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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/09/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 566 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Pratticò Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Bellocco C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BARBENZA CARLA
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/07/2025 e Parte_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/08/2009 in TI
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.5 , parte II, serie
A, anno 2009) e che dall'unione non sono nati figli, hanno riferito che con provvedimento del 14/12/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà esclusiva del Sig. , situata in Lomello CP_1
(PV) Strada Provinciale per Mede 11.5, rimane definitivamente assegnata allo stesso con gli arredi di sua proprietà. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver diviso ogni bene mobile e personale;
1 2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, nulla avendo reciprocamente a pretendere per il proprio mantenimento;
3) I coniugi si obbligano ad estinguere il contratto relativo alla cassetta di sicurezza cointestata agli stessi, concessa da ora Controparte_2 CP_3 presso la filiale di Ottobiano, entro e non oltre, un anno dal deposito del presente ricorso.
4) Con l'esatto adempimento di tutto quanto concordato e stipulato, in particolare il punto 3), i coniugi dichiarano vicendevolmente di non aver più nulla a pretendere, e dichiarano di aver definito ogni questione, dandosi ampia quietanza liberatoria anche per il contributo personale economico dato alla formazione del patrimonio familiare.
5) Le spese del presente giudizio saranno sostenute da ciascuna parte con il proprio avvocato, con la precisazione che la Sig. è stata Parte_1 ammessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al gratuito patrocino con spese a carico dello Stato, come da delibera prodotta.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 12/08/2009 in TI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, parte II, serie B, anno 2009 ) e che dall'unione non sono nati figli, hanno riferito che con provvedimento del 18/12/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
2 In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1 data 12/08/2009 in TI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n.2 , parte II, serie B, anno 2009 ) alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà esclusiva del Sig. , situata in Lomello CP_1
(PV) Strada Provinciale per Mede 11.5, rimane definitivamente assegnata allo stesso con gli arredi di sua proprietà. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver diviso ogni bene mobile e personale;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, nulla avendo reciprocamente a pretendere per il proprio mantenimento;
3) I coniugi si obbligano ad estinguere il contratto relativo alla cassetta di sicurezza cointestata agli stessi, concessa da ora Controparte_2 CP_3 presso la filiale di Ottobiano, entro e non oltre, un anno dal deposito del presente ricorso.
4) Con l'esatto adempimento di tutto quanto concordato e stipulato, in particolare il punto 3), i coniugi dichiarano vicendevolmente di non aver più nulla a pretendere, e dichiarano di aver definito ogni questione, dandosi ampia quietanza liberatoria anche per il contributo personale economico dato alla formazione del patrimonio familiare.
5) Le spese del presente giudizio saranno sostenute da ciascuna parte con il proprio avvocato, con la precisazione che la Sig. è stata Parte_1 ammessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al gratuito patrocino con spese a carico dello Stato, come da delibera prodotta.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Pratticò Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Bellocco C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BARBENZA CARLA
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/07/2025 e Parte_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/08/2009 in TI
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.5 , parte II, serie
A, anno 2009) e che dall'unione non sono nati figli, hanno riferito che con provvedimento del 14/12/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà esclusiva del Sig. , situata in Lomello CP_1
(PV) Strada Provinciale per Mede 11.5, rimane definitivamente assegnata allo stesso con gli arredi di sua proprietà. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver diviso ogni bene mobile e personale;
1 2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, nulla avendo reciprocamente a pretendere per il proprio mantenimento;
3) I coniugi si obbligano ad estinguere il contratto relativo alla cassetta di sicurezza cointestata agli stessi, concessa da ora Controparte_2 CP_3 presso la filiale di Ottobiano, entro e non oltre, un anno dal deposito del presente ricorso.
4) Con l'esatto adempimento di tutto quanto concordato e stipulato, in particolare il punto 3), i coniugi dichiarano vicendevolmente di non aver più nulla a pretendere, e dichiarano di aver definito ogni questione, dandosi ampia quietanza liberatoria anche per il contributo personale economico dato alla formazione del patrimonio familiare.
5) Le spese del presente giudizio saranno sostenute da ciascuna parte con il proprio avvocato, con la precisazione che la Sig. è stata Parte_1 ammessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al gratuito patrocino con spese a carico dello Stato, come da delibera prodotta.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 12/08/2009 in TI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, parte II, serie B, anno 2009 ) e che dall'unione non sono nati figli, hanno riferito che con provvedimento del 18/12/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
2 In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1 data 12/08/2009 in TI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n.2 , parte II, serie B, anno 2009 ) alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà esclusiva del Sig. , situata in Lomello CP_1
(PV) Strada Provinciale per Mede 11.5, rimane definitivamente assegnata allo stesso con gli arredi di sua proprietà. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver diviso ogni bene mobile e personale;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, nulla avendo reciprocamente a pretendere per il proprio mantenimento;
3) I coniugi si obbligano ad estinguere il contratto relativo alla cassetta di sicurezza cointestata agli stessi, concessa da ora Controparte_2 CP_3 presso la filiale di Ottobiano, entro e non oltre, un anno dal deposito del presente ricorso.
4) Con l'esatto adempimento di tutto quanto concordato e stipulato, in particolare il punto 3), i coniugi dichiarano vicendevolmente di non aver più nulla a pretendere, e dichiarano di aver definito ogni questione, dandosi ampia quietanza liberatoria anche per il contributo personale economico dato alla formazione del patrimonio familiare.
5) Le spese del presente giudizio saranno sostenute da ciascuna parte con il proprio avvocato, con la precisazione che la Sig. è stata Parte_1 ammessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al gratuito patrocino con spese a carico dello Stato, come da delibera prodotta.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
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