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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 179/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 179/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA COLONNA 7 20149 MILANO presso lo studio dell'avv. LOPEZ ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PERFETTI LUCA RAFFAELLO ( ) VIA C.F._1
BAROZZI 1 MILANO;
) VIA Parte_2 C.F._2
V.COLONNA 7 20149 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 21 (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_1 P.IVA_2
CITTA' DI LOMBARDIA C/O AVVOCATURA REGIONALE 1 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. VIANI ANDREA ILARIO MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Via Della Rocchetta 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. FERRARI GIUSEPPE FRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
IN PROPRIO NONCHE' QUALE AMMINISTRATORE Controparte_3
DI SOSTEGNO DI PP A. (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliato in VIA AMPERE, 47 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. LIA
LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) CP_4 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: contratti atipici sulle seguenti conclusioni
Per LA AN : Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma totale della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, così giudicare: pagina 2 di 21 - In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza n. 1814/2024 del 22 giugno 2024, pubblicata in data 26 giugno
2024 (non notificata) dal Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Davide De Giorgio, nel giudizio iscritto al numero di ruolo 6314/2021; per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni formulate in prime cure che qui si riportano:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza reietta, così disporre:
Nel merito:
b) in via principale: alla luce dei chiarimenti emergenti dalla CTU espletata, rigettare tutte le domande di parte ricorrente nei confronti della convenuta Parte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e dichiarare dovute le somme già
[...]
corrisposte dalla ricorrente alla medesima convenuta a titolo di retta;
c) in via subordinata, nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree:
- dichiarare che quanto versato a titolo di retta per il ricovero della signora dal CP_5
14.4.2015 al 1.10.2020 doveva ab origine restare a carico del Sistema sanitario e individuare in e TS AN - per quanto di rispettiva spettanza - i Controparte_1
soggetti tenuti a restituire direttamente alla parte ricorrente le somme che risultino dovute, e/o comunque condannare RE IA e TS AN a tenere indenne
e/o manlevare la , quale Ente gestore della struttura Parte_1
sociosanitaria RSA San Pietro che ha ospitato l'utente de qua, rispetto ad ogni esborso alla quale quest'ultima ia condannata nei confronti della parte attrice.
Con ogni conseguente statuizione per quanto riguarda le spese.”
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltra IVA, CPA e rimborso forfettario, di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
pagina 3 di 21 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa domanda ed eccezione così giudicare:
In via preliminare e in via principale nel merito: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nel presente Controparte_1
giudizio e, per l'effetto, respingere nel merito la domanda di condanna formulata in via subordinata nei confronti di nonché rigettare integralmente Controparte_1
l'appello incidentale proposto dal Signor in quanto infondato in fatto e Controparte_6
in diritto alla luce di quanto esposto nella narrativa del presente atto difensivo;
Nel merito: ferma restando l'eccezione di difetto di legittimazione di nel Controparte_1
presente giudizio, accogliere il primo e il secondo motivo di appello proposti dalla nella parte in cui viene richiesta la riforma Parte_3
della sentenza di prime cure, con particolare riferimento all'impossibilità di ravvisare nel caso di specie alcun tipo di “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” che possano essere poste integralmente a carico del per Controparte_7
tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, con conseguente assorbimento delle domande proposte in via principale dall'odierno appellante incidentale Signor
; Controparte_6
in ogni caso, rigettare integralmente le domande proposte in via principale e in via subordinata dall'odierno appellante incidentale Signor nei confronti di Controparte_6
Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, così giudicare:
In via principale, nel merito: pagina 4 di 21 accogliere il primo e il secondo motivo di appello proposti da Parte_3
e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado nella parte in
[...]
cui ha qualificato le prestazioni sociosanitarie erogate alla sig.ra come ad CP_5
“elevata integrazione sanitaria”, con conseguente assorbimento delle domande formulate in via principale dal sig. , appellante incidentale;
Controparte_6
rigettare il terzo motivo di appello proposto da Parte_3
e, per l'effetto, respingere integralmente le domande di condanna formulate nei
[...]
confronti di TS AN;
rigettare integralmente le domande proposte, sia in via principale sia in via subordinata, dal sig. , appellante incidentale, nei confronti di TS AN;
Controparte_6
In via subordinata, nel merito anche nel caso di accertamento della natura prevalentemente sanitaria delle prestazioni erogate alla sig.ra e della loro conseguente riconduzione all'alveo delle CP_5
prestazioni sociosanitarie ad “elevata integrazione sanitaria”, rigettare comunque ogni domanda formulata nei confronti di TS AN, da qualunque parte processuale proveniente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Per IN PROPRIO NONCHE' QUALE AMMINISTRATORE Controparte_3
DI SOSTEGNO DI PP A.:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE
1. Dichiarare l'inammissibilità o in ogni caso rigettare nel merito l'appello proposto da
, con riferimento a quanto chiesto in via principale nei confronti delle Parte_4
parti attrici in primo grado (Signor , quale Amministratore di Sostegno Controparte_6
della Signora nonché in proprio) perché infondato in fatto e in diritto;
CP_8
pagina 5 di 21 2. In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado n.
1814/2024 del Tribunale di Monza nella parte in cui esclude la responsabilità di TS
AN e sia rispetto al loro obbligo di garantire l'applicazione del Controparte_1
LEA dell'elevata integrazione sanitaria delle prestazioni di cui necessita la Signora
sia rispetto al loro conseguente obbligo di garantire la copertura integrale CP_8
dei costi di ricovero, in quanto a carico del servizio sanitario, a far tempo da aprile 2015 in poi e fino a quando la paziente resterà ricoverata presso una RSA o un struttura residenziale protetta e per l'effetto:
a) condannare TS AN e RE IA, in via solidale, con
[...]
a pagare al Signor (sia quale Amministratore di Controparte_9 Controparte_6
Sostegno della moglie sia iure proprio), a titolo di restituzione (o comunque in via risarcitoria) la somma da questi indebitamente versata a titolo di pagamento della retta di ricovero, presso la RSA San Pietro di pari ad euro 108.020,00, oltre interessi CP_9
legali nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo;
b) condannare inoltre TS AN e in solido fra loro a pagare al Controparte_1
Signor (sia quale Amministratore di Sostegno della moglie sia iure Controparte_6
proprio) a titolo di restituzione (o comunque in via risarcitoria) quanto da questi indebitamente versato all'ente gestore della nuova RSA di ricovero della Signora
a titolo di retta, dal 1 ottobre 2020, corrispondente alla somma di euro CP_5
77.903,40, (ossia euro 47,10 giornalieri x 1654 giorni trascorsi dal 1 ottobre 2020 al 14 aprile 2025, giorno di deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale); somma che dovrà essere ricalcolata in aumento (tenuto conto del predetto criterio di calcolo) al momento della pronuncia della sentenza di appello;
oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo;
pagina 6 di 21 c) dichiarare in ogni caso l'obbligo di TS AN e di pagare i Controparte_1
costi integrali del ricovero della Signora presso la RSA Corte Briantea di CP_8
fino a che la paziente sarà ricoverata presso tale struttura, o altra struttura CP_4
residenziale protetta
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di un accoglimento dell'appello principale e/o di rigetto dell'appello incidentale:
1) condannare il previa disapplicazione incidenter tantum delle Controparte_10
difformi previsioni del vigente regolamento comunale, e di ogni atto consequenziale e connesso, a corrispondere un contributo mensile alla retta di € 740 illegittimamente omesso dall'agosto 2017, e quindi a pagare al Signor , sia quale Controparte_6
Amministratore di Sostegno della Signora sia a titolo personale, la somma CP_8
complessiva stimata ad oggi in complessivi euro 67.820,00 (740 x 93 mensilità trascorse da agosto 2017 ad oggi); che andrà ricalcolata in aumento (tenuto conto del predetto criterio di calcolo) al momento della sentenza di appello, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo;
.
2) dichiarare in ogni caso l'obbligo del di di pagare il contributo di CP_4 CP_4
euro 740 mensili, finché la Signora sarà ricoverata presso la RSA Corte CP_8
Briantea di ancorché in un posto letto convenzionato, o altra struttura CP_4
residenziale protetta;
3) previa rideterminazione dell'importo della retta pagata dagli attori presso la RSA
“San Pietro” e disapplicazione incidenter tantum delle DGR della RE IA
12608/2003; 12904/2003; 937/2010; 2676/2015; 1260/2003, e di ogni atto consequenziale e connesso, condannare TS AN e Controparte_1
, in via solidale tra loro, alla restituzione della somma di euro Parte_1
23.451,15 al Signor , sia quale Amministratore di Sostegno della Controparte_6
pagina 7 di 21 Signora sia a titolo personale, oltre interessi legali nella misura di cui CP_8
all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
pagina 8 di 21
Motivi della decisione in fatto e diritto
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n.1814\2024 pubblicata il 26-6-2024, provvedendo sulle domande proposte da , in proprio nonché quale amministratore di sostegno di Controparte_6 CP_8
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
e e con l'intervento volontario di e Controparte_11 Controparte_10 Controparte_12
, così ha statuito: Controparte_13
“1. accertato che le prestazioni erogate da in favore di Controparte_11 CP_8 nel periodo dal 2015 e fino all'ottobre 2020 erano soggette al regime di gratuità, dichiara la nullità parziale del contratto di accoglienza stipulato in data 14.04.2015 da e Controparte_6 [...]
limitatamente alla clausola con cui è stato posto a carico di parte attrice un Controparte_11 compenso da corrispondersi all'Ente Gestore;
2. per l'effetto, condanna a restituire a , in proprio Controparte_11 Controparte_6 nonché quale amministratore di sostegno di a titolo di indebito, il complessivo importo CP_8 di euro 108.020,00, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3. dichiara l'inammissibilità dell'intervento volontario di e Controparte_12 Controparte_13
;
[...]
4. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
5. condanna a rifondere a , in proprio nonché quale Controparte_11 Controparte_6 amministratore di sostegno di le spese processuali, che liquida in complessivi euro CP_8
786,00 per anticipazioni ed euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, disponendo la relativa distrazione in favore dell'avv. Luigi Lia;
6. dichiara irripetibili le spese processuali nei rapporti tra parte attrice ed il;
Controparte_10
7. compensa interamente le spese processuali tra tutte le altre parti;
8. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate come in atti, a carico esclusivo della convenuta
[...]
”. Controparte_11
Le pregresse vicende processuali possono essere così sintetizzate.
Il Signor introduceva il presente giudizio, secondo il rito del processo del lavoro, Controparte_6 innanzi al Tribunale di Monza quale giudice del Lavoro, in proprio e come Amministratore di sostegno della coniuge chiedendo di accertarsi il diritto di quest'ultima di beneficiare di una forma CP_8 pagina 9 di 21 di assistenza sanitaria obbligatoria, rientrante nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ed in particolare di un ricovero gratuito presso una struttura residenziale di lunga assistenza accreditata con il
, e perciò facente parte del sistema pubblico della sanità. Controparte_7
A sostegno delle domande, il sig. esponeva come il proprio coniuge signora era stata CP_6 CP_5 colpita nel 2011 da una grave emorragia cerebrale, necessitando da quel momento, ed anche per il futuro, di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, ossia di prestazioni che, sulla base delle normative vigenti, dovevano essere a totale carico del Servizio Sanitario.
L'attore in particolare allegava che la signora in stato vegetativo persistente fino al 2015 e da CP_5 allora in stato di minima coscienza, era stata ricoverata, nel periodo dal 2015 all'01.10.2020, presso la
Residenza San Pietro gestita dalla con costi di degenza a carico Controparte_11 dell'interessata per la quota del 50%.
Il sig. evocava in giudizio la l' CP_6 Controparte_1 Controparte_2
ed il sostenendo che le prestazioni
[...] Controparte_11 Controparte_10 erogate in favore del proprio coniuge erano da qualificarsi come ad elevata integrazione sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, DPCM 14 febbraio 2001, e che, in ogni caso, dovevano considerarsi illegittimi in relazione alla normativa nazionale sia la ripartizione dei costi di degenza applicata dalla sia il regolamento adottato dal in ordine ai requisiti per Controparte_1 Controparte_10
l'erogazione di un sostegno economico.
L'attore chiedeva pertanto la condanna di tutti i convenuti alla restituzione di tutte le somme corrisposte per il ricovero della signora CP_5
Mentre il rimaneva contumace, si costituivano tutte le altre parti convenute. Controparte_10
La chiedeva il rigetto delle domande avverse, eccependo di essere carente di Controparte_1 legittimazione passiva e sostenendo che l'azione di controparte era infondata anche nel merito.
L parimenti concludeva per il rigetto della domanda Controparte_2 avversaria.
La chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice e, in subordine, di Controparte_11 condannarsi RE IA ed A.T.S. della AN a rimborsarle quanto eventualmente dovuto in restituzione in favore di controparte.
e intervenivano volontariamente in Controparte_12 Controparte_13 giudizio associandosi alle domande proposte da parte attrice.
pagina 10 di 21 La causa, riassegnata al Tribunale ordinario di Monza, è stata istruita mediante effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio medico – legale, e poi decisa nei termini sopra indicati.
Il giudice di primo grado ha anzitutto ricostruito la vicenda del coniuge del sig. , ricordando CP_6 come avesse subito in data 14.01.2011 un'emorragia subaracnoidea con inondamento CP_8 tetraventricolare ed ematoma intraparenchimale frontale profondo a destra, rimanendo in stato vegetativo persistente fino al 2015 con costi della degenza a carico del Fondo Sanitario Regionale.
In data 14.04.2015, passata la paziente dallo stato vegetativo ad uno stato di minima coscienza, CP_6
, marito dell'interessata, aveva sottoscritto con (oggi
[...] Controparte_14 [...]
), in qualità di “garante”, un contratto di accoglienza del coniuge presso Controparte_11 la Residenza San Pietro di Monza (R.S.A.), obbligandosi al pagamento di una retta a fronte del ricovero della moglie presso la predetta struttura.
La signora era rimasta presso la R.S.A. in questione fino alla data dell'01.10.2020, allorché la CP_5 stessa era stata trasferita presso altra struttura convenzionata con il Comune di residenza.
Il tribunale richiamava, in linea di diritto, il disposto dell'art. 3 septies D. Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 3
D.P.C.M. 14.02.2001, ed i principi elaborati sulla questione dalla Suprema Corte, che aveva affermato, con ordinanza n. 2038 del 24.01.2023, che “le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il CP_15 singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali”.
Il giudice di primo grado riteneva pertanto dirimente valutare la specifica condizione della signora attraverso gli accertamenti chiesti al ctu nominato. CP_5
Sulla scorta dell'esito delle indagini peritali, il tribunale rilevava come lo stato di salute della signora era stato gravemente compromesso a seguito dell'emorragia subaracnoidea subita e del CP_8 lungo periodo di stato vegetativo persistente che ne era conseguito, e ad aggravare il quadro generale si erano aggiunte altresì un'incontinenza doppia, una disfagia totale, per cui la paziente è portatrice di
PEG, un'epilessia secondaria in trattamento ed infine la tracheostomia.
pagina 11 di 21 Secondo il giudice di primo grado, tale stato, per la sua particolarità, non poteva essere paragonato in alcun modo a quello della generalità degli utenti di una RSA, ma poteva assimilarsi a quello dei pazienti malati di Alzheimer e dei disabili totali.
Il tribunale osservava, sulla scorta dei risultati delle indagini peritali, come le condizioni della signora avevano richiesto la prestazione continuativa di numerosi e complessi trattamenti sanitari, come CP_5 riportato nella relazione peritale, oltre a svariate attività assistenziali.
Il tribunale conclusivamente riteneva che le prestazioni socio-assistenziali fossero state erogate nell'ambito di un approccio multidisciplinare, e dovessero considerarsi inscindibili rispetto a quelle sanitarie, ed effettuate in maniera complementare rispetto a questa ultime per il buon esito dell'azione di cura, e dunque in maniera strumentale rispetto all'attività sanitaria vera e propria.
Il tribunale, richiamato il consolidato orientamento interpretativo della Corte di Cassazione secondo cui le prestazioni socio-assistenziali inscindibilmente connesse a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del S.S.N. e sono soggette al regime di gratuità, accoglieva la domanda attorea e dichiarava la nullità parziale del contratto stipulato tra il sig. e . Sociale, CP_6 Controparte_16 condannando quest'ultima a restituire a parte attrice le somme indebitamente ricevute.
Il primo giudice rilevava come la mancanza di instaurazione del contraddittorio con la RSA presso la quale la signora era stata successivamente ricoverata impediva di adottare qualsiasi pronuncia CP_5 al riguardo, né potevano essere emesse indeterminate statuizioni da valere per il futuro.
La domanda di pagamento non poteva essere accolta, secondo il tribunale, nei confronti della
[...]
la quale neppure aveva legittimazione passiva, esercitando questa, in materia, solo funzioni CP_1
Cont di programmazione, indirizzo e controllo, e della considerato come nessun pagamento indebito era stato da queste ricevuto.
Doveva parimenti essere disattesa, per le stesse ragioni, la domanda di parte attrice nei confronti di
TS e di diretta ad ottenere le somme versate presso la nuova RSA ove era stata Controparte_1 ricoverata la signora CP_5
Infine il tribunale respingeva la domanda subordinata proposta da , di essere manlevata delle CP_11 somme eventualmente dovute a parte attrice, nei confronti di e TS AN. Controparte_1
Osservava il giudice di primo grado come la esercitando in materia solo funzioni Controparte_1 di programmazione, indiritto e controllo, difettasse di legittimazione passiva, e come, quanto alla domanda nei confronti di TS AN, le pattuizioni contenute nel contratto di budget stipulato tra quest'ultima e la escludessero ogni possibilità della RSA di ottenere compensi aggiuntivi. CP_11
pagina 12 di 21 Detta sentenza è stata impugnata dalla (d'ora in avanti anche Parte_3
), che ne chiede la riforma con il rigetto della domanda proposta dal sig. in primo CP_11 CP_6 grado, in forza di tre motivi di appello, come di seguito rubricati:
1.Erronea valutazione e travisamento della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze istruttorie –
Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art.
3-septies del D.Lgs. n.
502/1992, dell'art. 3 del D.P.C.M. 14.02.2001, dell'Allegato 1C al D.P.C. 29.11.2001 e dell'art. 30 del
D.P.C.M. 12.01.2017.
2.Erronea dichiarazione di nullità parziale del contratto di ingresso - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c. – Nullità della sentenza per motivazione omessa e/o insufficiente e/o apparente –
Violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost.
3.Erronea esclusione di responsabilità in capo a e TS AN Controparte_1
Mentre il è rimasto contumace anche in questo grado di appello, si sono costituite Controparte_10 le altre tre parti appellate.
La concludeva per l'accoglimento del primo e del secondo motivo di appello della Controparte_1
, e comunque chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi Parte_3 confronti.
Anche l aderiva ai primi due motivi di impugnazione della Controparte_2
chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi Parte_3 confronti.
, in proprio a quale rappresentante legale del coniuge chiedeva il rigetto Controparte_6 CP_8 dell'appello proposto dalla e formulava impugnazione Parte_3 incidentale per ottenere la condanna anche di TS e di in solido con Controparte_1 [...]
, alla restituzione delle rette di degenza indebitamente corrisposte, e per Parte_3 ottenere la condanna di TS e di alla restituzione di quanto dal medesimo versato Controparte_1 alla nuova RSA dove era stata ricoverata la signora formulando i seguenti motivi di appello CP_5 incidentale:
a-Erroneo rigetto della domanda di parte attrice volta ad ottenere la dichiarazione dell'obbligo in capo a
TS AN e di coprire il 100% dei costi di degenza presso RSA della signora Controparte_1 passati presenti e futuri, visto il riconoscimento dell'elevata integrazione sanitaria delle CP_5 prestazioni di cui ella necessita per la tutela del proprio diritto alla salute, ed il conseguente integrale addebito dei costi di ricovero al servizio sanitario nazionale ed al fondo sanitario pubblici. Violazione
pagina 13 di 21 dell'art. 3 DPCM 14 febbraio 2001, attuativo dell'art. 3 septies del Decreto Legislativo 502/1992 e degli articoli 5 e 6 della legge ragionale della IA 23/2015.
b-Sulla corretta definizione dell'ambito temporale del contenzioso.
Il sig. riproponeva inoltre le domande subordinate rimaste assorbite dall'accoglimento in CP_3 primo grado della domanda principale.
All'udienza del 6-5-2025 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma (il primo ridotto a quaranta giorni), fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 24 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e delle note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 24 giugno 2025, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Impugnazione di . Parte_3
Il primo motivo si articola in due sotto-censure.
Con la prima, l'appellante lamenta come il tribunale avesse erroneamente qualificato quelle rese alla signora come “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria”. CP_5
Secondo l'appellante, una tale qualificazione non trovava riscontro nelle conclusioni della ctu, mentre la prospettazione sul punto di parte attrice era generica e priva di riscontri oggettivi.
Con una seconda sotto-censura la difesa della assume che, dal complessivo quadro CP_11 normativo che regolava la materia, doveva trarsi la conclusione che le prestazioni erogare in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti sono al 100% a carico del SSN soltanto quando si tratti di trattamenti estensivi richiedenti un'elevata tutela sanitaria da garantirsi in un arco temporale limitato, di norma non superiore a 60 giorni, mentre nel caso di trattamento di lungoassistenza, garantito nel lungo periodo, la quota a carico del SSN era pari al 50%.
Secondo l'appellante, per determinare la tipologia di assistenza erogata e il relativo criterio di finanziamento non poteva farsi esclusivo riferimento alla natura dei bisogni, alla complessità o all'intensità assistenziale, ma doveva tenersi conto anche della durata degli interventi, come previsto dall'art. 3 del DPCM 14-2-2001.
Fa rilevare la come nel caso della signora i trattamenti erogati non soddisfacevano le CP_11 CP_5 caratteristiche della fase estensiva, in quanto la documentazione sanitaria evidenziava una presa in carico di lunga durata, senza una definizione temporale precisa e con rivalutazioni semestrali, ben oltre pagina 14 di 21 i 60 giorni tipici dei trattamenti estensivi, mancando inoltre un monitoraggio infermieristico continuo sulle 24 ore, ulteriore elemento distintivo delle prestazioni estensive.
Il motivo in esame è infondato, in entrambe le sue articolazioni.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte si è consolidato il principio secondo cui le prestazioni socio- assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del S.S.N. laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria,
a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali
(Cass. 2038\2023; Cass. 4752\2024, Cass. 33394\2024).
Quanto alla concreta fattispecie in esame, dalle valutazioni espresse dal ctu, che non vi è ragione di disattendere, attesa la completezza delle indagini e la logicità delle conclusioni, risulta che:
“La perizianda riemergeva dallo stato vegetativo presentando una emiplegia spastica a destra con afasia prevalentemente espressiva. In sostanza la ripresa di un minimo stato di coscienza (14/04/2015) consisteva nella esecuzione incostante di ordini semplici e completa dipendenza. Anche attualmente le perizianda presenta un deficit cognitivo elevato multifattoriale”;
“Durante il soggiorno in RSA sono state erogate alla paziente: prestazioni di fisioterapia, prestazioni infermieristiche (aspirazione delle secrezioni, cambi di postura per evitare lesioni da decubito obbligato, mobilizzazione in carrozzina mediante apparecchio sollevatore, alimentazione attraverso sonda gastrica (PEG), somministrazione della terapia farmacologica e rilievo dei parametri vitali); alle prestazioni sopra riportate di carattere sanitario si sono integrate prestazioni a carattere socio assistenziale, consistite nella stimolazione delle residue risorse della paziente in attività occupazionali e di gruppo”.
Secondo la valutazione del ctu, risulta “difficile distinguere le due attività in termini quantitativi, si può affermare che l'attività di tipo assistenziale (se includiamo anche la cura della persona e delle necessità di una paziente non autosufficiente), possa essere stata prevalente. Le attività socio-assistenziali sono complementari a quelle sanitarie per il buon esito dell'azione di cura”.
Sempre secondo quanto accertato dal ctu “..le cure erogate sono consistite in prestazioni di FKT, logopedia e occupazionali. Non è possibile scindere le prestazioni che comunque dovevano essere pagina 15 di 21 effettuate in regime di ricovero per la disabilità coesistente e la necessità di assistenza infermieristica.
Data la complessità organizzativa di un approccio multidisciplinare non si ritiene che le medesime prestazioni potessero essere erogate al domicilio della paziente…il livello prestazionale erogato può definirsi medio rispetto ad una scala che comprenda tre step (elevato, medio, minimo)..Le prestazioni sono state erogate in team…le prestazioni erogate sono state finalizzate al contenimento di esiti involutivi e al mantenimento delle minime autonomie raggiunte”.
Può quindi ritenersi accertato, così come ritenuto dal giudice di primo grado, che la signora era CP_5 affetta da plurime e gravi patologie invalidanti, a causa delle quali necessitava di cure sanitarie continue anche da parte di personale specializzato infermieristico e medico, senza le quali non avrebbe potuto sopravvivere.
Nel caso di specie, le prestazioni di natura sanitaria non potevano essere eseguite se non congiuntamente all'attività di natura socioassistenziale, e ciò determina quella unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione, che produce l'integrale addossamento degli oneri economici sul Servizio Sanitario Nazionale.
Né è corretto affermare, come assume l'appellante, che in ogni caso il trattamento estensivo praticato alla signora non poteva superare il limite temporale di 60 giorni, secondo quanto stabilito dal CP_5
D.P.C.M. 12-1-2017.
Una tale interpretazione del D.P.C.M. 12-1-2017 non può essere condivisa, come affermato dalla pronuncia n.1858 del Consiglio di Stato, che, nell'ambito di un giudizio di impugnazione del predetto
D.P.C.M., ha affermato come “..quanto all'assistenza socio sanitaria residenziale delle persone non autosufficienti i trattamenti estensivi sono interamente a carico del SSN..” e come “..la previsione di un limite temporale di durata del trattamento estensivo, fissata in 60 gg. e legata evidentemente alle condizioni di appropriatezza del trattamento, non è cogente, come è fatto palese dalla indicazione “di norma”, dovendo, dunque, escludersi ogni paventato automatismo nella definizione della durata del trattamento che, pertanto, andrà stimata sulla scorta delle effettive condizioni dell'assistito e sulla scorta di una specifica valutazione multidimensionale. Ove permangano le esigenze di un trattamento estensivo gli oneri resteranno, dunque, a carico del SSN….nei limiti suddetti, quanto cioè alla previsione di un rigido termine di scadenza del trattamento..il d.p.c.m. impugnato deve ritenersi illegittimo e, pertanto, nei limiti suddetti va annullato..”.
Con il secondo motivo la lamenta che la sentenza impugnata sarebbe viziata per non avere CP_11 specificato la natura della nullità riscontrata del contratto dedotto in giudizio e per non avere pagina 16 di 21 argomentato sulla questione, limitandosi ad un richiamo alla pronuncia n.34590\2023 della Suprema
Corte.
La pronuncia, secondo l'appellante, sarebbe pertanto priva di motivazione sul punto della nullità parziale del contratto stipulato con CP_11
Il motivo non ha fondamento.
Il tribunale, dopo avere accertato che quelle rese alla signora doveva ritenersi prestazioni socio- CP_5 assistenziali ad elevata integrazione sanitaria, ha accolto la domanda di declaratoria di nullità parziale del contratto stipulato con osservando testualmente :“.. si richiama la pronuncia della CP_11
Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 34590 del 11.12.2023), già citata innanzi, secondo cui
“le prestazioni socio-assistenziali "inscindibilmente connesse" a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del e sono soggette al regime di gratuità; ne consegue la nullità di un accordo di CP_15 ricovero comportante l'impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta”. Ciò vale per quanto concerne la posizione tanto di chi fruisce del servizio (l'attrice rappresentata dal marito amministratore di sostegno), quanto del CP_8 garante ( ). Dalla declaratoria di nullità parziale del contratto deriva che i versamenti Controparte_6 eseguiti da parte attrice in esecuzione dello stesso devono essere considerati indebiti, sicché va accolta la domanda di ripetizione degli stessi..”.
Risulta quindi evidente che il primo giudice ha, in modo implicito ma inequivoco, ritenuto la nullità parziale del contratto per difetto di causa, in modo corrispondente alle domande avanzate da parte attrice, che aveva eccepito la nullità del detto accordo per contrarietà a norme imperative o per difetto di causa.
Con il terzo motivo la censura il capo della sentenza che aveva respinto la domanda dalla CP_11 medesima proposta, di ottenere la condanna di e di TS AN alla restituzione Controparte_1 delle somme in ipotesi dovute a parte attrice, e comunque a manlevarla degli esborsi.
Assume l'appellante come l'interpretazione del contratto di budget accolta dal primo giudice fosse erronea, dal momento che, una volta ritenuto parzialmente nullo il contratto di ricovero, doveva parimenti essere ravvisata la nullità delle clausole del contratto di budget che limitavano il diritto della struttura di ottenere la remunerazione di prestazioni rese.
Aggiungeva la di essersi limitata, nella vicenda, ad applicare un sistema di remunerazione CP_11 imposto dalle autorità pubbliche, il cui errore valutativo aveva determinato il tetto di spesa previsto dal contratto di budget.
pagina 17 di 21 Il motivo è infondato.
Osserva la Corte come la statuizione di carenza di legittimazione passiva di non Controparte_1 sia stata efficacemente contestata dall'appellante, che non ha neppure indicato le ragioni specifiche per le quali per questa parte la decisione sarebbe errata.
La domanda proposta
contro
TS AN è stata respinta dal giudice di primo grado sulla base delle seguenti argomentazioni :” deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 2, lettera e) del contratto di budget prodotto in atti (cfr.: doc. 18 della convenuta ), il soggetto gestore di Controparte_11
Unità d'Offerta, vale a dire la Cooperativa medesima, si è impegnato a “correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea”.
La clausola in questione aggiunge che “in ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità d'Offerta”.
La previsione contrattuale in esame preclude in maniera assoluta la possibilità di riconoscere alla struttura una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella già ricevuta.
Infatti, il corretto inquadramento dell'assistita costituisce oggetto di un obbligo principalmente assunto dalla la quale, “in ogni caso”, risulta aver preventivamente rinunciato a pretendere Parte_3 remunerazioni aggiuntive..”.
L'assunto difensivo dell'appellante, secondo cui la stessa non potrebbe subire le negative conseguenze economiche di una errata applicazione delle norme in tema di LEA da parte di e di Controparte_1
TS AN, alla quale la stessa si dichiara estranea, non può essere condiviso.
Come si ricava dal tenore delle difese della contenute nella comparsa di costituzione di CP_11 primo grado, la stessa ha integralmente avallato l'interpretazione della suddetta normativa da parte di e di TS AN, e sulla base di questa valutazione giuridica e del quadro clinico, Controparte_1 dalla medesima riscontrato, accertato e valutato, della signora a far tempo dal 14 aprile 2015, si CP_5
è determinata a stipulare il contratto di ricovero impugnato in questo giudizio.
L'erronea valutazione giuridica dei presupposti di fatto esistenti al momento della stipula del contratto di ricovero del 14-4-2015, è pertanto imputabile anche alla e ciò impedisce che la CP_11 qualificazione della natura delle prestazioni erogate in favore della signora accolta dal CP_5
pagina 18 di 21 tribunale, e confermata in questo grado, possa riflettersi sulle previsioni del contratto di budget concluso tra l'appellante e TS AN.
L'appello principale è pertanto infondato.
Appello di . Controparte_3
L'appellato con un primo motivo di impugnazione incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda ad ottenere la dichiarazione dell'obbligo in capo ad TS
AN e di coprire il 100% dei costi di degenza presso RSA della signora Controparte_1 CP_5
Assume l'appellante come, anche volendo ammettere l'esclusione della legittimazione passiva di che comunque si contestava, non vi era motivo per limitare alla sola la Controparte_1 CP_11 condanna alla restituzione delle somme pagate a titolo di retta a far tempo dall'aprile del 2015, non potendo dubitarsi, come affermato dallo stesso tribunale, della legittimazione della TS AN, che pertanto avrebbe dovuto essere condannata alla restituzione degli importi pagati a titolo di retta, in via solidale con la RSA.
Né il diritto alla restituzione di tali somme poteva discendere dalle pattuizioni contenute nel contratto stipulato tra TS e argomento utilizzato dal giudice di primo grado per respingere la CP_11 domanda di manleva nei confronti di TS AN. CP_11
Con un secondo motivo di appello censura la sentenza di primo grado nella parte in Controparte_3 cui aveva escluso di poter qualificare le prestazioni rese in favore della signora come ad elevata CP_5 integrazione sanitaria anche con riguardo a quelle fornite successivamente, dopo il trasferimento della predetta presso la nuova RSA.
Secondo l'appellante, doveva infatti ritenersi, sulla base della documentazione acquisita in giudizio e degli accertamenti peritali, svoltisi quando la signora era già stata trasferita in una nuova RSA, CP_5 che la situazione della stessa, attuale e futura, non si era modificata né era suscettibile di cambiamenti, con la conseguenza che doveva essere accertato l'obbligo di TS AN e di di Controparte_1 restituire al sig. anche le somme nel frattempo già versate alla nuova RSA e quelle da versarsi CP_6 in futuro.
I due motivi, che attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
La ragione in base alla quale il tribunale ha respinto la domanda di restituzione nei confronti di TS
AN e di è stata ravvisata anche nel fatto che nessuno di detti soggetti ha Controparte_1 percepito pagamenti indebiti, e che entrambi sono estranei al contratto di accoglienza, la cui parziale nullità ha determinato il sorgere del credito restitutorio dell'attore in primo grado.
pagina 19 di 21 Questa ratio decidendi non è stata neppure contestata in modo specifico, e quindi la pronuncia resiste alla critica dell'appellante incidentale.
Il tribunale ha poi motivato il rigetto della domanda, quanto ai costi sostenuti dopo il trasferimento presso una nuova RSA e futuri, osservando come tale richiesta poteva “..essere esaminata unicamente entro i limiti soggettivi e temporali derivanti dalla concreta estensione del contraddittorio..” e rilevando inoltre come “..quanto all'angolo visuale della struttura di riferimento, nell'ambito del presente giudizio è stato instaurato il contraddittorio semplicemente nei confronti della Controparte_11
, Ente che gestisce la Residenza San Pietro, nella quale la paziente è stata ricoverata fino
[...] all'ottobre 2020..” e come “..la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della RSA in cui la paziente è stata ricoverata successivamente impedisce di emettere una pronuncia relativa all'arco temporale successivo alla data sopra indicata”.
Il giudice di primo grado ha infine osservato sul punto come “..tanto meno può essere oggetto di accertamento la situazione futura della persona interessata…”.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'ambito della controversia è stato delimitato da parte attrice in primo grado, quanto all'obbligo di pagamento della retta alla struttura residenziale, sia sotto l'ambito oggettivo, che quello soggettivo.
Sulla premessa della natura, ad elevata integrazione sanitaria, delle prestazioni rese alla signora CP_5 il sig. ha chiesto di dichiararsi la parziale nullità del contratto stipulato in data 14-4-2015 con CP_3 la e quale conseguenza di tale parziale invalidità di detto negozio, ha chiesto la condanna CP_11 della struttura, di TS AN e di alla restituzione dell'importo pagato. Controparte_1
E' quindi evidente che non può essere oggetto di accertamento il rapporto negoziale intervenuto con altra RSA, non evocata in giudizio, dove successivamente è stata ricoverata la signora CP_5
L'assoluta assenza di contraddittorio nei confronti della diversa RSA dove si trova ospitata la signora impedisce di accertare in concreto la natura e la qualificazione delle prestazioni rese da detto CP_5 soggetto estraneo al processo, e di emettere statuizioni incidenti su questo rapporto contrattuale, che rispetto alle attuali parti in causa risulta inter alios.
Parimenti inaccoglibile, in ragione della indeterminatezza, è la richiesta, correttamente disattesa dal giudice di primo grado, di emettere statuizioni circa situazioni future ed incerte.
Le domande subordinate, proposte in primo grado nel caso di rigetto della domanda principale, e riproposte in via parimenti subordinata in questo grado, non devono essere esaminate, stante il rigetto dell'appello proposto dalla CP_11
pagina 20 di 21 Per quanto attiene al carico delle spese processuali di questo grado di giudizio, in relazione al rigetto dell'appello principale di e dell'appello incidentale di , e del rilievo che sia CP_11 Controparte_3 che TS AN hanno espressamente chiesto di accogliere l'impugnazione Controparte_1 proposta da nei confronti di , ricorrono ragioni per compensare CP_11 Controparte_3 integralmente tra le parti costituite le predette spese.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante e dell'appellante Parte_1 incidentale , a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come Controparte_3 modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da;
Parte_1
b)respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_3
c)conferma la sentenza di primo grado;
d)compensa le spese processuali di questo grado di appello tra tutte le parti costituite;
e)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e dell'appellante incidentale Parte_1 CP_3
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del predetto art. 13, comma 1-
[...] bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 179/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA COLONNA 7 20149 MILANO presso lo studio dell'avv. LOPEZ ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PERFETTI LUCA RAFFAELLO ( ) VIA C.F._1
BAROZZI 1 MILANO;
) VIA Parte_2 C.F._2
V.COLONNA 7 20149 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 21 (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_1 P.IVA_2
CITTA' DI LOMBARDIA C/O AVVOCATURA REGIONALE 1 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. VIANI ANDREA ILARIO MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Via Della Rocchetta 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. FERRARI GIUSEPPE FRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
IN PROPRIO NONCHE' QUALE AMMINISTRATORE Controparte_3
DI SOSTEGNO DI PP A. (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliato in VIA AMPERE, 47 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. LIA
LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) CP_4 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: contratti atipici sulle seguenti conclusioni
Per LA AN : Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma totale della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, così giudicare: pagina 2 di 21 - In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza n. 1814/2024 del 22 giugno 2024, pubblicata in data 26 giugno
2024 (non notificata) dal Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Davide De Giorgio, nel giudizio iscritto al numero di ruolo 6314/2021; per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni formulate in prime cure che qui si riportano:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza reietta, così disporre:
Nel merito:
b) in via principale: alla luce dei chiarimenti emergenti dalla CTU espletata, rigettare tutte le domande di parte ricorrente nei confronti della convenuta Parte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e dichiarare dovute le somme già
[...]
corrisposte dalla ricorrente alla medesima convenuta a titolo di retta;
c) in via subordinata, nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree:
- dichiarare che quanto versato a titolo di retta per il ricovero della signora dal CP_5
14.4.2015 al 1.10.2020 doveva ab origine restare a carico del Sistema sanitario e individuare in e TS AN - per quanto di rispettiva spettanza - i Controparte_1
soggetti tenuti a restituire direttamente alla parte ricorrente le somme che risultino dovute, e/o comunque condannare RE IA e TS AN a tenere indenne
e/o manlevare la , quale Ente gestore della struttura Parte_1
sociosanitaria RSA San Pietro che ha ospitato l'utente de qua, rispetto ad ogni esborso alla quale quest'ultima ia condannata nei confronti della parte attrice.
Con ogni conseguente statuizione per quanto riguarda le spese.”
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltra IVA, CPA e rimborso forfettario, di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
pagina 3 di 21 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa domanda ed eccezione così giudicare:
In via preliminare e in via principale nel merito: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nel presente Controparte_1
giudizio e, per l'effetto, respingere nel merito la domanda di condanna formulata in via subordinata nei confronti di nonché rigettare integralmente Controparte_1
l'appello incidentale proposto dal Signor in quanto infondato in fatto e Controparte_6
in diritto alla luce di quanto esposto nella narrativa del presente atto difensivo;
Nel merito: ferma restando l'eccezione di difetto di legittimazione di nel Controparte_1
presente giudizio, accogliere il primo e il secondo motivo di appello proposti dalla nella parte in cui viene richiesta la riforma Parte_3
della sentenza di prime cure, con particolare riferimento all'impossibilità di ravvisare nel caso di specie alcun tipo di “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” che possano essere poste integralmente a carico del per Controparte_7
tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, con conseguente assorbimento delle domande proposte in via principale dall'odierno appellante incidentale Signor
; Controparte_6
in ogni caso, rigettare integralmente le domande proposte in via principale e in via subordinata dall'odierno appellante incidentale Signor nei confronti di Controparte_6
Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, così giudicare:
In via principale, nel merito: pagina 4 di 21 accogliere il primo e il secondo motivo di appello proposti da Parte_3
e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado nella parte in
[...]
cui ha qualificato le prestazioni sociosanitarie erogate alla sig.ra come ad CP_5
“elevata integrazione sanitaria”, con conseguente assorbimento delle domande formulate in via principale dal sig. , appellante incidentale;
Controparte_6
rigettare il terzo motivo di appello proposto da Parte_3
e, per l'effetto, respingere integralmente le domande di condanna formulate nei
[...]
confronti di TS AN;
rigettare integralmente le domande proposte, sia in via principale sia in via subordinata, dal sig. , appellante incidentale, nei confronti di TS AN;
Controparte_6
In via subordinata, nel merito anche nel caso di accertamento della natura prevalentemente sanitaria delle prestazioni erogate alla sig.ra e della loro conseguente riconduzione all'alveo delle CP_5
prestazioni sociosanitarie ad “elevata integrazione sanitaria”, rigettare comunque ogni domanda formulata nei confronti di TS AN, da qualunque parte processuale proveniente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Per IN PROPRIO NONCHE' QUALE AMMINISTRATORE Controparte_3
DI SOSTEGNO DI PP A.:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE
1. Dichiarare l'inammissibilità o in ogni caso rigettare nel merito l'appello proposto da
, con riferimento a quanto chiesto in via principale nei confronti delle Parte_4
parti attrici in primo grado (Signor , quale Amministratore di Sostegno Controparte_6
della Signora nonché in proprio) perché infondato in fatto e in diritto;
CP_8
pagina 5 di 21 2. In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado n.
1814/2024 del Tribunale di Monza nella parte in cui esclude la responsabilità di TS
AN e sia rispetto al loro obbligo di garantire l'applicazione del Controparte_1
LEA dell'elevata integrazione sanitaria delle prestazioni di cui necessita la Signora
sia rispetto al loro conseguente obbligo di garantire la copertura integrale CP_8
dei costi di ricovero, in quanto a carico del servizio sanitario, a far tempo da aprile 2015 in poi e fino a quando la paziente resterà ricoverata presso una RSA o un struttura residenziale protetta e per l'effetto:
a) condannare TS AN e RE IA, in via solidale, con
[...]
a pagare al Signor (sia quale Amministratore di Controparte_9 Controparte_6
Sostegno della moglie sia iure proprio), a titolo di restituzione (o comunque in via risarcitoria) la somma da questi indebitamente versata a titolo di pagamento della retta di ricovero, presso la RSA San Pietro di pari ad euro 108.020,00, oltre interessi CP_9
legali nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo;
b) condannare inoltre TS AN e in solido fra loro a pagare al Controparte_1
Signor (sia quale Amministratore di Sostegno della moglie sia iure Controparte_6
proprio) a titolo di restituzione (o comunque in via risarcitoria) quanto da questi indebitamente versato all'ente gestore della nuova RSA di ricovero della Signora
a titolo di retta, dal 1 ottobre 2020, corrispondente alla somma di euro CP_5
77.903,40, (ossia euro 47,10 giornalieri x 1654 giorni trascorsi dal 1 ottobre 2020 al 14 aprile 2025, giorno di deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale); somma che dovrà essere ricalcolata in aumento (tenuto conto del predetto criterio di calcolo) al momento della pronuncia della sentenza di appello;
oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo;
pagina 6 di 21 c) dichiarare in ogni caso l'obbligo di TS AN e di pagare i Controparte_1
costi integrali del ricovero della Signora presso la RSA Corte Briantea di CP_8
fino a che la paziente sarà ricoverata presso tale struttura, o altra struttura CP_4
residenziale protetta
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di un accoglimento dell'appello principale e/o di rigetto dell'appello incidentale:
1) condannare il previa disapplicazione incidenter tantum delle Controparte_10
difformi previsioni del vigente regolamento comunale, e di ogni atto consequenziale e connesso, a corrispondere un contributo mensile alla retta di € 740 illegittimamente omesso dall'agosto 2017, e quindi a pagare al Signor , sia quale Controparte_6
Amministratore di Sostegno della Signora sia a titolo personale, la somma CP_8
complessiva stimata ad oggi in complessivi euro 67.820,00 (740 x 93 mensilità trascorse da agosto 2017 ad oggi); che andrà ricalcolata in aumento (tenuto conto del predetto criterio di calcolo) al momento della sentenza di appello, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo;
.
2) dichiarare in ogni caso l'obbligo del di di pagare il contributo di CP_4 CP_4
euro 740 mensili, finché la Signora sarà ricoverata presso la RSA Corte CP_8
Briantea di ancorché in un posto letto convenzionato, o altra struttura CP_4
residenziale protetta;
3) previa rideterminazione dell'importo della retta pagata dagli attori presso la RSA
“San Pietro” e disapplicazione incidenter tantum delle DGR della RE IA
12608/2003; 12904/2003; 937/2010; 2676/2015; 1260/2003, e di ogni atto consequenziale e connesso, condannare TS AN e Controparte_1
, in via solidale tra loro, alla restituzione della somma di euro Parte_1
23.451,15 al Signor , sia quale Amministratore di Sostegno della Controparte_6
pagina 7 di 21 Signora sia a titolo personale, oltre interessi legali nella misura di cui CP_8
all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
pagina 8 di 21
Motivi della decisione in fatto e diritto
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n.1814\2024 pubblicata il 26-6-2024, provvedendo sulle domande proposte da , in proprio nonché quale amministratore di sostegno di Controparte_6 CP_8
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
e e con l'intervento volontario di e Controparte_11 Controparte_10 Controparte_12
, così ha statuito: Controparte_13
“1. accertato che le prestazioni erogate da in favore di Controparte_11 CP_8 nel periodo dal 2015 e fino all'ottobre 2020 erano soggette al regime di gratuità, dichiara la nullità parziale del contratto di accoglienza stipulato in data 14.04.2015 da e Controparte_6 [...]
limitatamente alla clausola con cui è stato posto a carico di parte attrice un Controparte_11 compenso da corrispondersi all'Ente Gestore;
2. per l'effetto, condanna a restituire a , in proprio Controparte_11 Controparte_6 nonché quale amministratore di sostegno di a titolo di indebito, il complessivo importo CP_8 di euro 108.020,00, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3. dichiara l'inammissibilità dell'intervento volontario di e Controparte_12 Controparte_13
;
[...]
4. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
5. condanna a rifondere a , in proprio nonché quale Controparte_11 Controparte_6 amministratore di sostegno di le spese processuali, che liquida in complessivi euro CP_8
786,00 per anticipazioni ed euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, disponendo la relativa distrazione in favore dell'avv. Luigi Lia;
6. dichiara irripetibili le spese processuali nei rapporti tra parte attrice ed il;
Controparte_10
7. compensa interamente le spese processuali tra tutte le altre parti;
8. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate come in atti, a carico esclusivo della convenuta
[...]
”. Controparte_11
Le pregresse vicende processuali possono essere così sintetizzate.
Il Signor introduceva il presente giudizio, secondo il rito del processo del lavoro, Controparte_6 innanzi al Tribunale di Monza quale giudice del Lavoro, in proprio e come Amministratore di sostegno della coniuge chiedendo di accertarsi il diritto di quest'ultima di beneficiare di una forma CP_8 pagina 9 di 21 di assistenza sanitaria obbligatoria, rientrante nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ed in particolare di un ricovero gratuito presso una struttura residenziale di lunga assistenza accreditata con il
, e perciò facente parte del sistema pubblico della sanità. Controparte_7
A sostegno delle domande, il sig. esponeva come il proprio coniuge signora era stata CP_6 CP_5 colpita nel 2011 da una grave emorragia cerebrale, necessitando da quel momento, ed anche per il futuro, di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, ossia di prestazioni che, sulla base delle normative vigenti, dovevano essere a totale carico del Servizio Sanitario.
L'attore in particolare allegava che la signora in stato vegetativo persistente fino al 2015 e da CP_5 allora in stato di minima coscienza, era stata ricoverata, nel periodo dal 2015 all'01.10.2020, presso la
Residenza San Pietro gestita dalla con costi di degenza a carico Controparte_11 dell'interessata per la quota del 50%.
Il sig. evocava in giudizio la l' CP_6 Controparte_1 Controparte_2
ed il sostenendo che le prestazioni
[...] Controparte_11 Controparte_10 erogate in favore del proprio coniuge erano da qualificarsi come ad elevata integrazione sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, DPCM 14 febbraio 2001, e che, in ogni caso, dovevano considerarsi illegittimi in relazione alla normativa nazionale sia la ripartizione dei costi di degenza applicata dalla sia il regolamento adottato dal in ordine ai requisiti per Controparte_1 Controparte_10
l'erogazione di un sostegno economico.
L'attore chiedeva pertanto la condanna di tutti i convenuti alla restituzione di tutte le somme corrisposte per il ricovero della signora CP_5
Mentre il rimaneva contumace, si costituivano tutte le altre parti convenute. Controparte_10
La chiedeva il rigetto delle domande avverse, eccependo di essere carente di Controparte_1 legittimazione passiva e sostenendo che l'azione di controparte era infondata anche nel merito.
L parimenti concludeva per il rigetto della domanda Controparte_2 avversaria.
La chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice e, in subordine, di Controparte_11 condannarsi RE IA ed A.T.S. della AN a rimborsarle quanto eventualmente dovuto in restituzione in favore di controparte.
e intervenivano volontariamente in Controparte_12 Controparte_13 giudizio associandosi alle domande proposte da parte attrice.
pagina 10 di 21 La causa, riassegnata al Tribunale ordinario di Monza, è stata istruita mediante effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio medico – legale, e poi decisa nei termini sopra indicati.
Il giudice di primo grado ha anzitutto ricostruito la vicenda del coniuge del sig. , ricordando CP_6 come avesse subito in data 14.01.2011 un'emorragia subaracnoidea con inondamento CP_8 tetraventricolare ed ematoma intraparenchimale frontale profondo a destra, rimanendo in stato vegetativo persistente fino al 2015 con costi della degenza a carico del Fondo Sanitario Regionale.
In data 14.04.2015, passata la paziente dallo stato vegetativo ad uno stato di minima coscienza, CP_6
, marito dell'interessata, aveva sottoscritto con (oggi
[...] Controparte_14 [...]
), in qualità di “garante”, un contratto di accoglienza del coniuge presso Controparte_11 la Residenza San Pietro di Monza (R.S.A.), obbligandosi al pagamento di una retta a fronte del ricovero della moglie presso la predetta struttura.
La signora era rimasta presso la R.S.A. in questione fino alla data dell'01.10.2020, allorché la CP_5 stessa era stata trasferita presso altra struttura convenzionata con il Comune di residenza.
Il tribunale richiamava, in linea di diritto, il disposto dell'art. 3 septies D. Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 3
D.P.C.M. 14.02.2001, ed i principi elaborati sulla questione dalla Suprema Corte, che aveva affermato, con ordinanza n. 2038 del 24.01.2023, che “le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il CP_15 singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali”.
Il giudice di primo grado riteneva pertanto dirimente valutare la specifica condizione della signora attraverso gli accertamenti chiesti al ctu nominato. CP_5
Sulla scorta dell'esito delle indagini peritali, il tribunale rilevava come lo stato di salute della signora era stato gravemente compromesso a seguito dell'emorragia subaracnoidea subita e del CP_8 lungo periodo di stato vegetativo persistente che ne era conseguito, e ad aggravare il quadro generale si erano aggiunte altresì un'incontinenza doppia, una disfagia totale, per cui la paziente è portatrice di
PEG, un'epilessia secondaria in trattamento ed infine la tracheostomia.
pagina 11 di 21 Secondo il giudice di primo grado, tale stato, per la sua particolarità, non poteva essere paragonato in alcun modo a quello della generalità degli utenti di una RSA, ma poteva assimilarsi a quello dei pazienti malati di Alzheimer e dei disabili totali.
Il tribunale osservava, sulla scorta dei risultati delle indagini peritali, come le condizioni della signora avevano richiesto la prestazione continuativa di numerosi e complessi trattamenti sanitari, come CP_5 riportato nella relazione peritale, oltre a svariate attività assistenziali.
Il tribunale conclusivamente riteneva che le prestazioni socio-assistenziali fossero state erogate nell'ambito di un approccio multidisciplinare, e dovessero considerarsi inscindibili rispetto a quelle sanitarie, ed effettuate in maniera complementare rispetto a questa ultime per il buon esito dell'azione di cura, e dunque in maniera strumentale rispetto all'attività sanitaria vera e propria.
Il tribunale, richiamato il consolidato orientamento interpretativo della Corte di Cassazione secondo cui le prestazioni socio-assistenziali inscindibilmente connesse a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del S.S.N. e sono soggette al regime di gratuità, accoglieva la domanda attorea e dichiarava la nullità parziale del contratto stipulato tra il sig. e . Sociale, CP_6 Controparte_16 condannando quest'ultima a restituire a parte attrice le somme indebitamente ricevute.
Il primo giudice rilevava come la mancanza di instaurazione del contraddittorio con la RSA presso la quale la signora era stata successivamente ricoverata impediva di adottare qualsiasi pronuncia CP_5 al riguardo, né potevano essere emesse indeterminate statuizioni da valere per il futuro.
La domanda di pagamento non poteva essere accolta, secondo il tribunale, nei confronti della
[...]
la quale neppure aveva legittimazione passiva, esercitando questa, in materia, solo funzioni CP_1
Cont di programmazione, indirizzo e controllo, e della considerato come nessun pagamento indebito era stato da queste ricevuto.
Doveva parimenti essere disattesa, per le stesse ragioni, la domanda di parte attrice nei confronti di
TS e di diretta ad ottenere le somme versate presso la nuova RSA ove era stata Controparte_1 ricoverata la signora CP_5
Infine il tribunale respingeva la domanda subordinata proposta da , di essere manlevata delle CP_11 somme eventualmente dovute a parte attrice, nei confronti di e TS AN. Controparte_1
Osservava il giudice di primo grado come la esercitando in materia solo funzioni Controparte_1 di programmazione, indiritto e controllo, difettasse di legittimazione passiva, e come, quanto alla domanda nei confronti di TS AN, le pattuizioni contenute nel contratto di budget stipulato tra quest'ultima e la escludessero ogni possibilità della RSA di ottenere compensi aggiuntivi. CP_11
pagina 12 di 21 Detta sentenza è stata impugnata dalla (d'ora in avanti anche Parte_3
), che ne chiede la riforma con il rigetto della domanda proposta dal sig. in primo CP_11 CP_6 grado, in forza di tre motivi di appello, come di seguito rubricati:
1.Erronea valutazione e travisamento della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze istruttorie –
Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art.
3-septies del D.Lgs. n.
502/1992, dell'art. 3 del D.P.C.M. 14.02.2001, dell'Allegato 1C al D.P.C. 29.11.2001 e dell'art. 30 del
D.P.C.M. 12.01.2017.
2.Erronea dichiarazione di nullità parziale del contratto di ingresso - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c. – Nullità della sentenza per motivazione omessa e/o insufficiente e/o apparente –
Violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost.
3.Erronea esclusione di responsabilità in capo a e TS AN Controparte_1
Mentre il è rimasto contumace anche in questo grado di appello, si sono costituite Controparte_10 le altre tre parti appellate.
La concludeva per l'accoglimento del primo e del secondo motivo di appello della Controparte_1
, e comunque chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi Parte_3 confronti.
Anche l aderiva ai primi due motivi di impugnazione della Controparte_2
chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi Parte_3 confronti.
, in proprio a quale rappresentante legale del coniuge chiedeva il rigetto Controparte_6 CP_8 dell'appello proposto dalla e formulava impugnazione Parte_3 incidentale per ottenere la condanna anche di TS e di in solido con Controparte_1 [...]
, alla restituzione delle rette di degenza indebitamente corrisposte, e per Parte_3 ottenere la condanna di TS e di alla restituzione di quanto dal medesimo versato Controparte_1 alla nuova RSA dove era stata ricoverata la signora formulando i seguenti motivi di appello CP_5 incidentale:
a-Erroneo rigetto della domanda di parte attrice volta ad ottenere la dichiarazione dell'obbligo in capo a
TS AN e di coprire il 100% dei costi di degenza presso RSA della signora Controparte_1 passati presenti e futuri, visto il riconoscimento dell'elevata integrazione sanitaria delle CP_5 prestazioni di cui ella necessita per la tutela del proprio diritto alla salute, ed il conseguente integrale addebito dei costi di ricovero al servizio sanitario nazionale ed al fondo sanitario pubblici. Violazione
pagina 13 di 21 dell'art. 3 DPCM 14 febbraio 2001, attuativo dell'art. 3 septies del Decreto Legislativo 502/1992 e degli articoli 5 e 6 della legge ragionale della IA 23/2015.
b-Sulla corretta definizione dell'ambito temporale del contenzioso.
Il sig. riproponeva inoltre le domande subordinate rimaste assorbite dall'accoglimento in CP_3 primo grado della domanda principale.
All'udienza del 6-5-2025 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma (il primo ridotto a quaranta giorni), fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 24 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e delle note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 24 giugno 2025, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Impugnazione di . Parte_3
Il primo motivo si articola in due sotto-censure.
Con la prima, l'appellante lamenta come il tribunale avesse erroneamente qualificato quelle rese alla signora come “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria”. CP_5
Secondo l'appellante, una tale qualificazione non trovava riscontro nelle conclusioni della ctu, mentre la prospettazione sul punto di parte attrice era generica e priva di riscontri oggettivi.
Con una seconda sotto-censura la difesa della assume che, dal complessivo quadro CP_11 normativo che regolava la materia, doveva trarsi la conclusione che le prestazioni erogare in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti sono al 100% a carico del SSN soltanto quando si tratti di trattamenti estensivi richiedenti un'elevata tutela sanitaria da garantirsi in un arco temporale limitato, di norma non superiore a 60 giorni, mentre nel caso di trattamento di lungoassistenza, garantito nel lungo periodo, la quota a carico del SSN era pari al 50%.
Secondo l'appellante, per determinare la tipologia di assistenza erogata e il relativo criterio di finanziamento non poteva farsi esclusivo riferimento alla natura dei bisogni, alla complessità o all'intensità assistenziale, ma doveva tenersi conto anche della durata degli interventi, come previsto dall'art. 3 del DPCM 14-2-2001.
Fa rilevare la come nel caso della signora i trattamenti erogati non soddisfacevano le CP_11 CP_5 caratteristiche della fase estensiva, in quanto la documentazione sanitaria evidenziava una presa in carico di lunga durata, senza una definizione temporale precisa e con rivalutazioni semestrali, ben oltre pagina 14 di 21 i 60 giorni tipici dei trattamenti estensivi, mancando inoltre un monitoraggio infermieristico continuo sulle 24 ore, ulteriore elemento distintivo delle prestazioni estensive.
Il motivo in esame è infondato, in entrambe le sue articolazioni.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte si è consolidato il principio secondo cui le prestazioni socio- assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del S.S.N. laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria,
a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali
(Cass. 2038\2023; Cass. 4752\2024, Cass. 33394\2024).
Quanto alla concreta fattispecie in esame, dalle valutazioni espresse dal ctu, che non vi è ragione di disattendere, attesa la completezza delle indagini e la logicità delle conclusioni, risulta che:
“La perizianda riemergeva dallo stato vegetativo presentando una emiplegia spastica a destra con afasia prevalentemente espressiva. In sostanza la ripresa di un minimo stato di coscienza (14/04/2015) consisteva nella esecuzione incostante di ordini semplici e completa dipendenza. Anche attualmente le perizianda presenta un deficit cognitivo elevato multifattoriale”;
“Durante il soggiorno in RSA sono state erogate alla paziente: prestazioni di fisioterapia, prestazioni infermieristiche (aspirazione delle secrezioni, cambi di postura per evitare lesioni da decubito obbligato, mobilizzazione in carrozzina mediante apparecchio sollevatore, alimentazione attraverso sonda gastrica (PEG), somministrazione della terapia farmacologica e rilievo dei parametri vitali); alle prestazioni sopra riportate di carattere sanitario si sono integrate prestazioni a carattere socio assistenziale, consistite nella stimolazione delle residue risorse della paziente in attività occupazionali e di gruppo”.
Secondo la valutazione del ctu, risulta “difficile distinguere le due attività in termini quantitativi, si può affermare che l'attività di tipo assistenziale (se includiamo anche la cura della persona e delle necessità di una paziente non autosufficiente), possa essere stata prevalente. Le attività socio-assistenziali sono complementari a quelle sanitarie per il buon esito dell'azione di cura”.
Sempre secondo quanto accertato dal ctu “..le cure erogate sono consistite in prestazioni di FKT, logopedia e occupazionali. Non è possibile scindere le prestazioni che comunque dovevano essere pagina 15 di 21 effettuate in regime di ricovero per la disabilità coesistente e la necessità di assistenza infermieristica.
Data la complessità organizzativa di un approccio multidisciplinare non si ritiene che le medesime prestazioni potessero essere erogate al domicilio della paziente…il livello prestazionale erogato può definirsi medio rispetto ad una scala che comprenda tre step (elevato, medio, minimo)..Le prestazioni sono state erogate in team…le prestazioni erogate sono state finalizzate al contenimento di esiti involutivi e al mantenimento delle minime autonomie raggiunte”.
Può quindi ritenersi accertato, così come ritenuto dal giudice di primo grado, che la signora era CP_5 affetta da plurime e gravi patologie invalidanti, a causa delle quali necessitava di cure sanitarie continue anche da parte di personale specializzato infermieristico e medico, senza le quali non avrebbe potuto sopravvivere.
Nel caso di specie, le prestazioni di natura sanitaria non potevano essere eseguite se non congiuntamente all'attività di natura socioassistenziale, e ciò determina quella unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione, che produce l'integrale addossamento degli oneri economici sul Servizio Sanitario Nazionale.
Né è corretto affermare, come assume l'appellante, che in ogni caso il trattamento estensivo praticato alla signora non poteva superare il limite temporale di 60 giorni, secondo quanto stabilito dal CP_5
D.P.C.M. 12-1-2017.
Una tale interpretazione del D.P.C.M. 12-1-2017 non può essere condivisa, come affermato dalla pronuncia n.1858 del Consiglio di Stato, che, nell'ambito di un giudizio di impugnazione del predetto
D.P.C.M., ha affermato come “..quanto all'assistenza socio sanitaria residenziale delle persone non autosufficienti i trattamenti estensivi sono interamente a carico del SSN..” e come “..la previsione di un limite temporale di durata del trattamento estensivo, fissata in 60 gg. e legata evidentemente alle condizioni di appropriatezza del trattamento, non è cogente, come è fatto palese dalla indicazione “di norma”, dovendo, dunque, escludersi ogni paventato automatismo nella definizione della durata del trattamento che, pertanto, andrà stimata sulla scorta delle effettive condizioni dell'assistito e sulla scorta di una specifica valutazione multidimensionale. Ove permangano le esigenze di un trattamento estensivo gli oneri resteranno, dunque, a carico del SSN….nei limiti suddetti, quanto cioè alla previsione di un rigido termine di scadenza del trattamento..il d.p.c.m. impugnato deve ritenersi illegittimo e, pertanto, nei limiti suddetti va annullato..”.
Con il secondo motivo la lamenta che la sentenza impugnata sarebbe viziata per non avere CP_11 specificato la natura della nullità riscontrata del contratto dedotto in giudizio e per non avere pagina 16 di 21 argomentato sulla questione, limitandosi ad un richiamo alla pronuncia n.34590\2023 della Suprema
Corte.
La pronuncia, secondo l'appellante, sarebbe pertanto priva di motivazione sul punto della nullità parziale del contratto stipulato con CP_11
Il motivo non ha fondamento.
Il tribunale, dopo avere accertato che quelle rese alla signora doveva ritenersi prestazioni socio- CP_5 assistenziali ad elevata integrazione sanitaria, ha accolto la domanda di declaratoria di nullità parziale del contratto stipulato con osservando testualmente :“.. si richiama la pronuncia della CP_11
Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 34590 del 11.12.2023), già citata innanzi, secondo cui
“le prestazioni socio-assistenziali "inscindibilmente connesse" a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del e sono soggette al regime di gratuità; ne consegue la nullità di un accordo di CP_15 ricovero comportante l'impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta”. Ciò vale per quanto concerne la posizione tanto di chi fruisce del servizio (l'attrice rappresentata dal marito amministratore di sostegno), quanto del CP_8 garante ( ). Dalla declaratoria di nullità parziale del contratto deriva che i versamenti Controparte_6 eseguiti da parte attrice in esecuzione dello stesso devono essere considerati indebiti, sicché va accolta la domanda di ripetizione degli stessi..”.
Risulta quindi evidente che il primo giudice ha, in modo implicito ma inequivoco, ritenuto la nullità parziale del contratto per difetto di causa, in modo corrispondente alle domande avanzate da parte attrice, che aveva eccepito la nullità del detto accordo per contrarietà a norme imperative o per difetto di causa.
Con il terzo motivo la censura il capo della sentenza che aveva respinto la domanda dalla CP_11 medesima proposta, di ottenere la condanna di e di TS AN alla restituzione Controparte_1 delle somme in ipotesi dovute a parte attrice, e comunque a manlevarla degli esborsi.
Assume l'appellante come l'interpretazione del contratto di budget accolta dal primo giudice fosse erronea, dal momento che, una volta ritenuto parzialmente nullo il contratto di ricovero, doveva parimenti essere ravvisata la nullità delle clausole del contratto di budget che limitavano il diritto della struttura di ottenere la remunerazione di prestazioni rese.
Aggiungeva la di essersi limitata, nella vicenda, ad applicare un sistema di remunerazione CP_11 imposto dalle autorità pubbliche, il cui errore valutativo aveva determinato il tetto di spesa previsto dal contratto di budget.
pagina 17 di 21 Il motivo è infondato.
Osserva la Corte come la statuizione di carenza di legittimazione passiva di non Controparte_1 sia stata efficacemente contestata dall'appellante, che non ha neppure indicato le ragioni specifiche per le quali per questa parte la decisione sarebbe errata.
La domanda proposta
contro
TS AN è stata respinta dal giudice di primo grado sulla base delle seguenti argomentazioni :” deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 2, lettera e) del contratto di budget prodotto in atti (cfr.: doc. 18 della convenuta ), il soggetto gestore di Controparte_11
Unità d'Offerta, vale a dire la Cooperativa medesima, si è impegnato a “correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea”.
La clausola in questione aggiunge che “in ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità d'Offerta”.
La previsione contrattuale in esame preclude in maniera assoluta la possibilità di riconoscere alla struttura una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella già ricevuta.
Infatti, il corretto inquadramento dell'assistita costituisce oggetto di un obbligo principalmente assunto dalla la quale, “in ogni caso”, risulta aver preventivamente rinunciato a pretendere Parte_3 remunerazioni aggiuntive..”.
L'assunto difensivo dell'appellante, secondo cui la stessa non potrebbe subire le negative conseguenze economiche di una errata applicazione delle norme in tema di LEA da parte di e di Controparte_1
TS AN, alla quale la stessa si dichiara estranea, non può essere condiviso.
Come si ricava dal tenore delle difese della contenute nella comparsa di costituzione di CP_11 primo grado, la stessa ha integralmente avallato l'interpretazione della suddetta normativa da parte di e di TS AN, e sulla base di questa valutazione giuridica e del quadro clinico, Controparte_1 dalla medesima riscontrato, accertato e valutato, della signora a far tempo dal 14 aprile 2015, si CP_5
è determinata a stipulare il contratto di ricovero impugnato in questo giudizio.
L'erronea valutazione giuridica dei presupposti di fatto esistenti al momento della stipula del contratto di ricovero del 14-4-2015, è pertanto imputabile anche alla e ciò impedisce che la CP_11 qualificazione della natura delle prestazioni erogate in favore della signora accolta dal CP_5
pagina 18 di 21 tribunale, e confermata in questo grado, possa riflettersi sulle previsioni del contratto di budget concluso tra l'appellante e TS AN.
L'appello principale è pertanto infondato.
Appello di . Controparte_3
L'appellato con un primo motivo di impugnazione incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda ad ottenere la dichiarazione dell'obbligo in capo ad TS
AN e di coprire il 100% dei costi di degenza presso RSA della signora Controparte_1 CP_5
Assume l'appellante come, anche volendo ammettere l'esclusione della legittimazione passiva di che comunque si contestava, non vi era motivo per limitare alla sola la Controparte_1 CP_11 condanna alla restituzione delle somme pagate a titolo di retta a far tempo dall'aprile del 2015, non potendo dubitarsi, come affermato dallo stesso tribunale, della legittimazione della TS AN, che pertanto avrebbe dovuto essere condannata alla restituzione degli importi pagati a titolo di retta, in via solidale con la RSA.
Né il diritto alla restituzione di tali somme poteva discendere dalle pattuizioni contenute nel contratto stipulato tra TS e argomento utilizzato dal giudice di primo grado per respingere la CP_11 domanda di manleva nei confronti di TS AN. CP_11
Con un secondo motivo di appello censura la sentenza di primo grado nella parte in Controparte_3 cui aveva escluso di poter qualificare le prestazioni rese in favore della signora come ad elevata CP_5 integrazione sanitaria anche con riguardo a quelle fornite successivamente, dopo il trasferimento della predetta presso la nuova RSA.
Secondo l'appellante, doveva infatti ritenersi, sulla base della documentazione acquisita in giudizio e degli accertamenti peritali, svoltisi quando la signora era già stata trasferita in una nuova RSA, CP_5 che la situazione della stessa, attuale e futura, non si era modificata né era suscettibile di cambiamenti, con la conseguenza che doveva essere accertato l'obbligo di TS AN e di di Controparte_1 restituire al sig. anche le somme nel frattempo già versate alla nuova RSA e quelle da versarsi CP_6 in futuro.
I due motivi, che attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
La ragione in base alla quale il tribunale ha respinto la domanda di restituzione nei confronti di TS
AN e di è stata ravvisata anche nel fatto che nessuno di detti soggetti ha Controparte_1 percepito pagamenti indebiti, e che entrambi sono estranei al contratto di accoglienza, la cui parziale nullità ha determinato il sorgere del credito restitutorio dell'attore in primo grado.
pagina 19 di 21 Questa ratio decidendi non è stata neppure contestata in modo specifico, e quindi la pronuncia resiste alla critica dell'appellante incidentale.
Il tribunale ha poi motivato il rigetto della domanda, quanto ai costi sostenuti dopo il trasferimento presso una nuova RSA e futuri, osservando come tale richiesta poteva “..essere esaminata unicamente entro i limiti soggettivi e temporali derivanti dalla concreta estensione del contraddittorio..” e rilevando inoltre come “..quanto all'angolo visuale della struttura di riferimento, nell'ambito del presente giudizio è stato instaurato il contraddittorio semplicemente nei confronti della Controparte_11
, Ente che gestisce la Residenza San Pietro, nella quale la paziente è stata ricoverata fino
[...] all'ottobre 2020..” e come “..la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della RSA in cui la paziente è stata ricoverata successivamente impedisce di emettere una pronuncia relativa all'arco temporale successivo alla data sopra indicata”.
Il giudice di primo grado ha infine osservato sul punto come “..tanto meno può essere oggetto di accertamento la situazione futura della persona interessata…”.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'ambito della controversia è stato delimitato da parte attrice in primo grado, quanto all'obbligo di pagamento della retta alla struttura residenziale, sia sotto l'ambito oggettivo, che quello soggettivo.
Sulla premessa della natura, ad elevata integrazione sanitaria, delle prestazioni rese alla signora CP_5 il sig. ha chiesto di dichiararsi la parziale nullità del contratto stipulato in data 14-4-2015 con CP_3 la e quale conseguenza di tale parziale invalidità di detto negozio, ha chiesto la condanna CP_11 della struttura, di TS AN e di alla restituzione dell'importo pagato. Controparte_1
E' quindi evidente che non può essere oggetto di accertamento il rapporto negoziale intervenuto con altra RSA, non evocata in giudizio, dove successivamente è stata ricoverata la signora CP_5
L'assoluta assenza di contraddittorio nei confronti della diversa RSA dove si trova ospitata la signora impedisce di accertare in concreto la natura e la qualificazione delle prestazioni rese da detto CP_5 soggetto estraneo al processo, e di emettere statuizioni incidenti su questo rapporto contrattuale, che rispetto alle attuali parti in causa risulta inter alios.
Parimenti inaccoglibile, in ragione della indeterminatezza, è la richiesta, correttamente disattesa dal giudice di primo grado, di emettere statuizioni circa situazioni future ed incerte.
Le domande subordinate, proposte in primo grado nel caso di rigetto della domanda principale, e riproposte in via parimenti subordinata in questo grado, non devono essere esaminate, stante il rigetto dell'appello proposto dalla CP_11
pagina 20 di 21 Per quanto attiene al carico delle spese processuali di questo grado di giudizio, in relazione al rigetto dell'appello principale di e dell'appello incidentale di , e del rilievo che sia CP_11 Controparte_3 che TS AN hanno espressamente chiesto di accogliere l'impugnazione Controparte_1 proposta da nei confronti di , ricorrono ragioni per compensare CP_11 Controparte_3 integralmente tra le parti costituite le predette spese.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante e dell'appellante Parte_1 incidentale , a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come Controparte_3 modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da;
Parte_1
b)respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_3
c)conferma la sentenza di primo grado;
d)compensa le spese processuali di questo grado di appello tra tutte le parti costituite;
e)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e dell'appellante incidentale Parte_1 CP_3
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del predetto art. 13, comma 1-
[...] bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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