Articolo 1 della Legge 27 gennaio 1963, n. 34
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22 febbraio 1963
Art. 1. Articolo unico.

Gli enti e societa' concessionari, in virtu' della legge 21 maggio 1955, n. 463 , per la costruzione e per l'esercizio di autostrade, possono, previa autorizzazione dell'A.N.A.S., costituire ipoteca o vincoli reali sull'autostrada e relative pertinenze ed impianti a garanzia dei finanziamenti di cui all'articolo 4 della stessa legge e per un periodo non eccedente la durata della concessione.
Qualora durante la costruzione o l'esercizio abbia luogo il riscatto, la decadenza o la rinuncia della concessione, il diritto di prelazione del creditore ipotecario si trasferisce sul compenso che, a norma della convenzione di concessione, fosse ancora dovuto dall'A.N.A.S. al concessionario.

Entrata in vigore il 22 febbraio 1963