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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 730/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 730/2023 promossa da:
1. (C.F. ), Email_1 C.F._1
2. (C.F. , Parte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. PATELLI PIERO,
3. C.F. ), Parte_2 C.F._3
4. C.F. ), Parte_3 C.F._4
5. C.F. ), Controparte_1 C.F._5
6. C.F. ), Parte_4 C.F._6
7. (C.F. , Parte_5 C.F._7
8. C.F. ), Parte_6 C.F._8
9. C.F. , Parte_7 C.F._9
10. C.F. ), Parte_8 C.F._10
11. (C.F. ), Parte_9 C.F._11
12. C.F. ), Parte_10 C.F._12
13. C.F. ), Parte_11 C.F._13
14. (C.F. ), Parte_12 C.F._14
15. (C.F. ), Parte_13 C.F._15
16. (C.F. , Parte_14 C.F._16
17. C.F. ), Parte_15 C.F._17
pagina 1 di 17 18. (C.F. Parte_16
), C.F._18
19. (C.F. ), Parte_17 C.F._19
20. (C.F. ), Parte_18 C.F._20
21. (C.F. , Parte_19 C.F._21
22. C.F. ), Controparte_2 C.F._22
23. (C.F. ), Parte_20 C.F._23
24. C.F. , Parte_21 C.F._24
25. (C.F. , Parte_22 C.F._25
26. C.F. ), Parte_23 C.F._26
27. C.F. ), Parte_24 C.F._27
28. C.F. ), Parte_25 C.F._28
29. C.F. , Parte_26 C.F._29
30. C.F. , Parte_27 C.F._30
31. (C.F. ), Parte_28 C.F._31
32. C.F. ), Parte_29 C.F._32
33. (C.F. ), Parte_30 C.F._33
34. (C.F. ), Parte_31 C.F._34
35. (C.F. ), Parte_32 C.F._35
36. C.F. ), Parte_33 C.F._36
37. (C.F. ), Parte_34 C.F._37
38. C.F. ), Parte_35 C.F._38
39. (C.F. , Parte_36 C.F._39
40. (C.F. ), Parte_37 C.F._40
41. C.F. , Parte_38 C.F._41
42. (C.F. ), Parte_39 C.F._42
43. CE AF (C.F. ), C.F._43
44. C.F. , Parte_40 C.F._44
45. C.F. ), Parte_41 C.F._45
46. (C.F. , Parte_42 C.F._46
47. (C.F. ), Parte_43 C.F._47
48. (C.F. ), Parte_44 C.F._48
49. C.F. , Parte_45 C.F._49
50. FORTUNATI IN QUALITÀ DI EREDE DI TATTINI ENZO CP_3
FORTUNATI (C.F. ), C.F._50
51. C.F. , Parte_46 C.F._51
52. (C.F. ), Parte_47 C.F._52
53. (C.F. ), Parte_48 C.F._53
54. C.F. ), Parte_49 C.F._54
55. (C.F. ), Parte_50 C.F._55
56. (C.F. ), Parte_51 C.F._56 tutti con il patrocinio dell'avv. TORTORELLA MARCO e dell'avv. ALESSANDRI MAURA ( ) MERO DOMICILIATARIO VIA RUBBIANI N. C.F._57
2 BOLOGNA,
pagina 2 di 17 APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2
(C.F. Controparte_6
, P.IVA_3
Controparte_7
(C.F. ),
[...] P.IVA_4
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_5 tutti con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
APPELLATI
IN PUNTO: giudizio di rinvio – sent. Corte di Cassazione n. 3269/2023 - appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2181/2016.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 15 aprile 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.09.2009, i soggetti indicati in epigrafe unitamente ad altri numerosi attori, convenivano dinanzi al Tribunale di
Bologna le amministrazioni anch'esse in epigrafe, allegando di avere conseguito la laurea in medicina e, successivamente, le specializzazioni analiticamente descritte in atti.
Gli attori concludevano chiedendo che fosse accertato il loro diritto a percepire un'adeguata remunerazione e, in ogni caso, il risarcimento del danno, nella misura di Euro 11.103,82 annui e, in subordine, un equo indennizzo.
Tutti gli attori, pertanto, reclamavano il diritto a percepire, per ciascun anno di specializzazione, le somme dovute e previste dalle direttive comunitarie di riferimento (nn. 75/362, 75/363, 82/76, 93/2016) in quanto immediatamente pagina 3 di 17 applicabili, formulando, altresì, domanda di risarcimento del danno conseguente al tardivo e/o incompleto recepimento di tali direttive.
Si costituivano le amministrazioni convenute formulando eccezioni in rito e, nel merito, eccependo il difetto di prova in ordine al diritto fatto valere, nonché la non individuabilità nelle direttive CEE delle condizioni per la loro efficacia diretta e, infine, la prescrizione dei diritti azionati.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 3404 depositata il 25.08.2016, respinte perché infondate le eccezioni delle convenute, rigettava le domande attoree in quanto sfornite di prova.
Nella prospettazione del primo giudice, infatti, gli istanti non avevano prodotto alcun documento con l'atto di citazione, mentre, nel termine previsto dall'art. 183, ultimo comma, n. 2), c.p.c., non risultava depositata la documentazione comprovante la frequentazione dei corrispondenti corsi di specializzazione
(certificati e diplomi), pur genericamente menzionati nella memoria con riferimento a un “raccoglitore nero”.
In particolare, tali documenti risultavano effettivamente depositati solo dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 183, ultimo comma, n. 3), c.p.c. e, quindi, tardivamente.
Né poteva sopperire a tale mancanza il deposito delle certificazioni da parte dell'amministrazioni, considerato che anch'esso si era perfezionato fuori termine, ossia con la memoria ex art. 183, ultimo comma, n. 3.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione proponevano, fra gli altri, rituale appello gli odierni appellanti in riassunzione che, con particolare riguardo alla presunta tardiva produzione, precisavano che l'annotazione di cancelleria del 10.01.2011 – “all. racc. nero”, indicante, quindi, data successiva allo spirare dei termini di rito previsti dall'art. 183, ultimo comma, c.p.c., non attestava la data di deposito del raccoglitore, bensì quella di trasferimento della sede del Tribunale, tant'è che il cancelliere, in data 05.11.2016, aveva rilasciato dichiarazione a pagina 4 di 17 conferma del fatto che non trattavasi di un nuovo deposito, ma che l'annotazione serviva solo a indicare la presenza nel procedimento di documenti separati dal fascicolo principale per esigenze logistiche.
I documenti erano stati, quindi, depositati tempestivamente il 29.06.2010.
Gli appellanti riproponevano le domande già articolate in primo grado.
Si costituivano le amministrazioni chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata, eccependo, altresì, che i medici di seguito indicati non avevano frequentato corsi di specializzazione indicati dalle direttive: (Oncologia), Parte_2 Parte_4
(Igiene e medicina preventiva: Igiene e tecnica ospedaliera - Sanità pubblica -
Laboratorio), (Medicina del Lavoro), Parte_8 Parte_15
(Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso), Parte_16
(Oncologia), (Criminologia clinica e psichiatria forense), CP_9 Pt_26
(Igiene e medicina preventiva), (Medicina dello sport),
[...] Controparte_10
(Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso), Parte_44 Parte_46
(Igiene e medicina preventiva nonché medicina legale delle assicurazioni) e
(Igiene e medicina preventiva). Parte_48
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 1216 depositata il giorno
11.05.2020, respingeva l'appello sul presupposto che non vi fosse alcuna prova dell'avvenuto tempestivo deposito della documentazione comprovante la frequentazione del corso di specializzazione in capo ai medici appellanti.
Quanto all'attestazione del cancelliere prodotta in grado di appello, essa si sarebbe limitata a escludere che il 10.01.2011 fosse stata effettuata una nuova produzione documentale, ma non consentiva di provare che il deposito della documentazione rilevante fosse stato effettuato tempestivamente, ossia contestualmente al deposito della memoria ex art. 183, ultimo comma, n. 2),
c.p.c.
Quanto alla produzione effettuata dall'Avvocatura dello Stato con la successiva memoria ex art. 183, ultimo comma, n. 3), c.p.c., essa era tardiva,
pagina 5 di 17 perché il relativo termine poteva essere utilizzato al solo fine della prova contraria e non anche per produrre prove documentali volte a comprovare i fatti costitutivi del diritto azionato (c.d. prova diretta).
∞ ∞ ∞
Proponevano autonomi ricorsi per cassazione, tra gli altri, i signori CP_11
e , da una parte, e gli altri odierni appellanti in
[...] Parte_1 riassunzione indicati in epigrafe dal n. 3 al n. 56, dall'altro, che venivano poi riuniti, contestando la decisione della Corte d'Appello nel punto ove aveva ritenuto intempestivo il deposito dei documenti attestanti la frequentazione dei corsi di specializzazione rilasciati dagli organi accademici.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3269 del 02.02.2023, accoglieva il ricorso attribuendo rilevanza alla dichiarazione del cancelliere rilasciata il
05.11.2016 e stabilendo che la tempestività del deposito avrebbe dovuto presumersi sulla base delle risultanze documentali (timbri apposti sulla memoria e menzione delle certificazioni nella memoria stessa), nonché dalla condotta della controparte che l'aveva accettata.
Inoltre, la documentazione, quand'anche irritualmente prodotta, avrebbe dovuto essere considerata utilizzabile perché implicitamente accettata, in mancanza di tempestiva opposizione della parte interessata.
Nel caso in esame, non sussistevano dubbi in ordine a tale accettazione, alla luce del fatto che le amministrazioni avevano esse stesse depositato in giudizio i medesimi documenti.
Infine, in base al principio di acquisizione processuale, le risultanze istruttorie comunque ottenute concorrevano tutte alla formazione del convincimento del giudice.
∞ ∞ ∞
Con atto di citazione ritualmente notificato, sia i signori , sia gli altri Pt_1
appellanti indicati in epigrafe dai nn. 3 a 56, hanno introdotto autonomi giudizi di rinvio, successivamente riuniti, insistendo per l'accoglimento, nel merito,
pagina 6 di 17 dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
2181/2016.
Si sono costituite le amministrazioni appellate con l'Avvocatura dello Stato, eccependo il difetto di legittimazione passiva delle parti diverse dallo Stato
Italiano e, per esso, della;
nel merito, hanno concluso Controparte_4
per il riconoscimento del risarcimento nella misura stabilita dall'art. 11, legge n. 370/1999, con rigetto di qualsiasi altra domanda.
Con riferimento alla posizione del dott. , le Amministrazioni Parte_1
hanno precisato che il risarcimento deve essere riconosciuto solo per il periodo successivo al 31.12.1982, in ossequio a quanto sancito dalla Corte di Giustizia
Europea con sentenza 03.03.2022 resa nella causa n. C-590/20.
Esse, inoltre, hanno riproposto l'eccezione secondo cui i medici di seguito indicati, non avendo frequentato corsi di specializzazione indicati dalle direttive, non avrebbero avuto diritto al risarcimento;
si tratta di: Parte_2
(Oncologia), (Igiene e medicina preventiva: Igiene
[...] Parte_4
e tecnica ospedaliera - Sanità pubblica - Laboratorio), Parte_8
(Medicina del Lavoro), (Chirurgia d'urgenza e pronto Parte_15
soccorso), (Oncologia), Parte_16 CP_9
(Criminologia clinica e psichiatria forense), (Igiene e medicina Parte_26
preventiva), (Medicina dello sport), Controparte_10 Parte_44
(Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso), (Igiene e medicina Parte_46
preventiva nonché medicina legale delle assicurazioni) e Parte_48
(Igiene e medicina preventiva), concludendo, quindi, per il rigetto delle domande da loro proposte.
Le Amministrazioni, inoltre, hanno eccepito che la dott.ssa Parte_41
avrebbe già percepito la borsa di studio per gli anni di frequentazione del corso di specializzazione di sua spettanza.
pagina 7 di 17 Le parti hanno precisato le conclusioni con note per l'udienza del 15 aprile
2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione.
Si dà atto che le Amministrazioni dello Stato non hanno svolto difese conclusionali.
∞ ∞ ∞
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Avvocatura è inammissibile perché la pronuncia di rigetto di tale eccezione da parte del
Tribunale è coperta da giudicato.
Essa, infatti, non è stata oggetto di specifica impugnazione incidentale e, pertanto, non può più essere riproposta in questa fase.
In ogni caso, non avendo le amministrazioni diverse dallo Stato Italiano svolto rituale eccezione ex art. 4, legge n. 260/1958, il difetto di legittimazione non potrebbe essere dichiarato quand'anche l'appello su tale capo fosse ammissibile.
Sul punto la Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 26/06/2013, n. 16104) si è espressa nel senso che: “Nell'ipotesi di "vocatio in ius" di un Ministero diverso da quello istituzionalmente competente, allorché l'Avvocatura dello
Stato - pur ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 - non si avvalga, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l'erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente, resta preclusa la possibilità di far valere, in seguito, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, non ponendosi, in senso proprio, una questione di difetto di legittimazione passiva, ferma restando la facoltà per il reale destinatario della domanda di intervenire in giudizio e di essere rimesso in termini. (Fattispecie in tema di giudizio promosso nei confronti del
- e non della Controparte_12
- per il pagamento di quanto dovuto agli Controparte_4
pagina 8 di 17 specializzandi in medicina negli anni compresi tra il 1982-83 e il 1990-91 in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di remunerazione posti a carico dello Stato dalle direttive comunitarie 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e
26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE)” (conf. Cass. civ., sent. n. 5230/2015).
∞ ∞ ∞
L'eccezione riguardante i limiti temporali del risarcimento da riconoscere in favore del dott. è fondata, sulla base di quanto chiaramente Parte_1
stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza 03.03.2022 resa nella causa n. C-590/20, secondo cui il diritto alla speciale remunerazione spetta dal giorno 01.01.1983 al medico che ha iniziato il corso di specializzazione prima dell'anno di approvazione della direttiva n. 82/76, proseguendo poi oltre tale data, al quale pertanto è dovuto oggi il risarcimento danni per la mancata applicazione della direttiva per gli anni successivi al 1982.
Peraltro, sul punto, nessuna difesa è stata svolta dall'interessato, né la tesi delle
Amministrazioni è stata, neppure implicitamente, contestata.
∞ ∞ ∞
L'eccezione secondo cui dott.ssa avrebbe già percepito la Parte_41
borsa di studio per gli anni di frequentazione del corso di specializzazione di sua spettanza non merita accoglimento.
Come osservato dall'interessata, tale censura non è provata né quantificata e sarebbe, comunque, da ricondursi alle graduatorie di merito stilate dall' ai sensi dell'art. 2, legge n. 398/1989, ossia in forza di titolo CP_7
autonomo e distinto rispetto a quello di cui si controverte e con esso cumulabile.
∞ ∞ ∞
Le Amministrazioni hanno riproposto l'eccezione secondo cui undici medici
( , , , Parte_2 Parte_4 Parte_8 Parte_15
, , Parte_16 CP_9 Parte_26 CP_10
, e ), non avendo
[...] Parte_44 Parte_46 Parte_48
pagina 9 di 17 frequentato corsi di specializzazione indicati dalle direttive, non avrebbero avuto diritto al risarcimento.
Gli interessati contestano tale assunto, sul presupposto che l'eccezione sarebbe inammissibile per tardività, in quanto formulata per la prima volta in grado di appello, oltre che infondata nel merito.
Richiamato anche quanto statuito da Cass. civ., SS.UU., n. 26603/2024, la tesi degli attori/appellanti non merita accoglimento, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio; in particolare, l'eccezione di “non equipollenza” tra le specializzazioni previste da diritto comunitario e quella conseguita dall'istante non è riservata espressamente all'iniziativa di parte (si veda anche Cass. civ.,
SS.UU. sent. n. 1099/1998).
Inoltre, il relativo esame non è precluso dall'eventuale non contestazione da parte della difesa erariale, considerato che, nelle difese svolte dai medici nel corso del giudizio di primo grado, nessuna allegazione in ordine al principio di equipollenza è mai stata dedotta, sicché gli interessati si sono sottratti all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, omettendo di fissare il thema decidendum anche su tale specifico profilo.
Ne consegue che è venuto meno l'onere di contestazione in capo alla parte convenuta.
Superata l'eccezione di inammissibilità, occorre valutare, in concreto, se sussistano le incongruenze eccepite dalle Amministrazioni tra le specializzazioni conseguite dai medici istanti e quelle indicate nella direttiva comunitaria
La Corte ha stabilito che l'onere di allegazione dei fatti da parte di chi domandi il risarcimento del danno derivato dalla tardiva attuazione in Italia delle direttive comunitarie deve essere assolto in modo preciso e dettagliato e solo quando sia stato assolto tale onere sorge per l'amministrazione convenuta l'onere di contestazione della equipollenza tra la specializzazione conseguita in
Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri: nell'atto di citazione pagina 10 di 17 introduttivo e nelle successive memorie tale onere non è stato assolto, non potendo gli interessati rimediare in sede di rinvio e, per l'effetto, le contestazioni formulate dalla Amministrazioni meritano accoglimento.
Irrilevante, infine, è la circostanza che le specializzazioni precedentemente non contemplate siano state inserite in provvedimenti normativi emanati dopo la conclusione dei corsi di specializzazione seguiti dai medici interessati.
Infatti, “i medici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE
e successive integrazioni - e della quale non sia stata dimostrata l'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal d.m. 31 ottobre 1991” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 26603/2024).
∞ ∞ ∞
Dato atto che, in forza della sentenza che ha accolto il ricorso per cassazione del signor sono ammissibili i documenti prodotti da parte appellante, Pt_48
risultando, così, provato lo svolgimento della scuola di specializzazione e il conseguimento del relativo diploma, la pretesa degli appellanti, fatta eccezione dei signori , , Parte_2 Parte_4 Parte_8 Parte_15
, (e, per esso, l'erede
[...] Parte_16 CP_9
RA , , , , Persona_1 Parte_26 Controparte_10 Parte_44
e , deve ritenersi fondata nei termini e nei limiti Parte_46 Parte_48
che seguono.
Lo Stato, a seguito dell'intempestivo recepimento delle direttive CEE è senz'altro tenuto a pagare agli specializzandi il compenso non riconosciuto al tempo dello svolgimento della scuola di specializzazione, non potendo invocare, al fine di non ottemperare al proprio obbligo risarcitorio,
l'inosservanza da parte del cittadino delle prescrizioni comunitarie,
pagina 11 di 17 rappresentando tale inosservanza la conseguenza del preesistente inadempimento dello Stato medesimo.
Anche alla luce delle stesse conclusioni delle amministrazioni appellate, si deve, quindi, esaminare la sola questione della misura del risarcimento dovuto.
Il d. lgs. n. 257 del 1991 operava esclusivamente in relazione a situazioni future, cioè per coloro che avessero iniziato il corso di specializzazione nell'anno accademico 1991-1992, mentre l'appellante ha terminato il proprio corso di studi specialistici nel 1989.
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato in numerose pronunce, aderisce al principio (v. per tutte Cassazione civile sez. III, 09/02/2012, n.
1917), secondo cui “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/Cee e 82/76/Cee in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore — dettando l'art. 11 l. 19 ottobre 1999 n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive — abbia palesato una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11.”
Agli appellanti, fatta eccezione per gli undici medici di cui si è riferito, può, dunque, riconoscersi per ciascun anno accademico la somma di Euro 6.713,94 prevista dalla legge n. 370 del 1999, art. 11, misura utilizzabile quale parametro per pervenire alla liquidazione del danno in via equitativa.
Si tratta di crediti di valore, derivanti da responsabilità contrattuale (v. sopra).
Quanto agli accessori del credito, nel caso in esame la Cassazione (sent.
1917/2012 citata) ha affermato che a seguito della esatta determinazione monetaria operata dalla legge 370/1999, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale — secondo le regole generali di cui agli art. 1219 e 1224 c.c. — gli interessi legali possono essere pagina 12 di 17 riconosciuti solo dalla domanda giudiziale.
In mancanza di specifiche allegazioni non può essere riconosciuto il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. (cfr. Cassazione n. 19499/2008).
Si veda anche App. Bologna, sent. n. 2089/2024, che ha deciso in modo conforme sulla posizione del dott. parte del medesimo processo Parte_52
in tutti i gradi, salvo il presente giudizio di rinvio.
Le spese seguono la prevalente soccombenza delle amministrazioni appellate.
Per tutti i gradi (conf. Cass. civ., ord. n. 19989/2021), si liquidano sulla base dei parametri compresi tra i minimi e i medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo al valore della domanda più elevata, comunque ricompresa per tutti nello scaglione tra Euro 26.001,00 ed
Euro 52.000,00; con esclusione della fase di trattazione/istruttoria sia per il primo giudizio di appello, sia per la presente fase di rinvio, in quanto non svolta.
La maggiorazione per la difesa di più parti aventi posizione processuale identica si determina ai sensi dell'art. 4 d.m. 55/2014, come da ultimo modificato, ed è obbligatoria per le attività concluse dopo il 22.10.2023 (si veda sul punto Cass. civ., ord. n. 10367/2024), ossia, nel caso in esame, solo per la presente fase di rinvio (riduzione del 30% del compenso base, incremento del 30% per le prime dieci parti oltre alla prima fino a un massimo di dieci soggetti e del 10% per le successive venti – art. 4, secondo e quarto comma, d.m. 55/2014 nella formulazione vigente).
Per le attività concluse precedentemente, si ritiene opportuno applicare un aumento sul compenso base nella misura del 20% per la difesa dei signori e del 250% per la difesa degli altri appellanti parzialmente vittoriosi Pt_1
(quarantatré) ed esclusione degli undici medici per i quali la domanda non può essere accolta, con la precisazione che, per il giudizio di primo grado e per l'appello, considerato che tutti gli odierni attori in riassunzione si sono ivi pagina 13 di 17 costituiti con il medesimo difensore, le spese saranno liquidate in unica soluzione.
Inoltre, considerato che l'accoglimento dell'impugnazione è parziale, sussistono i presupposti per la compensazione nella misura di ¼ per tutti i gradi del giudizio.
Sussistono, infine, gravi e giustificati motivi per compensare integralmente le spese tra le Amministrazioni e gli undici medici soccombenti, anche in considerazione del fatto che la questione giuridica che li ha visti coinvolti era controversa e il contrasto giurisprudenziale è stato risolto solo a seguito della pubblicazione della citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
26603/2024.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone,
I – in parziale accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara tenute e condanna la Controparte_4
, il , il
[...] Controparte_7
il Controparte_6
e il Controparte_8 Controparte_5
, in solido fra loro, al pagamento della somma di Euro
[...]
6.713,94 per ciascun anno di specializzazione come indicato in atti, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, precisando che per il dott.
il risarcimento è limitato a due annualità; con esclusione dei Parte_1
Part signori , , Parte_2 Parte_4 Parte_8
[...]
, (e, per esso, l'erede Pt_15 Parte_16 CP_9
RA , , , , Persona_1 Parte_26 Controparte_10 Parte_44
e ; conferma, per il resto, la sentenza Parte_46 Parte_48
impugnata;
II – condanna la , il Controparte_4 CP_5
pagina 14 di 17 , il Controparte_7 [...]
il e il Controparte_6 Controparte_8
, in solido fra loro, a Controparte_5
rifondere a tutti appellanti indicati in epigrafe dal n. 1 al n. 56, con esclusione degli undici nei confronti dei quali la domanda è stata respinta indicati al capo
I, le spese del primo grado di giudizio che, già applicati l'aumento indicato in motivazione e la compensazione nella misura di ¼, si liquidano in Euro
15.750,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di ¾, delle spese generali e degli accessori di legge;
III – condanna la , il Controparte_4 [...]
, il Controparte_7 [...]
il e il Controparte_6 Controparte_8
, in solido fra loro, a Controparte_5
rifondere a tutti appellanti indicati in epigrafe dal n. 1 al n. 56, con esclusione degli undici nei confronti dei quali la domanda è stata respinta indicati al capo
I, le spese del primo giudizio di appello che, già applicati l'aumento indicato in motivazione e la compensazione nella misura di ¼, si liquidano in Euro
14.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di ¾, delle spese generali e degli accessori di legge;
IV – condanna la , il Controparte_4 [...]
, il Controparte_7 [...]
il e il Controparte_6 Controparte_8
, in solido fra loro, a Controparte_5
rifondere ai signori e le spese del giudizio Controparte_11 Parte_1
di cassazione che, già applicati l'aumento indicato in motivazione e la compensazione nella misura di ¼, si liquidano in Euro 3.960,00, oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di ¾, delle spese generali e degli accessori di legge;
V – condanna la , il Controparte_4 CP_5
pagina 15 di 17 , il Controparte_7 [...]
il e il Controparte_6 Controparte_8
, in solido fra loro, a Controparte_5
rifondere agli appellanti indicati in epigrafe dal n. 3 al n. 56, con esclusione degli undici nei confronti dei quali la domanda è stata respinta indicati al capo
I, le spese del giudizio di cassazione che, già applicati l'aumento indicato in motivazione e la compensazione nella misura di ¼, si liquidano in Euro
9.900,00, oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di ¾, delle spese generali e degli accessori di legge;
VI – condanna la , il Controparte_4 [...]
, il Controparte_7 [...]
il e il Controparte_6 Controparte_8
, in solido fra loro, a Controparte_5
rifondere ai signori e le spese del presente Controparte_11 Parte_1
giudizio di rinvio che, già applicati l'aumento indicato in motivazione e la compensazione nella misura di ¼, si liquidano in Euro 4.368,00, oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di ¾, delle spese generali e degli accessori di legge;
VII – condanna la , il Controparte_4 [...]
, il Controparte_7 [...]
il e il Controparte_6 Controparte_8
, in solido fra loro, a Controparte_5
rifondere agli appellanti indicati in epigrafe dal n. 3 al n. 56, con esclusione degli undici nei confronti dei quali la domanda è stata respinta indicati al capo
I, le spese del presente giudizio di rinvio che, già applicati l'aumento indicato in motivazione e la compensazione nella misura di ¼, si liquidano in Euro
15.960,00, oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di ¾, delle spese generali e degli accessori di legge;
VIII – compensa integralmente le spese di lite per tutti i gradi del giudizio tra pagina 16 di 17 la , il Controparte_4 Controparte_7
, il
[...] Controparte_6
il e il
[...] Controparte_8 [...]
, da un lato, e i signori Controparte_5 Parte_2
, ,
[...] Parte_4 Parte_8 Parte_15 [...]
(e, per esso, l'erede RA Parte_16 CP_9
, , , , Persona_1 Parte_26 Controparte_10 Parte_44 [...]
e , dall'altro. Pt_46 Parte_48
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 730/2023 promossa da:
1. (C.F. ), Email_1 C.F._1
2. (C.F. , Parte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. PATELLI PIERO,
3. C.F. ), Parte_2 C.F._3
4. C.F. ), Parte_3 C.F._4
5. C.F. ), Controparte_1 C.F._5
6. C.F. ), Parte_4 C.F._6
7. (C.F. , Parte_5 C.F._7
8. C.F. ), Parte_6 C.F._8
9. C.F. , Parte_7 C.F._9
10. C.F. ), Parte_8 C.F._10
11. (C.F. ), Parte_9 C.F._11
12. C.F. ), Parte_10 C.F._12
13. C.F. ), Parte_11 C.F._13
14. (C.F. ), Parte_12 C.F._14
15. (C.F. ), Parte_13 C.F._15
16. (C.F. , Parte_14 C.F._16
17. C.F. ), Parte_15 C.F._17
pagina 1 di 17 18. (C.F. Parte_16
), C.F._18
19. (C.F. ), Parte_17 C.F._19
20. (C.F. ), Parte_18 C.F._20
21. (C.F. , Parte_19 C.F._21
22. C.F. ), Controparte_2 C.F._22
23. (C.F. ), Parte_20 C.F._23
24. C.F. , Parte_21 C.F._24
25. (C.F. , Parte_22 C.F._25
26. C.F. ), Parte_23 C.F._26
27. C.F. ), Parte_24 C.F._27
28. C.F. ), Parte_25 C.F._28
29. C.F. , Parte_26 C.F._29
30. C.F. , Parte_27 C.F._30
31. (C.F. ), Parte_28 C.F._31
32. C.F. ), Parte_29 C.F._32
33. (C.F. ), Parte_30 C.F._33
34. (C.F. ), Parte_31 C.F._34
35. (C.F. ), Parte_32 C.F._35
36. C.F. ), Parte_33 C.F._36
37. (C.F. ), Parte_34 C.F._37
38. C.F. ), Parte_35 C.F._38
39. (C.F. , Parte_36 C.F._39
40. (C.F. ), Parte_37 C.F._40
41. C.F. , Parte_38 C.F._41
42. (C.F. ), Parte_39 C.F._42
43. CE AF (C.F. ), C.F._43
44. C.F. , Parte_40 C.F._44
45. C.F. ), Parte_41 C.F._45
46. (C.F. , Parte_42 C.F._46
47. (C.F. ), Parte_43 C.F._47
48. (C.F. ), Parte_44 C.F._48
49. C.F. , Parte_45 C.F._49
50. FORTUNATI IN QUALITÀ DI EREDE DI TATTINI ENZO CP_3
FORTUNATI (C.F. ), C.F._50
51. C.F. , Parte_46 C.F._51
52. (C.F. ), Parte_47 C.F._52
53. (C.F. ), Parte_48 C.F._53
54. C.F. ), Parte_49 C.F._54
55. (C.F. ), Parte_50 C.F._55
56. (C.F. ), Parte_51 C.F._56 tutti con il patrocinio dell'avv. TORTORELLA MARCO e dell'avv. ALESSANDRI MAURA ( ) MERO DOMICILIATARIO VIA RUBBIANI N. C.F._57
2 BOLOGNA,
pagina 2 di 17 APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2
(C.F. Controparte_6
, P.IVA_3
Controparte_7
(C.F. ),
[...] P.IVA_4
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_5 tutti con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
APPELLATI
IN PUNTO: giudizio di rinvio – sent. Corte di Cassazione n. 3269/2023 - appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2181/2016.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 15 aprile 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.09.2009, i soggetti indicati in epigrafe unitamente ad altri numerosi attori, convenivano dinanzi al Tribunale di
Bologna le amministrazioni anch'esse in epigrafe, allegando di avere conseguito la laurea in medicina e, successivamente, le specializzazioni analiticamente descritte in atti.
Gli attori concludevano chiedendo che fosse accertato il loro diritto a percepire un'adeguata remunerazione e, in ogni caso, il risarcimento del danno, nella misura di Euro 11.103,82 annui e, in subordine, un equo indennizzo.
Tutti gli attori, pertanto, reclamavano il diritto a percepire, per ciascun anno di specializzazione, le somme dovute e previste dalle direttive comunitarie di riferimento (nn. 75/362, 75/363, 82/76, 93/2016) in quanto immediatamente pagina 3 di 17 applicabili, formulando, altresì, domanda di risarcimento del danno conseguente al tardivo e/o incompleto recepimento di tali direttive.
Si costituivano le amministrazioni convenute formulando eccezioni in rito e, nel merito, eccependo il difetto di prova in ordine al diritto fatto valere, nonché la non individuabilità nelle direttive CEE delle condizioni per la loro efficacia diretta e, infine, la prescrizione dei diritti azionati.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 3404 depositata il 25.08.2016, respinte perché infondate le eccezioni delle convenute, rigettava le domande attoree in quanto sfornite di prova.
Nella prospettazione del primo giudice, infatti, gli istanti non avevano prodotto alcun documento con l'atto di citazione, mentre, nel termine previsto dall'art. 183, ultimo comma, n. 2), c.p.c., non risultava depositata la documentazione comprovante la frequentazione dei corrispondenti corsi di specializzazione
(certificati e diplomi), pur genericamente menzionati nella memoria con riferimento a un “raccoglitore nero”.
In particolare, tali documenti risultavano effettivamente depositati solo dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 183, ultimo comma, n. 3), c.p.c. e, quindi, tardivamente.
Né poteva sopperire a tale mancanza il deposito delle certificazioni da parte dell'amministrazioni, considerato che anch'esso si era perfezionato fuori termine, ossia con la memoria ex art. 183, ultimo comma, n. 3.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione proponevano, fra gli altri, rituale appello gli odierni appellanti in riassunzione che, con particolare riguardo alla presunta tardiva produzione, precisavano che l'annotazione di cancelleria del 10.01.2011 – “all. racc. nero”, indicante, quindi, data successiva allo spirare dei termini di rito previsti dall'art. 183, ultimo comma, c.p.c., non attestava la data di deposito del raccoglitore, bensì quella di trasferimento della sede del Tribunale, tant'è che il cancelliere, in data 05.11.2016, aveva rilasciato dichiarazione a pagina 4 di 17 conferma del fatto che non trattavasi di un nuovo deposito, ma che l'annotazione serviva solo a indicare la presenza nel procedimento di documenti separati dal fascicolo principale per esigenze logistiche.
I documenti erano stati, quindi, depositati tempestivamente il 29.06.2010.
Gli appellanti riproponevano le domande già articolate in primo grado.
Si costituivano le amministrazioni chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata, eccependo, altresì, che i medici di seguito indicati non avevano frequentato corsi di specializzazione indicati dalle direttive: (Oncologia), Parte_2 Parte_4
(Igiene e medicina preventiva: Igiene e tecnica ospedaliera - Sanità pubblica -
Laboratorio), (Medicina del Lavoro), Parte_8 Parte_15
(Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso), Parte_16
(Oncologia), (Criminologia clinica e psichiatria forense), CP_9 Pt_26
(Igiene e medicina preventiva), (Medicina dello sport),
[...] Controparte_10
(Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso), Parte_44 Parte_46
(Igiene e medicina preventiva nonché medicina legale delle assicurazioni) e
(Igiene e medicina preventiva). Parte_48
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 1216 depositata il giorno
11.05.2020, respingeva l'appello sul presupposto che non vi fosse alcuna prova dell'avvenuto tempestivo deposito della documentazione comprovante la frequentazione del corso di specializzazione in capo ai medici appellanti.
Quanto all'attestazione del cancelliere prodotta in grado di appello, essa si sarebbe limitata a escludere che il 10.01.2011 fosse stata effettuata una nuova produzione documentale, ma non consentiva di provare che il deposito della documentazione rilevante fosse stato effettuato tempestivamente, ossia contestualmente al deposito della memoria ex art. 183, ultimo comma, n. 2),
c.p.c.
Quanto alla produzione effettuata dall'Avvocatura dello Stato con la successiva memoria ex art. 183, ultimo comma, n. 3), c.p.c., essa era tardiva,
pagina 5 di 17 perché il relativo termine poteva essere utilizzato al solo fine della prova contraria e non anche per produrre prove documentali volte a comprovare i fatti costitutivi del diritto azionato (c.d. prova diretta).
∞ ∞ ∞
Proponevano autonomi ricorsi per cassazione, tra gli altri, i signori CP_11
e , da una parte, e gli altri odierni appellanti in
[...] Parte_1 riassunzione indicati in epigrafe dal n. 3 al n. 56, dall'altro, che venivano poi riuniti, contestando la decisione della Corte d'Appello nel punto ove aveva ritenuto intempestivo il deposito dei documenti attestanti la frequentazione dei corsi di specializzazione rilasciati dagli organi accademici.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3269 del 02.02.2023, accoglieva il ricorso attribuendo rilevanza alla dichiarazione del cancelliere rilasciata il
05.11.2016 e stabilendo che la tempestività del deposito avrebbe dovuto presumersi sulla base delle risultanze documentali (timbri apposti sulla memoria e menzione delle certificazioni nella memoria stessa), nonché dalla condotta della controparte che l'aveva accettata.
Inoltre, la documentazione, quand'anche irritualmente prodotta, avrebbe dovuto essere considerata utilizzabile perché implicitamente accettata, in mancanza di tempestiva opposizione della parte interessata.
Nel caso in esame, non sussistevano dubbi in ordine a tale accettazione, alla luce del fatto che le amministrazioni avevano esse stesse depositato in giudizio i medesimi documenti.
Infine, in base al principio di acquisizione processuale, le risultanze istruttorie comunque ottenute concorrevano tutte alla formazione del convincimento del giudice.
∞ ∞ ∞
Con atto di citazione ritualmente notificato, sia i signori , sia gli altri Pt_1
appellanti indicati in epigrafe dai nn. 3 a 56, hanno introdotto autonomi giudizi di rinvio, successivamente riuniti, insistendo per l'accoglimento, nel merito,
pagina 6 di 17 dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
2181/2016.
Si sono costituite le amministrazioni appellate con l'Avvocatura dello Stato, eccependo il difetto di legittimazione passiva delle parti diverse dallo Stato
Italiano e, per esso, della;
nel merito, hanno concluso Controparte_4
per il riconoscimento del risarcimento nella misura stabilita dall'art. 11, legge n. 370/1999, con rigetto di qualsiasi altra domanda.
Con riferimento alla posizione del dott. , le Amministrazioni Parte_1
hanno precisato che il risarcimento deve essere riconosciuto solo per il periodo successivo al 31.12.1982, in ossequio a quanto sancito dalla Corte di Giustizia
Europea con sentenza 03.03.2022 resa nella causa n. C-590/20.
Esse, inoltre, hanno riproposto l'eccezione secondo cui i medici di seguito indicati, non avendo frequentato corsi di specializzazione indicati dalle direttive, non avrebbero avuto diritto al risarcimento;
si tratta di: Parte_2
(Oncologia), (Igiene e medicina preventiva: Igiene
[...] Parte_4
e tecnica ospedaliera - Sanità pubblica - Laboratorio), Parte_8
(Medicina del Lavoro), (Chirurgia d'urgenza e pronto Parte_15
soccorso), (Oncologia), Parte_16 CP_9
(Criminologia clinica e psichiatria forense), (Igiene e medicina Parte_26
preventiva), (Medicina dello sport), Controparte_10 Parte_44
(Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso), (Igiene e medicina Parte_46
preventiva nonché medicina legale delle assicurazioni) e Parte_48
(Igiene e medicina preventiva), concludendo, quindi, per il rigetto delle domande da loro proposte.
Le Amministrazioni, inoltre, hanno eccepito che la dott.ssa Parte_41
avrebbe già percepito la borsa di studio per gli anni di frequentazione del corso di specializzazione di sua spettanza.
pagina 7 di 17 Le parti hanno precisato le conclusioni con note per l'udienza del 15 aprile
2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione.
Si dà atto che le Amministrazioni dello Stato non hanno svolto difese conclusionali.
∞ ∞ ∞
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Avvocatura è inammissibile perché la pronuncia di rigetto di tale eccezione da parte del
Tribunale è coperta da giudicato.
Essa, infatti, non è stata oggetto di specifica impugnazione incidentale e, pertanto, non può più essere riproposta in questa fase.
In ogni caso, non avendo le amministrazioni diverse dallo Stato Italiano svolto rituale eccezione ex art. 4, legge n. 260/1958, il difetto di legittimazione non potrebbe essere dichiarato quand'anche l'appello su tale capo fosse ammissibile.
Sul punto la Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 26/06/2013, n. 16104) si è espressa nel senso che: “Nell'ipotesi di "vocatio in ius" di un Ministero diverso da quello istituzionalmente competente, allorché l'Avvocatura dello
Stato - pur ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 - non si avvalga, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l'erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente, resta preclusa la possibilità di far valere, in seguito, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, non ponendosi, in senso proprio, una questione di difetto di legittimazione passiva, ferma restando la facoltà per il reale destinatario della domanda di intervenire in giudizio e di essere rimesso in termini. (Fattispecie in tema di giudizio promosso nei confronti del
- e non della Controparte_12
- per il pagamento di quanto dovuto agli Controparte_4
pagina 8 di 17 specializzandi in medicina negli anni compresi tra il 1982-83 e il 1990-91 in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di remunerazione posti a carico dello Stato dalle direttive comunitarie 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e
26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE)” (conf. Cass. civ., sent. n. 5230/2015).
∞ ∞ ∞
L'eccezione riguardante i limiti temporali del risarcimento da riconoscere in favore del dott. è fondata, sulla base di quanto chiaramente Parte_1
stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza 03.03.2022 resa nella causa n. C-590/20, secondo cui il diritto alla speciale remunerazione spetta dal giorno 01.01.1983 al medico che ha iniziato il corso di specializzazione prima dell'anno di approvazione della direttiva n. 82/76, proseguendo poi oltre tale data, al quale pertanto è dovuto oggi il risarcimento danni per la mancata applicazione della direttiva per gli anni successivi al 1982.
Peraltro, sul punto, nessuna difesa è stata svolta dall'interessato, né la tesi delle
Amministrazioni è stata, neppure implicitamente, contestata.
∞ ∞ ∞
L'eccezione secondo cui dott.ssa avrebbe già percepito la Parte_41
borsa di studio per gli anni di frequentazione del corso di specializzazione di sua spettanza non merita accoglimento.
Come osservato dall'interessata, tale censura non è provata né quantificata e sarebbe, comunque, da ricondursi alle graduatorie di merito stilate dall' ai sensi dell'art. 2, legge n. 398/1989, ossia in forza di titolo CP_7
autonomo e distinto rispetto a quello di cui si controverte e con esso cumulabile.
∞ ∞ ∞
Le Amministrazioni hanno riproposto l'eccezione secondo cui undici medici
( , , , Parte_2 Parte_4 Parte_8 Parte_15
, , Parte_16 CP_9 Parte_26 CP_10
, e ), non avendo
[...] Parte_44 Parte_46 Parte_48
pagina 9 di 17 frequentato corsi di specializzazione indicati dalle direttive, non avrebbero avuto diritto al risarcimento.
Gli interessati contestano tale assunto, sul presupposto che l'eccezione sarebbe inammissibile per tardività, in quanto formulata per la prima volta in grado di appello, oltre che infondata nel merito.
Richiamato anche quanto statuito da Cass. civ., SS.UU., n. 26603/2024, la tesi degli attori/appellanti non merita accoglimento, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio; in particolare, l'eccezione di “non equipollenza” tra le specializzazioni previste da diritto comunitario e quella conseguita dall'istante non è riservata espressamente all'iniziativa di parte (si veda anche Cass. civ.,
SS.UU. sent. n. 1099/1998).
Inoltre, il relativo esame non è precluso dall'eventuale non contestazione da parte della difesa erariale, considerato che, nelle difese svolte dai medici nel corso del giudizio di primo grado, nessuna allegazione in ordine al principio di equipollenza è mai stata dedotta, sicché gli interessati si sono sottratti all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, omettendo di fissare il thema decidendum anche su tale specifico profilo.
Ne consegue che è venuto meno l'onere di contestazione in capo alla parte convenuta.
Superata l'eccezione di inammissibilità, occorre valutare, in concreto, se sussistano le incongruenze eccepite dalle Amministrazioni tra le specializzazioni conseguite dai medici istanti e quelle indicate nella direttiva comunitaria
La Corte ha stabilito che l'onere di allegazione dei fatti da parte di chi domandi il risarcimento del danno derivato dalla tardiva attuazione in Italia delle direttive comunitarie deve essere assolto in modo preciso e dettagliato e solo quando sia stato assolto tale onere sorge per l'amministrazione convenuta l'onere di contestazione della equipollenza tra la specializzazione conseguita in
Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri: nell'atto di citazione pagina 10 di 17 introduttivo e nelle successive memorie tale onere non è stato assolto, non potendo gli interessati rimediare in sede di rinvio e, per l'effetto, le contestazioni formulate dalla Amministrazioni meritano accoglimento.
Irrilevante, infine, è la circostanza che le specializzazioni precedentemente non contemplate siano state inserite in provvedimenti normativi emanati dopo la conclusione dei corsi di specializzazione seguiti dai medici interessati.
Infatti, “i medici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE
e successive integrazioni - e della quale non sia stata dimostrata l'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal d.m. 31 ottobre 1991” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 26603/2024).
∞ ∞ ∞
Dato atto che, in forza della sentenza che ha accolto il ricorso per cassazione del signor sono ammissibili i documenti prodotti da parte appellante, Pt_48
risultando, così, provato lo svolgimento della scuola di specializzazione e il conseguimento del relativo diploma, la pretesa degli appellanti, fatta eccezione dei signori , , Parte_2 Parte_4 Parte_8 Parte_15
, (e, per esso, l'erede
[...] Parte_16 CP_9
RA , , , , Persona_1 Parte_26 Controparte_10 Parte_44
e , deve ritenersi fondata nei termini e nei limiti Parte_46 Parte_48
che seguono.
Lo Stato, a seguito dell'intempestivo recepimento delle direttive CEE è senz'altro tenuto a pagare agli specializzandi il compenso non riconosciuto al tempo dello svolgimento della scuola di specializzazione, non potendo invocare, al fine di non ottemperare al proprio obbligo risarcitorio,
l'inosservanza da parte del cittadino delle prescrizioni comunitarie,
pagina 11 di 17 rappresentando tale inosservanza la conseguenza del preesistente inadempimento dello Stato medesimo.
Anche alla luce delle stesse conclusioni delle amministrazioni appellate, si deve, quindi, esaminare la sola questione della misura del risarcimento dovuto.
Il d. lgs. n. 257 del 1991 operava esclusivamente in relazione a situazioni future, cioè per coloro che avessero iniziato il corso di specializzazione nell'anno accademico 1991-1992, mentre l'appellante ha terminato il proprio corso di studi specialistici nel 1989.
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato in numerose pronunce, aderisce al principio (v. per tutte Cassazione civile sez. III, 09/02/2012, n.
1917), secondo cui “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/Cee e 82/76/Cee in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore — dettando l'art. 11 l. 19 ottobre 1999 n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive — abbia palesato una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11.”
Agli appellanti, fatta eccezione per gli undici medici di cui si è riferito, può, dunque, riconoscersi per ciascun anno accademico la somma di Euro 6.713,94 prevista dalla legge n. 370 del 1999, art. 11, misura utilizzabile quale parametro per pervenire alla liquidazione del danno in via equitativa.
Si tratta di crediti di valore, derivanti da responsabilità contrattuale (v. sopra).
Quanto agli accessori del credito, nel caso in esame la Cassazione (sent.
1917/2012 citata) ha affermato che a seguito della esatta determinazione monetaria operata dalla legge 370/1999, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale — secondo le regole generali di cui agli art. 1219 e 1224 c.c. — gli interessi legali possono essere pagina 12 di 17 riconosciuti solo dalla domanda giudiziale.
In mancanza di specifiche allegazioni non può essere riconosciuto il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. (cfr. Cassazione n. 19499/2008).
Si veda anche App. Bologna, sent. n. 2089/2024, che ha deciso in modo conforme sulla posizione del dott. parte del medesimo processo Parte_52
in tutti i gradi, salvo il presente giudizio di rinvio.
Le spese seguono la prevalente soccombenza delle amministrazioni appellate.
Per tutti i gradi (conf. Cass. civ., ord. n. 19989/2021), si liquidano sulla base dei parametri compresi tra i minimi e i medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo al valore della domanda più elevata, comunque ricompresa per tutti nello scaglione tra Euro 26.001,00 ed
Euro 52.000,00; con esclusione della fase di trattazione/istruttoria sia per il primo giudizio di appello, sia per la presente fase di rinvio, in quanto non svolta.
La maggiorazione per la difesa di più parti aventi posizione processuale identica si determina ai sensi dell'art. 4 d.m. 55/2014, come da ultimo modificato, ed è obbligatoria per le attività concluse dopo il 22.10.2023 (si veda sul punto Cass. civ., ord. n. 10367/2024), ossia, nel caso in esame, solo per la presente fase di rinvio (riduzione del 30% del compenso base, incremento del 30% per le prime dieci parti oltre alla prima fino a un massimo di dieci soggetti e del 10% per le successive venti – art. 4, secondo e quarto comma, d.m. 55/2014 nella formulazione vigente).
Per le attività concluse precedentemente, si ritiene opportuno applicare un aumento sul compenso base nella misura del 20% per la difesa dei signori e del 250% per la difesa degli altri appellanti parzialmente vittoriosi Pt_1
(quarantatré) ed esclusione degli undici medici per i quali la domanda non può essere accolta, con la precisazione che, per il giudizio di primo grado e per l'appello, considerato che tutti gli odierni attori in riassunzione si sono ivi pagina 13 di 17 costituiti con il medesimo difensore, le spese saranno liquidate in unica soluzione.
Inoltre, considerato che l'accoglimento dell'impugnazione è parziale, sussistono i presupposti per la compensazione nella misura di ¼ per tutti i gradi del giudizio.
Sussistono, infine, gravi e giustificati motivi per compensare integralmente le spese tra le Amministrazioni e gli undici medici soccombenti, anche in considerazione del fatto che la questione giuridica che li ha visti coinvolti era controversa e il contrasto giurisprudenziale è stato risolto solo a seguito della pubblicazione della citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
26603/2024.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone,
I – in parziale accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara tenute e condanna la Controparte_4
, il , il
[...] Controparte_7
il Controparte_6
e il Controparte_8 Controparte_5
, in solido fra loro, al pagamento della somma di Euro
[...]
6.713,94 per ciascun anno di specializzazione come indicato in atti, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, precisando che per il dott.
il risarcimento è limitato a due annualità; con esclusione dei Parte_1
Part signori , , Parte_2 Parte_4 Parte_8
[...]
, (e, per esso, l'erede Pt_15 Parte_16 CP_9
RA , , , , Persona_1 Parte_26 Controparte_10 Parte_44
e ; conferma, per il resto, la sentenza Parte_46 Parte_48
impugnata;
II – condanna la , il Controparte_4 CP_5
pagina 14 di 17 , il Controparte_7 [...]
il e il Controparte_6 Controparte_8
, in solido fra loro, a Controparte_5
rifondere a tutti appellanti indicati in epigrafe dal n. 1 al n. 56, con esclusione degli undici nei confronti dei quali la domanda è stata respinta indicati al capo
I, le spese del primo grado di giudizio che, già applicati l'aumento indicato in motivazione e la compensazione nella misura di ¼, si liquidano in Euro
15.750,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di ¾, delle spese generali e degli accessori di legge;
III – condanna la , il Controparte_4 [...]
, il Controparte_7 [...]
il e il Controparte_6 Controparte_8
, in solido fra loro, a Controparte_5
rifondere a tutti appellanti indicati in epigrafe dal n. 1 al n. 56, con esclusione degli undici nei confronti dei quali la domanda è stata respinta indicati al capo
I, le spese del primo giudizio di appello che, già applicati l'aumento indicato in motivazione e la compensazione nella misura di ¼, si liquidano in Euro
14.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di ¾, delle spese generali e degli accessori di legge;
IV – condanna la , il Controparte_4 [...]
, il Controparte_7 [...]
il e il Controparte_6 Controparte_8
, in solido fra loro, a Controparte_5
rifondere ai signori e le spese del giudizio Controparte_11 Parte_1
di cassazione che, già applicati l'aumento indicato in motivazione e la compensazione nella misura di ¼, si liquidano in Euro 3.960,00, oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di ¾, delle spese generali e degli accessori di legge;
V – condanna la , il Controparte_4 CP_5
pagina 15 di 17 , il Controparte_7 [...]
il e il Controparte_6 Controparte_8
, in solido fra loro, a Controparte_5
rifondere agli appellanti indicati in epigrafe dal n. 3 al n. 56, con esclusione degli undici nei confronti dei quali la domanda è stata respinta indicati al capo
I, le spese del giudizio di cassazione che, già applicati l'aumento indicato in motivazione e la compensazione nella misura di ¼, si liquidano in Euro
9.900,00, oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di ¾, delle spese generali e degli accessori di legge;
VI – condanna la , il Controparte_4 [...]
, il Controparte_7 [...]
il e il Controparte_6 Controparte_8
, in solido fra loro, a Controparte_5
rifondere ai signori e le spese del presente Controparte_11 Parte_1
giudizio di rinvio che, già applicati l'aumento indicato in motivazione e la compensazione nella misura di ¼, si liquidano in Euro 4.368,00, oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di ¾, delle spese generali e degli accessori di legge;
VII – condanna la , il Controparte_4 [...]
, il Controparte_7 [...]
il e il Controparte_6 Controparte_8
, in solido fra loro, a Controparte_5
rifondere agli appellanti indicati in epigrafe dal n. 3 al n. 56, con esclusione degli undici nei confronti dei quali la domanda è stata respinta indicati al capo
I, le spese del presente giudizio di rinvio che, già applicati l'aumento indicato in motivazione e la compensazione nella misura di ¼, si liquidano in Euro
15.960,00, oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di ¾, delle spese generali e degli accessori di legge;
VIII – compensa integralmente le spese di lite per tutti i gradi del giudizio tra pagina 16 di 17 la , il Controparte_4 Controparte_7
, il
[...] Controparte_6
il e il
[...] Controparte_8 [...]
, da un lato, e i signori Controparte_5 Parte_2
, ,
[...] Parte_4 Parte_8 Parte_15 [...]
(e, per esso, l'erede RA Parte_16 CP_9
, , , , Persona_1 Parte_26 Controparte_10 Parte_44 [...]
e , dall'altro. Pt_46 Parte_48
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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