Articolo 17 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 15 bisArticolo 18
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24 ottobre 1942
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12 dicembre 1952
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1 gennaio 2017
Art. 17. (( Introduzione dei sali potassici per concimazione agricola. )) ((L'Amministrazione dei monopoli puo' consentire l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sali potassici per concimazione, agricola anche se contengono oltre il 25 per cento, ma non piu' del 50 per cento, di cloruro di sodio.

Sulla quantita' di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento e' dovuto un diritto di monopolio nella misura da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2017