Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 30.11.2024 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'Avv. Vittoria Curcio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentato dall'Avv. Tommaso Filincieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 04.01.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
a) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto a qualsiasi richiesta di mantenimento;
b) in attesa di porla in vendita, la casa coniugale sita in Roncello (MB) Via Don Locatelli n. 31 viene assegnata al signor con tutto quanto l'arreda e quanto ivi presente, ad eccezione Controparte_1
degli effetti personali della signora la quale li ritirerà in data da concordarsi tra Parte_1
le parti e comunque entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
c) le spese di manutenzione ordinaria, le utenze, etc. sono convenute a carico esclusivo del signor
. La sig.ra contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese Controparte_1 Pt_1
condominiali ordinarie sino alla fine del corrente mese di dicembre;
dal 1° gennaio 2025 le spese condominiali ordinarie saranno a carico esclusivo del sig. ; CP_1
e) i coniugi si impegnano sin d'ora a mettere in vendita la casa coniugale sita in Roncello (MB) Via
Don Locatelli n. 31, all'indomani dell'omologa della sentenza di divorzio, conferendo mandato all'agenzia immobiliare “Punto Immobiliare”, Via Libertà 191 – Concorezzo (MB), indicando sin d'ora quale prezzo minimo di vendita l'importo di euro 250.000,00/245.000,00 e, dunque, prestando sin d'ora il loro assenso ad accettare proposte uguali o superiori a tale importo. Il ricavato verrà diviso al 50% fra i coniugi, previa estinzione del mutuo, dei tre finanziamenti in corso e al netto delle spese finalizzate alla stipula della compravendita (es: APE - eventuali sanatorie e/o ripristini per l'ipotesi di riscontrate difformità catastali e/o urbanistiche – eventuali spese di mediazione);
f) il figlio , di anni 17, sarà affidato ad entrambi i genitori che assumeranno di comune Per_1 accordo le decisioni a lui afferenti relative all'istruzione, educazione e salute;
il ragazzo manterrà la residenza anagrafica e il collocamento prevalente presso il padre e conserverà il diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi.
g) Le frequentazioni tra la madre ed il figlio avverranno mediante accordi assunti di volta Per_1
in volta direttamente tra loro e comunque in base al seguente e minimale calendario:
-a week end alternati, nelle giornate di sabato e domenica, anche con pernottamento presso la casa materna se gradito al ragazzo;
-per una cena infrasettimanale in giornata da stabilire di volta in volta
-per metà delle vacanze natalizie (dalla sospensione delle lezioni scolastiche e fino al 30 dicembre o dal 30 dicembre alla sera precedente la ripresa delle lezioni, ad anni alterni salvo diverso accordo tra genitori, tenuto anche in conto il parere del figlio)
-per 10 giorni durante il periodo estivo (da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo, i genitori terranno con sé il figlio per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, Per_1 dall'1 al 15 agosto compreso o dal 16 al 31 agosto compresi, in via alternata)
-per metà del periodo pasquale e per metà di tutti i ponti/festività del calendario scolastico del figlio
(anch'essi in via alternata e in ipotesi di mancato accordo, spettanti al genitore che avrebbe con sé il figlio nel week end più prossimo alla festività)
h) La signora quale contributo al mantenimento ordinario di , corrisponderà al padre Pt_1 Per_1
l'importo mensile di euro 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat (prima rivalutazione: luglio 2025). Il predetto importo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al signor;
dandosi atto, peraltro, che la sig.ra CP_1 ha iniziato a corrispondere l'assegno mensile per il figlio a far tempo da luglio 2024. Pt_1 i)Le spese extra-assegno di saranno ripartite al 50% tra i coniugi secondo le Linee Guida Per_1
in uso presso il Tribunale di Monza che si allegano al presente atto e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Si dà atto che la sig.ra ha già iniziato a contribuire alle spese Pt_1
straordinarie per il figlio . Per_1
j) Il diritto al mantenimento del figlio cesserà quando il ragazzo raggiungerà l'indipendenza Per_1
economica.
PRENDA ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI tra le parti, afferenti i loro reciproci rapporti patrimoniali ed in particolare:
1.I ricorrenti convengono che, in occasione della vendita della casa coniugale, che avverrà con le modalità di cui alla lettera e) delle condizioni di separazione, gli stessi estingueranno, oltre ovviamente al mutuo gravante sull'immobile, anche i tre finanziamenti Findomestic, ove ancora in corso, rispettivamente di: 376 euro (ultima rata luglio 2027 - finanziamento intestato al con CP_1
garante la moglie), 70,50 euro e 67,50 euro (entrambi intestati al - ultima rata febbraio 2025) CP_1
tutti accesi per far fronte a spese familiari (es: apparecchio dentistico della figlia, acquisto delle due autovetture in uso alla famiglia).
2.Convengono, altresì, che, fino a tale evento, gli stessi si faranno carico sia delle rate di mutuo che delle rate dei finanziamenti in misura pari al 50% ciascuno.
3.Si impegnano, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, a limitare l'utilizzo del conto corrente in essere presso e agli stessi cointestato, unicamente al pagamento delle rate di Controparte_2
mutuo e dei tre finanziamenti sopra indicati;
si impegnano, altresì, a consegnare sin da subito le carte di credito e di debito a suo tempo rilasciate dalla banca, limitando i costi alla sola spesa di
'tenuta conto'.
4.Una volta venduto l'immobile ed estinti mutuo e finanziamenti, i sig.ri e CP_1 Pt_1
estingueranno il conto corrente di cui al punto che precede.
5.Relativamente alle autovetture in uso alla famiglia - Hyundai CS targata FA459JC e Kia
PI targata DN017CH - i coniugi convengono che, subito dopo la sottoscrizione del ricorso, le stesse vengano messe in vendita al miglior prezzo e che il relativo ricavato, al netto delle eventuali spese di vendita, venga diviso tra loro nella misura del 50%.
Si impegnano in ogni caso a consegnare i veicoli in conto vendita a rivenditore specializzato laddove non pervenissero offerte congrue entro la data del 31 gennaio 25.
6.Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto e con l'esecuzione di quanto sopra, di avere regolato e definito ogni loro reciproco rapporto di natura patrimoniale anche relativo allo scioglimento della comunione legale e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra per il titolo di cui alla presente procedura.
7.Spese legali compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio a RI ST
(Giamaica) in data 28.06.2001;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cambiago per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 5, parte II, serie C, anno 2002);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 13.01.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti