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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 120/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CAVAGNARO ANTONIO e dell'avv. LOMBARDI DIEGO P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. CAVAGNARO C.F._1
ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORICA Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA RAVIZZA 3 28100 NOVARA, presso il difensore avv. CORICA FRANCESCO C.F. – contumace. CP_2 C.F._2
CONVENUTO/I
Causa avente ad
OGGETTO: azione introdotta con rito ordinario (citazione post-riforma “CARTABIA”) per risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale (domanda nei confronti responsabile civile e compagna assicurativa).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate in apposito foglio in data 6 dicembre 2024, richiamato in note scritte valide anche per la comparizione all'udienza figurata dell'11 febbraio
2025 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte:
pagina 1 di 8 nel merito - accertata la responsabilità della ditta individuale e quindi della sua compagnia CP_2 per quanto esposto in atti, Controparte_1
• condannare le medesime, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni subiti da e al Parte_1 rimborso delle spese sostenute, da quantificarsi in una somma complessiva non inferiore ad € 27.087,66 oltre i.v.a., interessi e con rivalutazione monetaria maturati dal sinistro sino al saldo, ovvero in quel diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa da determinarsi, occorrendo, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
• condannare altresì al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. da Controparte_1 liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia anche con determinazione equitativa nonché al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; con il favore di spese e compensi professionali del presente giudizio con valutazione ex art. 4 comma 1 d.l.
132/2014 (stante la non adesione delle controparti alla negoziazione assistita); in via istruttoria
• fermo quanto rilavato in memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c.;
• senza accettazione di alcuna inversione dell'onus probandi, per il solo caso di contestazione ovvero qualora l'Organo Giudicante ritenesse opportuno un approfondimento istruttorio, chiede (prove Parte_1 orali) ammettersi prova per interrogatorio e (all'esito negativo del medesimo) per testimoni sulle circostanze di seguito capitolate, emendate, ove ritenuto, da ogni espressione involgente giudizio e precedute da “vero che”: sulla dinamica del sinistro 1) in data 08.08.2017, sulla tratta autostradale A4, in corrispondenza della progressiva chilometrica km 73,615 (carreggiata sud) nel territorio del Comune di Vicolungo (NO), il veicolo targato BY409BY (trainante il rimorchio targato AF09722) di proprietà dell'impresa individuale con ditta
, per cause imprecisate, a seguito della perdita del controllo da parte del guidatore, ha sbandato CP_2 ripetutamente impattando contro le barriere di protezione poste ai lati della carreggiata, per poi arrestare la corsa nella scarpata adiacente l'autostrada (come da prontuario della Polizia Stradale di Novara allegato 2 che si rammostra); 2) a seguito del sinistro le strutture della carreggiata dell'A4 hanno riportato i danni indicati nella sezione del verbale di incidente recante “Altri danni eventuali causati alle cose da parte dei veicoli” (allegato 2 che si rammostra) nonché evidenziati nei rilievi fotografici che si rammostrano (allegato 11); sui capitoli di cui sopra (1-2), si indicano quali testimoni (in prova diretta ed eventualmente anche contraria) gli agenti di Polizia Stradale verbalizzanti (allegato 2) sig.ri e nonché i l'ing. Testimone_1 Testimone_2 e dott. domiciliati presso sui danni subiti e sui costi Testimone_3 Testimone_4 Parte_1 sostenuti da 3) a seguito del sinistro, ha provveduto alle riparazioni e agli Parte_1 Parte_1 interventi descritti nel consuntivo di contabilità dei danni, con le modalità, le attività ed i costi indicati nei documenti in allegato 3, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 che si rammostrano;
in particolare, in relazione alle attività di gestione del sinistro indicate nella “lista danni” in allegato 6 e 11; 4) ha sostenuto costi per Parte_1 l'esecuzione (presa in carico all'Ufficio Tecnico della società) di sopralluoghi, rilievi, interventi degli ausiliari di gestione del traffico, come da dettagli in allegato 6 e 8 (che si rammostrano); 5) il personale di Parte_1 è stato impiegato nello svolgimento delle attività d'ufficio di natura tecnica (Ufficio Tecnico) ed amministrativa (Ufficio Legale) per la gestione della pratica di sinistro, come da allegati 6 e 8 e da specifici prospetti ivi riportati, con i relativi orari e costi (che si rammostrano); 6) ha altresì dato esecuzione, con Parte_1 attività svolta dal fornitore ai lavori sulle infrastrutture dell'autostrada A4 descritti nella fattura n. CP_3 1000000489/2017 (come da allegato 7 che si rammostra); su capitoli di cui sopra (3-6), si indica quale testimone (in prova diretta ed eventualmente anche contraria) il dott. domiciliato presso Testimone_4
(consulenza tecnica d'ufficio) soltanto in via di subordine, ammettersi consulenza tecnica Parte_1 d'ufficio volta a confermare la correttezza e congruità
• degli interventi di ripristino delle strutture autostradali eseguiti da e Parte_1
• dell'ammontare dei danni azionato in giudizio a fronte delle attività e dei costi di cui ai documenti in allegato da 6 a 12. …”.
- Per parte convenuta le conclusioni sono state precisate come da Controparte_1
apposito foglio depositate nel termine all'uopo concesso, più precisamente in data 10 dicembre
2024 e valide anche per la comparizione all'udienza figurata dell'11 febbraio 2024 e, per pagina 2 di 8 l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte.
“”Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Giudice del Tribunale di Novara, accertare e dichiarare che il danno lamentato da alle infrastrutture autostradali coinvolte dal Pt_1 sinistro per cui è causa, non sono state provocate in via esclusiva dal complesso veicolare della ditta assicurata, come si evince dal rapporto della Polizia Stradale prodotto in giudizio. Conseguentemente, respingere la richiesta risarcitoria come indicata da parte attrice e contenere gli oneri a carico di
[...] nei limiti e nella misura del danno effettivamente provocato dal veicolo assicurato. Controparte_1
Respingere, in ogni caso, le richieste di rimborso spese stragiudiziali perché totalmente prive di utilità, e di rimborso spese per “sopralluoghi, rilievi e varie amministrative” e per “Computo metrico del nostro Ufficio Tecnico”, trattandosi di richieste del tutto generiche e comunque di attività svolta da personale , e Pt_1 quindi da soggetti già retribuiti quali dipendenti. Con il favore delle spese del presente giudizio, o con la loro compensazione.”
- La convenuta titolare dell'omonima ditta individuale, non si è costituita in CP_2 giudizio (con conseguente declaratoria di contumacia), non svolgendo difese e non rassegnando alcuna conclusioni. :
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione datato 17 gennaio 2024 e ritualmente notificato, (con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Antonio CAVAGNARO) conveniva in giudizio (titolare CP_2 dell'omonima ditta individuale) e la compagnia innanzi al Controparte_1
Tribunale di Novara (per l'udienza di vocatio del 13.06.2024), al fine di richiedere, in ragione dei fatti di causa e relativi a sinistro dell' 8 agosto 2017, la condanna – in via solidale – delle predette convenute al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e al rimborso delle spese sostenute, da quantificarsi in una somma complessiva non inferiore ad € 27.087,66 oltre i.v.a., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Con comparsa datata 25.03.2024 e depositata telematicamente in pari data,
[...]
(con il patrocinio dell'avv. Francesco CORICA) si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree o, in via subordinata, il contenimento di eventuale condanna al risarcimento dei danni nei limiti dell'importo ritenuto congruo dalla stessa compagnia.
A seguito del deposito delle memorie difensive ex art. 171-ter c.p.c. (per la Parte_1
memoria n. 1 del 10.05.2024, la memoria n. 2 del 12.06.2024 e la memoria n. 3 del 20.06.2024) e dello svolgimento della prima udienza tenutasi in data 13 giugno 2024, lo scrivente, dopo aver dichiarato la contumacia della convenuta ed invitato le parti costituite a ricercare un accordo CP_2
conciliativo, accoglieva le istanze istruttorie testimoniali formulate da Controparte_1 disponendo l'audizione degli agenti di Polizia Stradale (agente e agente Testimone_1 Testimone_5
e rinviando - all'uopo - all'udienza del 23.10.2024;
pagina 3 di 8 In detta occasione, lo scrivente, a fronte della rinuncia da parte di Controparte_1 ad esperire l'esame dei propri testimoni (a fronte comunque di deposito di rituale intimazione) e ritenendo la causa matura per la decisione e superflua ogni ulteriore attività istruttoria, fissava udienza all'11 febbraio 2025 (nella quale – rectius rispetto a quanto a verbale in pari data – compariva sia parte attrice con note dep. in data 31 dicembre 2025, sia la convenuta costituita con note già dep. in data 10 dicembre 2024) per la rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nessun dubbio sul fatto storico, ovverosia sull'accadimento del sinistro in sé: il verbale dell'Autorità intervenuta (comunque non impugnato da alcuno) attesta l'accadimento; accadimento – a prescindere da eventuali possibili ricostruzioni dinamiche - non oggetto di contestazione e che ha visto, in data 08.08.2017, sulla tratta autostradale A4, al km 73,615, il veicolo tg BY409BY andare ad urtare le barriere di protezione poste ai lati della carreggiata, per poi arrestare la corsa nella scarpata adiacente l'autostrada.
Parimenti assodato (anche perché allegato, risultante per documenti e non contestato) è la titolarità del bene danneggiato, ossia le barriere di protezione poste ai lati della carreggiata, per poi arrestare la corsa nella scarpata adiacente l'autostrada, nonché del predetto veicolo che è andato a collidere le stesse.
Quel che lo scrivente dovrà accertare e dichiarare è la responsabilità nella causazione dell'evento (an debeatur) e, poi, la quantificazione del risarcimento richiesto (quantum debeatur).
A tal proposito, parte attrice ha correttamente osservato quanto segue:
Come accertato dagli Agenti di Polizia Stradale di Novara est intervenuti in loco, (nonché dal mancato disconoscimento da parte della della dinamica del sinistro), si evince chiaramente Controparte_1 l'esclusiva responsabilità del v causazione dell'incidente, in quanto il conducente Parte_2 del veicolo BY409BY, per ragioni imprecisate ma riferibili alla sua sfera di azione (che non è onere della scrivente dedurre in questa sede), ha perso il controllo del mezzo il quale, per l'effetto, è andato a collidere contro le barriere di sicurezza poste ai lati della carreggiata, danneggiandole in più punti (già in allegato 2). Pertanto, è di tutta evidenza come del risarcimento dei danni subiti da in quanto eziologicamente riconducibili Parte_1 al complesso veicolare con motrice targato BY409BY e alla sua condotta di guida, debba farsi carico
[...] (quale compagnia di assicurazione del mezzo). Controparte_1
Ed è la stessa difesa della convenuta, all'esito del procedimento in epigrafe e mostrando correttezza, ad affermare quanto segue:
“… La dinamica del sinistro risulta ben rappresentata nel Prontuario reso dalla Polizia Stradale, prodotto come documento n.02, ed è tale da evidenziare come il veicolo della nel percorrere la corsia di accelerazione per Parte_2
pagina 4 di 8 immettersi sulla sede autostradale, “urtava con la fiancata destra del complesso veicolare contro la barriera in acciaio zincato posta al margine destro della carreggiata…”,
Sulla base di una simile risultanza (in sostanza unico vero elemento probatorio messo a disposizione dello scrivente), il mezzo della ditta a ad urtare il bene di proprietà di e CP_2 Pt_1 lo danneggia (punto!). Ciò posto, sarebbe “pertoccato” a parte convenuta dimostrare una ricostruzione diversa e che potesse fondare una responsabilità “alternativa” (anche concorrente e… magari con eventuale chiamata di terzo… ), rispetto a quella emersa esclusivamente in capo al conducente del veicolo di proprietà della stessa ditta CP_2
, invece, pur ipotizzando un'ipotetica responsabilità concorrente di altri soggetti (ma CP_1 non certo di ), non prova alcunché in tal senso: non è stata in grado di dimostrare quali altri CP_4
soggetti si sarebbero resi responsabili… non è stata in grado di dimostrare il fondamento di detta eventuale responsabilità… non è stata in grado di allegare e dimostrate neppure il grado di responsabilità. Anche alla luce di una “saggia” rinuncia all'escussione dei testi inizialmente intimati
(… escussione che, molto probabilmente, non avrebbe mutato il panorama probatorio e – invece - avrebbe solo aggravato costi e tempi del processo, con chiare conseguenze anche in punto “spese legali”), ciò non è avvenuto e questo giudice, non essendovi dubbio alcuno sull'an, non può che passare al quantum.
Parte attrice evidenzia quanto segue:
“… il sinistro de quo ha causato danni materiali alle barriere di sicurezza della tratta autostradale A4, alla cartellonistica stradale e alla scarpata adiacente, per il quale la anche valendosi di Parte_1 imprese specializzate, al fine di dare immediata esecuzione agli interventi di messa in sicurezza dell'area e provvedere al ripristino delle strutture lesionate, alla bonifica, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti generati dall'incidente, ha sostenuto esborsi per 27.087,66 oltre i.v.a., così determinati:
o € 19.825,20 (oltre i.v.a.) per spese di ripristino delle strutture come da fattura n. 489/2017 emessa da A.C.I. – Argo Costruzioni Infrastrutture S.c.p.A. (allegato 6 e allegato 7);
o € 3.116,83 per esborsi inerenti a sopralluoghi, rilievi, attività degli ausiliari di gestione del traffico e dell'ufficio tecnico, sostenuti da ome da costi orari e relativi computi (già in allegato 6 Parte_1 e allegato 8);
o € 2.500,00 + i.v.a. per l'assistenza stragiudiziale resa dalla società Augustas Risk Services S.p.A. (allegato 9);
o € 1.645,63 quali compensi del sottoscritto procuratore ai fini della negoziazione assistita (allegato 5), per (allegato 10).
Aggiungendo, in risposta alle comunque generiche contestazioni della convenuta sulla quantificazione del risarcimento e in particolare in merito alla seconda voce di danno (quella di fatto, seppur genericamente, oggetto delle osservazioni di ), quanto segue: “… gli oneri relativi CP_1
pagina 5 di 8 all'intervento urgente di messa in sicurezza dell'area, nonché per la progettazione e il coordinamento dell'intervento di ripristino del sinistro de quo per € 3.116,83 (allegato 6 e 8), benché contestati da
[...]
sono oggettivi (e sussistenti) ed esclusivamente gravati sulla danneggiata, che, con risorse Controparte_1 proprie, ha dovuto far fronte all'evento eccezionale originato dal sinistro; …”.
Il danno così dettagliato appare legittimo e provato punto per punto.
In particolare, poi, in relazione alla voce sulle spese per assistenza stragiudiziale e in relazione a quelle della negoziazione assistita (voci che senza dubbio, per oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, possono considerarsi quali rientranti nel “danno emergente”), occorre svolgere alcune brevi considerazioni in merito alla legittimità della loro richiesta.
Come noto, la Suprema Corte, nell'interpretare in modo costituzionalmente orientato l'art. 9 del
DPR 254/2006, ha anche avuto modo di chiarire che le spese sostenute a titolo di assistenza, sia di professionisti sia di agenzie di infortunistica stradale, sono ripetibili se in concreto l'attività prestata da questi fosse in astratto utile per la definizione stragiudiziale del sinistro (in tal senso, Cass. n° 9548/17
e Cass. n° 2644/2018), e tanto a prescindere dalla determinazione finale della compagnia nella vicenda stragiudiziale (in tal senso, Cass. n° 14444/21) e quindi quand'anche la fase stragiudiziale non sfoci nell'accordo ma necessiti del giudizio, ma svolgendo di fatto un giudizio ex ante.
Nel caso de quo, lo scrivente non può non evidenziare come l'attività in sede stragiudiziale di chi era stato incaricato da per svolgere la domanda risarcitoria (prima di intentare il presente Pt_1
giudizio) fosse assolutamente idonea ed utile ai fini di una definizione stragiudiziale… definizione stragiudiziale che sarebbe stata senz'altro auspicabile e che avrebbe dovuto indurre a CP_1
collaborare seriamente in tal senso, evitando che la controversia in oggetto giungesse in fase giudiziale e, addirittura, costringesse lo scrivente giudice ad emettere la presente sentenza.
Anche la voce risarcitoria negoziazione assistita (in questo caso, obbligatoria), occorrerà svolgere distinte considerazioni;
se è pur vero che, per noto orientamento, le spese stragiudiziali, quando si riferiscono ad attività ritenuta utile o indispensabile (come nel caso di negoziazione assistita o mediaconciliazione obbligatoria) devono essere liquidate sotto la voce danno emergente, a favore della parte che risulta vittoriosa nel processo (in particolare, il Giudice di Legittimità ha avuto modo di affermare: “deve altresì enunciare il seguente principio di diritto in tema di responsabilità civile da circolazione virgole costo supportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito favorevole ancorché detta attività posso essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che se allegato e
pagina 6 di 8 provato, deve essere esercito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.” - in tal senso, Cassazione civile sez. III –
07/09/2022, n. 26368 - conformi Cass. n. 24481/2020 – Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), è pure da considerare, a “corollario” di quanto appena evidenziato, che, al fine di poter “risarcire” dette spese è necessaria l'idoneità “ex ante” ad una definizione stragiudiziale (vedi in tal senso, Tribunale di
Busto Arsizio – 553 / 2023 – del 17 aprile 2023). Nel caso de quo, analogamente alle considerazioni svolte per l'attività stragiudiziale in generale e resa da Augustas Risk Services, il giudizio prognostico non può che culminare positivamente … anche in questa sede, sarebbe stato ben possibile e consigliabile trovare una soluzione conciliativa;
tuttavia, ha deciso di gestire diversamente CP_1
la posizione (allo scrivente – salvo errore – non risulta neppure una proposta vicina all'ammontare del danno e neppure un acconto sul maggior credito…), facendo – come anzi detto – giungere addirittura a sentenza la causa in epigrafe… .
È poi appena il caso di evidenziare come, anche sotto lo stretto profilo della determinazione delle spese stragiudiziali e di negoziazione (obbligatoria), esse appaiano, non solo legittime e giustificate, ma anche debitamente documentate ed entro i limiti parametrici vigenti.
Considerato il contegno processuale di parte convenuta o, più che altro, del suo procuratore (che
– nonostante la sopra evidenziata gestione stragiudiziale della compagnia – ha mostrato correttezza e ragionevolezza, a titolo esemplificativo, rinunciando all'escussione che – con ogni probabilità – non avrebbero modificato le risultanze istruttorie …), considerato il riconoscimento delle spese stragiudiziali e di negoziazione assistita, nonché l'applicazione dei parametri di legge per quale che attiene le spese legali di questo procedimento, lo scrivente non ritiene di accogliere la domanda attorea tesa alla condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. da liquidarsi CP_1
nella misura ritenuta di giustizia anche con determinazione equitativa nonché al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. .
.
__________________________________________
Le spese di lite relative al presente procedimento devono comunque essere allocate secondo il noto principio di soccombenza ( e non vi è motivo perché non lo siano…) e liquidate, ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti, non solo in considerazione del valore della presente causa sulla base del petitum (coincidente col decisum e decisamente più vicino al valore minimo dello scaglione parametrico applicabile), ma della comunque limitata attività processuale (istruttoria limitata al deposito delle rispettive memorie delle parti e provvedimento ammissione prove orali, poi non pagina 7 di 8 assunte); la concreta liquidazione verrà pertanto effettuata applicando i valori minimi dello scaglione parametrico di riferimento, ovverosia in € 3.809,00= (di cui € 851,00= per la fase di studio, € 602,00= per la fase introduttiva, € 903,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 1.453,00= per la fase decisionale), € 545,00= per esposti / anticipazioni operate da parte attrice (contributo unificato e marca da bollo 27,00= euro – notifiche da effettuarsi a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
nel merito ed in accoglimento delle domande di parte attrice,
ACCERTATA e DICHIARATA la responsabilità della ditta individuale e quindi della CP_2 sua compagnia nell'occorso datato 08 agosto 2017, sulla tratta Controparte_1
autostradale A4, al km 73,615, per l'effetto, CONDANNA le medesime convenute, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni patiti da e al rimborso delle spese sostenute, quantificati Parte_1
e accertati (sì come da domanda) nella somma complessiva di € 27.087,66= oltre i.v.a., ove e come dovuta sugli imponibili, oltre interessi e con rivalutazione monetaria maturati dalla domanda al saldo.
CONDANNA parte convenuta alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore di parte attrice, liquidando le stesse come sopra, ossia in € 3.809,00= (di cui € 851,00= per la fase di studio, € 602,00= per la fase introduttiva, € 903,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed €
1.453,00= per la fase decisionale), € 545,00= per esposti / anticipazioni operate da parte attrice, oltre al
15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute;
Novara lì 11 apr. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 120/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CAVAGNARO ANTONIO e dell'avv. LOMBARDI DIEGO P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. CAVAGNARO C.F._1
ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORICA Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA RAVIZZA 3 28100 NOVARA, presso il difensore avv. CORICA FRANCESCO C.F. – contumace. CP_2 C.F._2
CONVENUTO/I
Causa avente ad
OGGETTO: azione introdotta con rito ordinario (citazione post-riforma “CARTABIA”) per risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale (domanda nei confronti responsabile civile e compagna assicurativa).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate in apposito foglio in data 6 dicembre 2024, richiamato in note scritte valide anche per la comparizione all'udienza figurata dell'11 febbraio
2025 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte:
pagina 1 di 8 nel merito - accertata la responsabilità della ditta individuale e quindi della sua compagnia CP_2 per quanto esposto in atti, Controparte_1
• condannare le medesime, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni subiti da e al Parte_1 rimborso delle spese sostenute, da quantificarsi in una somma complessiva non inferiore ad € 27.087,66 oltre i.v.a., interessi e con rivalutazione monetaria maturati dal sinistro sino al saldo, ovvero in quel diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa da determinarsi, occorrendo, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
• condannare altresì al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. da Controparte_1 liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia anche con determinazione equitativa nonché al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; con il favore di spese e compensi professionali del presente giudizio con valutazione ex art. 4 comma 1 d.l.
132/2014 (stante la non adesione delle controparti alla negoziazione assistita); in via istruttoria
• fermo quanto rilavato in memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c.;
• senza accettazione di alcuna inversione dell'onus probandi, per il solo caso di contestazione ovvero qualora l'Organo Giudicante ritenesse opportuno un approfondimento istruttorio, chiede (prove Parte_1 orali) ammettersi prova per interrogatorio e (all'esito negativo del medesimo) per testimoni sulle circostanze di seguito capitolate, emendate, ove ritenuto, da ogni espressione involgente giudizio e precedute da “vero che”: sulla dinamica del sinistro 1) in data 08.08.2017, sulla tratta autostradale A4, in corrispondenza della progressiva chilometrica km 73,615 (carreggiata sud) nel territorio del Comune di Vicolungo (NO), il veicolo targato BY409BY (trainante il rimorchio targato AF09722) di proprietà dell'impresa individuale con ditta
, per cause imprecisate, a seguito della perdita del controllo da parte del guidatore, ha sbandato CP_2 ripetutamente impattando contro le barriere di protezione poste ai lati della carreggiata, per poi arrestare la corsa nella scarpata adiacente l'autostrada (come da prontuario della Polizia Stradale di Novara allegato 2 che si rammostra); 2) a seguito del sinistro le strutture della carreggiata dell'A4 hanno riportato i danni indicati nella sezione del verbale di incidente recante “Altri danni eventuali causati alle cose da parte dei veicoli” (allegato 2 che si rammostra) nonché evidenziati nei rilievi fotografici che si rammostrano (allegato 11); sui capitoli di cui sopra (1-2), si indicano quali testimoni (in prova diretta ed eventualmente anche contraria) gli agenti di Polizia Stradale verbalizzanti (allegato 2) sig.ri e nonché i l'ing. Testimone_1 Testimone_2 e dott. domiciliati presso sui danni subiti e sui costi Testimone_3 Testimone_4 Parte_1 sostenuti da 3) a seguito del sinistro, ha provveduto alle riparazioni e agli Parte_1 Parte_1 interventi descritti nel consuntivo di contabilità dei danni, con le modalità, le attività ed i costi indicati nei documenti in allegato 3, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 che si rammostrano;
in particolare, in relazione alle attività di gestione del sinistro indicate nella “lista danni” in allegato 6 e 11; 4) ha sostenuto costi per Parte_1 l'esecuzione (presa in carico all'Ufficio Tecnico della società) di sopralluoghi, rilievi, interventi degli ausiliari di gestione del traffico, come da dettagli in allegato 6 e 8 (che si rammostrano); 5) il personale di Parte_1 è stato impiegato nello svolgimento delle attività d'ufficio di natura tecnica (Ufficio Tecnico) ed amministrativa (Ufficio Legale) per la gestione della pratica di sinistro, come da allegati 6 e 8 e da specifici prospetti ivi riportati, con i relativi orari e costi (che si rammostrano); 6) ha altresì dato esecuzione, con Parte_1 attività svolta dal fornitore ai lavori sulle infrastrutture dell'autostrada A4 descritti nella fattura n. CP_3 1000000489/2017 (come da allegato 7 che si rammostra); su capitoli di cui sopra (3-6), si indica quale testimone (in prova diretta ed eventualmente anche contraria) il dott. domiciliato presso Testimone_4
(consulenza tecnica d'ufficio) soltanto in via di subordine, ammettersi consulenza tecnica Parte_1 d'ufficio volta a confermare la correttezza e congruità
• degli interventi di ripristino delle strutture autostradali eseguiti da e Parte_1
• dell'ammontare dei danni azionato in giudizio a fronte delle attività e dei costi di cui ai documenti in allegato da 6 a 12. …”.
- Per parte convenuta le conclusioni sono state precisate come da Controparte_1
apposito foglio depositate nel termine all'uopo concesso, più precisamente in data 10 dicembre
2024 e valide anche per la comparizione all'udienza figurata dell'11 febbraio 2024 e, per pagina 2 di 8 l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte.
“”Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Giudice del Tribunale di Novara, accertare e dichiarare che il danno lamentato da alle infrastrutture autostradali coinvolte dal Pt_1 sinistro per cui è causa, non sono state provocate in via esclusiva dal complesso veicolare della ditta assicurata, come si evince dal rapporto della Polizia Stradale prodotto in giudizio. Conseguentemente, respingere la richiesta risarcitoria come indicata da parte attrice e contenere gli oneri a carico di
[...] nei limiti e nella misura del danno effettivamente provocato dal veicolo assicurato. Controparte_1
Respingere, in ogni caso, le richieste di rimborso spese stragiudiziali perché totalmente prive di utilità, e di rimborso spese per “sopralluoghi, rilievi e varie amministrative” e per “Computo metrico del nostro Ufficio Tecnico”, trattandosi di richieste del tutto generiche e comunque di attività svolta da personale , e Pt_1 quindi da soggetti già retribuiti quali dipendenti. Con il favore delle spese del presente giudizio, o con la loro compensazione.”
- La convenuta titolare dell'omonima ditta individuale, non si è costituita in CP_2 giudizio (con conseguente declaratoria di contumacia), non svolgendo difese e non rassegnando alcuna conclusioni. :
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione datato 17 gennaio 2024 e ritualmente notificato, (con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Antonio CAVAGNARO) conveniva in giudizio (titolare CP_2 dell'omonima ditta individuale) e la compagnia innanzi al Controparte_1
Tribunale di Novara (per l'udienza di vocatio del 13.06.2024), al fine di richiedere, in ragione dei fatti di causa e relativi a sinistro dell' 8 agosto 2017, la condanna – in via solidale – delle predette convenute al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e al rimborso delle spese sostenute, da quantificarsi in una somma complessiva non inferiore ad € 27.087,66 oltre i.v.a., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Con comparsa datata 25.03.2024 e depositata telematicamente in pari data,
[...]
(con il patrocinio dell'avv. Francesco CORICA) si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree o, in via subordinata, il contenimento di eventuale condanna al risarcimento dei danni nei limiti dell'importo ritenuto congruo dalla stessa compagnia.
A seguito del deposito delle memorie difensive ex art. 171-ter c.p.c. (per la Parte_1
memoria n. 1 del 10.05.2024, la memoria n. 2 del 12.06.2024 e la memoria n. 3 del 20.06.2024) e dello svolgimento della prima udienza tenutasi in data 13 giugno 2024, lo scrivente, dopo aver dichiarato la contumacia della convenuta ed invitato le parti costituite a ricercare un accordo CP_2
conciliativo, accoglieva le istanze istruttorie testimoniali formulate da Controparte_1 disponendo l'audizione degli agenti di Polizia Stradale (agente e agente Testimone_1 Testimone_5
e rinviando - all'uopo - all'udienza del 23.10.2024;
pagina 3 di 8 In detta occasione, lo scrivente, a fronte della rinuncia da parte di Controparte_1 ad esperire l'esame dei propri testimoni (a fronte comunque di deposito di rituale intimazione) e ritenendo la causa matura per la decisione e superflua ogni ulteriore attività istruttoria, fissava udienza all'11 febbraio 2025 (nella quale – rectius rispetto a quanto a verbale in pari data – compariva sia parte attrice con note dep. in data 31 dicembre 2025, sia la convenuta costituita con note già dep. in data 10 dicembre 2024) per la rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nessun dubbio sul fatto storico, ovverosia sull'accadimento del sinistro in sé: il verbale dell'Autorità intervenuta (comunque non impugnato da alcuno) attesta l'accadimento; accadimento – a prescindere da eventuali possibili ricostruzioni dinamiche - non oggetto di contestazione e che ha visto, in data 08.08.2017, sulla tratta autostradale A4, al km 73,615, il veicolo tg BY409BY andare ad urtare le barriere di protezione poste ai lati della carreggiata, per poi arrestare la corsa nella scarpata adiacente l'autostrada.
Parimenti assodato (anche perché allegato, risultante per documenti e non contestato) è la titolarità del bene danneggiato, ossia le barriere di protezione poste ai lati della carreggiata, per poi arrestare la corsa nella scarpata adiacente l'autostrada, nonché del predetto veicolo che è andato a collidere le stesse.
Quel che lo scrivente dovrà accertare e dichiarare è la responsabilità nella causazione dell'evento (an debeatur) e, poi, la quantificazione del risarcimento richiesto (quantum debeatur).
A tal proposito, parte attrice ha correttamente osservato quanto segue:
Come accertato dagli Agenti di Polizia Stradale di Novara est intervenuti in loco, (nonché dal mancato disconoscimento da parte della della dinamica del sinistro), si evince chiaramente Controparte_1 l'esclusiva responsabilità del v causazione dell'incidente, in quanto il conducente Parte_2 del veicolo BY409BY, per ragioni imprecisate ma riferibili alla sua sfera di azione (che non è onere della scrivente dedurre in questa sede), ha perso il controllo del mezzo il quale, per l'effetto, è andato a collidere contro le barriere di sicurezza poste ai lati della carreggiata, danneggiandole in più punti (già in allegato 2). Pertanto, è di tutta evidenza come del risarcimento dei danni subiti da in quanto eziologicamente riconducibili Parte_1 al complesso veicolare con motrice targato BY409BY e alla sua condotta di guida, debba farsi carico
[...] (quale compagnia di assicurazione del mezzo). Controparte_1
Ed è la stessa difesa della convenuta, all'esito del procedimento in epigrafe e mostrando correttezza, ad affermare quanto segue:
“… La dinamica del sinistro risulta ben rappresentata nel Prontuario reso dalla Polizia Stradale, prodotto come documento n.02, ed è tale da evidenziare come il veicolo della nel percorrere la corsia di accelerazione per Parte_2
pagina 4 di 8 immettersi sulla sede autostradale, “urtava con la fiancata destra del complesso veicolare contro la barriera in acciaio zincato posta al margine destro della carreggiata…”,
Sulla base di una simile risultanza (in sostanza unico vero elemento probatorio messo a disposizione dello scrivente), il mezzo della ditta a ad urtare il bene di proprietà di e CP_2 Pt_1 lo danneggia (punto!). Ciò posto, sarebbe “pertoccato” a parte convenuta dimostrare una ricostruzione diversa e che potesse fondare una responsabilità “alternativa” (anche concorrente e… magari con eventuale chiamata di terzo… ), rispetto a quella emersa esclusivamente in capo al conducente del veicolo di proprietà della stessa ditta CP_2
, invece, pur ipotizzando un'ipotetica responsabilità concorrente di altri soggetti (ma CP_1 non certo di ), non prova alcunché in tal senso: non è stata in grado di dimostrare quali altri CP_4
soggetti si sarebbero resi responsabili… non è stata in grado di dimostrare il fondamento di detta eventuale responsabilità… non è stata in grado di allegare e dimostrate neppure il grado di responsabilità. Anche alla luce di una “saggia” rinuncia all'escussione dei testi inizialmente intimati
(… escussione che, molto probabilmente, non avrebbe mutato il panorama probatorio e – invece - avrebbe solo aggravato costi e tempi del processo, con chiare conseguenze anche in punto “spese legali”), ciò non è avvenuto e questo giudice, non essendovi dubbio alcuno sull'an, non può che passare al quantum.
Parte attrice evidenzia quanto segue:
“… il sinistro de quo ha causato danni materiali alle barriere di sicurezza della tratta autostradale A4, alla cartellonistica stradale e alla scarpata adiacente, per il quale la anche valendosi di Parte_1 imprese specializzate, al fine di dare immediata esecuzione agli interventi di messa in sicurezza dell'area e provvedere al ripristino delle strutture lesionate, alla bonifica, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti generati dall'incidente, ha sostenuto esborsi per 27.087,66 oltre i.v.a., così determinati:
o € 19.825,20 (oltre i.v.a.) per spese di ripristino delle strutture come da fattura n. 489/2017 emessa da A.C.I. – Argo Costruzioni Infrastrutture S.c.p.A. (allegato 6 e allegato 7);
o € 3.116,83 per esborsi inerenti a sopralluoghi, rilievi, attività degli ausiliari di gestione del traffico e dell'ufficio tecnico, sostenuti da ome da costi orari e relativi computi (già in allegato 6 Parte_1 e allegato 8);
o € 2.500,00 + i.v.a. per l'assistenza stragiudiziale resa dalla società Augustas Risk Services S.p.A. (allegato 9);
o € 1.645,63 quali compensi del sottoscritto procuratore ai fini della negoziazione assistita (allegato 5), per (allegato 10).
Aggiungendo, in risposta alle comunque generiche contestazioni della convenuta sulla quantificazione del risarcimento e in particolare in merito alla seconda voce di danno (quella di fatto, seppur genericamente, oggetto delle osservazioni di ), quanto segue: “… gli oneri relativi CP_1
pagina 5 di 8 all'intervento urgente di messa in sicurezza dell'area, nonché per la progettazione e il coordinamento dell'intervento di ripristino del sinistro de quo per € 3.116,83 (allegato 6 e 8), benché contestati da
[...]
sono oggettivi (e sussistenti) ed esclusivamente gravati sulla danneggiata, che, con risorse Controparte_1 proprie, ha dovuto far fronte all'evento eccezionale originato dal sinistro; …”.
Il danno così dettagliato appare legittimo e provato punto per punto.
In particolare, poi, in relazione alla voce sulle spese per assistenza stragiudiziale e in relazione a quelle della negoziazione assistita (voci che senza dubbio, per oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, possono considerarsi quali rientranti nel “danno emergente”), occorre svolgere alcune brevi considerazioni in merito alla legittimità della loro richiesta.
Come noto, la Suprema Corte, nell'interpretare in modo costituzionalmente orientato l'art. 9 del
DPR 254/2006, ha anche avuto modo di chiarire che le spese sostenute a titolo di assistenza, sia di professionisti sia di agenzie di infortunistica stradale, sono ripetibili se in concreto l'attività prestata da questi fosse in astratto utile per la definizione stragiudiziale del sinistro (in tal senso, Cass. n° 9548/17
e Cass. n° 2644/2018), e tanto a prescindere dalla determinazione finale della compagnia nella vicenda stragiudiziale (in tal senso, Cass. n° 14444/21) e quindi quand'anche la fase stragiudiziale non sfoci nell'accordo ma necessiti del giudizio, ma svolgendo di fatto un giudizio ex ante.
Nel caso de quo, lo scrivente non può non evidenziare come l'attività in sede stragiudiziale di chi era stato incaricato da per svolgere la domanda risarcitoria (prima di intentare il presente Pt_1
giudizio) fosse assolutamente idonea ed utile ai fini di una definizione stragiudiziale… definizione stragiudiziale che sarebbe stata senz'altro auspicabile e che avrebbe dovuto indurre a CP_1
collaborare seriamente in tal senso, evitando che la controversia in oggetto giungesse in fase giudiziale e, addirittura, costringesse lo scrivente giudice ad emettere la presente sentenza.
Anche la voce risarcitoria negoziazione assistita (in questo caso, obbligatoria), occorrerà svolgere distinte considerazioni;
se è pur vero che, per noto orientamento, le spese stragiudiziali, quando si riferiscono ad attività ritenuta utile o indispensabile (come nel caso di negoziazione assistita o mediaconciliazione obbligatoria) devono essere liquidate sotto la voce danno emergente, a favore della parte che risulta vittoriosa nel processo (in particolare, il Giudice di Legittimità ha avuto modo di affermare: “deve altresì enunciare il seguente principio di diritto in tema di responsabilità civile da circolazione virgole costo supportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito favorevole ancorché detta attività posso essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che se allegato e
pagina 6 di 8 provato, deve essere esercito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.” - in tal senso, Cassazione civile sez. III –
07/09/2022, n. 26368 - conformi Cass. n. 24481/2020 – Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), è pure da considerare, a “corollario” di quanto appena evidenziato, che, al fine di poter “risarcire” dette spese è necessaria l'idoneità “ex ante” ad una definizione stragiudiziale (vedi in tal senso, Tribunale di
Busto Arsizio – 553 / 2023 – del 17 aprile 2023). Nel caso de quo, analogamente alle considerazioni svolte per l'attività stragiudiziale in generale e resa da Augustas Risk Services, il giudizio prognostico non può che culminare positivamente … anche in questa sede, sarebbe stato ben possibile e consigliabile trovare una soluzione conciliativa;
tuttavia, ha deciso di gestire diversamente CP_1
la posizione (allo scrivente – salvo errore – non risulta neppure una proposta vicina all'ammontare del danno e neppure un acconto sul maggior credito…), facendo – come anzi detto – giungere addirittura a sentenza la causa in epigrafe… .
È poi appena il caso di evidenziare come, anche sotto lo stretto profilo della determinazione delle spese stragiudiziali e di negoziazione (obbligatoria), esse appaiano, non solo legittime e giustificate, ma anche debitamente documentate ed entro i limiti parametrici vigenti.
Considerato il contegno processuale di parte convenuta o, più che altro, del suo procuratore (che
– nonostante la sopra evidenziata gestione stragiudiziale della compagnia – ha mostrato correttezza e ragionevolezza, a titolo esemplificativo, rinunciando all'escussione che – con ogni probabilità – non avrebbero modificato le risultanze istruttorie …), considerato il riconoscimento delle spese stragiudiziali e di negoziazione assistita, nonché l'applicazione dei parametri di legge per quale che attiene le spese legali di questo procedimento, lo scrivente non ritiene di accogliere la domanda attorea tesa alla condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. da liquidarsi CP_1
nella misura ritenuta di giustizia anche con determinazione equitativa nonché al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. .
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__________________________________________
Le spese di lite relative al presente procedimento devono comunque essere allocate secondo il noto principio di soccombenza ( e non vi è motivo perché non lo siano…) e liquidate, ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti, non solo in considerazione del valore della presente causa sulla base del petitum (coincidente col decisum e decisamente più vicino al valore minimo dello scaglione parametrico applicabile), ma della comunque limitata attività processuale (istruttoria limitata al deposito delle rispettive memorie delle parti e provvedimento ammissione prove orali, poi non pagina 7 di 8 assunte); la concreta liquidazione verrà pertanto effettuata applicando i valori minimi dello scaglione parametrico di riferimento, ovverosia in € 3.809,00= (di cui € 851,00= per la fase di studio, € 602,00= per la fase introduttiva, € 903,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 1.453,00= per la fase decisionale), € 545,00= per esposti / anticipazioni operate da parte attrice (contributo unificato e marca da bollo 27,00= euro – notifiche da effettuarsi a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
nel merito ed in accoglimento delle domande di parte attrice,
ACCERTATA e DICHIARATA la responsabilità della ditta individuale e quindi della CP_2 sua compagnia nell'occorso datato 08 agosto 2017, sulla tratta Controparte_1
autostradale A4, al km 73,615, per l'effetto, CONDANNA le medesime convenute, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni patiti da e al rimborso delle spese sostenute, quantificati Parte_1
e accertati (sì come da domanda) nella somma complessiva di € 27.087,66= oltre i.v.a., ove e come dovuta sugli imponibili, oltre interessi e con rivalutazione monetaria maturati dalla domanda al saldo.
CONDANNA parte convenuta alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore di parte attrice, liquidando le stesse come sopra, ossia in € 3.809,00= (di cui € 851,00= per la fase di studio, € 602,00= per la fase introduttiva, € 903,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed €
1.453,00= per la fase decisionale), € 545,00= per esposti / anticipazioni operate da parte attrice, oltre al
15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute;
Novara lì 11 apr. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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