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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/04/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. n. 6-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di GE
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 6-1/2025, instaurato per l'apertura, in via principale della liquidazione giudiziale, ed in via subordinata della liquidazione controllata, da
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 ministero dell'avv. Marco Bianchi, e con elezione di domicilio presso l'avv. Gioacchino Marletta ricorrente contro
(p.i. ) in persona CP_1 Parte_2 P.IVA_2 del liquidatore p.t., con il ministero dell'avv. Fabio Fargetta intimata
Letti gli atti del procedimento unitario n. 6-1/2025, instaurato da contro Parte_1
per l'apertura, in via Controparte_2
principale della sua liquidazione giudiziale ex art. 49, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), ed in via subordinata della sua liquidazione controllata ex art. 270 CCII;
rilevato in particolare che ha depositato il 29.01.2025 un ricorso ex art. Parte_1
37, comma 2, CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
e che, a seguito della sua costituzione in giudizio con Controparte_2
memoria depositata il 3.3.2025, nelle note scritte sostitutive ex art. 127-ter c.p.c. della prima udienza del 4.3.2025, ha proposto in via subordinata una domanda ex art. 268 CCII di apertura della sua liquidazione controllata, da ritenersi ammissibile, in quanto si tratta di una mera emendatio
1 libelli rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta in ricorso, operata dal ricorrente in prima udienza, a seguito delle difese svolte dal resistente in seno alla propria memoria di costituzione (cfr. Trib. Verona, sentenza del 30.6.2024, testualmente: “considerato, in via pregiudiziale, che la proposizione, alla prima udienza, della domanda di apertura della liquidazione controllata, in via subordinata, deve ritenersi ammissibile, posto che: -) tale proposizione equivale ad una modificazione della domanda iniziale, tenuto conto della nozione di emendatio libelli ormai recepita dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SU n. 12310/15 e n.
22404/18) con riferimento al rito ordinario e valevole anche per il procedimento unitario, quale giudizio a cognizione piena, in difetto di norme che vietino detta modificazione;
-) d'altra parte,
l'ammissione di una siffatta modificazione della domanda risponde alla garanzia dell'effettività del diritto di difesa (poiché garantisce alla parte ricorrente una possibilità di reazione rispetto ad una difesa della parte resistente, diretta ad introdurre dati conoscitivi, quali quelli afferenti alle soglie, non sempre conoscibili dalla controparte) e al principio di economia processuale posto a fondamento dell'orientamento su evidenziato (evitando la necessaria introduzione di un nuovo procedimento sugli stessi presupposti); -) lo sbarramento processuale per questa modificazione deve essere individuato proprio nella prima udienza, come si desume dall'art. 40, comma 10, CCII, che, pur regolando la difesa del resistente, è espressiva di un limite generale derivante dalla decisione che il Tribunale è chiamato ad assumere immediatamente;
”; conforme, Trib. Padova, sentenza dep. il 9.7.2024, testualmente: “considerato che non sussistono ad avviso del Collegio preclusioni all'esame della domanda di apertura della liquidazione controllata del convenuto, formulata dalla ricorrente all'udienza successiva alla costituzione del convenuto, dovendosi dare continuità all'orientamento, già emerso in giurisprudenza, secondo cui la domanda di apertura della liquidazione controllata svolta in via subordinata rispetto a quella di apertura della liquidazione giudiziale a seguito delle difese proposte dal convenuto deve ritenersi ammissibile, essendo domanda fondata sulle medesime circostanze fattuali, con possibilità pertanto del ricorrente di mutare il petitum a fronte delle eccezioni svolte dal debitore (Trib. Brescia sentenza n.
38 del 9/02/2024);”); sentito il Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti e all'istruttoria ex art. 41, comma 6,
CCII, richiamato anche dall'art. 270, comma 5, CCII, riservatosi di riferire al Collegio all'udienza del 4.3.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; espletata l'istruttoria ex art. 42 CCII, richiamato anche dall'art. 270, comma 5, CCII;
ritenuto nel merito che la domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
ex art. 49 CCII è infondata, in quanto non si tratta di Controparte_2 una “impresa commerciale”, come richiesto dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della
2 liquidazione giudiziale, bensì di una impresa esercente esclusivamente attività agricola ex art. 2135
c.c., come fondatamente eccepito dall'intimata in seno alla sua memoria di costituzione, in quanto dalla visura camerale del 30.01.2025 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che è una s.r.l.s. avente come
“oggetto sociale esclusivo l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.”, e rispetto all'oggetto sociale così indicato nello statuto di tale società riportato nella visura camerale, il ricorrente non ha fornito prova contraria atta a confutarlo (per il previgente art. 1 l.fall., avente analoga formulazione in parte qua rispetto al vigente art. 121 CCII, cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. I,
n. 1577/2024, testualmente: “Sul piano giurisprudenziale, è pacifico che la semplice iscrizione di una società nel registro delle imprese come impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di un'attività commerciale rientrante nei parametri di cui all'art. 1
l.fall. (Corte cost. 104/2012; Cass. 12215/2012, 1049/2021). Ed anche quando l'oggetto sociale contempli in via esclusiva l'attività agricola, è ben possibile accertare in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale (Cass. 5342/2019; cfr. Cass. 9308/2023, 32977/2023).”;
“Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio sulla base dell'art. 2697, comma 2, c.c. e del generale principio di vicinanza della prova, è stato ampiamente chiarito che, mentre compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore qualificato come agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi eventualmente all'attività agricola (a soddisfazione del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1,
l.fall.), grava invece su chi invochi l'esenzione dal fallimento, assumendo la riconducibilità delle attività commerciali svolte nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c., il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo (Cass. 2153/2023, 3647/2023), sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, «soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali» (Cass. 16614/2016, 1049/2021,
9353/2022, 9308/2023, 32977/2023).”; “In siffatto contesto ermeneutico, assume sicura rilevanza lo scrutinio dell'oggetto sociale della società, a prescindere dalla qualifica con la quale essa sia iscritta nel registro delle imprese (cfr. anche Cass. 17343/2017, in motivazione, ove si riconosce che «l'apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, può anche trarre indizi rilevanti dall'oggetto sociale»).”); la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata di
[...]
ex art. 270 CCII è invece fondata per le ragioni che Controparte_2
seguono; questo Tribunale è competente ex art. 27 CCII, in quanto la sede legale dell'intimata si trova a GE
(CL) rientrante nel suo circondario, come risulta dalla visura camerale del 30.01.2025 acquisita ex art. 42 CCII;
3 il ricorrente è dotato di legittimazione attiva n.q. di creditore ex art. 268 CCII, avendo azionato un credito di euro 21.000,00 circa oltre interessi e spese processuali, fondato sul decreto ingiuntivo n.
1409/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, dotato di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. con decreto dell'8.11.2024 (v. all. ricorso), come tale avente efficacia di giudicato (cfr. ex multis, Cass. civ., sez.
I , n. 22666/2021, testualmente: “principio consolidato, più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. .”);
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria supera la soglia di euro
50.000,00 richiesta dall'art. 268, comma 2, CCII ai fini dell'apertura della liquidazione controllata su domanda di un creditore, già per il solo fatto che dall'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio relativo all'esercizio 2023, come da visura camerale del 30.01.2025, entrambi acquisiti ex art. 42 CCII, previo rinvio anche dell'art. 270, comma 5, CCII, alla data del 31.12.2023 risultano debiti esigibili entro il successivo esercizio 2024, come tali allo stato scaduti, pari a euro
223,000,00 circa, di cui non risulta in giudizio l'avvenuto pagamento;
il debitore è una “impresa agricola” ex art. 2135 c.c., come sopra motivato, come tale soggetta alla liquidazione controllata ex art. 270 CCII in materia di “sovraindebitamento”, ex combinato disposto degli artt. 268 e 2, comma 1, lett. c, CCII;
il debitore è in stato di “insolvenza”, come richiesto dall'art. 268, comma 2, CCII, ai fini dell'apertura della liquidazione controllata su domanda di un creditore, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori,
i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, che nel caso di specie di società posta in liquidazione il 4.12.2024, come risulta visura camerale del 30.01.2025 acquisita ex art. 42 CCII, previo rinvio anche dell'art. 270, comma
5, CCII, va inteso come mancanza di un attivo patrimoniale sufficiente a soddisfare i creditori sociali, ed è comprovato dall'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio relativo all'esercizio 2023, come da visura camerale del 30.01.2025, entrambi acquisiti ex art. 42 CCII, previo rinvio anche dell'art. 270, comma 5, CCII, in cui alla data del 31.12.2023 risulta un attivo patrimoniale pari complessivamente a euro 88.000,00 circa, come tale inferiore rispetto ai debiti pari complessivamente a euro 249.000,00 circa, e quindi insufficiente a soddisfare i creditori sociali
(cfr. ex multis, per lo stato di “insolvenza” richiesto dal previgente art. 5 l.fall., Cass. civ., sez. I, n.
14183/2022, testualmente: “Risulta assunto incontroverso nella giurisprudenza di questa Corte
(cfr. anche sez. 1, sentenza n. 25167 del 07/12/2016) quello secondo cui quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di
4 assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v. Cass. anche n. 13644 del 2013).”);
P.Q.M.
rigetta la domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(p.i. in persona del liquidatore p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
accoglie la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata di
[...]
(p.i. in persona del Controparte_2 P.IVA_2 liquidatore p.t., e per l'effetto: nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina liquidatore la dott.ssa , iscritta all'O.C.C. “I Diritti del Debitore Persona_1
Segretariato Sociale di GE”; ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ricomprendente tutti i beni del debitore, con la sola esclusione di quelli sottratti ope legis alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII;
ordina che la presente sentenza per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del liquidatore, il dispositivo e la data del deposito, sia inserita nel sito internet del presente Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese, e sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, a cura del liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.4.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di GE
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 6-1/2025, instaurato per l'apertura, in via principale della liquidazione giudiziale, ed in via subordinata della liquidazione controllata, da
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 ministero dell'avv. Marco Bianchi, e con elezione di domicilio presso l'avv. Gioacchino Marletta ricorrente contro
(p.i. ) in persona CP_1 Parte_2 P.IVA_2 del liquidatore p.t., con il ministero dell'avv. Fabio Fargetta intimata
Letti gli atti del procedimento unitario n. 6-1/2025, instaurato da contro Parte_1
per l'apertura, in via Controparte_2
principale della sua liquidazione giudiziale ex art. 49, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), ed in via subordinata della sua liquidazione controllata ex art. 270 CCII;
rilevato in particolare che ha depositato il 29.01.2025 un ricorso ex art. Parte_1
37, comma 2, CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
e che, a seguito della sua costituzione in giudizio con Controparte_2
memoria depositata il 3.3.2025, nelle note scritte sostitutive ex art. 127-ter c.p.c. della prima udienza del 4.3.2025, ha proposto in via subordinata una domanda ex art. 268 CCII di apertura della sua liquidazione controllata, da ritenersi ammissibile, in quanto si tratta di una mera emendatio
1 libelli rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta in ricorso, operata dal ricorrente in prima udienza, a seguito delle difese svolte dal resistente in seno alla propria memoria di costituzione (cfr. Trib. Verona, sentenza del 30.6.2024, testualmente: “considerato, in via pregiudiziale, che la proposizione, alla prima udienza, della domanda di apertura della liquidazione controllata, in via subordinata, deve ritenersi ammissibile, posto che: -) tale proposizione equivale ad una modificazione della domanda iniziale, tenuto conto della nozione di emendatio libelli ormai recepita dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SU n. 12310/15 e n.
22404/18) con riferimento al rito ordinario e valevole anche per il procedimento unitario, quale giudizio a cognizione piena, in difetto di norme che vietino detta modificazione;
-) d'altra parte,
l'ammissione di una siffatta modificazione della domanda risponde alla garanzia dell'effettività del diritto di difesa (poiché garantisce alla parte ricorrente una possibilità di reazione rispetto ad una difesa della parte resistente, diretta ad introdurre dati conoscitivi, quali quelli afferenti alle soglie, non sempre conoscibili dalla controparte) e al principio di economia processuale posto a fondamento dell'orientamento su evidenziato (evitando la necessaria introduzione di un nuovo procedimento sugli stessi presupposti); -) lo sbarramento processuale per questa modificazione deve essere individuato proprio nella prima udienza, come si desume dall'art. 40, comma 10, CCII, che, pur regolando la difesa del resistente, è espressiva di un limite generale derivante dalla decisione che il Tribunale è chiamato ad assumere immediatamente;
”; conforme, Trib. Padova, sentenza dep. il 9.7.2024, testualmente: “considerato che non sussistono ad avviso del Collegio preclusioni all'esame della domanda di apertura della liquidazione controllata del convenuto, formulata dalla ricorrente all'udienza successiva alla costituzione del convenuto, dovendosi dare continuità all'orientamento, già emerso in giurisprudenza, secondo cui la domanda di apertura della liquidazione controllata svolta in via subordinata rispetto a quella di apertura della liquidazione giudiziale a seguito delle difese proposte dal convenuto deve ritenersi ammissibile, essendo domanda fondata sulle medesime circostanze fattuali, con possibilità pertanto del ricorrente di mutare il petitum a fronte delle eccezioni svolte dal debitore (Trib. Brescia sentenza n.
38 del 9/02/2024);”); sentito il Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti e all'istruttoria ex art. 41, comma 6,
CCII, richiamato anche dall'art. 270, comma 5, CCII, riservatosi di riferire al Collegio all'udienza del 4.3.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; espletata l'istruttoria ex art. 42 CCII, richiamato anche dall'art. 270, comma 5, CCII;
ritenuto nel merito che la domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
ex art. 49 CCII è infondata, in quanto non si tratta di Controparte_2 una “impresa commerciale”, come richiesto dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della
2 liquidazione giudiziale, bensì di una impresa esercente esclusivamente attività agricola ex art. 2135
c.c., come fondatamente eccepito dall'intimata in seno alla sua memoria di costituzione, in quanto dalla visura camerale del 30.01.2025 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che è una s.r.l.s. avente come
“oggetto sociale esclusivo l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.”, e rispetto all'oggetto sociale così indicato nello statuto di tale società riportato nella visura camerale, il ricorrente non ha fornito prova contraria atta a confutarlo (per il previgente art. 1 l.fall., avente analoga formulazione in parte qua rispetto al vigente art. 121 CCII, cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. I,
n. 1577/2024, testualmente: “Sul piano giurisprudenziale, è pacifico che la semplice iscrizione di una società nel registro delle imprese come impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di un'attività commerciale rientrante nei parametri di cui all'art. 1
l.fall. (Corte cost. 104/2012; Cass. 12215/2012, 1049/2021). Ed anche quando l'oggetto sociale contempli in via esclusiva l'attività agricola, è ben possibile accertare in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale (Cass. 5342/2019; cfr. Cass. 9308/2023, 32977/2023).”;
“Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio sulla base dell'art. 2697, comma 2, c.c. e del generale principio di vicinanza della prova, è stato ampiamente chiarito che, mentre compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore qualificato come agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi eventualmente all'attività agricola (a soddisfazione del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1,
l.fall.), grava invece su chi invochi l'esenzione dal fallimento, assumendo la riconducibilità delle attività commerciali svolte nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c., il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo (Cass. 2153/2023, 3647/2023), sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, «soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali» (Cass. 16614/2016, 1049/2021,
9353/2022, 9308/2023, 32977/2023).”; “In siffatto contesto ermeneutico, assume sicura rilevanza lo scrutinio dell'oggetto sociale della società, a prescindere dalla qualifica con la quale essa sia iscritta nel registro delle imprese (cfr. anche Cass. 17343/2017, in motivazione, ove si riconosce che «l'apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, può anche trarre indizi rilevanti dall'oggetto sociale»).”); la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata di
[...]
ex art. 270 CCII è invece fondata per le ragioni che Controparte_2
seguono; questo Tribunale è competente ex art. 27 CCII, in quanto la sede legale dell'intimata si trova a GE
(CL) rientrante nel suo circondario, come risulta dalla visura camerale del 30.01.2025 acquisita ex art. 42 CCII;
3 il ricorrente è dotato di legittimazione attiva n.q. di creditore ex art. 268 CCII, avendo azionato un credito di euro 21.000,00 circa oltre interessi e spese processuali, fondato sul decreto ingiuntivo n.
1409/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, dotato di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. con decreto dell'8.11.2024 (v. all. ricorso), come tale avente efficacia di giudicato (cfr. ex multis, Cass. civ., sez.
I , n. 22666/2021, testualmente: “principio consolidato, più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. .”);
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria supera la soglia di euro
50.000,00 richiesta dall'art. 268, comma 2, CCII ai fini dell'apertura della liquidazione controllata su domanda di un creditore, già per il solo fatto che dall'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio relativo all'esercizio 2023, come da visura camerale del 30.01.2025, entrambi acquisiti ex art. 42 CCII, previo rinvio anche dell'art. 270, comma 5, CCII, alla data del 31.12.2023 risultano debiti esigibili entro il successivo esercizio 2024, come tali allo stato scaduti, pari a euro
223,000,00 circa, di cui non risulta in giudizio l'avvenuto pagamento;
il debitore è una “impresa agricola” ex art. 2135 c.c., come sopra motivato, come tale soggetta alla liquidazione controllata ex art. 270 CCII in materia di “sovraindebitamento”, ex combinato disposto degli artt. 268 e 2, comma 1, lett. c, CCII;
il debitore è in stato di “insolvenza”, come richiesto dall'art. 268, comma 2, CCII, ai fini dell'apertura della liquidazione controllata su domanda di un creditore, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori,
i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, che nel caso di specie di società posta in liquidazione il 4.12.2024, come risulta visura camerale del 30.01.2025 acquisita ex art. 42 CCII, previo rinvio anche dell'art. 270, comma
5, CCII, va inteso come mancanza di un attivo patrimoniale sufficiente a soddisfare i creditori sociali, ed è comprovato dall'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio relativo all'esercizio 2023, come da visura camerale del 30.01.2025, entrambi acquisiti ex art. 42 CCII, previo rinvio anche dell'art. 270, comma 5, CCII, in cui alla data del 31.12.2023 risulta un attivo patrimoniale pari complessivamente a euro 88.000,00 circa, come tale inferiore rispetto ai debiti pari complessivamente a euro 249.000,00 circa, e quindi insufficiente a soddisfare i creditori sociali
(cfr. ex multis, per lo stato di “insolvenza” richiesto dal previgente art. 5 l.fall., Cass. civ., sez. I, n.
14183/2022, testualmente: “Risulta assunto incontroverso nella giurisprudenza di questa Corte
(cfr. anche sez. 1, sentenza n. 25167 del 07/12/2016) quello secondo cui quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di
4 assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v. Cass. anche n. 13644 del 2013).”);
P.Q.M.
rigetta la domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(p.i. in persona del liquidatore p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
accoglie la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata di
[...]
(p.i. in persona del Controparte_2 P.IVA_2 liquidatore p.t., e per l'effetto: nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina liquidatore la dott.ssa , iscritta all'O.C.C. “I Diritti del Debitore Persona_1
Segretariato Sociale di GE”; ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ricomprendente tutti i beni del debitore, con la sola esclusione di quelli sottratti ope legis alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII;
ordina che la presente sentenza per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del liquidatore, il dispositivo e la data del deposito, sia inserita nel sito internet del presente Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese, e sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, a cura del liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.4.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
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