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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 521/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Cantarelli Dario e dall'avvocato Parte_1
Iacovuzzi Valerio presso i quali domicilia in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 656
Opponente
CONTRO
CP_ in persona del suo l.r.p.t rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Oliva e domiciliato in Nola alla via Variante 7bis presso l'Avvocatura dell'Ente Previdenziale
Opposto
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv.to Luisa Esposito presso la quale domicilia in Nola alla via Circumvallazione
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 31.01.2022 e regolarmente notificato alle parti resistenti , la ricorrente ha proposto opposizione avverso un atto di intimazione di pagamento in merito al mancato pagamento di cartelle esattoriali ed avvisi di addebiti riguardanti crediti di natura previdenziale , impugnando solo gli avvisi di addebito.
La ricorrente chiedeva la insussistenza del credito vantato dall' e CP_1
l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335/1995.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione e nel merito l'infondatezza della domanda non essendo trascorsi i termini di prescrizione .
Si costituiva in giudizio l' con propria memoria difensiva e nel Controparte_3
riportarsi ai propri scritti difensivi concludeva per il rigetto della domanda
La causa veniva trattata da questo Giudicante previa acquisizione della documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
La domanda della parte ricorrente non può essere accolta sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile.
Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n.
24883) . In tal senso,dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile.
Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n.
24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Con particolare riferimento al caso di specie e sulla scorta delle considerazioni innanzi espresse la domanda attrice appare in fondata in merito agli avvisi di addebiti impugnati .
Passando ad affrontare la questione concernente la presunta prescrizione dei crediti previdenziali preliminarmente va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/95. Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima .
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva
(Cass. Sez. Lav. 8014/06). Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Nel caso oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione degli avvisi di addebito regolarmente notificati CP_ alla parte ricorrente avendo l' allegato alla sua memoria difensiva tutta la documentazione a prova della avvenuta notifica agli atti impugnati. Pertanto posto che è stata impugnata l'intimazione di pagamento n. 071 2021 9013666204
000 notificata dall' alla data del 10.01.2022 Controparte_2
nella quale sono riportati gli avvisi impugnati e agli atti vi à la prova della regolare notifica alla parte ricorrente, il termine di prescrizione è stato interrotto .
Per cui acclarata la rituale notifica dell'intimazione di pagamento di cui sopra risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla ricorrente tenuto conto anche che gli avvisi di addebito sono stati notificati uno alla data del 04.11.2015 e l'altro alla data del 13.05.2016 e la prescrizione maturerebbe alla data del 04.11.2020 ,e alla data del
13.05.2021 arco temporale in cui trovano altresì applicazione le disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi obbligatori in questione. In particolare l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In totale 311 giorni di sospensione.
Nel caso di specie, quindi, il termine quinquennale – da far decorrere per le anzidette ragioni dalla data di notifica degli avvisi di addebito ritualmente notificati alla ricorrente - era in corso al momento dell'entrata in vigore della citata normativa emergenziale che ha pertanto reso inesigibile il credito per un arco temporale di 311 giorni che va ad aggiungersi all'ordinario termine quinquennale. CP_ Risultano pertanto non prescritti i crediti portati nell'avviso di addebito n
371 2015 0009941253 000 e dell' avviso di addebito n. 371 2016 0006693617 000 attesa l'avvenuta impugnativa dell'intimazione di pagamento notifcata alla data del 19.01.2022
La domanda va , pertanto rigettata non essendo alcuna prescrizione maturata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte ricorrente al rimborso in favore degli Enti opposti delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.1001,00 a 5.200,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4; Quanto al regime delle spese di giudizio, secondo soccombenza
Dispone che la presente sentenza emessa all'esito del deposito sia comunicata alle parti costituite
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Rigetta la domanda
- Condanna l'opponente al pagamento in favore degli Enti opposti delle spese di lite liquidate, per ciascuno di esse in euro 596,40 oltre accessori come per legge
- Si comunichi
Così deciso in Nola lì 23.01.2025 .
Il Gop Lavoro
dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 521/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Cantarelli Dario e dall'avvocato Parte_1
Iacovuzzi Valerio presso i quali domicilia in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 656
Opponente
CONTRO
CP_ in persona del suo l.r.p.t rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Oliva e domiciliato in Nola alla via Variante 7bis presso l'Avvocatura dell'Ente Previdenziale
Opposto
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv.to Luisa Esposito presso la quale domicilia in Nola alla via Circumvallazione
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 31.01.2022 e regolarmente notificato alle parti resistenti , la ricorrente ha proposto opposizione avverso un atto di intimazione di pagamento in merito al mancato pagamento di cartelle esattoriali ed avvisi di addebiti riguardanti crediti di natura previdenziale , impugnando solo gli avvisi di addebito.
La ricorrente chiedeva la insussistenza del credito vantato dall' e CP_1
l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335/1995.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione e nel merito l'infondatezza della domanda non essendo trascorsi i termini di prescrizione .
Si costituiva in giudizio l' con propria memoria difensiva e nel Controparte_3
riportarsi ai propri scritti difensivi concludeva per il rigetto della domanda
La causa veniva trattata da questo Giudicante previa acquisizione della documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
La domanda della parte ricorrente non può essere accolta sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile.
Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n.
24883) . In tal senso,dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile.
Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n.
24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Con particolare riferimento al caso di specie e sulla scorta delle considerazioni innanzi espresse la domanda attrice appare in fondata in merito agli avvisi di addebiti impugnati .
Passando ad affrontare la questione concernente la presunta prescrizione dei crediti previdenziali preliminarmente va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/95. Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima .
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva
(Cass. Sez. Lav. 8014/06). Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Nel caso oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione degli avvisi di addebito regolarmente notificati CP_ alla parte ricorrente avendo l' allegato alla sua memoria difensiva tutta la documentazione a prova della avvenuta notifica agli atti impugnati. Pertanto posto che è stata impugnata l'intimazione di pagamento n. 071 2021 9013666204
000 notificata dall' alla data del 10.01.2022 Controparte_2
nella quale sono riportati gli avvisi impugnati e agli atti vi à la prova della regolare notifica alla parte ricorrente, il termine di prescrizione è stato interrotto .
Per cui acclarata la rituale notifica dell'intimazione di pagamento di cui sopra risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla ricorrente tenuto conto anche che gli avvisi di addebito sono stati notificati uno alla data del 04.11.2015 e l'altro alla data del 13.05.2016 e la prescrizione maturerebbe alla data del 04.11.2020 ,e alla data del
13.05.2021 arco temporale in cui trovano altresì applicazione le disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi obbligatori in questione. In particolare l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In totale 311 giorni di sospensione.
Nel caso di specie, quindi, il termine quinquennale – da far decorrere per le anzidette ragioni dalla data di notifica degli avvisi di addebito ritualmente notificati alla ricorrente - era in corso al momento dell'entrata in vigore della citata normativa emergenziale che ha pertanto reso inesigibile il credito per un arco temporale di 311 giorni che va ad aggiungersi all'ordinario termine quinquennale. CP_ Risultano pertanto non prescritti i crediti portati nell'avviso di addebito n
371 2015 0009941253 000 e dell' avviso di addebito n. 371 2016 0006693617 000 attesa l'avvenuta impugnativa dell'intimazione di pagamento notifcata alla data del 19.01.2022
La domanda va , pertanto rigettata non essendo alcuna prescrizione maturata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte ricorrente al rimborso in favore degli Enti opposti delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.1001,00 a 5.200,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4; Quanto al regime delle spese di giudizio, secondo soccombenza
Dispone che la presente sentenza emessa all'esito del deposito sia comunicata alle parti costituite
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Rigetta la domanda
- Condanna l'opponente al pagamento in favore degli Enti opposti delle spese di lite liquidate, per ciascuno di esse in euro 596,40 oltre accessori come per legge
- Si comunichi
Così deciso in Nola lì 23.01.2025 .
Il Gop Lavoro
dott. Aristide Perrino