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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. nn. 771/2024 + 785/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa LE ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nelle cause di appello riunite di cui sopra, iscritta la n. di R.G. 771/2024 contro la sentenza n. 1493/24, emessa dal Tribunale di Genova in data 6.05.24, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
GE GA e CO GA, anche disgiuntamente tra di loro, per mandato del
06.07.2023 in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato dall'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), nella persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Ispodamia, giusta procura speciale Controparte_3 del 23.09.24 che si acclude alla comparsa in appello
APPELLATO
E iscritta la n. di R.G. 785/2024 contro la sentenza n. 1906/24 emessa dal Tribunale di
Genova in data 26.06.24, promossa da:
(c.f. ), rappresentato dall'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), nella persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Ispodamia, giusta procura speciale Controparte_3 del 23.09.24 che si acclude alla comparsa in appello
APPELLANTE
CONTRO
1 (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
GE GA e CO GA, anche disgiuntamente tra di loro, per mandato del
06.07.2023 in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE (R.G. n. 771/2024) Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma ogni contraria domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma integrale della impugnata sentenza n.1493 emessa il 16/5/2024 dal Tribunale di Genova, sez. III civile,
Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Daniela Bellingeri, nella causa n.8315/2023 R.G.:
- accertare e dichiarare nulla e/o invalida e/o inefficace e, comunque, annullare la delibera assunta a maggioranza il 5.7.2023 al punto 3) all'Ordine del Giorno dall'assemblea del
sito in Genova, Via A.M. Mazzini 17/I/L in quanto al di fuori delle Controparte_1 attribuzioni dell'assemblea e, in ogni caso, illegittima per aver preteso di destinare l'importo di € 300.000,00 ad uno scopo diverso rispetto a quello al quale era stato destinato nella scrittura transattiva in data 1/6/2022;
- condannare altresì il , in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_1
a risarcire l'esponente della somma di € 691,86, di cui € 48,80 per spese avvio procedura di mediazione sostenute il 6/7/2023 ed € 643,06 (o la diversa somma meglio vista e ritenuta) versata al proprio legale il 06/09/2023 a fronte competenze per la detta procedura di mediazione oltre gli interessi maturati e maturandi dalla domanda al saldo;
- con vittoria di spese, anche generali, e competenze di entrambi i gradi del giudizio, il tutto oltre 15% spese generali, 4% c.p.a e 22% I.V.A.”.
PER L'APPELLATO (R.G. n. 771/2024) Controparte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse le più opportune pronunce e declaratorie del caso, previa occorrendo riunione del presente giudizio di gravame con il giudizio di gravame
R.G. 785\2024 della Corte d'Appello di Genova, assegnato alla Seconda Sezione, con prossima udienza cartolare ex art.352 c.p.c. fissata in data 14.10.25, respingere e rigettare
l'avverso appello, siccome infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare con la miglior formula la sentenza ex adverso impugnata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, gravati di spese generali ex art. 15 T.F.,
C.N.P.A.F. ed I.V.A."
PER L'APPELLANTE (R.G. n. 785/2024) Controparte_1
2 “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse le più opportune pronunce e declaratorie del caso, previa occorrendo riunione del presente giudizio di gravame con il giudizio di gravame
R.G. 771\2024 della Corte d'Appello di Genova, assegnato alla Seconda Sezione, con prossima udienza cartolare ex art.352 c.p.c. fissata in data 14.10.25, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, riformare integralmente con la miglior formula la sentenza impugnata, e respingere la domanda del Sig. di annullamento della pretesa Parte_1 delibera che l'assemblea del avrebbe assunto in data 03.04.23 al punto 1 CP_1 dell'ordine del giorno.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di di primo e di secondo grado, gravati di spese generali ex art. 15 T.F., ed CP_4 [...]
(R.G. n. 785/2024) Controparte_5
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, respingere e rigettare
l'avversario appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza ex adverso impugnata”.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio oltre spese generali, c.p.a. ed I.V.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 CAUSA ISCRITTA A RUOLO CON IL N. RG 785/2024.
Con atto di citazione del 16.06.2023 , in qualità di proprietario di villa Parte_1 monofamiliare (villa 3), autorimessa e terreno siti in Genova, Via M. Mazzini 17N impugnava davanti al Tribunale di Genova la delibera assunta a maggioranza il 03.04.2023 al punto 1) dell'O.D.G. dall'assemblea del sito in Genova Via M. Mazzini 17/I/L, Controparte_1 deducendo quanto segue:
-il 30/10/2020 gli ingegneri e incaricati dal , Per_1 Per_2 Controparte_1 trasmettevano una perizia dalla quale emergeva che: “quanto costruito (in particolare i muri perimetrali lato nord est del compendio e le ville 3, 4 e 5) sono in fase di collasso a causa di problematiche di carattere geotecnico” (prod.3); - nel corso dell'anno 2020 egli, per evitare che la propria villetta subisse ulteriori cedimenti, dava incarico ad un tecnico e ad una impresa edile di effettuare interventi di consolidamento delle fondazioni di detta villetta sostenendo una spesa complessiva di € 42.147,98; -nel dicembre dell'anno 2020 i proprietari dei 5 edifici per le parti private e l'amministratore del “ ” per le Controparte_1 parti comuni depositavano dinnanzi al Tribunale di Genova ricorso per ATP (n. 11.032/2020
R.G., prod.5) nei confronti dei progettisti, dei direttori dei lavori e di alcuni geologi che
3 avevano prestato la loro attività in occasione della progettazione e della costruzione del complesso immobiliare di cui si tratta;
-la vertenza era stata definita con un accordo transattivo sottoscritto il 1/6/2022 dai resistenti responsabili dell'evento (e/o delle loro compagnie di assicurazione) e dai ricorrenti, e cioè dall'amministratore del CP_1
, per le parti condominiali, e dai singoli condomini, per le parti di proprietà esclusiva, a
[...] seguito del quale è stato corrisposto all'amministratore del il complessivo CP_1 importo di € 300.000,00 versato a mani dell'amministratore stesso;
-tale importo avrebbe dovuto essere ripartito tra tutti gli interessati con riferimento vuoi alle spese sostenute ed ai danni occorsi alle parti condominiali, vuoi alle spese sostenute ed ai danni occorsi alle parti private, con criteri che avrebbero dovuto essere stabiliti di comune accordo tra tutti i beneficiari;
-in data del 3 aprile 2023 con un generico 1) punto dell'ordine del giorno, del seguente tenore: “Discussione ed aggiornamenti in merito ai sondaggi ed alle indagini svolte ed ai possibili interventi da eseguire. Delibere conseguenti” veniva assunta una delibera, dopo che la sua delegata (di ) alle ore 18:15 aveva lasciato l'assemblea, Parte_1 in base alla quale illegittimamente si decideva di utilizzare l'importo di € 300.000,00 ricevuto a seguito dell'accordo transattivo sopra citato per interventi di consolidamento da effettuare solo su alcune parti comuni e su parti private di un condomino (tra l'altro proprio il presidente dell'assemblea), in netto contrasto con la volontà espressa da tutte le parti nell'accordo transattivo sopra citato dove era stato deciso che la somma di € 300.000,00 avrebbe dovuto essere ripartita a favore del e dei singoli condomini e cioè al fine di Controparte_1 rimborsare e/o risarcire le “spese ed i danni vantati dal alle parti comuni, dai CP_1 condomini alla loro unità immobiliare”; -detta deliberazione, tra l'altro non prevista dall'ordine del giorno e per ciò solo censurabile, attiene a materia (la destinazione dell'importo attribuito ai soggetti firmatari della transazione) del tutto estranea alle attribuzioni della assemblea. In diritto eccepiva, pertanto, la nullità e/o annullabilità e/o invalidità della Parte_1 delibera assunta sul punto 1 dell'O. del G. con la quale l'assemblea pretendeva di destinare ad altri interventi tutte le somme ricevute in forza dell'accordo transattivo. Deduceva che l'argomento non era all'O. del G.; che l'assemblea ha deliberato a maggioranza di utilizzare i fondi per il consolidamento della villa numero 5 andando contro la volontà espressa dai firmatari risultante dalla transazione, ma specialmente deliberando su materia estranea all'ambito condominiale.
Con comparsa del 06.09.2023 il convenuto, si costituiva in giudizio chiedendo CP_1 il rigetto delle domande attoree. Opponeva che: - con delibere 09.07.2022 e 22.07.2022
l'assemblea dei condomini, ivi compreso , decideva di commissionare gli Parte_1
4 incarichi necessari alla messa in sicurezza dell'area condominiale dando atto che la somma ricevuta a seguito dell'ATP corrispondeva a circa la metà di quanto effettivamente necessario per il consolidamento del muro e la regimentazione delle acque bianche;
- nel corso dell'assemblea del 03.04.2023 nulla era stato deliberato in merito ai criteri di ripartizione tra i singoli condomini della somma che sarebbe residuata dall'importo di €
300.000,00 versato sul conto corrente del condominio in esito alla stipula della transazione datata 01.06.2022 per il semplice motivo che non era possibile quantificare con precisione gli oneri per mettere in sicurezza l'area condominiale. L'assemblea pertanto non aveva deliberato alcunchè. Non vi era quindi motivo di dolersene, tanto più che all'assemblea del
22/7 l'attore aveva dato il consenso all'esecuzione dei lavori condominiali.
Con la sentenza n.1906/2024 del 25/6/2024 il Tribunale di Genova accoglieva l'impugnazione proposta da avverso la delibera del 03.04.23, Parte_1 condannando il alle spese di soccombenza. Affermava il Tribunale:- che con la CP_1 delibera in questione, al punto 1 dell'O.D.G., l'assemblea aveva deliberato l'esecuzione del consolidamento del muro davanti alla villa numero 5 e palificazioni alla villa stessa da svolgersi con l'utilizzo dei fondi ricevuti dall'accordo extragiudiziale;
- che dalla lettura degli atti e dei verbali depositati l'argomento della suddivisione della somma ricevuta in sede transattiva non risultava essere mai stato discusso, laddove era previsto che l'amministratore avrebbe dovuto provvedere ad accreditare l'importo ricevuto agli aventi diritto secondo accordi interni sussistenti con i condomini;
- che era pacifico che il convenuto, con la delibera impugnata, aveva deciso di utilizzare l'intera somma CP_1 ricavata dall'accordo transattivo datato 01.06.2022 per effettuare lavori solo su parti condominiali senza alcun accordo tra le parti in relazione alla ripartizione degli importi ricevuti;
- che non rientrava nel legittimo esercizio del potere dell'assemblea il decidere con la sola maggioranza dei votanti che l'intera somma di € 300.000,00 venisse utilizzata per il consolidamento del muro davanti alla villa numero 5 e palificazioni alla villa stessa. Pertanto, la delibera impugnata doveva essere dichiarata nulla, avendo un oggetto non compreso nella competenza dell'assemblea. Il Tribunale condannava, quindi, il al CP_1 pagamento delle spese di lite, nonché del procedimento di mediazione, posto che, quanto a queste ultime, non riteneva fondata e provata la giustificazione del di non CP_1 averne potuto avere notizia per un problema informatico della casella di posta elettronica.
5 Con atto di citazione del 06.09.2023 , sulla base delle medesime Parte_1 premesse in fatto relative al giudizio iscritto al n. di R.G. 6106/2023, impugnava davanti al
Tribunale di Genova la successiva delibera assunta a maggioranza il 05.07.2023 con al punto 3) dell'O. d. G. il seguente argomento: “Eventuale discussione in merito alla ripartizione della somma percepita a seguito dell'ATP” dall'assemblea del CP_1
sito in Genova Via M. Mazzini 17/I/L. Deduceva che: - con la delibera impugnata
[...]
l'assemblea condominiale aveva deciso illegittimamente di utilizzare gli importi versati a seguito della transazione 1/6/2022 per uno scopo diverso da quello per il quale erano stati corrisposti, ripartendo l'eventuale esubero, solo dopo avere completato i lavori condominiali deliberati, in parti uguali tra i condomini e non in proporzione tra i condomini che avevano subito danni;
-detta delibera era stata assunta nonostante che il delegato dell'attore avesse votato in senso contrario;
-che, così facendo, l'amministratore del Parte_1
aveva portato all'esame dell'assemblea un argomento non di competenza CP_1 dell'assemblea e quest'ultima non solo aveva nuovamente illegittimamente deliberato su un argomento che esulava dalle proprie competenze, ma aveva addirittura deliberato di utilizzare gli importi versati a seguito della sopracitata transazione per uno scopo diverso da quello. Deduceva la nullità e/o l'annullabilità della delibera laddove l'assemblea aveva deciso di utilizzare “i fondi disponibili per il pagamento delle opere che verranno eseguite” e cioé di alcuni lavori preventivati ed appaltati alla ditta da Controparte_6 effettuarsi nelle parti comuni, come dichiarato a verbale dal condominio dott. dinnanzi Pt_2 alla casa 5) “per un importo presunto di € 124.283,50 (iva esclusa) ed esclusi gli interventi che dovranno essere quantificati a fine lavorazione perché a misura” (dei quali non era dato sapere l'esatto ammontare) nonché per il pagamento della direzione lavori strutturali affidata all' Ing. per “€ 7.000,00 oltre oneri fiscali” e per il pagamento del collaudo statico Per_1 affidato all' Ing. “per € 2.500,00 oltre oneri fiscali”, oltre ancora “€ 24.720,00 (oltre Per_3
Iva)” per “attività comuni”, non fatti oggetto di alcuna delibera in assemblea e indicati successivamente dall'amministratore con lettera del 17/7/2023 (prodd.22-23); rimborsare
“ai singoli condomini solo dopo l'ultimazione dei la-vori sulla base della disponibilità rimasta ed in parti uguali fra i condomini”.
Il convenuto, regolarmente citato, non si costituiva. CP_1
Con sentenza n.1493/2024 del 16/5/2024 il Tribunale respingeva la domanda dell'appellante, affermando che parte attrice, eccependo che la decisione assembleare fosse contraria al titolo, non aveva allegato prove idonee e sufficienti a dimostrare quali
6 fossero gli accordi sottesi alla transazione e, di conseguenza, a fare acquisire al Giudice la certezza che la delibera assembleare li avesse violati.
Entrambe le sentenze sono state oggetto di impugnazione.
CAUSA ISCRITTA A RUOLO AL N. RG. 771/2024
Avverso la sentenza n. 1493/2024 del 16/5/2024, che ha rigettato l'impugnazione ha interposto appello al fine di ottenerne la riforma, e di sentir accogliere le Parte_1 originarie domande, articolando i motivi di seguito indicati.
Con il primo motivo lamenta che il Tribunale abbia ignorato il contenuto Parte_1 della domanda e l'azione proposta. Afferma che l'assemblea ha esorbitato dalle proprie attribuzioni posto che il risarcimento conseguito in sede transattiva è destinato ad essere suddiviso tra tutti gli interessati parti della transazione, tra cui esso esponente, mentre ne è stata prevista e deliberata l'utilizzazione solo per alcuni lavori. Non era vero, come affermato dal Tribunale, che la domanda fosse priva di prova posto che dalle produzioni fornite nel corso del giudizio di primo grado (cfr. i verbali delle assemblee del allegati CP_1 all'atto di citazione) emergeva che non vi era mai stato alcun accordo sotteso alla transazione in ordine a come avrebbe dovuto essere ripartita la somma di € 300.000,00.
L'appellante chiede, pertanto, che la Corte d'Appello, in riforma della sentenza n.1493/2024, accerti e dichiari nulla e/o invalida e/o inefficace e, comunque, annulli la delibera assunta il
05.07.2023 al punto 3) dell'Ordine del Giorno dall'assemblea dei condomini del CP_1
, con la quale l'assemblea del ha, senza alcun titolo, preteso di destinare
[...] CP_1 la somma di € 300.000,00 a uno scopo diverso rispetto a quello alla quale era stata destinata.
2) Con il secondo motivo l'appellante chiede la riforma del capo della sentenza sulle spese processuali là dove il Tribunale di Genova ha dichiarato: “nulla sulle spese, anche di mediazione, non essendosi costituito il convenuto ed essendo parte attrice CP_1 soccombente” aassumendo che la Corte d'Appello, nel rimediare all'errore del primo
Giudice, dovrà provvedere alla liquidazione e messa a carico del delle Controparte_1 spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituito in giudizio il , contestando tutto quanto dedotto in appello, Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Deduce, in primo luogo che la mancata partecipazione al giudizio è dipeso da un problema informatico della casella di posta elettronica certificata dell'amministratore del Condomino. Afferma che la tesi dell'appellante
7 muove dal presupposto che la delibera del 5/7/23 abbia modificato a maggioranza i pretesi accordi contrattuali interni tra i partecipanti al Condominio nella transazione 1.6.22, sul presupposto che detti accordi fossero stati raggiunti, laddove invece essi sono inesistenti.
E' lo stesso a confermare di non aver adempiuto e di non poter adempiere Parte_1 all'onere probatorio di dimostrare che con la delibera del 5/7/2023 l'assemblea abbia modificato a maggioranza gli accordi richiamati nella transazione, posto che detti accordi non sono mai stati raggiunti. La somma non può che essere destinata in primis alla soluzione dei problemi di stabilità dell'intera area condominiale, che determinano a cascata le problematiche relative alle singole villette che fanno parte del Condominio, e di ciò
l'assemblea ha dovuto prendere atto in più occasioni, peraltro anche con il voto favorevole del come risultava dall'assemblea del 2.10.21. Chiedeva la riunione del presente Parte_1 giudizio di gravame con quello nel frattempo incardinato dal stesso avverso la CP_1 sentenza n. 1906/2024.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza datata 11.12.2024, la Corte, su richiesta congiunta delle parti, rinviava la causa all'udienza del 25.03.2025 pendenti trattative.
Successivamente, dato atto del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, la Corte fissava udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 14.10.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
CAUSA ISCRITTA A RUOLO CON IL R.G. N. 785/2024
Avverso la sentenza n. 1906/2024 del 25/6/2024 ha interposto appello, iscritto al n. di RG
785/2024, il al fine di ottenerne la riforma, con rigetto Controparte_1 dell'impugnazione, articolando i motivi di seguito indicati.
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe rilevato l'omesso contenuto deliberativo di quanto verbalizzato in sede di assemblea del 03.04.23 al punto 1 dell'o.d.g. In occasione di tale assemblea – afferma il - non si deliberò alcunché CP_1 rispetto ad una questione peraltro neppure ricompresa nell'ordine del giorno. Nella verbalizzazione manca qualsiasi riferimento alla votazione o a delibere, ed anche il riferimento alla villa numero 5 è privo di contenuto deliberativo. Semplicemente ci si limitò a discutere delle problematiche connesse alla necessità di messa in sicurezza e consolidamento dell'area condominiale, come da precedenti delibere assembleari assunte in presenza del Signor . Parte_1
8 2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stato statuito che l'assemblea del 03.04.23 avrebbe modificato a maggioranza i pretesi accordi contrattuali interni tra i partecipanti al condominio richiamati nella transazione datata
01.06.22. Tale parte della decisione oggi appellata deriva dal presupposto fattuale, insussistente, che gli “accordi interni” richiamati nella transazione datata 01.06.22 fossero stati raggiunti e formalizzati tra i partecipanti al condominio, i quali a suo tempo sottoscrissero, in qualità di condomini e in proprio, la transazione in questione con l'impresa costruttrice, i professionisti coinvolti e le relative compagnie assicuratrici, e siano stati modificati a maggioranza dall'assemblea del Condominio. In realtà, come risulta anche documentalmente (cfr. in particolare i verbali dell'assemblea straordinaria del 02.10.21, in occasione della quale i partecipanti al convennero di postergare la questione CP_1 dei criteri di ripartizione della somma eventualmente residuata dopo la messa in sicurezza dell'intera area condominiale e delle strutture condominiali ivi presenti), detti “accordi interni”, la cui violazione a mente del Giudice in prime cure giustificherebbe l'annullamento della delibera del 03.04.23, non vennero mai raggiunti e formalizzati. Detti accordi furono postergati tra i partecipanti al sul presupposto, condiviso dal CP_1 Parte_1 nell'assemblea del 2.10.21, che la somma di euro 300.000,00 non poteva che essere destinata alla soluzione dei problemi condominiali. Ha chiesto la riunione del giudizio al fine di evitare potenziali conflitti di giudicati.
Si è costituito in giudizio , contestando l'appello di cui ha chiesto il rigetto, Parte_1 opponendosi all'istanza di riunione di controparte eccependo il fatto che, se venisse operata la riunione dei giudizi, l'appellato otterrebbe l'indebito beneficio di avvalersi nell'altro giudizio
(nel quale in primo grado era rimasto contumace) di quanto prodotto in questo giudizio, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 15.01.2025, la Corte, su richiesta congiunta delle parti, rinviava la causa all'udienza del 25.03.2025 pendenti trattative.
Successivamente, dato atto del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, la Corte fissava udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 14.10.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Con provvedimento del 23.09.2025 il Consigliere Istruttore assegnatario della causa r.gn.
785/2024, rilevato che parte appellante insisteva in sede di precisazione delle conclusioni
9 per l'eventuale riunione con la causa n. 771/24 R.G. pendente fra le stesse Parti e connessa quanto all'oggetto delle due delibere impugnate, rimetteva gli atti al Presidente di sezione per le valutazioni di competenza.
Con provvedimento del 24.09.2025, il Presidente di sezione, visto l'art. 274 c.p.c., disponeva che le due cause fossero chiamate alla medesima udienza del 14.10.2025 davanti al
Consigliere assegnatario del proc. n. 771/2024 R.G., per i provvedimenti opportuni, fermo il decorso dei termini dati.
Con conseguente provvedimento del 09.10.2025, il Consigliere considerato che i predetti procedimenti pendenti tra le medesime parti, sebbene proposti avverso distinte sentenze, presentavano evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione del giudizio portante il n. R.G. 771/2024 a quello portante il n.
R.G. 785/2024, ferma l'udienza già fissata del 14.10.2025, come già previsto nel provvedimento presidenziale, e i termini già concessi.
All'esito la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico in causa, in quanto emerge dalle Difese delle parti, dai documenti prodotti, nonché dalle sentenze impugnate che, a seguito di problematiche a parti condominiali del sito in Genova Via M. Mazzini 17/I/L e a parti private delle ville 3, 4 e 5 Controparte_1 facenti parte del suddetto condominio, nel dicembre 2020, il e i Controparte_1 proprietari delle singole ville depositarono dinnanzi al Tribunale di Genova ricorso per ATP
(n. 11032/2020 R.G.) nei confronti dei progettisti, dei direttori dei lavori e di alcuni geologi che avevano prestato la loro attività in occasione della progettazione e della costruzione del complesso immobiliare. Il procedimento veniva definito con accordo transattivo sottoscritto il 01.06.2022, per una parte, dall'amministratore del Parte_3
e dai singoli condomini, per le parti di proprietà esclusiva e per l'altra dai
[...] resistenti responsabili dell'evento (e/o delle loro compagnie di assicurazione) con il quale si conveniva che i convenuti versassero al condominio e ai condomini l'importo omnicomprensivo di euro 300.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa avanzata nel ricorso..
L'art. 4 del suddetto accordo prevede che: “i pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dall'apposizione dell'ultima sottoscrizione…sul c/c intestato al Parte_4
l'amministratore del Condominio provvederà ad accreditare l'importo ricevuto agli aventi diritto secondo accordi interni sussistenti con i condomini”.
L'art. 6 del suddetto accordo prevede che “L'importo di € 300.000,00 costituisce, invero,
l'integrale rimborso/risarcimento di spese e danni vantati dal condominio alle parti comuni,
10 dai condomini alla loro unità immobiliare, e viene altresì corrisposto a tacitazione di eventuali pretese degli attori non dedotte ma eventualmente deducibili per danni alle parti comuni e alle unità immobiliari, mai prima fatte valere”.
Dagli atti e documenti depositati si evince che nulla è mai stato deliberato in merito ai criteri di ripartizione della somma ricevuta in sede di transazione (fino alle delibere di cui è causa per cui infra), soprattutto non vi è prova che detti accordi interni fra condomini e Condominio siano mai stati raggiunti.
E' vero che vi sono delibere, cui fa riferimento nelle sue difese il (in particolare CP_1 quelle del 9/7/2022, del 22/7/2022), in cui l'assemblea alla presenza di ha Parte_1 approvato lavori di natura condominiale, in specie con riferimento ai lavori di consolidamento del muro, incarichi per l'esecuzione di indagini geognostiche, di sismica, di progettazione dei lavori di consolidamento dei muri di contenimento, ma mai risultano essere stati raggiunti accordi fra i sottoscrittori della transazione 1.6.2022 in ordine alla ripartizione ed accreditamento dell'importo di euro 300.000,00 né tanto meno ciò è avvenuto nell'assemblea del 5/10/2021 invocata dal , tra l'altro antecedente alla CP_1 transazione, e quindi irrilevante.
Venendo ora alle impugnazioni di cui è causa, la prima delibera è quella assunta a maggioranza, senza la presenza di , all'assemblea del 3/4/2023 con al Parte_1 punto 1 dell'o.d.g. ad oggetto “Discussione ed aggiornamenti in merito ai sondaggi ed alle indagini svolte ed ai possibili interventi da eseguire. Delibere conseguenti”.
La delibera è la seguente: “ In seguito ad ulteriori discussioni e chiarimenti, tutti i presenti risultano favorevoli di procedere come prospettato dall'Ing. (nd.r. tecnico del Per_1
Condominio) e quindi: consolidamento del muro davanti alla villa numero 5 e palificazioni alla villa stessa. Ragionevolmente il progetto potrebbe essere pronto per la fine del mese.
Successivamente potrà essere richiesta la quotatura dei costi con una verifica di congruità da parte dell'Ing. . Si passa a discutere la questione economica. I fondi ricevuti Per_1 dall'accordo extragiudiziale dovrebbero essere sufficienti alla realizzazione di questo primo intervento. Per quanto riguarda gli interventi privati viene proposto di assegnare una somma, da quantificare, ad ogni palazzina per gli interventi privati ed i consolidamenti. Tale somma verrà destinata a questi interventi che, nel caso in cui non fossero necessari saranno a disposizione del . La somma che verrà destinata alle proprietà private verrà CP_1 stabilita dopo aver ottenuto un quadro economico generale dell'intervento da eseguire. Si
11 richiama l'attenzione però di tutti i Condomini che eventuali futuri lavori necessari al consolidamento della proprietà comune, dovranno essere pagati da tutti i comproprietari.
L'utilizzo della somma ricevuta, oggi permette di non anticipare spese per questi primi interventi di consolidamento ma potrebbe non bastare a risolvere tutta la problematica. Si richiama anche l'attenzione sul fatto che gli interventi eseguiti beneficiano di detrazioni fiscali. L'argomento viene chiuso e rimandato non appena sarà quotato economicamente per poter affidare l'incarico”.
E' vero, come assume , che l'assemblea a maggioranza non era titolata Parte_1 ad assumere alcuna decisione in ordine alla destinazione dei “fondi ricevuti dall'accordo extragiudiziale”, tuttavia l'esame del verbale di assemblea, ad avviso della Corte, consente di escludere valore deliberativo a quanto emerge dal verbale medesimo, come assume sul punto la difesa del . Ed invero per quanto riguarda la parte inerente i lavori di CP_1 consolidamento del muro davanti alla villa n. 5 e la relativa palificazione emerge che l'ultima parte della verbalizzazione si conclude col rimandare l'argomento una volta quotato economicamente per poter affidare l'incarico, di tal chè non si può parlare di delibera, tanto più che, come si vedrà infra, i suddetti lavori sono stati poi deliberati nella successiva assemblea del 5/7/2022, oggetto della successiva impugnazione.
Per quanto riguarda, invece “la questione economica” le espressioni usate “i fondi
…dovrebbero essere sufficienti ”; “per quanto riguarda gli interventi privati viene proposto…”; “tale somma verrà destinata”; “La somma che verrà destinata alle proprietà private verrà stabilita dopo aver ottenuto un quadro economico generale…” declinate in termini probabilistici e di proposta per il futuro, e non seguite da una decisione sul da farsi, non consentono di affermare che l'assemblea abbia approvato alcunchè in ordine alla ripartizione della somma di euro 300.000,00, avendo al più l'oggetto della discussione una funzione programmatica del da farsi, laddove invece una decisione sul punto verrà poi presa nell'assemblea del 5/7/2022, peraltro in modo diverso (destinando ai lavori privati solo la somma residua di quanto destinato ai lavori condominiali).
Ne consegue che, condividendosi sul punto l'assunto del appellante, in CP_1 accoglimento dell'appello, la sentenza deve essere riformata, con rigetto dell'impugnazione proposta da . Parte_1
Venendo, ora alla successiva delibera assunta in data 05.07.23, con oggetto al punto 3 dell'o.d.g. la “Eventuale discussione in merito alla ripartizione della somma percepita a seguito dell'ATP”, essa prevede quanto segue “Per quanto riguarda la somma percepita a
12 seguito della transazione alcuni condomini richiedono che fino a quando non verranno ultimati i lavori (compreso il rifacimento della strada) l'amministratore utilizzi i fondi disponibili per il pagamento delle opere che verranno eseguite. Si procederà al rimborso ai singoli condomini solo dopo l'ultimazione dei lavori sulla base della disponibilità rimasta ed in parti uguali tra i condomini. L'avvocato GA (delega ) si dichiara contrario a questa Parte_1 volontà ed a qualsiasi altra deliberazione su questo punto all'O. del G. per i motivi già esposti. L'assemblea a maggioranza con voto contrario dell'avv. GA (delega ) Parte_1 delibera di procedere senza ripartire nessuna somma ai condomini sulla base di quanto indicato precedentemente”.
Rileva la Corte che il , con la predetta delibera impugnata, ha deciso di utilizzare CP_1
l'intera somma ricavata dall'accordo transattivo del 01.06.2022 per effettuare alcuni lavori tra cui il rifacimento della strada, e quindi lavoro che si qualifica come condominiale, stabilendo il rimborso, e quindi in sostanza il versamento, del residuo ai singoli condomini sulla base della disponibilità rimasta dopo l'ultimazione dei predetti lavori e in parti uguali fra i condomini medesimi. In sostanza emerge chiaramente che l'assemblea ha deliberato di dare la precedenza ad alcuni lavori di cui non è chiara nemmeno in causa la esclusiva natura condominiale (stante le divergenze che emergono tra alcuni condomini dalla lettura del verbale di cui al punto 1 della predetta delibera in ordine alla natura, condominiale o meno, dei lavori di consolidamento della fondazione della villa n. 5 oggetto del preventivo della ditta
“ ) e di distribuire l'eventuale somma residuata ai singoli Controparte_6 condomini, oltretutto in parti uguali, in assenza di alcun previo accordo tra tutti le parti che hanno sottoscritto la transazione in relazione alla ripartizione degli importi ricevuti ed in contrasto quindi con quanto previsto nella predetta scrittura privata di transazione.
Ne consegue che è fondata la doglianza di , posto che non rientra nel Parte_1 legittimo esercizio del potere dell'assemblea il decidere con la sola maggioranza dei votanti e non all'unanimità, che l'intera somma di € 300.000,00 venisse utilizzata per alcuni lavori e soprattutto che la somma venisse ripartita secondo quanto deliberato nella predetta assemblea a maggioranza, senza previo accordo di tutti i contraenti.
Non è condiviso, pertanto, l'assunto del Tribunale per cui non avrebbe Parte_1 fornito prove sufficienti a dimostrare gli accordi sottesi alla transazione e che la delibera li avesse violati. In realtà, l'assemblea ha assunto una delibera a maggioranza in assenza degli accordi fra tutti i partecipanti alla transazione, accordi che – come previsto dalla transazione - costituiscono il presupposto della ripartizione della somma di euro 300.000,00 versata a rimborso/risarcimento di danni sia alle parti condominiali che quelle private.
13 La domanda di , quindi, ad avviso della Corte, è fondata e la delibera del Parte_1
5.7.2023 impugnata deve essere dichiarata nulla, avendo un oggetto non rientrante nella competenza dell'Assemblea, stante il mancato raggiungimento di accordo unanime fra il
Condominio e tutti i condomini sottoscrittori della transazione.
Venendo quindi alle spese di lite, tenuto conto che i giudizi ance ove riuniti rimangono autonomi (ex plurimis Cass. n. 1877/2025) e che oltretutto i procedimenti di appello sono rimasti tali fino al deposito delle note scritte con cui le parti hanno chiesto la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., ne consegue che le spese sono liquidate in relazione a ciascuno di essi. Esse sono liquidate in base al DM n. 55/2014.
Pertanto, in relazione al giudizio rg. n. 771/2024 le spese gravano sul per CP_1 entrambi i gradi del giudizio, liquidate secondo il valore indeterminabile complessità media,
e sono comprensive delle spese di mediazione cui il non ha partecipato. CP_1
In relazione al giudizio rg. n. 785/2024 le spese di entrambi i gradi del giudizio sono a carico di e sono liquidate secondo il medesimo scaglione. Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1493/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 6.05.24, non notificata, riunita alla causa di appello contro la sentenza n. 1906/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 26.06.24, notificata in pari data, la Corte così provvede:
-in accoglimento dell'appello proposto da nella causa rg. n. 771/2024, ed Parte_1 in riforma della sentenza impugnata n. 1493/2024 dichiara nulla la delibera assunta in data
5/7/2023 al punto 3 dell'o.d.g. dall'assemblea del;
Controparte_1
-condanna il al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio in favore di , che liquida, quanto al primo grado, in euro 5.000,00, Parte_1 oltre spese forfetizzate, iva e cpa, ed in euro 8.000,00, quanto al giudizio di appello, oltre spese forfetizzate, iva e cpa, nonché per le spese del giudizio di mediazione, che si liquidano in euro 536,00 per la fase di attivazione, oltre accessori di legge, ed euro 48,80 per spese;
-in accoglimento dell'appello proposto dal nella causa rg n. 785/2024, Controparte_1 ed in riforma della sentenza impugnata n. 1906/2024, respinge l'impugnazione proposta da avverso la delibera assunta dal Condominio in data 3/4/2023; Parte_1
-condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Parte_1 in favore del , che liquida, quanto al primo grado, in euro 5.000,00, oltre spese CP_1 forfetizzate, iva e cpa, ed in euro 8.000,00, quanto al giudizio di appello, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
14 Genova, 16/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa LE NO
IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Bruno
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 CAUSA ISCRITTA A RUOLO CON IL N. RG. 771/2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa LE ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nelle cause di appello riunite di cui sopra, iscritta la n. di R.G. 771/2024 contro la sentenza n. 1493/24, emessa dal Tribunale di Genova in data 6.05.24, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
GE GA e CO GA, anche disgiuntamente tra di loro, per mandato del
06.07.2023 in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato dall'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), nella persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Ispodamia, giusta procura speciale Controparte_3 del 23.09.24 che si acclude alla comparsa in appello
APPELLATO
E iscritta la n. di R.G. 785/2024 contro la sentenza n. 1906/24 emessa dal Tribunale di
Genova in data 26.06.24, promossa da:
(c.f. ), rappresentato dall'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), nella persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Ispodamia, giusta procura speciale Controparte_3 del 23.09.24 che si acclude alla comparsa in appello
APPELLANTE
CONTRO
1 (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
GE GA e CO GA, anche disgiuntamente tra di loro, per mandato del
06.07.2023 in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE (R.G. n. 771/2024) Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma ogni contraria domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma integrale della impugnata sentenza n.1493 emessa il 16/5/2024 dal Tribunale di Genova, sez. III civile,
Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Daniela Bellingeri, nella causa n.8315/2023 R.G.:
- accertare e dichiarare nulla e/o invalida e/o inefficace e, comunque, annullare la delibera assunta a maggioranza il 5.7.2023 al punto 3) all'Ordine del Giorno dall'assemblea del
sito in Genova, Via A.M. Mazzini 17/I/L in quanto al di fuori delle Controparte_1 attribuzioni dell'assemblea e, in ogni caso, illegittima per aver preteso di destinare l'importo di € 300.000,00 ad uno scopo diverso rispetto a quello al quale era stato destinato nella scrittura transattiva in data 1/6/2022;
- condannare altresì il , in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_1
a risarcire l'esponente della somma di € 691,86, di cui € 48,80 per spese avvio procedura di mediazione sostenute il 6/7/2023 ed € 643,06 (o la diversa somma meglio vista e ritenuta) versata al proprio legale il 06/09/2023 a fronte competenze per la detta procedura di mediazione oltre gli interessi maturati e maturandi dalla domanda al saldo;
- con vittoria di spese, anche generali, e competenze di entrambi i gradi del giudizio, il tutto oltre 15% spese generali, 4% c.p.a e 22% I.V.A.”.
PER L'APPELLATO (R.G. n. 771/2024) Controparte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse le più opportune pronunce e declaratorie del caso, previa occorrendo riunione del presente giudizio di gravame con il giudizio di gravame
R.G. 785\2024 della Corte d'Appello di Genova, assegnato alla Seconda Sezione, con prossima udienza cartolare ex art.352 c.p.c. fissata in data 14.10.25, respingere e rigettare
l'avverso appello, siccome infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare con la miglior formula la sentenza ex adverso impugnata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, gravati di spese generali ex art. 15 T.F.,
C.N.P.A.F. ed I.V.A."
PER L'APPELLANTE (R.G. n. 785/2024) Controparte_1
2 “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse le più opportune pronunce e declaratorie del caso, previa occorrendo riunione del presente giudizio di gravame con il giudizio di gravame
R.G. 771\2024 della Corte d'Appello di Genova, assegnato alla Seconda Sezione, con prossima udienza cartolare ex art.352 c.p.c. fissata in data 14.10.25, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, riformare integralmente con la miglior formula la sentenza impugnata, e respingere la domanda del Sig. di annullamento della pretesa Parte_1 delibera che l'assemblea del avrebbe assunto in data 03.04.23 al punto 1 CP_1 dell'ordine del giorno.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di di primo e di secondo grado, gravati di spese generali ex art. 15 T.F., ed CP_4 [...]
(R.G. n. 785/2024) Controparte_5
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, respingere e rigettare
l'avversario appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza ex adverso impugnata”.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio oltre spese generali, c.p.a. ed I.V.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 CAUSA ISCRITTA A RUOLO CON IL N. RG 785/2024.
Con atto di citazione del 16.06.2023 , in qualità di proprietario di villa Parte_1 monofamiliare (villa 3), autorimessa e terreno siti in Genova, Via M. Mazzini 17N impugnava davanti al Tribunale di Genova la delibera assunta a maggioranza il 03.04.2023 al punto 1) dell'O.D.G. dall'assemblea del sito in Genova Via M. Mazzini 17/I/L, Controparte_1 deducendo quanto segue:
-il 30/10/2020 gli ingegneri e incaricati dal , Per_1 Per_2 Controparte_1 trasmettevano una perizia dalla quale emergeva che: “quanto costruito (in particolare i muri perimetrali lato nord est del compendio e le ville 3, 4 e 5) sono in fase di collasso a causa di problematiche di carattere geotecnico” (prod.3); - nel corso dell'anno 2020 egli, per evitare che la propria villetta subisse ulteriori cedimenti, dava incarico ad un tecnico e ad una impresa edile di effettuare interventi di consolidamento delle fondazioni di detta villetta sostenendo una spesa complessiva di € 42.147,98; -nel dicembre dell'anno 2020 i proprietari dei 5 edifici per le parti private e l'amministratore del “ ” per le Controparte_1 parti comuni depositavano dinnanzi al Tribunale di Genova ricorso per ATP (n. 11.032/2020
R.G., prod.5) nei confronti dei progettisti, dei direttori dei lavori e di alcuni geologi che
3 avevano prestato la loro attività in occasione della progettazione e della costruzione del complesso immobiliare di cui si tratta;
-la vertenza era stata definita con un accordo transattivo sottoscritto il 1/6/2022 dai resistenti responsabili dell'evento (e/o delle loro compagnie di assicurazione) e dai ricorrenti, e cioè dall'amministratore del CP_1
, per le parti condominiali, e dai singoli condomini, per le parti di proprietà esclusiva, a
[...] seguito del quale è stato corrisposto all'amministratore del il complessivo CP_1 importo di € 300.000,00 versato a mani dell'amministratore stesso;
-tale importo avrebbe dovuto essere ripartito tra tutti gli interessati con riferimento vuoi alle spese sostenute ed ai danni occorsi alle parti condominiali, vuoi alle spese sostenute ed ai danni occorsi alle parti private, con criteri che avrebbero dovuto essere stabiliti di comune accordo tra tutti i beneficiari;
-in data del 3 aprile 2023 con un generico 1) punto dell'ordine del giorno, del seguente tenore: “Discussione ed aggiornamenti in merito ai sondaggi ed alle indagini svolte ed ai possibili interventi da eseguire. Delibere conseguenti” veniva assunta una delibera, dopo che la sua delegata (di ) alle ore 18:15 aveva lasciato l'assemblea, Parte_1 in base alla quale illegittimamente si decideva di utilizzare l'importo di € 300.000,00 ricevuto a seguito dell'accordo transattivo sopra citato per interventi di consolidamento da effettuare solo su alcune parti comuni e su parti private di un condomino (tra l'altro proprio il presidente dell'assemblea), in netto contrasto con la volontà espressa da tutte le parti nell'accordo transattivo sopra citato dove era stato deciso che la somma di € 300.000,00 avrebbe dovuto essere ripartita a favore del e dei singoli condomini e cioè al fine di Controparte_1 rimborsare e/o risarcire le “spese ed i danni vantati dal alle parti comuni, dai CP_1 condomini alla loro unità immobiliare”; -detta deliberazione, tra l'altro non prevista dall'ordine del giorno e per ciò solo censurabile, attiene a materia (la destinazione dell'importo attribuito ai soggetti firmatari della transazione) del tutto estranea alle attribuzioni della assemblea. In diritto eccepiva, pertanto, la nullità e/o annullabilità e/o invalidità della Parte_1 delibera assunta sul punto 1 dell'O. del G. con la quale l'assemblea pretendeva di destinare ad altri interventi tutte le somme ricevute in forza dell'accordo transattivo. Deduceva che l'argomento non era all'O. del G.; che l'assemblea ha deliberato a maggioranza di utilizzare i fondi per il consolidamento della villa numero 5 andando contro la volontà espressa dai firmatari risultante dalla transazione, ma specialmente deliberando su materia estranea all'ambito condominiale.
Con comparsa del 06.09.2023 il convenuto, si costituiva in giudizio chiedendo CP_1 il rigetto delle domande attoree. Opponeva che: - con delibere 09.07.2022 e 22.07.2022
l'assemblea dei condomini, ivi compreso , decideva di commissionare gli Parte_1
4 incarichi necessari alla messa in sicurezza dell'area condominiale dando atto che la somma ricevuta a seguito dell'ATP corrispondeva a circa la metà di quanto effettivamente necessario per il consolidamento del muro e la regimentazione delle acque bianche;
- nel corso dell'assemblea del 03.04.2023 nulla era stato deliberato in merito ai criteri di ripartizione tra i singoli condomini della somma che sarebbe residuata dall'importo di €
300.000,00 versato sul conto corrente del condominio in esito alla stipula della transazione datata 01.06.2022 per il semplice motivo che non era possibile quantificare con precisione gli oneri per mettere in sicurezza l'area condominiale. L'assemblea pertanto non aveva deliberato alcunchè. Non vi era quindi motivo di dolersene, tanto più che all'assemblea del
22/7 l'attore aveva dato il consenso all'esecuzione dei lavori condominiali.
Con la sentenza n.1906/2024 del 25/6/2024 il Tribunale di Genova accoglieva l'impugnazione proposta da avverso la delibera del 03.04.23, Parte_1 condannando il alle spese di soccombenza. Affermava il Tribunale:- che con la CP_1 delibera in questione, al punto 1 dell'O.D.G., l'assemblea aveva deliberato l'esecuzione del consolidamento del muro davanti alla villa numero 5 e palificazioni alla villa stessa da svolgersi con l'utilizzo dei fondi ricevuti dall'accordo extragiudiziale;
- che dalla lettura degli atti e dei verbali depositati l'argomento della suddivisione della somma ricevuta in sede transattiva non risultava essere mai stato discusso, laddove era previsto che l'amministratore avrebbe dovuto provvedere ad accreditare l'importo ricevuto agli aventi diritto secondo accordi interni sussistenti con i condomini;
- che era pacifico che il convenuto, con la delibera impugnata, aveva deciso di utilizzare l'intera somma CP_1 ricavata dall'accordo transattivo datato 01.06.2022 per effettuare lavori solo su parti condominiali senza alcun accordo tra le parti in relazione alla ripartizione degli importi ricevuti;
- che non rientrava nel legittimo esercizio del potere dell'assemblea il decidere con la sola maggioranza dei votanti che l'intera somma di € 300.000,00 venisse utilizzata per il consolidamento del muro davanti alla villa numero 5 e palificazioni alla villa stessa. Pertanto, la delibera impugnata doveva essere dichiarata nulla, avendo un oggetto non compreso nella competenza dell'assemblea. Il Tribunale condannava, quindi, il al CP_1 pagamento delle spese di lite, nonché del procedimento di mediazione, posto che, quanto a queste ultime, non riteneva fondata e provata la giustificazione del di non CP_1 averne potuto avere notizia per un problema informatico della casella di posta elettronica.
5 Con atto di citazione del 06.09.2023 , sulla base delle medesime Parte_1 premesse in fatto relative al giudizio iscritto al n. di R.G. 6106/2023, impugnava davanti al
Tribunale di Genova la successiva delibera assunta a maggioranza il 05.07.2023 con al punto 3) dell'O. d. G. il seguente argomento: “Eventuale discussione in merito alla ripartizione della somma percepita a seguito dell'ATP” dall'assemblea del CP_1
sito in Genova Via M. Mazzini 17/I/L. Deduceva che: - con la delibera impugnata
[...]
l'assemblea condominiale aveva deciso illegittimamente di utilizzare gli importi versati a seguito della transazione 1/6/2022 per uno scopo diverso da quello per il quale erano stati corrisposti, ripartendo l'eventuale esubero, solo dopo avere completato i lavori condominiali deliberati, in parti uguali tra i condomini e non in proporzione tra i condomini che avevano subito danni;
-detta delibera era stata assunta nonostante che il delegato dell'attore avesse votato in senso contrario;
-che, così facendo, l'amministratore del Parte_1
aveva portato all'esame dell'assemblea un argomento non di competenza CP_1 dell'assemblea e quest'ultima non solo aveva nuovamente illegittimamente deliberato su un argomento che esulava dalle proprie competenze, ma aveva addirittura deliberato di utilizzare gli importi versati a seguito della sopracitata transazione per uno scopo diverso da quello. Deduceva la nullità e/o l'annullabilità della delibera laddove l'assemblea aveva deciso di utilizzare “i fondi disponibili per il pagamento delle opere che verranno eseguite” e cioé di alcuni lavori preventivati ed appaltati alla ditta da Controparte_6 effettuarsi nelle parti comuni, come dichiarato a verbale dal condominio dott. dinnanzi Pt_2 alla casa 5) “per un importo presunto di € 124.283,50 (iva esclusa) ed esclusi gli interventi che dovranno essere quantificati a fine lavorazione perché a misura” (dei quali non era dato sapere l'esatto ammontare) nonché per il pagamento della direzione lavori strutturali affidata all' Ing. per “€ 7.000,00 oltre oneri fiscali” e per il pagamento del collaudo statico Per_1 affidato all' Ing. “per € 2.500,00 oltre oneri fiscali”, oltre ancora “€ 24.720,00 (oltre Per_3
Iva)” per “attività comuni”, non fatti oggetto di alcuna delibera in assemblea e indicati successivamente dall'amministratore con lettera del 17/7/2023 (prodd.22-23); rimborsare
“ai singoli condomini solo dopo l'ultimazione dei la-vori sulla base della disponibilità rimasta ed in parti uguali fra i condomini”.
Il convenuto, regolarmente citato, non si costituiva. CP_1
Con sentenza n.1493/2024 del 16/5/2024 il Tribunale respingeva la domanda dell'appellante, affermando che parte attrice, eccependo che la decisione assembleare fosse contraria al titolo, non aveva allegato prove idonee e sufficienti a dimostrare quali
6 fossero gli accordi sottesi alla transazione e, di conseguenza, a fare acquisire al Giudice la certezza che la delibera assembleare li avesse violati.
Entrambe le sentenze sono state oggetto di impugnazione.
CAUSA ISCRITTA A RUOLO AL N. RG. 771/2024
Avverso la sentenza n. 1493/2024 del 16/5/2024, che ha rigettato l'impugnazione ha interposto appello al fine di ottenerne la riforma, e di sentir accogliere le Parte_1 originarie domande, articolando i motivi di seguito indicati.
Con il primo motivo lamenta che il Tribunale abbia ignorato il contenuto Parte_1 della domanda e l'azione proposta. Afferma che l'assemblea ha esorbitato dalle proprie attribuzioni posto che il risarcimento conseguito in sede transattiva è destinato ad essere suddiviso tra tutti gli interessati parti della transazione, tra cui esso esponente, mentre ne è stata prevista e deliberata l'utilizzazione solo per alcuni lavori. Non era vero, come affermato dal Tribunale, che la domanda fosse priva di prova posto che dalle produzioni fornite nel corso del giudizio di primo grado (cfr. i verbali delle assemblee del allegati CP_1 all'atto di citazione) emergeva che non vi era mai stato alcun accordo sotteso alla transazione in ordine a come avrebbe dovuto essere ripartita la somma di € 300.000,00.
L'appellante chiede, pertanto, che la Corte d'Appello, in riforma della sentenza n.1493/2024, accerti e dichiari nulla e/o invalida e/o inefficace e, comunque, annulli la delibera assunta il
05.07.2023 al punto 3) dell'Ordine del Giorno dall'assemblea dei condomini del CP_1
, con la quale l'assemblea del ha, senza alcun titolo, preteso di destinare
[...] CP_1 la somma di € 300.000,00 a uno scopo diverso rispetto a quello alla quale era stata destinata.
2) Con il secondo motivo l'appellante chiede la riforma del capo della sentenza sulle spese processuali là dove il Tribunale di Genova ha dichiarato: “nulla sulle spese, anche di mediazione, non essendosi costituito il convenuto ed essendo parte attrice CP_1 soccombente” aassumendo che la Corte d'Appello, nel rimediare all'errore del primo
Giudice, dovrà provvedere alla liquidazione e messa a carico del delle Controparte_1 spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituito in giudizio il , contestando tutto quanto dedotto in appello, Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Deduce, in primo luogo che la mancata partecipazione al giudizio è dipeso da un problema informatico della casella di posta elettronica certificata dell'amministratore del Condomino. Afferma che la tesi dell'appellante
7 muove dal presupposto che la delibera del 5/7/23 abbia modificato a maggioranza i pretesi accordi contrattuali interni tra i partecipanti al Condominio nella transazione 1.6.22, sul presupposto che detti accordi fossero stati raggiunti, laddove invece essi sono inesistenti.
E' lo stesso a confermare di non aver adempiuto e di non poter adempiere Parte_1 all'onere probatorio di dimostrare che con la delibera del 5/7/2023 l'assemblea abbia modificato a maggioranza gli accordi richiamati nella transazione, posto che detti accordi non sono mai stati raggiunti. La somma non può che essere destinata in primis alla soluzione dei problemi di stabilità dell'intera area condominiale, che determinano a cascata le problematiche relative alle singole villette che fanno parte del Condominio, e di ciò
l'assemblea ha dovuto prendere atto in più occasioni, peraltro anche con il voto favorevole del come risultava dall'assemblea del 2.10.21. Chiedeva la riunione del presente Parte_1 giudizio di gravame con quello nel frattempo incardinato dal stesso avverso la CP_1 sentenza n. 1906/2024.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza datata 11.12.2024, la Corte, su richiesta congiunta delle parti, rinviava la causa all'udienza del 25.03.2025 pendenti trattative.
Successivamente, dato atto del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, la Corte fissava udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 14.10.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
CAUSA ISCRITTA A RUOLO CON IL R.G. N. 785/2024
Avverso la sentenza n. 1906/2024 del 25/6/2024 ha interposto appello, iscritto al n. di RG
785/2024, il al fine di ottenerne la riforma, con rigetto Controparte_1 dell'impugnazione, articolando i motivi di seguito indicati.
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe rilevato l'omesso contenuto deliberativo di quanto verbalizzato in sede di assemblea del 03.04.23 al punto 1 dell'o.d.g. In occasione di tale assemblea – afferma il - non si deliberò alcunché CP_1 rispetto ad una questione peraltro neppure ricompresa nell'ordine del giorno. Nella verbalizzazione manca qualsiasi riferimento alla votazione o a delibere, ed anche il riferimento alla villa numero 5 è privo di contenuto deliberativo. Semplicemente ci si limitò a discutere delle problematiche connesse alla necessità di messa in sicurezza e consolidamento dell'area condominiale, come da precedenti delibere assembleari assunte in presenza del Signor . Parte_1
8 2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stato statuito che l'assemblea del 03.04.23 avrebbe modificato a maggioranza i pretesi accordi contrattuali interni tra i partecipanti al condominio richiamati nella transazione datata
01.06.22. Tale parte della decisione oggi appellata deriva dal presupposto fattuale, insussistente, che gli “accordi interni” richiamati nella transazione datata 01.06.22 fossero stati raggiunti e formalizzati tra i partecipanti al condominio, i quali a suo tempo sottoscrissero, in qualità di condomini e in proprio, la transazione in questione con l'impresa costruttrice, i professionisti coinvolti e le relative compagnie assicuratrici, e siano stati modificati a maggioranza dall'assemblea del Condominio. In realtà, come risulta anche documentalmente (cfr. in particolare i verbali dell'assemblea straordinaria del 02.10.21, in occasione della quale i partecipanti al convennero di postergare la questione CP_1 dei criteri di ripartizione della somma eventualmente residuata dopo la messa in sicurezza dell'intera area condominiale e delle strutture condominiali ivi presenti), detti “accordi interni”, la cui violazione a mente del Giudice in prime cure giustificherebbe l'annullamento della delibera del 03.04.23, non vennero mai raggiunti e formalizzati. Detti accordi furono postergati tra i partecipanti al sul presupposto, condiviso dal CP_1 Parte_1 nell'assemblea del 2.10.21, che la somma di euro 300.000,00 non poteva che essere destinata alla soluzione dei problemi condominiali. Ha chiesto la riunione del giudizio al fine di evitare potenziali conflitti di giudicati.
Si è costituito in giudizio , contestando l'appello di cui ha chiesto il rigetto, Parte_1 opponendosi all'istanza di riunione di controparte eccependo il fatto che, se venisse operata la riunione dei giudizi, l'appellato otterrebbe l'indebito beneficio di avvalersi nell'altro giudizio
(nel quale in primo grado era rimasto contumace) di quanto prodotto in questo giudizio, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 15.01.2025, la Corte, su richiesta congiunta delle parti, rinviava la causa all'udienza del 25.03.2025 pendenti trattative.
Successivamente, dato atto del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, la Corte fissava udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 14.10.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Con provvedimento del 23.09.2025 il Consigliere Istruttore assegnatario della causa r.gn.
785/2024, rilevato che parte appellante insisteva in sede di precisazione delle conclusioni
9 per l'eventuale riunione con la causa n. 771/24 R.G. pendente fra le stesse Parti e connessa quanto all'oggetto delle due delibere impugnate, rimetteva gli atti al Presidente di sezione per le valutazioni di competenza.
Con provvedimento del 24.09.2025, il Presidente di sezione, visto l'art. 274 c.p.c., disponeva che le due cause fossero chiamate alla medesima udienza del 14.10.2025 davanti al
Consigliere assegnatario del proc. n. 771/2024 R.G., per i provvedimenti opportuni, fermo il decorso dei termini dati.
Con conseguente provvedimento del 09.10.2025, il Consigliere considerato che i predetti procedimenti pendenti tra le medesime parti, sebbene proposti avverso distinte sentenze, presentavano evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione del giudizio portante il n. R.G. 771/2024 a quello portante il n.
R.G. 785/2024, ferma l'udienza già fissata del 14.10.2025, come già previsto nel provvedimento presidenziale, e i termini già concessi.
All'esito la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico in causa, in quanto emerge dalle Difese delle parti, dai documenti prodotti, nonché dalle sentenze impugnate che, a seguito di problematiche a parti condominiali del sito in Genova Via M. Mazzini 17/I/L e a parti private delle ville 3, 4 e 5 Controparte_1 facenti parte del suddetto condominio, nel dicembre 2020, il e i Controparte_1 proprietari delle singole ville depositarono dinnanzi al Tribunale di Genova ricorso per ATP
(n. 11032/2020 R.G.) nei confronti dei progettisti, dei direttori dei lavori e di alcuni geologi che avevano prestato la loro attività in occasione della progettazione e della costruzione del complesso immobiliare. Il procedimento veniva definito con accordo transattivo sottoscritto il 01.06.2022, per una parte, dall'amministratore del Parte_3
e dai singoli condomini, per le parti di proprietà esclusiva e per l'altra dai
[...] resistenti responsabili dell'evento (e/o delle loro compagnie di assicurazione) con il quale si conveniva che i convenuti versassero al condominio e ai condomini l'importo omnicomprensivo di euro 300.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa avanzata nel ricorso..
L'art. 4 del suddetto accordo prevede che: “i pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dall'apposizione dell'ultima sottoscrizione…sul c/c intestato al Parte_4
l'amministratore del Condominio provvederà ad accreditare l'importo ricevuto agli aventi diritto secondo accordi interni sussistenti con i condomini”.
L'art. 6 del suddetto accordo prevede che “L'importo di € 300.000,00 costituisce, invero,
l'integrale rimborso/risarcimento di spese e danni vantati dal condominio alle parti comuni,
10 dai condomini alla loro unità immobiliare, e viene altresì corrisposto a tacitazione di eventuali pretese degli attori non dedotte ma eventualmente deducibili per danni alle parti comuni e alle unità immobiliari, mai prima fatte valere”.
Dagli atti e documenti depositati si evince che nulla è mai stato deliberato in merito ai criteri di ripartizione della somma ricevuta in sede di transazione (fino alle delibere di cui è causa per cui infra), soprattutto non vi è prova che detti accordi interni fra condomini e Condominio siano mai stati raggiunti.
E' vero che vi sono delibere, cui fa riferimento nelle sue difese il (in particolare CP_1 quelle del 9/7/2022, del 22/7/2022), in cui l'assemblea alla presenza di ha Parte_1 approvato lavori di natura condominiale, in specie con riferimento ai lavori di consolidamento del muro, incarichi per l'esecuzione di indagini geognostiche, di sismica, di progettazione dei lavori di consolidamento dei muri di contenimento, ma mai risultano essere stati raggiunti accordi fra i sottoscrittori della transazione 1.6.2022 in ordine alla ripartizione ed accreditamento dell'importo di euro 300.000,00 né tanto meno ciò è avvenuto nell'assemblea del 5/10/2021 invocata dal , tra l'altro antecedente alla CP_1 transazione, e quindi irrilevante.
Venendo ora alle impugnazioni di cui è causa, la prima delibera è quella assunta a maggioranza, senza la presenza di , all'assemblea del 3/4/2023 con al Parte_1 punto 1 dell'o.d.g. ad oggetto “Discussione ed aggiornamenti in merito ai sondaggi ed alle indagini svolte ed ai possibili interventi da eseguire. Delibere conseguenti”.
La delibera è la seguente: “ In seguito ad ulteriori discussioni e chiarimenti, tutti i presenti risultano favorevoli di procedere come prospettato dall'Ing. (nd.r. tecnico del Per_1
Condominio) e quindi: consolidamento del muro davanti alla villa numero 5 e palificazioni alla villa stessa. Ragionevolmente il progetto potrebbe essere pronto per la fine del mese.
Successivamente potrà essere richiesta la quotatura dei costi con una verifica di congruità da parte dell'Ing. . Si passa a discutere la questione economica. I fondi ricevuti Per_1 dall'accordo extragiudiziale dovrebbero essere sufficienti alla realizzazione di questo primo intervento. Per quanto riguarda gli interventi privati viene proposto di assegnare una somma, da quantificare, ad ogni palazzina per gli interventi privati ed i consolidamenti. Tale somma verrà destinata a questi interventi che, nel caso in cui non fossero necessari saranno a disposizione del . La somma che verrà destinata alle proprietà private verrà CP_1 stabilita dopo aver ottenuto un quadro economico generale dell'intervento da eseguire. Si
11 richiama l'attenzione però di tutti i Condomini che eventuali futuri lavori necessari al consolidamento della proprietà comune, dovranno essere pagati da tutti i comproprietari.
L'utilizzo della somma ricevuta, oggi permette di non anticipare spese per questi primi interventi di consolidamento ma potrebbe non bastare a risolvere tutta la problematica. Si richiama anche l'attenzione sul fatto che gli interventi eseguiti beneficiano di detrazioni fiscali. L'argomento viene chiuso e rimandato non appena sarà quotato economicamente per poter affidare l'incarico”.
E' vero, come assume , che l'assemblea a maggioranza non era titolata Parte_1 ad assumere alcuna decisione in ordine alla destinazione dei “fondi ricevuti dall'accordo extragiudiziale”, tuttavia l'esame del verbale di assemblea, ad avviso della Corte, consente di escludere valore deliberativo a quanto emerge dal verbale medesimo, come assume sul punto la difesa del . Ed invero per quanto riguarda la parte inerente i lavori di CP_1 consolidamento del muro davanti alla villa n. 5 e la relativa palificazione emerge che l'ultima parte della verbalizzazione si conclude col rimandare l'argomento una volta quotato economicamente per poter affidare l'incarico, di tal chè non si può parlare di delibera, tanto più che, come si vedrà infra, i suddetti lavori sono stati poi deliberati nella successiva assemblea del 5/7/2022, oggetto della successiva impugnazione.
Per quanto riguarda, invece “la questione economica” le espressioni usate “i fondi
…dovrebbero essere sufficienti ”; “per quanto riguarda gli interventi privati viene proposto…”; “tale somma verrà destinata”; “La somma che verrà destinata alle proprietà private verrà stabilita dopo aver ottenuto un quadro economico generale…” declinate in termini probabilistici e di proposta per il futuro, e non seguite da una decisione sul da farsi, non consentono di affermare che l'assemblea abbia approvato alcunchè in ordine alla ripartizione della somma di euro 300.000,00, avendo al più l'oggetto della discussione una funzione programmatica del da farsi, laddove invece una decisione sul punto verrà poi presa nell'assemblea del 5/7/2022, peraltro in modo diverso (destinando ai lavori privati solo la somma residua di quanto destinato ai lavori condominiali).
Ne consegue che, condividendosi sul punto l'assunto del appellante, in CP_1 accoglimento dell'appello, la sentenza deve essere riformata, con rigetto dell'impugnazione proposta da . Parte_1
Venendo, ora alla successiva delibera assunta in data 05.07.23, con oggetto al punto 3 dell'o.d.g. la “Eventuale discussione in merito alla ripartizione della somma percepita a seguito dell'ATP”, essa prevede quanto segue “Per quanto riguarda la somma percepita a
12 seguito della transazione alcuni condomini richiedono che fino a quando non verranno ultimati i lavori (compreso il rifacimento della strada) l'amministratore utilizzi i fondi disponibili per il pagamento delle opere che verranno eseguite. Si procederà al rimborso ai singoli condomini solo dopo l'ultimazione dei lavori sulla base della disponibilità rimasta ed in parti uguali tra i condomini. L'avvocato GA (delega ) si dichiara contrario a questa Parte_1 volontà ed a qualsiasi altra deliberazione su questo punto all'O. del G. per i motivi già esposti. L'assemblea a maggioranza con voto contrario dell'avv. GA (delega ) Parte_1 delibera di procedere senza ripartire nessuna somma ai condomini sulla base di quanto indicato precedentemente”.
Rileva la Corte che il , con la predetta delibera impugnata, ha deciso di utilizzare CP_1
l'intera somma ricavata dall'accordo transattivo del 01.06.2022 per effettuare alcuni lavori tra cui il rifacimento della strada, e quindi lavoro che si qualifica come condominiale, stabilendo il rimborso, e quindi in sostanza il versamento, del residuo ai singoli condomini sulla base della disponibilità rimasta dopo l'ultimazione dei predetti lavori e in parti uguali fra i condomini medesimi. In sostanza emerge chiaramente che l'assemblea ha deliberato di dare la precedenza ad alcuni lavori di cui non è chiara nemmeno in causa la esclusiva natura condominiale (stante le divergenze che emergono tra alcuni condomini dalla lettura del verbale di cui al punto 1 della predetta delibera in ordine alla natura, condominiale o meno, dei lavori di consolidamento della fondazione della villa n. 5 oggetto del preventivo della ditta
“ ) e di distribuire l'eventuale somma residuata ai singoli Controparte_6 condomini, oltretutto in parti uguali, in assenza di alcun previo accordo tra tutti le parti che hanno sottoscritto la transazione in relazione alla ripartizione degli importi ricevuti ed in contrasto quindi con quanto previsto nella predetta scrittura privata di transazione.
Ne consegue che è fondata la doglianza di , posto che non rientra nel Parte_1 legittimo esercizio del potere dell'assemblea il decidere con la sola maggioranza dei votanti e non all'unanimità, che l'intera somma di € 300.000,00 venisse utilizzata per alcuni lavori e soprattutto che la somma venisse ripartita secondo quanto deliberato nella predetta assemblea a maggioranza, senza previo accordo di tutti i contraenti.
Non è condiviso, pertanto, l'assunto del Tribunale per cui non avrebbe Parte_1 fornito prove sufficienti a dimostrare gli accordi sottesi alla transazione e che la delibera li avesse violati. In realtà, l'assemblea ha assunto una delibera a maggioranza in assenza degli accordi fra tutti i partecipanti alla transazione, accordi che – come previsto dalla transazione - costituiscono il presupposto della ripartizione della somma di euro 300.000,00 versata a rimborso/risarcimento di danni sia alle parti condominiali che quelle private.
13 La domanda di , quindi, ad avviso della Corte, è fondata e la delibera del Parte_1
5.7.2023 impugnata deve essere dichiarata nulla, avendo un oggetto non rientrante nella competenza dell'Assemblea, stante il mancato raggiungimento di accordo unanime fra il
Condominio e tutti i condomini sottoscrittori della transazione.
Venendo quindi alle spese di lite, tenuto conto che i giudizi ance ove riuniti rimangono autonomi (ex plurimis Cass. n. 1877/2025) e che oltretutto i procedimenti di appello sono rimasti tali fino al deposito delle note scritte con cui le parti hanno chiesto la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., ne consegue che le spese sono liquidate in relazione a ciascuno di essi. Esse sono liquidate in base al DM n. 55/2014.
Pertanto, in relazione al giudizio rg. n. 771/2024 le spese gravano sul per CP_1 entrambi i gradi del giudizio, liquidate secondo il valore indeterminabile complessità media,
e sono comprensive delle spese di mediazione cui il non ha partecipato. CP_1
In relazione al giudizio rg. n. 785/2024 le spese di entrambi i gradi del giudizio sono a carico di e sono liquidate secondo il medesimo scaglione. Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1493/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 6.05.24, non notificata, riunita alla causa di appello contro la sentenza n. 1906/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 26.06.24, notificata in pari data, la Corte così provvede:
-in accoglimento dell'appello proposto da nella causa rg. n. 771/2024, ed Parte_1 in riforma della sentenza impugnata n. 1493/2024 dichiara nulla la delibera assunta in data
5/7/2023 al punto 3 dell'o.d.g. dall'assemblea del;
Controparte_1
-condanna il al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio in favore di , che liquida, quanto al primo grado, in euro 5.000,00, Parte_1 oltre spese forfetizzate, iva e cpa, ed in euro 8.000,00, quanto al giudizio di appello, oltre spese forfetizzate, iva e cpa, nonché per le spese del giudizio di mediazione, che si liquidano in euro 536,00 per la fase di attivazione, oltre accessori di legge, ed euro 48,80 per spese;
-in accoglimento dell'appello proposto dal nella causa rg n. 785/2024, Controparte_1 ed in riforma della sentenza impugnata n. 1906/2024, respinge l'impugnazione proposta da avverso la delibera assunta dal Condominio in data 3/4/2023; Parte_1
-condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Parte_1 in favore del , che liquida, quanto al primo grado, in euro 5.000,00, oltre spese CP_1 forfetizzate, iva e cpa, ed in euro 8.000,00, quanto al giudizio di appello, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
14 Genova, 16/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa LE NO
IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Bruno
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2 CAUSA ISCRITTA A RUOLO CON IL N. RG. 771/2024.