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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/10/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza a verbale
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere all'udienza del 23 ottobre 2025, chiamata la causa n. n. 485/2024 R.G. dà atto della presenza di avv. Rosalia Sberna per l'appellante, che contesta l'eccezione di tardività
sollevata da controparte, insistendo nel merito dell'appello, da dichiararsi ammissibile e fondato,
avv. Manasseri per gli appellati, che insiste nelle proprie difese e chiede dichiararsi inammissibile l'appello o, nel merito, infondato.
A conclusione della discussione, la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa iscritta al n. 485/2024 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Sberna, c.f. C.F._1
, in forza di mandato in calce all'atto di appello, C.F._2
appellante
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
, nata a [...] il [...],
[...] Controparte_2 [...]
, e nato a [...] il 14/01/ 1991, C.F._4 Controparte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Benedetto Manasseri C.F._5 [...]
per procura in atti, C.F._6
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti del 19 aprile 2024, n.
507 - Altri istituti e leggi speciali .
Motivi della decisione
1. Con sentenza del 19 aprile 2024, n. 507 il Tribunale di Patti, in parziale accoglimento della domanda svolta dagli attori Controparte_1 CP_2
(ghenitori) e (figlio) nei confronti di , ha
[...] Controparte_3 Parte_1
condannato il convenuto al pagamento in favore di ella somma Controparte_3
di complessivi € 3.000,00 e in favore di della Controparte_1 Controparte_2
somma di € 1.100,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno da reato di minaccia e percosse per i quali era stato riconosciuto colpevole e condannato in primo grado (condanna poi annullata oi appello per intervenuta prescrizione dei reati). 2. Avverso tale sentenza, notificata il 26 aprile 2024, il signor ha Parte_1
proposto appello, con atto notificato alle controparti per due volte in data 28
maggio 2024, rispettivamente alle ore 00,17 e alle ore 00.23, chiedendone la riforma per i motivi ivi esposti.
3. In primo luogo deve esaminarsi l'eccezione degli appellati di inammissibilità
del gravame, perché non notificato nel termine di decadenza ex art. 325 c.p.c.,
scadente lunedi 27 maggio 2024.
A seguito di tale eccezione questa Corte ha disposto procedersi con discussione orale, ai sensi degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c.
3.1 - Al riguardo, l'appellante, con le note scritte sostitutive della prima udienza di compartizione, ha controdedotto a) da un lato che la notifica era valida, perché avvenuta entro la mezzanotte nell'arco della giornata di scadenza;
b) dall'altro ed in subordine, ha chiesto “la rimessione in termine ex-art.153,
comma 2 c.p.c.,perchè la decadenza di qualche secondo nella notifica è stata
dovuta al fatto di aver avuto il computer in assistenza perchè non leggeva la
chiavetta digitale la porta e perché il pc veniva aggiustato quella stessa sera, e
per impossibilità della scrivente di usare altro pc non avendo il secondo nello
studio legale”, come da cartella di lavorazione prodotta.
3.2 – A giudizio della Corte, l'eccezione è fondata.
3.2.1 - Infatti, la giustificazione sub a) del è palesemente priva di Parte_1
pregio, posto che la notifica, come risulta incontrovertibilmente per tabulas, è
avvenuta non nel giorno della scadenza del termine breve di impugnazione, ma il giorno successivo e non “per qualche secondo”. Al riguardo, è di tutta evidenza che il superamento della scadenza temporale del dies ad quem alla mezzanotte
è un dato obiettivo che comunque prescinde dall'arco temporale di superamento stesso (cfr. Cass. 22 ottobre 2021, n. 29584: il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno;
Cass. 18 gennaio 2022, n. 1383;
Cass 18 gennaio 2023, n. 1519, secondo cui “in tema di notificazione del ricorso
per cassazione a mezzo PEC, la notifica è tempestiva quando la generazione
della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo
giorno utile per la proposizione dell'impugnazione e, cioè, entro le ore 23:59:59
(secondo l'UTC, "Coordinated Universal Time"), poiché, una volta sopraggiunto
il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere
già iniziato un nuovo giorno”).
3.2.2 - Quanto alla richiesta di rimessione in termini, la stessa va rigettata:
invero, il foglio di lavorazione del 27 maggio 2024 di una ditta concessionaria della prodotto dal , riguarda un non meglio precisato impianto CP_4 Parte_1
con la dicitura nel campo riservato alle “anomalie denunciate”: “non legge USB e
si blocca”, ma soprattutto attesta che la riparazione è avvenuta e la macchi a*
stata consegnata alle 21,35 dello stesso 27 maggio 2024. Pertanto, da quell'orario e sino alla mezzanotte di quel giorno il legale dell'appellante aveva a disposizione due ore e mezza per notificare l'atto di impugnazione, non essendo state dedotte ulteriori difficoltà che potevano giustificare il ritardo in quell'adempimento.
3.3 – Peraltro, lo stesso legale ammette che “il mandato di impugnare la
sentenza veniva ricevuto in prossimità della scadenza ultima dei termini di
impugnazione”. Va ricordato che (Cass. 24 agosto 2023, n. 25228) in tema di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà e non è, pertanto, integrata ove l'impedimento riguardi la patologia del rapporto interno tra la parte e il proprio difensore.
3.4 – Difetta, pertanto, nel caso di specie, ai fini dell'invocata rimessione in termini, la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità
relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Cass. SSUU civ., 4 dicembre 2020, n.
27773; Cass. 24 agosto 2023, n. 25228).
4. In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per sua tardività, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi tabellari
(conformemente alla richiesta degli appellati) ma senza l'aumento per la pluralità
di parti, stante l'identica loro posizione nella questione preliminare che ha definito il giudizio. Pertanto, i compensi sono pari ad € 2.906,00 (fase di studio € 567,00,
fase introduttiva € 461,00, fase di trattazione € 922,00, fase decisoria € 956,00),
oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
6. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 485/2024 RG, sull'appello proposto da contro , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Patti del 19 aprile 2024, n. 507:
1. Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. Condanna l'appellante a pagare agli appellati in solido le spese di lite,
liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, 23 ottobre 2025.
Il consigliere est,
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza a verbale
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere all'udienza del 23 ottobre 2025, chiamata la causa n. n. 485/2024 R.G. dà atto della presenza di avv. Rosalia Sberna per l'appellante, che contesta l'eccezione di tardività
sollevata da controparte, insistendo nel merito dell'appello, da dichiararsi ammissibile e fondato,
avv. Manasseri per gli appellati, che insiste nelle proprie difese e chiede dichiararsi inammissibile l'appello o, nel merito, infondato.
A conclusione della discussione, la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa iscritta al n. 485/2024 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Sberna, c.f. C.F._1
, in forza di mandato in calce all'atto di appello, C.F._2
appellante
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
, nata a [...] il [...],
[...] Controparte_2 [...]
, e nato a [...] il 14/01/ 1991, C.F._4 Controparte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Benedetto Manasseri C.F._5 [...]
per procura in atti, C.F._6
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti del 19 aprile 2024, n.
507 - Altri istituti e leggi speciali .
Motivi della decisione
1. Con sentenza del 19 aprile 2024, n. 507 il Tribunale di Patti, in parziale accoglimento della domanda svolta dagli attori Controparte_1 CP_2
(ghenitori) e (figlio) nei confronti di , ha
[...] Controparte_3 Parte_1
condannato il convenuto al pagamento in favore di ella somma Controparte_3
di complessivi € 3.000,00 e in favore di della Controparte_1 Controparte_2
somma di € 1.100,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno da reato di minaccia e percosse per i quali era stato riconosciuto colpevole e condannato in primo grado (condanna poi annullata oi appello per intervenuta prescrizione dei reati). 2. Avverso tale sentenza, notificata il 26 aprile 2024, il signor ha Parte_1
proposto appello, con atto notificato alle controparti per due volte in data 28
maggio 2024, rispettivamente alle ore 00,17 e alle ore 00.23, chiedendone la riforma per i motivi ivi esposti.
3. In primo luogo deve esaminarsi l'eccezione degli appellati di inammissibilità
del gravame, perché non notificato nel termine di decadenza ex art. 325 c.p.c.,
scadente lunedi 27 maggio 2024.
A seguito di tale eccezione questa Corte ha disposto procedersi con discussione orale, ai sensi degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c.
3.1 - Al riguardo, l'appellante, con le note scritte sostitutive della prima udienza di compartizione, ha controdedotto a) da un lato che la notifica era valida, perché avvenuta entro la mezzanotte nell'arco della giornata di scadenza;
b) dall'altro ed in subordine, ha chiesto “la rimessione in termine ex-art.153,
comma 2 c.p.c.,perchè la decadenza di qualche secondo nella notifica è stata
dovuta al fatto di aver avuto il computer in assistenza perchè non leggeva la
chiavetta digitale la porta e perché il pc veniva aggiustato quella stessa sera, e
per impossibilità della scrivente di usare altro pc non avendo il secondo nello
studio legale”, come da cartella di lavorazione prodotta.
3.2 – A giudizio della Corte, l'eccezione è fondata.
3.2.1 - Infatti, la giustificazione sub a) del è palesemente priva di Parte_1
pregio, posto che la notifica, come risulta incontrovertibilmente per tabulas, è
avvenuta non nel giorno della scadenza del termine breve di impugnazione, ma il giorno successivo e non “per qualche secondo”. Al riguardo, è di tutta evidenza che il superamento della scadenza temporale del dies ad quem alla mezzanotte
è un dato obiettivo che comunque prescinde dall'arco temporale di superamento stesso (cfr. Cass. 22 ottobre 2021, n. 29584: il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno;
Cass. 18 gennaio 2022, n. 1383;
Cass 18 gennaio 2023, n. 1519, secondo cui “in tema di notificazione del ricorso
per cassazione a mezzo PEC, la notifica è tempestiva quando la generazione
della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo
giorno utile per la proposizione dell'impugnazione e, cioè, entro le ore 23:59:59
(secondo l'UTC, "Coordinated Universal Time"), poiché, una volta sopraggiunto
il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere
già iniziato un nuovo giorno”).
3.2.2 - Quanto alla richiesta di rimessione in termini, la stessa va rigettata:
invero, il foglio di lavorazione del 27 maggio 2024 di una ditta concessionaria della prodotto dal , riguarda un non meglio precisato impianto CP_4 Parte_1
con la dicitura nel campo riservato alle “anomalie denunciate”: “non legge USB e
si blocca”, ma soprattutto attesta che la riparazione è avvenuta e la macchi a*
stata consegnata alle 21,35 dello stesso 27 maggio 2024. Pertanto, da quell'orario e sino alla mezzanotte di quel giorno il legale dell'appellante aveva a disposizione due ore e mezza per notificare l'atto di impugnazione, non essendo state dedotte ulteriori difficoltà che potevano giustificare il ritardo in quell'adempimento.
3.3 – Peraltro, lo stesso legale ammette che “il mandato di impugnare la
sentenza veniva ricevuto in prossimità della scadenza ultima dei termini di
impugnazione”. Va ricordato che (Cass. 24 agosto 2023, n. 25228) in tema di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà e non è, pertanto, integrata ove l'impedimento riguardi la patologia del rapporto interno tra la parte e il proprio difensore.
3.4 – Difetta, pertanto, nel caso di specie, ai fini dell'invocata rimessione in termini, la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità
relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Cass. SSUU civ., 4 dicembre 2020, n.
27773; Cass. 24 agosto 2023, n. 25228).
4. In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per sua tardività, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi tabellari
(conformemente alla richiesta degli appellati) ma senza l'aumento per la pluralità
di parti, stante l'identica loro posizione nella questione preliminare che ha definito il giudizio. Pertanto, i compensi sono pari ad € 2.906,00 (fase di studio € 567,00,
fase introduttiva € 461,00, fase di trattazione € 922,00, fase decisoria € 956,00),
oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
6. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 485/2024 RG, sull'appello proposto da contro , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Patti del 19 aprile 2024, n. 507:
1. Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. Condanna l'appellante a pagare agli appellati in solido le spese di lite,
liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, 23 ottobre 2025.
Il consigliere est,
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)