Art. 17. (( Introduzione dei sali potassici per concimazione agricola. )) ((L'Amministrazione dei monopoli puo' consentire l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sali potassici per concimazione, agricola anche se contengono oltre il 25 per cento, ma non piu' del 50 per cento, di cloruro di sodio.
Sulla quantita' di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento e' dovuto un diritto di monopolio nella misura da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri)) .
Sulla quantita' di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento e' dovuto un diritto di monopolio nella misura da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri)) .