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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 614 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 614 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. DE MINICIS FRANCESCO VIALE Parte_1 C.F._1
TRENTO 98 FERMO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. TROIANI GAETANO VIA L. DARI 45 63074 Controparte_1 P.IVA_1
SAN NE EL ON .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.865/2021 del 16/12/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE
ha opposto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ascoli Piceno, n. 449/2019 del 17.07.2019 CP_1
ottenuto da per il pagamento di euro 23.853,08 oltre interessi moratori ex art. 4,5 Dlgs Parte_1
pagina 1 di 4 231/2002 dalla maturazione del credito al saldo e compensi e spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi per prestazioni professionali.
Si è costituito in giudizio il Rag. contestando le avverse ragioni di opposizione chiedendo il Pt_1
rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo emesso.
Il Tribunale ha così deciso:
I. Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
II. Condanna parte opponente al pagamento della somma di 600 euro oltre interessi come in motivazione, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
III. Condanna parte opposta alla restituzione delle ulteriori somme eventualmente percepite in ragione del decreto ingiuntivo opposto.
IV. Compensa le spese di giudizio.
Ha tempestivamente impugnato la sentenza il si è costituita resistendo. Pt_1 CP_1
Con l'unico motivo, l'appellante denuncia contraddittorietà nella motivazione della sentenza e errata interpretazione di contratti.
E' pacifico che le parti hanno concluso due contratti per la prestazione di attività professionale di consulenza e rappresentanza-assistenza fiscale. Il primo contratto, sottoscritto nel luglio 2014, con efficacia dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 e rinnovo tacito di anno in anno, ha ad oggetto l'attività di “consulenza fiscale” per un corrispettivo annuo di 8.400 euro oltre ulteriori somme dovute per la presentazione di atti nel contenzioso tributario (in particolare per quanto qui interessa, 3.000 euro a ricorso). Il secondo contratto, sempre del luglio 2014, ha come oggetto la compilazione ed elaborazione del modello unico e del modello 770 e una efficacia dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre
2015 pure con rinnovo tacito di anno in anno.
Il oltre alle attività previste nei contratti ora indicati, esattamente retribuite, ha svolto una Pt_1
prestazione professionale consistita negli atti finalizzati alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 11 Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla
Legge 21 giugno 2017, n. 96. La definizione agevolata ha avuto ad oggetto controversie tributarie pendenti relative a cinque avvisi di accertamento dall'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno. L'attività
è consistita nello studio di fattibilità della definizione agevolata e nella redazione degli atti utili a concludere la stessa (determinazione importo dovuto, presentazione del modello, deposito istanze di sospensione dei procedimenti tributari).
Il ha ottenuto il decreto ingiuntivo per il compenso di queste ultime attività. Pt_1
Costituendosi, ha eccepito la inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della CP_1
domanda avversaria stante la previsione di clausola compromissoria negli articoli 8 di entrambe le pagina 2 di 4 scritture, con obbligatorio deferimento alla procedura di mediazione dell'Organismo di conciliazione competente delle controversie tra cliente e professionista.
Il primo giudice, nel respingere tale eccezione (capo non gravato della sentenza) ha così motivato: “Nel caso di specie la comune intenzione delle parti consente di affermare che l'attività di definizione agevolata delle controversie tributarie, implicando una attività diversa sia da quella contenziosa che da quella di mera consulenza, non rientra completamente nell'oggetto del contratto concluso tra le parti.”
In altre parole la clausola su cui l'eccezione si fonda, non è applicabile alla fattispecie, perché la prestazione ha un contenuto parzialmente (non rientra completamente) diverso da quello dei due contratti.
Quindi, l'appellante evidenzia che il logico corollario della diversità di oggetto del contratto (e quindi della prestazione) è che la medesima vada remunerata a parte, quando il Tribunale invece ha revocato il decreto ingiuntivo, rimodulando il compenso e parametrandolo alla sola attività di compilazione della dichiarazione volta ad ottenere la definizione del contenzioso ed all'invio: 600 euro totali.
La contraddizione non sussiste.
Il primo giudice ha considerato che l'attività di studio della posizione in contenzioso con l'amministrazione era già stata svolta, in virtù del contratto che concerneva la presentazione di atti nel contenzioso tributario, in occasione della predisposizione dei ricorsi.
La definizione agevolata, infatti ha ad oggetto gli avvisi di accertamento già impugnati, onde non si può negare che l'attività sia consistita nel solo studio di fattibilità e nella redazione degli atti utili a concludere la stessa (determinazione importo dovuto, presentazione del modello, deposito istanze di sospensione dei procedimenti tributari), sfruttando quindi l'attività di studio già svolta nella predisposizione dei ricorsi.
Per questo, il primo giudice ha, condivisibilmente, limitato la determinazione del compenso a solo queste attività.
Aggiunge l'appellante, che comunque non vi sarebbe prova del pagamento dell'attività giudiziale e dunque la sua attività dovrebbe essere compensata secondo la prospettazione tariffaria confermata nella nota opinata posta alla base del decreto opposto.
E' ben vero che non esiste prova del pagamento dell'attività in commissione tributaria, tuttavia per questa attività il compenso è stato determinato tra le parti in euro 3.000 a ricorso, oltre accessori di legge, e questo è il compenso che il professionista ha diritto vedersi corrisposto.
Tuttavia il col decreto opposto, non ha chiesto il pagamento delle spettanze per i ricorsi, ma per Pt_1
le pratiche di definizione agevolata, per le quali si deve condividere l'applicazione, fatta dal primo giudice, della voce prevista al comma 1 dell'art. 28 del Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n.
pagina 3 di 4 140 che prevede: “1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C.”
Il riquadro 10.1, concerne “Altre dichiarazioni e comunicazioni” prevede per ognuna il compenso di
100 euro e “invio telematico”, per cui è previsto il compenso di 20 euro ognuna. Il totale quindi dovuto
è pari a 600 euro come deciso dal Tribunale.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
ei confronti di così provvede: Pt_1 Controparte_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 4.000,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 614 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. DE MINICIS FRANCESCO VIALE Parte_1 C.F._1
TRENTO 98 FERMO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. TROIANI GAETANO VIA L. DARI 45 63074 Controparte_1 P.IVA_1
SAN NE EL ON .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.865/2021 del 16/12/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE
ha opposto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ascoli Piceno, n. 449/2019 del 17.07.2019 CP_1
ottenuto da per il pagamento di euro 23.853,08 oltre interessi moratori ex art. 4,5 Dlgs Parte_1
pagina 1 di 4 231/2002 dalla maturazione del credito al saldo e compensi e spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi per prestazioni professionali.
Si è costituito in giudizio il Rag. contestando le avverse ragioni di opposizione chiedendo il Pt_1
rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo emesso.
Il Tribunale ha così deciso:
I. Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
II. Condanna parte opponente al pagamento della somma di 600 euro oltre interessi come in motivazione, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
III. Condanna parte opposta alla restituzione delle ulteriori somme eventualmente percepite in ragione del decreto ingiuntivo opposto.
IV. Compensa le spese di giudizio.
Ha tempestivamente impugnato la sentenza il si è costituita resistendo. Pt_1 CP_1
Con l'unico motivo, l'appellante denuncia contraddittorietà nella motivazione della sentenza e errata interpretazione di contratti.
E' pacifico che le parti hanno concluso due contratti per la prestazione di attività professionale di consulenza e rappresentanza-assistenza fiscale. Il primo contratto, sottoscritto nel luglio 2014, con efficacia dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 e rinnovo tacito di anno in anno, ha ad oggetto l'attività di “consulenza fiscale” per un corrispettivo annuo di 8.400 euro oltre ulteriori somme dovute per la presentazione di atti nel contenzioso tributario (in particolare per quanto qui interessa, 3.000 euro a ricorso). Il secondo contratto, sempre del luglio 2014, ha come oggetto la compilazione ed elaborazione del modello unico e del modello 770 e una efficacia dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre
2015 pure con rinnovo tacito di anno in anno.
Il oltre alle attività previste nei contratti ora indicati, esattamente retribuite, ha svolto una Pt_1
prestazione professionale consistita negli atti finalizzati alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 11 Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla
Legge 21 giugno 2017, n. 96. La definizione agevolata ha avuto ad oggetto controversie tributarie pendenti relative a cinque avvisi di accertamento dall'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno. L'attività
è consistita nello studio di fattibilità della definizione agevolata e nella redazione degli atti utili a concludere la stessa (determinazione importo dovuto, presentazione del modello, deposito istanze di sospensione dei procedimenti tributari).
Il ha ottenuto il decreto ingiuntivo per il compenso di queste ultime attività. Pt_1
Costituendosi, ha eccepito la inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della CP_1
domanda avversaria stante la previsione di clausola compromissoria negli articoli 8 di entrambe le pagina 2 di 4 scritture, con obbligatorio deferimento alla procedura di mediazione dell'Organismo di conciliazione competente delle controversie tra cliente e professionista.
Il primo giudice, nel respingere tale eccezione (capo non gravato della sentenza) ha così motivato: “Nel caso di specie la comune intenzione delle parti consente di affermare che l'attività di definizione agevolata delle controversie tributarie, implicando una attività diversa sia da quella contenziosa che da quella di mera consulenza, non rientra completamente nell'oggetto del contratto concluso tra le parti.”
In altre parole la clausola su cui l'eccezione si fonda, non è applicabile alla fattispecie, perché la prestazione ha un contenuto parzialmente (non rientra completamente) diverso da quello dei due contratti.
Quindi, l'appellante evidenzia che il logico corollario della diversità di oggetto del contratto (e quindi della prestazione) è che la medesima vada remunerata a parte, quando il Tribunale invece ha revocato il decreto ingiuntivo, rimodulando il compenso e parametrandolo alla sola attività di compilazione della dichiarazione volta ad ottenere la definizione del contenzioso ed all'invio: 600 euro totali.
La contraddizione non sussiste.
Il primo giudice ha considerato che l'attività di studio della posizione in contenzioso con l'amministrazione era già stata svolta, in virtù del contratto che concerneva la presentazione di atti nel contenzioso tributario, in occasione della predisposizione dei ricorsi.
La definizione agevolata, infatti ha ad oggetto gli avvisi di accertamento già impugnati, onde non si può negare che l'attività sia consistita nel solo studio di fattibilità e nella redazione degli atti utili a concludere la stessa (determinazione importo dovuto, presentazione del modello, deposito istanze di sospensione dei procedimenti tributari), sfruttando quindi l'attività di studio già svolta nella predisposizione dei ricorsi.
Per questo, il primo giudice ha, condivisibilmente, limitato la determinazione del compenso a solo queste attività.
Aggiunge l'appellante, che comunque non vi sarebbe prova del pagamento dell'attività giudiziale e dunque la sua attività dovrebbe essere compensata secondo la prospettazione tariffaria confermata nella nota opinata posta alla base del decreto opposto.
E' ben vero che non esiste prova del pagamento dell'attività in commissione tributaria, tuttavia per questa attività il compenso è stato determinato tra le parti in euro 3.000 a ricorso, oltre accessori di legge, e questo è il compenso che il professionista ha diritto vedersi corrisposto.
Tuttavia il col decreto opposto, non ha chiesto il pagamento delle spettanze per i ricorsi, ma per Pt_1
le pratiche di definizione agevolata, per le quali si deve condividere l'applicazione, fatta dal primo giudice, della voce prevista al comma 1 dell'art. 28 del Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n.
pagina 3 di 4 140 che prevede: “1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C.”
Il riquadro 10.1, concerne “Altre dichiarazioni e comunicazioni” prevede per ognuna il compenso di
100 euro e “invio telematico”, per cui è previsto il compenso di 20 euro ognuna. Il totale quindi dovuto
è pari a 600 euro come deciso dal Tribunale.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
ei confronti di così provvede: Pt_1 Controparte_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 4.000,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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