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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7897/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente f.f.
Dott.ssa EN Alinari Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7897/2025 V.G., avente come oggetto:
“adozione di maggiorenne” promossa da:
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
n. 35, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi UG, per l'adozione di:
, nata il [...] in [...] Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente depositato ha chiesto di adottare la figlia Parte_1 maggiorenne della sua coniuge , la sig.ra Persona_1 Parte_2
, ai sensi degli artt. 291 ss. c.c.
[...]
All'udienza del 17.09.2025 l'adottante e l'adottanda hanno prestato il loro consenso all'adozione; alla medesima udienza è stata sentita la sig.ra , Persona_1 coniuge dell'adottante e madre dell'adottanda, che ha prestato il proprio assenso pagina 1 di 4 all'adozione. È stato acquisito, altresì, l'assenso del padre dell'adottanda, sig.
[...]
con scrittura privata autenticata da notaio. Persona_2
Il ricorrente ha dichiarato di aver vissuto per circa venticinque anni in Messico, paese nel quale ha conosciuto l'attuale coniuge. Durante tale permanenza, il ricorrente ha instaurato con l'adottanda un profondo legame affettivo, avendola accudita e cresciuta sin da quando era poco più che neonata, provvedendo costantemente alle sue esigenze materiali, educative e affettive.
Successivamente, per ragioni familiari, il ricorrente, unitamente alla propria coniuge, ha deciso di fare ritorno in Italia, ove attualmente risiede stabilmente. L'adottanda convive stabilmente con la madre e con il ricorrente, condividendo con quest'ultimo la vita quotidiana e beneficiando della sua costante cura, del suo sostegno e della sua assistenza, sia morale che materiale.
L'adottanda ha dichiarato di considerare l'adottante come un padre, avendola egli cresciuta, di ricevere sostegno anche economico dall'adottante e di vivere in Italia dall'ottobre del
2017.
Con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 05.11.2025, l'avv. Luigi
UG ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza cartolare del 05.11.2025 il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
* * * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. È stato infatti manifestato il consenso dell'adottante e dell'adottanda come risulta dal verbale dell'udienza del 17.09.2025. Si rileva, al riguardo, che l'adottante ha dichiarato di intrattenere da anni con l'adottanda un legame affettivo profondo, di natura stabile e continuativa, assimilabile a quello genitoriale, avendola egli cresciuta e accudita nel tempo.
Il legame affettivo tra adottante e adottanda è stato confermato da quest'ultima, la quale ha riferito di nutrire nei confronti dell'adottante un autentico sentimento filiale, considerandolo a tutti gli effetti come un padre, poiché egli l'ha allevata e seguita nella crescita. L'adottanda ha, inoltre, dichiarato di essere nubile e senza figli.
Il ricorrente è nato nel 1952 mentre l'adottanda è nata nel 2007 e Parte_1 pertanto risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età dell'adottante e pagina 2 di 4 dell'adottanda. Il PM ha apposto il proprio visto in ordine al ricorso. Le informative di P.S. hanno riferito che l'adottante e l'adottanda sono persone esenti da segnalazioni pregiudizievoli. Con riferimento ai genitori dell'adottanda, si rileva che la madre, coniuge dell'adottante, ha prestato il proprio assenso all'adozione nel corso dell'udienza del
17.09.2025, mentre il padre biologico ha manifestato il suo assenso mediante scrittura privata autenticata dal Notaio , acquisita agli atti del Persona_3 procedimento.
L'adozione in questione è conforme agli interessi dell'adottanda: il ricorrente ha riferito nel ricorso di considerare l'adottanda come figlia propria. L'adottanda ha confermato tale legame affettivo. Quanto alla situazione economica dell'adottante, ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per l'adottanda ex art. 312, n. 2, c.c., il ricorrente ha dichiarato di esercitare la professione di architetto, intento a porre in essere attività di compravendita immobiliare con redditi stabili e avente patrimonio immobiliare.
Quanto all'adottanda, la stessa ha dichiarato di essere una studentessa del quarto anno di scuola superiore, di sostenere le spese dei propri studi grazie all'adottante e di risiedere in
Italia dal 2017.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla convenienza dell'adozione per l'adottanda, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottante e adottando che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare (Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
Sussistono dunque i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n.1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e ss. c.c.
Non risultando l'atto di nascita dell'adottando trascritto in Italia, sarà cura degli interessati provvedere a far trascrivere la presente sentenza di adozione sull'atto di nascita una volta trascritto in Italia.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo in via definitiva, rigettando ogni altra richiesta, istanza e domanda diversa, dispone quanto segue:
1) fa luogo all'adozione di , nata il [...] in Parte_2
Messico, da parte del sig. , nato a [...] il [...]. Parte_1
pagina 3 di 4 2) dispone che l'adottata assuma il cognome dell'adottante “ anteponendolo al Pt_1 proprio “ ”; Parte_2
3) nulla dispone in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 05.11.2025 su relazione della dott.ssa
EN Alinari.
La Presidente f.f. dott.ssa Monica Tarchi
Il Giudice estensore dott.ssa EN Alinari
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente f.f.
Dott.ssa EN Alinari Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7897/2025 V.G., avente come oggetto:
“adozione di maggiorenne” promossa da:
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
n. 35, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi UG, per l'adozione di:
, nata il [...] in [...] Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente depositato ha chiesto di adottare la figlia Parte_1 maggiorenne della sua coniuge , la sig.ra Persona_1 Parte_2
, ai sensi degli artt. 291 ss. c.c.
[...]
All'udienza del 17.09.2025 l'adottante e l'adottanda hanno prestato il loro consenso all'adozione; alla medesima udienza è stata sentita la sig.ra , Persona_1 coniuge dell'adottante e madre dell'adottanda, che ha prestato il proprio assenso pagina 1 di 4 all'adozione. È stato acquisito, altresì, l'assenso del padre dell'adottanda, sig.
[...]
con scrittura privata autenticata da notaio. Persona_2
Il ricorrente ha dichiarato di aver vissuto per circa venticinque anni in Messico, paese nel quale ha conosciuto l'attuale coniuge. Durante tale permanenza, il ricorrente ha instaurato con l'adottanda un profondo legame affettivo, avendola accudita e cresciuta sin da quando era poco più che neonata, provvedendo costantemente alle sue esigenze materiali, educative e affettive.
Successivamente, per ragioni familiari, il ricorrente, unitamente alla propria coniuge, ha deciso di fare ritorno in Italia, ove attualmente risiede stabilmente. L'adottanda convive stabilmente con la madre e con il ricorrente, condividendo con quest'ultimo la vita quotidiana e beneficiando della sua costante cura, del suo sostegno e della sua assistenza, sia morale che materiale.
L'adottanda ha dichiarato di considerare l'adottante come un padre, avendola egli cresciuta, di ricevere sostegno anche economico dall'adottante e di vivere in Italia dall'ottobre del
2017.
Con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 05.11.2025, l'avv. Luigi
UG ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza cartolare del 05.11.2025 il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
* * * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. È stato infatti manifestato il consenso dell'adottante e dell'adottanda come risulta dal verbale dell'udienza del 17.09.2025. Si rileva, al riguardo, che l'adottante ha dichiarato di intrattenere da anni con l'adottanda un legame affettivo profondo, di natura stabile e continuativa, assimilabile a quello genitoriale, avendola egli cresciuta e accudita nel tempo.
Il legame affettivo tra adottante e adottanda è stato confermato da quest'ultima, la quale ha riferito di nutrire nei confronti dell'adottante un autentico sentimento filiale, considerandolo a tutti gli effetti come un padre, poiché egli l'ha allevata e seguita nella crescita. L'adottanda ha, inoltre, dichiarato di essere nubile e senza figli.
Il ricorrente è nato nel 1952 mentre l'adottanda è nata nel 2007 e Parte_1 pertanto risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età dell'adottante e pagina 2 di 4 dell'adottanda. Il PM ha apposto il proprio visto in ordine al ricorso. Le informative di P.S. hanno riferito che l'adottante e l'adottanda sono persone esenti da segnalazioni pregiudizievoli. Con riferimento ai genitori dell'adottanda, si rileva che la madre, coniuge dell'adottante, ha prestato il proprio assenso all'adozione nel corso dell'udienza del
17.09.2025, mentre il padre biologico ha manifestato il suo assenso mediante scrittura privata autenticata dal Notaio , acquisita agli atti del Persona_3 procedimento.
L'adozione in questione è conforme agli interessi dell'adottanda: il ricorrente ha riferito nel ricorso di considerare l'adottanda come figlia propria. L'adottanda ha confermato tale legame affettivo. Quanto alla situazione economica dell'adottante, ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per l'adottanda ex art. 312, n. 2, c.c., il ricorrente ha dichiarato di esercitare la professione di architetto, intento a porre in essere attività di compravendita immobiliare con redditi stabili e avente patrimonio immobiliare.
Quanto all'adottanda, la stessa ha dichiarato di essere una studentessa del quarto anno di scuola superiore, di sostenere le spese dei propri studi grazie all'adottante e di risiedere in
Italia dal 2017.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla convenienza dell'adozione per l'adottanda, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottante e adottando che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare (Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
Sussistono dunque i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n.1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e ss. c.c.
Non risultando l'atto di nascita dell'adottando trascritto in Italia, sarà cura degli interessati provvedere a far trascrivere la presente sentenza di adozione sull'atto di nascita una volta trascritto in Italia.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo in via definitiva, rigettando ogni altra richiesta, istanza e domanda diversa, dispone quanto segue:
1) fa luogo all'adozione di , nata il [...] in Parte_2
Messico, da parte del sig. , nato a [...] il [...]. Parte_1
pagina 3 di 4 2) dispone che l'adottata assuma il cognome dell'adottante “ anteponendolo al Pt_1 proprio “ ”; Parte_2
3) nulla dispone in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 05.11.2025 su relazione della dott.ssa
EN Alinari.
La Presidente f.f. dott.ssa Monica Tarchi
Il Giudice estensore dott.ssa EN Alinari
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4