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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/11/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. IN CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa AN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5628 /2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa da avv. GRECO Parte_1
LORENZO, come da mandato a margine del ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso da Avv. DE CARLO MARIA Controparte_1 come da mandato a margine della comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art
127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 30/09/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 27/12/2024, , Parte_1 premesso di aver contratto in data 20/08/2009 matrimonio in MO (Ta) con
, che dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1 Persona_1 il 14/06/2013 a Castellaneta (TA), chiedeva pronunziarsi la separazione personale dalla moglie, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze della coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, il ricorrente lamentava un comportamento distaccato della moglie, incapace di mostrargli affetto e vicinanza;
riferiva, inoltre, di essere stato cacciato dalla casa coniugale ad opera della controparte.
La resistente non si opponeva alla domanda di separazione, essendo venuto meno ogni legame di affectio coniugalis, tuttavia contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, addebitando l'insorgere della crisi coniugale al marito, il quale avrebbe tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio intrattenendo una relazione extraconiugale con un'altra donna;
deduceva, inoltre, che il marito successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale, avvenuto a seguito di una lite, avrebbe poi rifiutato l'invito della resistente a tornare nella casa coniugale per tentare di ricostruire il rapporto.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, all'udienza del
30/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti con note scritte di udienza precisavano le conclusioni per la pronuncia relativa al solo status.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile, pertanto, finirebbe per compromettere ulteriormente la relazione tra gli stessi, con grave pregiudizio al percorso di crescita e allo sviluppo emotivo della prole. Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, salva l'attività istruttoria da svolgersi per gli altri profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nella causa n. 5628/2024 R.G., tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] Controparte_1 nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in MO (Ta) in data
20/08/2009 (trascritto con atto n.49, p. 2, s. A, dell'anno 2009);
2) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO (Ta) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente
IN CA
Il Giudice rel.
AN RB
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. IN CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa AN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5628 /2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa da avv. GRECO Parte_1
LORENZO, come da mandato a margine del ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso da Avv. DE CARLO MARIA Controparte_1 come da mandato a margine della comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art
127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 30/09/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 27/12/2024, , Parte_1 premesso di aver contratto in data 20/08/2009 matrimonio in MO (Ta) con
, che dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1 Persona_1 il 14/06/2013 a Castellaneta (TA), chiedeva pronunziarsi la separazione personale dalla moglie, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze della coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, il ricorrente lamentava un comportamento distaccato della moglie, incapace di mostrargli affetto e vicinanza;
riferiva, inoltre, di essere stato cacciato dalla casa coniugale ad opera della controparte.
La resistente non si opponeva alla domanda di separazione, essendo venuto meno ogni legame di affectio coniugalis, tuttavia contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, addebitando l'insorgere della crisi coniugale al marito, il quale avrebbe tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio intrattenendo una relazione extraconiugale con un'altra donna;
deduceva, inoltre, che il marito successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale, avvenuto a seguito di una lite, avrebbe poi rifiutato l'invito della resistente a tornare nella casa coniugale per tentare di ricostruire il rapporto.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, all'udienza del
30/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti con note scritte di udienza precisavano le conclusioni per la pronuncia relativa al solo status.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile, pertanto, finirebbe per compromettere ulteriormente la relazione tra gli stessi, con grave pregiudizio al percorso di crescita e allo sviluppo emotivo della prole. Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, salva l'attività istruttoria da svolgersi per gli altri profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nella causa n. 5628/2024 R.G., tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] Controparte_1 nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in MO (Ta) in data
20/08/2009 (trascritto con atto n.49, p. 2, s. A, dell'anno 2009);
2) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO (Ta) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente
IN CA
Il Giudice rel.
AN RB