto eseguiti da altre ditte esterne. In altri casi ancora la soc. ha CP_1 contabilizzato lavori eseguiti in quantità e costi diversi rispetto a quelli eseguiti”.
Concludeva pertanto rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE DI MERITO - accertato che la presente opposizione è fondata su prova scritta oltre che di pronta soluzione, non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. o con qualsiasi pagina 2 di 8 altra statuizione, non sussistendovi i presupposti di legge né di fatto;
NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE - Ogni contraria istanza rigettata e disattesa;
- Revocarsi, dichiararsi nullo e di nessun valore, ed in ogni caso privo di qualsivoglia effetto, il decreto ingiuntivo n. 232/2020, RG n. 475/2020 emesso in data 18.02.2020 dal Tribunale Civile di Rimini, per le causali di cui alla narrativa;
-
Accertarsi e dichiararsi la totale insussistenza di obbligazioni solidali a carico dell'opponente nei confronti dell'opposta per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto con conseguente declaratoria di nullità e di inefficacia del decreto opposto;
- Accertare e dichiarare la soc. CP_1
inadempiente alle obbligazioni di cui contratto di subappalto, ai suoi allegati nonché agli accordi intercorsi con la soc. per le ragioni tutte di cui alla narrativa;
- Parte_1
Conseguentemente accertare e dichiarare la soc. tenuta a rifondere alla soc. CP_1 [...] la somma di €. 95.992,79, per minori lavorazioni eseguite rispetto a quelle Parte_1
contabilizzate, per applicazioni prezzi difformi da quelli contrattualmente stabiliti o arbitrariamente applicati, per contabilizzazioni di prestazioni inesistenti, per spese sostenute da Parte_1 sia per lavorazioni che ha commissionato a terzi per l'inerzia di
[...] Parte_1 CP_1
che per oneri organizzativi conseguenti all'inadempimento di e per qualsiasi altra
[...] CP_1 ragione connessa, vicaria e/o conseguente all'inadempimento di per le ragioni di cui alla CP_1
narrativa o alla diversa maggiore o minore somma che verrò accertata dal CTU in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In via subordinata compensarsi quanto eventualmente dovuto dalla soc. alla soc. con quanto Parte_1 CP_1 dovuto da quest'ultima alla prima per le ragioni di cui alla narrativa;
In ogni caso vittoria nelle spese ed onorari di lite”.
Si costituiva in giudizio la società contestando sia in fatto che in diritto le avverse pretese e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: in via preliminare, 1) concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del Decreto
Ingiuntivo n. 232/2020 (RG 475/2020), emesso dal Tribunale Civile di Rimini in data 18.02.2020, con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 62.072,06, oltre CP_1 interessi come da domanda, nonché di € 406,50 per spese vive e € 2.200,00 per competenze professionali oltre rimborso spese generale, iva e c.p.a come per legge, nonché successive spese occorrende;
nel merito, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione in giudizio e negli ulteriori scritti difensivi in atti, 2) rigettare l'opposizione spiegata dalla in proprio Parte_1
e in qualità di mandataria del Temporaneo di Imprese costituito con la CP_3 [...]
(mandante) e con la a socio unico (mandante) CP_4 Controparte_5 perché inammissibile, illegittima, priva di presupposto, infondata e priva di prova e, per l'effetto,
pagina 3 di 8 confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento della somma di €
62.072,06, oltre interessi come da domanda, nonché di € 406,50 per spese vive e € 2.200,00 per competenze professionali oltre rimborso spese generale, iva e c.p.a come per legge, nonché successive spese occorrende;
3) rigettare la eccezione e/o domanda riconvenzionale di compensazione spiegata dalla in proprio e in qualità di mandataria del Parte_1 [...]
costituito con la Società (mandante) e con la Controparte_3 CP_4 [...]
a socio unico (mandante), perché del tutto inammissibile, illegittima, priva di Controparte_5 presupposto, infondata e priva di prova e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna della opponente al pagamento delle somme di cui al Decreto Ingiuntivo n.
232/2020; 4) in via subordinata, dichiarare l'inadempimento della in Parte_1
proprio e in qualità di mandataria del costituito con la Controparte_3
(mandante) e con la a socio unico Controparte_4 Controparte_5
(mandante), all'obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati dalla in relazione ai CP_1 lavori di cui è causa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento in favore della CP_1
della somma ingiunta e/o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
5)
[...] respingere tutte le deduzioni, eccezioni, domande e/o pretese dell'opponente nei confronti dell'opposta in quanto inammissibili, non dedotte, non illustrate, tardive, decadute, prive di presupposto, sfornite di prova e di presupposto, del tutto infondate, illegittime e, in subordine, infondate;
in ogni caso, 6) accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, il diritto della al pagamento CP_1
delle somme già richieste in via monitoria e, per l'effetto, accogliere la domanda di pagamento formulata dalla opposta e condannare la in proprio e in qualità di Parte_1
mandataria del costituito con la Controparte_3 Controparte_4
(mandante) e con la a socio unico (mandante) a Controparte_5 corrispondere alla odierna opposta la somma complessiva di € 62.072,62, oltre ulteriori interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 sino al saldo, ovvero in subordine oltre interessi legali ex art. 1284, co.
4, cod. civ. dalla domanda al saldo;
7) in via subordinata, accogliere in ogni caso la domanda di pagamento formulata dalla e condannare la in proprio e in CP_1 Parte_1
qualità di mandataria del costituito con la Controparte_3 Controparte_4
(mandante) e con la a socio unico (mandante) a
[...] Controparte_5 corrispondere alla odierna opposta, ai sensi dell'art. 2041 c.c., la somma complessiva di € 62.072,62,
o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi fino al soddisfo;
8) in via istruttoria, ammettere le richieste istruttorie che saranno eventualmente formulate nei termini ex art pagina 4 di 8 183, co. 6, c.p.c.. 9) Con vittoria di spese, compensi e onorari del giudizio monitorio e anche del presente giudizio.”
Con ordinanza resa fuori udienza in data 07-08.06.2021 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183/6°comma cpc. La soc. versava quindi in corso di giudizio la somma di €. 74.998,42, mediante bonifico Parte_1
bancario, ad integrale rifusione della sorte e spese legali riportate nel decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante espletamento di prove orali e CTU tecnica.
Innanzi tutto si rileva che in tema di obbligazioni contrattuali, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis Cass, sez. un.
30.10.2001, n. 13533).
Valutato il complesso della documentazione prodotta, si osserva quanto segue.
In diritto, va premesso che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, il quale ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene parte convenuta opposta ha provato solo parzialmente la fondatezza del suo credito.
Questo giudicante aderisce integralmente al contenuto e alle conclusioni della CTU laddove è stato premesso che “si è predisposto un elenco delle contestazioni di parte Parte_2
con i relativi importi. Per ogni voce sono state considerate le argomentazioni delle Parti, le testimonianze (in risposta ai 61 + 26 capitoli di prova) e quanto in atti, riportando e compendiando nella colonna OSSERVAZIONI/ COMMENTO CTU quanto concluso. In conclusione dalle valutazioni del CTU risulta un importo di € 27.530,00 quali minori lavorazioni / prezzi difformi / spese sostenute
Pa da sia per lavorazioni commissionate direttamente, sia oneri organizzativi. Le valutazioni tengono conto della proposta conciliativa del C.T.U. che riguarda l'impermeabilizzazione contestata: in considerazione che una prima impermeabilizzazione è stata effettivamente posata da CP_1
secondo le caratteristiche previste dal progetto (ora contestate dalla stessa , ma, o a CP_1 causa di “forature” per tubazioni realizzate da altra ditta, forse anche non adeguatamente sigillate dalla stessa, o a causa di non corretta posa in opera, si è reso necessario il rifacimento. I costi del rifacimento, i costi di smaltimento dei materiali di risulta, unitamente agli originari costi, sono stati pagina 5 di 8 considerati come una unica lavorazione. Tali costi sono stati poi considerati dovuti per metà da ognuna delle Parti. Tale attribuzione trova spiegazione nel fatto che Parte_1
avrebbe dovuto suggerire tecnicamente all'Appaltante una variazione al progetto. Comprendendo le difficoltà oggettive (e operative) di questa situazione, rispetto al limitato aspetto economico, è equo considerare la divisione dei costi complessivi che hanno riguardato tale opera. …” concludendo “La ha svolto sostanzialmente tutti i lavori previsti nel contratto di subappalto ed al Controparte_8
disciplinare di incarico tecnico, eccetto i lavori di asfaltatura, realizzati da altra Ditta, ed alcuni completamenti (completamento delle fognature). Risulta la data del 31/07/2019 quale completamento dei lavori da parte di … Gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori, che riguardano i CP_1
lavori oggetto di subappalto e di causa, non sono stati eseguiti dalla I rilievi, in Controparte_8 sostanza, riguardano l'impermeabilizzazione del solaio delle biocelle.” … La ha Parte_3
correttamente applicato e contabilizzato i prezzi previsti contrattualmente. Le opere svolte sono quelle della contabilità (doc. 42) per € 379.555,14. È stata condotta la quantificazione delle somme dovute dalla per i lavori concretamente ed effettivamente svolti da altri che risultano, Controparte_8 considerate anche le eccezioni da parte di € 27.530,00.” …“La Parte_1 sottoscritta non è in grado di stabilire, dalla documentazione in atti, i “maggiori tempi esecutivi” lamentati da parte pur comprendendo che le situazioni venutesi a creare Parte_1 hanno verosimilmente “allungato” i tempi esecutivi nel complesso condotti (comunicazioni, decisioni, affidamento incarichi a Ditte Terze, ecc.). Tuttavia si è tenuto conto, nella quantificazione di cui al quesito precedente, degli oneri d'impresa per reperimento Ditte, coordinamento, spese generali, nella misura del 15% dell'importo dei lavori. Tale importo è già compreso nelle somme in risposta al quesito precedente. In via equitativa, inoltre, si individua una maggiore onerosità in ambito D.L. di €
2.000,00. Compendiando la somma dovuta da a risulta : € CP_1 Parte_1
27.530,00 + € 2.000,00 = € 29.530,00”.
Sul punto si osserva in particolare che le conclusioni cui è giunto il CTU paiono l'esito di un iter logico ineccepibile e privo di vizi condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi, replicandovi, del consulente di parte convenuta-opposta (come nel caso di specie) esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicchè non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte
(cfr. ex multis Cass. Civ. n 5229/11).
pagina 6 di 8 A ciò aggiungasi che anche l'istruttoria orale ha confermato le risultanze della CTU. In particolare il teste ha affermato “ …. la guaina bituminosa e l'impermeabilizzazione fatta da Testimone_1
non diede i risultati dovuti, ci furono problemi di infiltrazione, fu rifatta un paio di volte mi pare CP_1
di ricordare e chi fece questo lavoro a mio avviso non era del mestiere … ” aggiungendo “ …
l'impermeabilizzazione fatta da non funzionava i tempi stringevano per cui si decise di CP_1
rivolgersi a dei professionisti che facessero quel mestiere…”
In conclusione la società “ha svolto sostanzialmente tutti i lavori previsti nel contratto di CP_1 subappalto ed al disciplinare di incarico tecnico” e “… ha correttamente applicato e contabilizzato i prezzi previsti contrattualmente. Le opere svolte sono quelle della contabilità (doc. 42) per €
379.555,14”. Tuttavia vi sono stati dei rilievi che hanno riguardato “l'impermeabilizzazione del solaio delle biocelle” ragione per la quale “È stata condotta la quantificazione delle somme dovute dalla
Società per i lavori concretamente ed effettivamente svolti da altri che risultano, CP_1 considerate anche le eccezioni da parte di € 27.530,00.” Parte_1
Tenuto conto dei maggiori tempi esecutivi e degli oneri di impresa il consulente, all'esito delle operazioni peritali, ha quantificato i maggiori costi sostenuti dall'opponente nell'importo totale di €
29.530,00.
Pertanto il credito vantato dalla società va decurtato della cifra di euro 29.530,00. CP_1
Conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannata la società
[...]
al pagamento della somma di € 45.468,42 (€ 74.998,42 – € 29.530,00=) oltre interessi Parte_1
come indicati nel decreto ingiuntivo.
Stante la parziale fondatezza dell'opposizione si ritiene sussistano valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti e porre definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 232/2020 emesso in data 18.2.2020 dal Tribunale di Rimini;
accerta e dichiara che l'ammontare del residuo corrispettivo per i lavori per cui è causa è di euro
45.468,42 e conseguentemente condanna la società a pagare alla società Parte_1
la predetta somma oltre interessi come indicati in decreto ingiuntivo;
CP_6
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in via solidale.
Così deciso in Rimini, 24 marzo 2025
pagina 7 di 8 Il Giudice dott. Elena Amadei
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